Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 24/11/2025, n. 21012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21012 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12589/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12589 del 2022, proposto da
G.L. Service Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Norma Cecconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
del provvedimento FIS1186878-2022/2022 emesso in data 27.6.2022 e notificato in data 1.7.2022, con cui veniva respinta l'istanza della ricorrente di accesso all'assegno di integrazione salariale;
di qualsivoglia altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato, ivi inclusi la nota prot. n. 65538107 del 16.8.2022 con comunicazione di invio autorizzazione fis Gennaio – Marzo 2022, come da richiesta dell’INPS, e il provvedimento prot. n. 65592320 del 25.8.2022 contenente la conferma del provvedimento notificato in data 1.7.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 23.2.2022 la ricorrente ha presentato all’INPS domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale relativamente al periodo 3.1.2022/27.3.2022 per n. 19 dipendenti.
2. Il 28.6.2022 l’INPS ha comunicato il rigetto dell’istanza in ragione del fatto che “ A fronte della richiesta di integrazione documentale ex art. 11 D.M. 95442/2016 del 19-5-2002 inviata con pec cassetto bidirezionale n. INPS.CMBDR. 24/5/2022.2802777, INPS.CMBDR. 24/5/2022.2802773, INPS.CMBDR.24/5/2022.2802712 del 24/5/2022, la documentazione non è pervenuta nel termine di 15 giorni (art. 11 c. 2 D.M. 95442/2016) ”.
3. La ricorrente ha quindi impugnato il rigetto con il presente ricorso.
4. Con una prima censura si deduce “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.m. 95442/2016. eccesso di potere; illogicità e irragionevolezza manifeste. Illegittimità derivata ”. Sostiene la ricorrente che, a fronte della richiesta di integrazione documentale dell’INPS, la società ha provveduto a inviare in data 22.6.2022 sia le pec attestanti la comunicazione alle OO.SS. della informazione e consultazione relativamente alla richiesta di usufruire del prolungamento dell’ammortizzatore sociale per i mesi da gennaio a marzo 2022, sia la relazione tecnica riguardante la propria difficoltà economica e di liquidità. Tale documentazione, tuttavia, non sarebbe stata esaminata, nonostante fosse pervenuta all’Ente prima dell’adozione del provvedimento impugnato. D’altra parte, il termine di 15 giorni assegnato per la produzione della documentazione non potrebbe intendersi come perentorio, sicché, avendo l’INPS dichiarato di aver ricevuto la documentazione integrativa richiesta, lo stesso Ente avrebbe dovuto esaminarla.
5. Con il secondo mezzo si lamenta “ Violazione e falsa applicazione di legge art. 30 d. lgs. 148/2015 ” Il provvedimento impugnato sarebbe anche illegittimo in quanto la Cassa integrazione guadagni ordinaria sarebbe prevista in caso di eventi transitori non imputabili all’imprenditore né ai dipendenti e ingovernabili dall’impresa istante nonché imprevedibili, quale verificatosi nel periodo di nuova emergenza sanitaria. Se l’Ente previdenziale avesse integramente applicato la normativa richiamata avrebbe necessariamente dovuto riconoscere alla società ricorrente la spettanza del beneficio.
6. L’INPS si è costituita in resistenza, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, da identificarsi nei lavoratori, e concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte pubblica. Come la giurisprudenza ha già precisato in fattispecie sovrapponibile, “ i lavoratori dipendenti non assumono la qualità di controinteressati, bensì di cointeressati con l'impresa ricorrente alla rimozione dei provvedimenti che pregiudicano la loro aspettativa a fruire di una retribuzione, seppur ridotta, per i periodi di mancata o limitata prestazione dell'attività lavorativa ”(T.A.R. Puglia - Lecce, II, 29.8.2024, n. 440).
9. Passando al merito, il ricorso è fondato per quanto di seguito precisato.
10. Dalla documentazione agli atti risulta che l’Amministrazione, a fronte della domanda presentata dalla parte ricorrente, ha comunicato il preavviso di rigetto assegnando un termine di 15 giorni per la produzione della documentazione ritenuta mancante.
11. Scaduto il predetto termine e avendo la parte ricorrente informato l’Istituto di stare reperendo la documentazione richiesta, l’Amministrazione ha comunicato quanto segue: “ in considerazione della scadenza del termine di 15 giorni in data 08/06/2022, Si prega di inviare la documentazione entro il giorno 17/06/2022 ” (cfr. doc. 4 della produzione documentale dell’INPS).
12. Per stessa ammissione dell’INPS la parte ricorrente ha quindi trasmesso documentazione il giorno 17.6.2022, nonché successivamente il 22 e il 24.6.2022. Il provvedimento conclusivo, tuttavia, si limita ad affermare che “ a fronte della richiesta di integrazione documentale ex art. 11 D.M. 95442/2016 del 19-5-2002 […] la documentazione non è pervenuta nel termine di 15 giorni ”, nonostante l’Istituto, nelle memorie, dichiari che “ l’istruttoria è stata condotta dopo la trasmissione della documentazione ” e che, “ pertanto, è stata presa in considerazione ”.
13. Sennonché, la giustificazione alla base del provvedimento di rigetto è inconciliabile con l’affermata presa in considerazione della documentazione, come pure è inconciliabile la sopra richiamata richiesta di produrre la documentazione entro il 17.6.2022 con l’ulteriore deduzione difensiva svolta in memoria secondo cui “ la documentazione non è pervenuta nel termine […], ma è stato trasmesso un documento che non rispetta i requisiti richiesti, inviato tra l’altro il 17/06/2022, quindi oltre il termine del 09/06/2022 ”.
14. Dalle complessive risultanze istruttorie l’affermazione dell’INPS secondo cui della documentazione trasmessa si è tenuto conto, ancorché presentata tardivamente, non risulta pertanto convincente e anche alla luce del tenore testuale del provvedimento impugnato occorre piuttosto ritenere che la domanda sia stata rigettata in ragione del mero decorso del termine assegnato senza che la documentazione richiesta sia stata prodotta.
15. Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza consolidata, il termine per le osservazioni al preavviso di rigetto non è perentorio. Pertanto, se l’Amministrazione deve necessariamente attenderne il decorso, essa “ è però comunque tenuta a valutare le osservazioni pervenute tardivamente qualora, come nel caso di specie è avvenuto, adotti il provvedimento in un momento successivo, dato che tale interpretazione deriva dalla stessa ratio della disciplina, volta a favorire l'acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima dell'adozione dell'atto conclusivo ” (TAR Lazio – Roma, V- bis , 23.10.2025, n. 18449).
16. Nel caso di specie è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa parte intimata, che il provvedimento negativo sia stato adottato successivamente al pervenimento della documentazione trasmessa, che in ragione delle superiori acquisizioni è da ritenere non sia stata presa in considerazione.
17. Deriva da quanto sopra la fondatezza del primo motivo.
18. Non può, infatti, essere accolto il secondo motivo volto, essenzialmente, al riconoscimento della spettanza bene della vita richiesto. Nell’ambito considerato, infatti, per giurisprudenza pacifica (cfr., ex multis , TAR Lazio – Roma, V, 22.7.2025, n. 14536) spetta all’INPS un ampio margine di discrezionalità tecnica, che costituisce un limite al potere del giudice amministrativo di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a.).
19. In conclusione, il ricorso va accolto in parte, con obbligo dell’INPS di riesaminare la domanda previa adeguata considerazione del corredo istruttorio.
20. Le spese di lite vanno poste a carico dell’INPS e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE PI, Presidente FF
IO LO, Referendario
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | BE PI |
IL SEGRETARIO