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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/11/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Procedura di sovraindebitamento n. 246-1/2025 - Ristrutturazione dei debiti del consumatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
Ufficio procedure concorsuali
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. CO CA, ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da
C.F. ), con l'avv. Emanuela Vanzillotta;
Parte_1 C.F._1 ricorrente con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Maila Orlandi.
***** Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento del 18.10.2025 con cui è stata dichiarata aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e disposta la comunicazione ai creditori;
rilevato che il solo creditore ha presentato osservazioni;
Controparte_1 lette le osservazioni depositate dalla Prefettura di Alessandria1; rilevato che il Professionista dell'OCC ha reso, con pec del 3.11.2025, i chiarimenti richiesti dal suddetto creditore (in base al piano di ristrutturazione sarà pagato integralmente) e non sono ad oggi pervenute ulteriori osservazioni;
letta la relazione depositata dall'OCC; confermata ad oggi l'ammissibilità e la fattibilità del piano;
ritenuta in ogni caso la convenienza del piano rispetto alla liquidazione controllata;
rilevato che si condividono le conclusioni del Professionista dell'OCC espresse nella relazione conclusiva per cui non occorre apportare alcuna modifica al piano proposto;
P.Q.M.
visto l'art. 70 CCII, 1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da Parte_1
C.F. ;
[...] C.F._1
2. dispone che l'OCC provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
1 Di seguito si riporta il tenore delle osservazioni espresse dal suddetto creditore: “Con riferimento all'oggetto, si comunica che i crediti vantati da questa traggono origine da sanzioni amministrative pecuniarie che, Controparte_2 in quanto espressione del potere punitivo dell'Amministrazione, appartengono al novero delle potestà e dei diritti indisponibili in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte destinataria degli interventi sanzionatori”. 1
3. dispone che la cancelleria provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Tribunale - sezione “Crisi d'impresa e sovraindebitamento/Pubblicità di legge”, con oscuramento dei nomi di eventuali minori;
4. dichiara chiusa la procedura.
Visto l'art. 71 CCII,
5. ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
6. ricorda al debitore che deve provvedere alle vendite e alle cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC e nelle forme indicate dall'art. 71, co. 1, CCII;
7. dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano risolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al Giudice quando necessario;
8. avvisa l'OCC delle prerogative del Giudice ex art. 71, co. 2, CCII circa lo svincolo delle somme (non occorre il mandato di pagamento) e le cancellazioni dei vincoli nonché il ricorrente in ordine ai divieti di cui al successivo terzo comma della disposizione;
9. dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni al Giudice sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Di seguito, per comodità di consultazione, si riporta la
PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
La proposta di ristrutturazione del debito, quindi la percentuale di soddisfazione è la seguente:
2
1. il 100% ai creditori privilegiati;
2. il 20,6611% ai creditori chirografari.
Si riservano inoltre ulteriori € 200,00 per la registrazione della sentenza di omologa di piano.
Il ricorrente, dunque, propone di soddisfare:
- pagamento dell'imposta di registro della sentenza pari a € 200,00;
- soddisfo dei creditori privilegiati in misura del 100% da pagarsi in un'unica soluzione a far tempo dalla fine del pagamento dei crediti in prededuzione;
- una percentuale di soddisfazione del 20,6611% per i debiti di cui al punto 2 per un totale di € 23.854,03 da pagarsi in un'unica soluzione a far tempo dalla fine del pagamento dei crediti in prededuzione. Tale importo si intende da ripartire tra i creditori.
TEMPO di esecuzione della proposta: un anno a decorrere dalla sentenza di omologa.
Si comunichi.
Pavia, 28/11/2025 Il Giudice
CO CA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
Ufficio procedure concorsuali
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. CO CA, ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da
C.F. ), con l'avv. Emanuela Vanzillotta;
Parte_1 C.F._1 ricorrente con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Maila Orlandi.
***** Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento del 18.10.2025 con cui è stata dichiarata aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e disposta la comunicazione ai creditori;
rilevato che il solo creditore ha presentato osservazioni;
Controparte_1 lette le osservazioni depositate dalla Prefettura di Alessandria1; rilevato che il Professionista dell'OCC ha reso, con pec del 3.11.2025, i chiarimenti richiesti dal suddetto creditore (in base al piano di ristrutturazione sarà pagato integralmente) e non sono ad oggi pervenute ulteriori osservazioni;
letta la relazione depositata dall'OCC; confermata ad oggi l'ammissibilità e la fattibilità del piano;
ritenuta in ogni caso la convenienza del piano rispetto alla liquidazione controllata;
rilevato che si condividono le conclusioni del Professionista dell'OCC espresse nella relazione conclusiva per cui non occorre apportare alcuna modifica al piano proposto;
P.Q.M.
visto l'art. 70 CCII, 1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da Parte_1
C.F. ;
[...] C.F._1
2. dispone che l'OCC provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
1 Di seguito si riporta il tenore delle osservazioni espresse dal suddetto creditore: “Con riferimento all'oggetto, si comunica che i crediti vantati da questa traggono origine da sanzioni amministrative pecuniarie che, Controparte_2 in quanto espressione del potere punitivo dell'Amministrazione, appartengono al novero delle potestà e dei diritti indisponibili in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte destinataria degli interventi sanzionatori”. 1
3. dispone che la cancelleria provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Tribunale - sezione “Crisi d'impresa e sovraindebitamento/Pubblicità di legge”, con oscuramento dei nomi di eventuali minori;
4. dichiara chiusa la procedura.
Visto l'art. 71 CCII,
5. ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
6. ricorda al debitore che deve provvedere alle vendite e alle cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC e nelle forme indicate dall'art. 71, co. 1, CCII;
7. dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano risolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al Giudice quando necessario;
8. avvisa l'OCC delle prerogative del Giudice ex art. 71, co. 2, CCII circa lo svincolo delle somme (non occorre il mandato di pagamento) e le cancellazioni dei vincoli nonché il ricorrente in ordine ai divieti di cui al successivo terzo comma della disposizione;
9. dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni al Giudice sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Di seguito, per comodità di consultazione, si riporta la
PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
La proposta di ristrutturazione del debito, quindi la percentuale di soddisfazione è la seguente:
2
1. il 100% ai creditori privilegiati;
2. il 20,6611% ai creditori chirografari.
Si riservano inoltre ulteriori € 200,00 per la registrazione della sentenza di omologa di piano.
Il ricorrente, dunque, propone di soddisfare:
- pagamento dell'imposta di registro della sentenza pari a € 200,00;
- soddisfo dei creditori privilegiati in misura del 100% da pagarsi in un'unica soluzione a far tempo dalla fine del pagamento dei crediti in prededuzione;
- una percentuale di soddisfazione del 20,6611% per i debiti di cui al punto 2 per un totale di € 23.854,03 da pagarsi in un'unica soluzione a far tempo dalla fine del pagamento dei crediti in prededuzione. Tale importo si intende da ripartire tra i creditori.
TEMPO di esecuzione della proposta: un anno a decorrere dalla sentenza di omologa.
Si comunichi.
Pavia, 28/11/2025 Il Giudice
CO CA
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