Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2026REG.PROV.COLL.
N. 02031/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2031 del 2023, proposto da RI CA GO, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tropea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Epifanio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1434/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tropea;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. VI PO e nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente appello è stato proposto per la riforma della sentenza emessa dal TAR della Calabria, sede di Catanzaro n. 1434 del 1° agosto 2022.
2. L’appellante è proprietaria di un immobile sito in Tropea, in località Campo di Sotto, in corso di edificazione in virtù di permesso di costruire n. 163 del 3.10.2017, rilasciato dal Comune di Tropea.
Con ordinanza n. 12 del 5 marzo 2021, il Comune di Tropea ingiungeva la demolizione delle seguenti opere: - piano seminterrato: ampliamento sul lato anteriore della misura di circa ml. 3,00 x 10,40 e trasformazioni minori; - piano terra: chiusura di porzione di una veranda laterale e del portico posteriore nella misura di circa ml 9.5 x 2,5 e ml 2,00 x 1,00; 2 - piano primo: chiusura di porzione di una veranda laterale e di porzione dell’aggetto del tetto di copertura nella misura di circa ml. 2,7 x 2,3 e ml 2,00 x 1,00; - piano sottotetto: innalzamento delle falde di copertura realizzate in legno lamellare e realizzazione di una porta finestra che conduce sul balcone.
3. La parte destinataria, in data 5 maggio 2021, adiva il TAR Calabria per chiedere l’annullamento della suddetta ordinanza di demolizione.
4. La stessa Sig.ra GO, successivamente alla presentazione del ricorso al TAR, in data 27 maggio 2021 -prot. 335-, presentava una SCIA per la parziale demolizione di parte delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione; in data 23.06.2021 -prot 377- dopo aver effettuato la demolizione sopraindicata presentava un’istanza di accertamento di conformità ex art 36 T.U. edilizia. Successivamente, in data 11.05.2022 –prot. 792- presentava una nuova SCIA per una nuova e parziale demolizione delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione ed in data 30.05.2022 –prot. 814-, a seguito delle ulteriori nuove demolizioni effettuate, presentava una nuova istanza di accertamento di conformità ex art 36 T.U. edilizia in sostituzione e rimodulazione di quella preesistente.
5. L’odierna appellante, in previsione dell’udienza di discussione fissata per il 13.07.2002, presentava una richiesta di rinvio della predetta udienza dando atto delle avvenute demolizioni e della presentazione dell’istanza di sanatoria che prevedeva ora addirittura un decremento volumetrico rispetto a quanto autorizzato nel permesso di costruire.
6. All’esito del giudizio con la sentenza qui appellata il Tar rigettava il ricorso.
7. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la signora RI CA GO articolando un unico motivo d’appello rubricato “ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 380 DEL 2001”.
L’appellante lamenta che il Tar, consapevole che l’odierna appellante aveva presentato istanza di accertamento di conformità ex art 36 T.U. edilizia, ha erroneamente ritenuto di decidere il ricorso piuttosto che sospenderne la trattazione o dichiarare la cessazione della materia del contendere ovvero dichiararne la improcedibilità.
8. La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
9. All’udienza di smaltimento del 3 dicembre 2025 la causa passava in decisione.
10. L’appello è prima facie infondato, con conseguente applicazione dell’art. 74 cod.proc.amm..
11. Costituisce orientamento consolidato quello per cui la presentazione della richiesta di sanatoria non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. II, 9/9/2024, n. 7486).
12. Infatti, l’avvenuta presentazione di istanza di sanatoria non inficia la validità dell'atto sanzionatorio, non avendo la prima un effetto caducante nell'ordinanza di rispristino dello stato dei luoghi, ma ne determina solo la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino al suo eventuale rigetto, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l'esecuzione e, in caso d'inottemperanza, può essere disposta l'acquisizione dell'opera abusiva senza necessità dell'adozione di una nuova ingiunzione o concessione di un nuovo termine di 90 giorni (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 25/2/2025, n. 1648).
13. Pertanto, la prospettazione posta a base dell’unico motivo di appello va respinta. Infatti, correttamente la sentenza impugnata ha deciso sulla legittimità dell’ordine demolitorio, restando solo sospesa l’efficacia di quest’ultimo nelle more della definizione procedimentale della domanda di sanatoria.
14. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE Di CA, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
VI PO, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI PO | IE Di CA |
IL SEGRETARIO