Articolo 1 della Legge 5 dicembre 1978, n. 785
Versione
29 dicembre 1978
Art. 1. Articolo unico

Il criterio di ripartizione del fondo comune, stabilito dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , limitatamente al 1978 e' cosi' modificato:
a) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
b) il residuo 25 per cento in proporzione al tasso di natalita' e a quello di mortalita' infantile, quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione.

Entrata in vigore il 29 dicembre 1978