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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/12/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022) – fissata per il 21/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LICARI MARIANNA C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CIRIELLO CHERUBINA-
[...]
Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO GRANDINETTI verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insite nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio e negli ulteriori atti e verbali di causa, nonché nelle proprie note conclusive, depositate il 29/08/2024, tutti gli atti da intendersi qui come integralmente trascritti
e Chiede che l'Ill.mo Giudice adito ponga la causa in decisione ed accolga la presente opposizione per i motivi in fatto ed in diritto specificati nel ricorso di opposizione e nelle note difensive depositate e per l'effetto revochi, annulli e/o dichiari nulli gli avvisi di addebito ivi contenuti per prescrizione dei crediti previdenziali in esso riportati e per tutte le motivazioni spiegate” vista la nota depositata dal procuratore della Controparte_1
“ l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte vista la nota depositata dal procuratore dell' “ Controparte_4 richiama le proprie Memorie Difensive per costituzione, ivi da intendersi integralmente ripetute e trascritte, nonché la documentazione ad esse allegata, nonché quant'altro eccepito
e domandato alle udienze svolte e, quindi, continuando a contestare ogni avversa deduzione e domanda chiede che la causa sia posta in decisione confermando le già rassegnate conclusioni che di seguito si trascrivono:
VOGLIA L'ILL.MA AUTORITA' ADITA respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, preliminarmente
- Revocare il Provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'intimazione opposta. in via principale
- rigettare le domande avanzate dal ricorrente e confermare attuale validità ed efficacia dell'Intimazione 299 2023 9002 935 964/000 e dei prodromici avvisi di addebito dedotti in giudizio n. 59920160002859163000 e n. 59920160002859365000 e dei crediti con detti atti impositivi e riscossivi vantati.
In subordine
- ove il corso del giudizio dovesse fare emergere ragioni di accoglimento dei motivi di ricorso
(invero non presenti) ritenere e dichiarare attuale validità ed efficacia ed esecutorietà dell'Intimazione 299 2023 9002 935 964/000 in relazione ai prodromici atti impositivi e riscossivi che risulteranno validi, ovvero rispetto a quelli non dedotti in Giudizio, ovvero rispetto a quelli rientranti nella giurisdizione di diversa Autorità.
Sempre in subordine
- Nell'eventualità dell'accoglimento delle domande del Signor per Parte_1
l'emergere, nel corso del giudizio, eventuali invalidità di atti o procedimenti estranei e diversi
a quello della riscossione, accertare e dichiarare, espressamente, per i motivi esposti,
l'estraneità dell' e, conseguentemente, l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità, CP_5 mantenendola indenne da ogni onere derivante dal presente Giudizio, da porre a carico dell'Ente creditore, anch'esso convenuto in Giudizio, in ragione delle responsabilità eventualmente emerse, che pertanto, manleverà l' da ogni onere. Controparte_6
Condannare, Parte Ricorrente al pagamento delle spese del presente Giudizio secondo DM vigente. oggetto intimazione di pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.2.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29920239002935964/000, notificata in data 8.2.2024, intimante il pagamento della somma di € 151.204,97.
Ha impugnato detto provvedimento per la parte relativa a pretese omissioni contributive ed assistenziali portate, nello specifico, dai seguenti avvisi di addebito: CP_
- n. 59920160002859163000 emessa in favore dell' di con riferimento all'Anno CP_1
2010 per un credito di € 8.848,15; CP_
- n. 59920160002859365000 emessa in favore dell' di con riferimento all'Anno CP_1
2011 per un credito di € 6.493,80, per un totale di € 15.341.95.
Ha fondato la propria impugnazione sui seguenti motivi:
A) Nullità dell'atto per omessa notifica della cartella e dell'avviso di addebito oltre che degli atti pregressi.
B) Mancato avveramento delle condizioni previste dal disposto dell'art. 50 decreto n. 602/1973.
Nullità dell'atto per violazione della Legge 27.7.2000 n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”.
C) Intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995.
Ciò posto, occorre dare atto che (nel caso si volesse considerare come avvenuta la asserita notifica degli avvisi di addebito) successivamente alla notifica degli avvisi di addebito (gli unici dei quali qui ci si deve occupare, concernendo crediti previdenziali), intervenuti in data
05/01/2017 e la notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato non si è ricevuto alcun altro documento, nonché sono trascorsi abbondantemente 5 anni.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito ed ha formulato anche istanza di sospensione.
Si è costituita l' contestando quanto asserito e dedotto, eccependo: CP_1
1) improponibilita' del ricorso per assenza della preventiva domanda amministrativa CP_ all'Agenzia delle entrate, equitalia e all' (cfr. estratto L 228/12 ART. 1 COMMA 537/543 CP_ La carenza di interesse ad agire nei confronti dell' nonché il difetto di legittimazione passiva.
Ha richiamato la normativa di cui alla legge 228/2012, art.1, commi 537/ 543. 2-inammissibilita' della opposizione ex artt. 24 e 29 dlgs 46/1999 a ruolo esattoriale sia per quanto concerne eventuali vizi formali della procedura esattoriale sia per quanto concerne vizi di merito del debito contributivo quale la prescrizione
3 – merito contributivo - regolare notifica degli avvisi di addebito
Gli avvisi di addebito sono stati tempestivamente notificati mediante posta certificata (il
9.11.2016, vedi dati postacert allegati) e raccomandata a.r. – allegate alla memoria con avviso di ricevimento- al Sig. (vedi relate di notifica, per consegna nelle mani della Sig.ra Parte_1
moglie del ricorrente). Persona_1
Concludendo sul credito portato negli avvisi di addebito non opposti si e'oramai formato un giudicato immodificabile dall'adito Tribunale, ha contestato la prescrizione e ribadito la carenza di legittimazione.
Si è costituita l' contestando quanto Controparte_7 eccepito e dedotto.
In via pregiudiziale, ha evidenziato che il ricorrente ha impugnato solo due avvisi per cui l'Intimazione di pagamento 299 2023 9002 935 964 manterrà validità, efficacia ed esecutorietà in relazione a tutti gli atti impositivi e riscossivi prodromici non dedotti nel presente giudizio, anche perché rientranti in diversa giurisdizione.
Estraneità di rispetto al motivo dedotto e conseguente carenza di legittimazione passiva. CP_5
Ha contestato l'invocata prescrizione.
Infatti, realizzata la notificazione dei due Avvisi di Addebito 599 2016 000 285 9163 000 e 599
2016 000 2859 365, entrambi alla data del 05/01/2017.
Successivamente, l' ha realizzato compiutamente il procedimento della riscossione, CP_5 ponendo in essere e notificando i seguenti atti riscossivi aventi efficacia interruttiva della prescrizione:
- Intimazione di pagamento n. 299 2022 9000 049 951, notificata ex art. 140 c.p.c., (All. 4) con primo accesso alla residenza del destinatario in data 06/04/2022 (All. 5) e rilevata l'assenza del
Signor e dei soggetti idonei a ricevere, si è proceduto al deposito presso la Parte_1
Casa Comunale (All. 6). È seguita apposita CAD, ricevuta in notifica da soggetto qualificatosi quale “moglie”. (All. 7 ed 8).
È seguita - l'Intimazione di pagamento n. 299 2023 9002 935 964, atto oggi opposto, notificata il 22/08/2023, (All. 1), la cui notifica è ammessa dallo stesso ricorrente. - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 299 76 2023 0000 147, notificata a mezzo raccomandata A/R di , a mani della moglie, la signora CP_8 Persona_1 in data 30/01/2024 (All. 9 e 10).
- È seguita l'impugnazione ad opera del Signor del 17/03/2024. Parte_1
L'invocata prescrizione si appalesa infondata anche in ragione della legislazione emergenziale inerente la nota pandemia da covid-19 sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo>.
Sulla presunta violazione dell'art. 50 co. 2, DPR n. 602/1973 e sulla presunta violazione della
Legge n. 212/2000.
Erroneo è quanto argomentato dal Signor in ordine a tale motivo di ricorso. Parte_1
l'Intimazione di pagamento opposta costituisce proprio quell'atto da realizzarsi a cura del riscossore ex art. 50 del DPR 602/1973 che il ricorrente ritiene, erroneamente, mancante.
Coinvolgendo la controversia profili di ordine meramente documentale, la causa, all'udienza del 21 maggio 2025 è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
**************
In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della scrivente solo per i crediti di natura previdenziali, che nello specifico riguarda solo gli avvisi di addebito n.
59920160002859163000 e n. 59920160002859365000, entrambe asseritamente notificate il
5.1.2017.
Sempre in apertura di motivazione va rilevato l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'odierno ricorrente.
Per comodità espositiva appare opportuno esaminare la doglianza indicata al punto B) del ricorso Mancato avveramento delle condizioni previste dal disposto dell'art. 50 decreto n.
602/1973. Nullità dell'atto per violazione della Legge 27.7.2000 n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”
L'articolo 50 del D.P.R. 602/1973 regola i tempi e le modalità dell'intimazione di pagamento e dell'inizio dell'espropriazione forzata da parte del concessionario della riscossione dopo la notifica della cartella di pagamento, stabilendo che l'espropriazione può iniziare dopo 60 giorni dalla notifica, ma se non inizia entro un anno, serve un nuovo avviso di intimazione (con termine di 5 giorni) che decade dopo un anno dalla notifica, prevedendo anche un modello specifico approvato dal . Controparte_9 L'Intimazione di pagamento non è un atto dell'esecuzione, bensì atto a mezzo del quale si intima il pagamento di un debito, le cui ragioni sono state portate a conoscenza del destinatario debitore a mezzo precedenti prodromici atti impositivi e riscossivi, preannunciando che in assenza di adempimento entro il termine dato si procederà a successiva esecuzione.
Va, pertanto, rigettato, tale motivo di opposizione.
L' ha prodotto documentazione attestante la notifica degli stessi via posta certificata e CP_1 racc. con avvisi di ricevimento, non opposti ex art. 24 comma 5 del D.lgs. 26/02/1949, n. 46.
Quanto alla verifica della prescrizione post-notifica, lo strumento processuale è quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale formatisi successivamente a tale momento.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto documentazione conferente con riferimento all'eccepita prescrizione, ha infatti prodotto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 299
2022 9000 049 951, notificata ex art. 140 c.p.c., (All. 4) con primo accesso alla residenza del destinatario in data 06/04/2022 (All. 5) e rilevata l'assenza del Signor e Parte_1 dei soggetti idonei a ricevere, si è proceduto al deposito presso la Casa Comunale (All. 6). È seguita apposita CAD, ricevuta in notifica da soggetto qualificatosi quale “moglie”, non impugnata, oltre i successivi atti analiticamente indicati e documentati, fino alla notifica, avvenuta in data 8/02/2024, dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Va, dunque, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato vanno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
- rigetta il ricorso;
-condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500 oltre Parte_1 oneri accessori a favore sia dell' che dell' delle Entrate;
CP_1 CP_4
- liquida i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con separato decreto.
Sciacca, 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini