Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5199/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in Parte_1 data 30/10/1989, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA PRINCIPE DI
BELMONTE N. 94, presso lo studio dell'Avv. BUCCOLERI MANGIARACINA
CLAUDIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in PALERMO, VIA PRINCIPE DI BELMONTE N. 94, presso lo studio dell'Avv. BUCCOLERI MANGIARACINA CLAUDIO , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 14/11/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 24/07/2020); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi saranno autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con piena libertà di modificare la propria residenza fissandola, dunque, dove riterranno più opportuno, con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno.
2) I coniugi, dato atto della loro indipendenza economica, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia contributo a titolo di mantenimento. Ciascuno di loro, quindi, provvederà al proprio sostentamento in piena autonomia.
3) I coniugi dichiarano che ogni altra questione patrimoniale che li riguarda
è già stata risolta dagli stessi al di fuori del presente ricorso. Nessuno di loro, quindi, avrà a nulla a pretendere dall'altro a qualsiasi titolo.
4) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 26 P. 1, Anno 2020) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/3/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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