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23 marzo 1990
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22 maggio 1998
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4 maggio 1999
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19 agosto 2014
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12 novembre 2017
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15 settembre 2020
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31 luglio 2021
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29 marzo 2024
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Art. 14. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 , dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 , ((nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)) , i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui all' articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui all' articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
Commentari • 36
- 1. Decreto SemplificazioniAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17.37122
L'art. 16 bis, rubricato "Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53" decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. » (GU n. 228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33) ha introdotto modifiche all'articolo 14 della legge 53/1990, prevedendo la facoltà/potere per ... Leggi tutto… Aggiungi al tuo sito i box con le notizie Prendi il Codice
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Giurisprudenza • 440
- 1. TAR Bari, sez. I, sentenza 09/10/2014, n. 1166Provvedimento: […] Del resto, che la prescrizione di cui all'art. 14, comma 1 legge n. 53/1990 (relativa al potere di autenticazione dei Consiglieri provinciali) sia destinata a conservare vigore anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge n. 56/2014 è dimostrato dal fatto che l'art. 1, comma 61 bis legge n. 56/2014 interviene proprio sul disposto dell'art. 14 legge n. 53/1990 sul presupposto di un chiaro intento legislativo volto alla conservazione di tale potere anche in capo ai Consiglieri provinciali (sia precedenti sino alla scadenza del relativo mandato, sia nuovi, posto che la legge n. 56/2014 comunque mantiene in vita il Consiglio provinciale, pur con nuove modalità di elezione, […]Leggi di più...
- legge n. 56/2014 sulle città metropolitane·
- art. 14 legge n. 53/1990·
- validità delle firme·
- autenticazione sottoscrizioni·
- art. 21 d.p.r. n. 445/2000·
- sostituzione dei consiglieri provinciali·
- violazione legge elettorale·
- eccesso di potere·
- principio di buon andamento e trasparenza·
- annullamento elezioni