Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2001, n. 7786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7786 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NO DE OPORO ITALIANO778 6 0 1 LA CORT SUPR IA DI NE Oggetto secuz one SEZIONE TERZA CIVILE forget I Opposizione sigle Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: atte cectiv عاد Presidente Dott. Vittorio R.G.N. 8313/98 DUVA Cron2.17891 Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rep. 2866 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud. 31/01/01 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Dott. Bruno DURANTE · Consigliere CONTESTS ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig -SOLE 24 ORE -- per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 8 GIU. 2001 IL CANCEL IMM VILLA FIORITA SRL, con sede in Chianciano Terme, in persona del suo amministratore pro tempore IO E! elettivamente domiciliata in ROMA VIA Arlacon, PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FUSELLI-LEOPARDI, difeso dall'avvocato NELLO POGLIESE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
TO GO & C SAS, BANCA MONTE DEI PASCHI DI 2001 SIENA SPA, FERI STEFANO, IMAR DI GIOVAGNOLA ISIDORO 198 SNC, VE OL & FIGLI SNC;
-1- : intimati avverso la sentenza n. 15/98 del Tribunale di MONTEPULCIANO, emessa il 12/01/98 e depositata il 19/01/98 (R.G. 448/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Nello POGLIESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1. Il tribunale di Montepulciano ha pronunciato la sentenza 19.1.1998, decidendo una causa di opposizione agli atti esecutivi. Il tribunale ha rigettato l'opposizione. Questa era stata proposta dal debitore, la società a 2. - r.l. Immobiliare Villa Fiorita, con ricorso depositato il 27.10.1997. Con l'opposizione era stato chiesto l'annullamento della ordinanza di assegnazione degli immobili pignorati, disposta dal giudice dell'esecuzione a favore di creditore ipotecario, la società in accomandita semplice Donato ST. Nel giudizio di opposizione si era costituita, oltre alla società Donato ST, la società Monte dei Paschi di Siena. Non si erano costituiti la società in n. coll. IO ER e figli, FA RI e la società in n. coll. Imar di OR NO e C.
3. La società Immobiliare Villa Fiorita ha proposto ricorso per cassazione. Nessuna delle parti cui il ricorso è stato notificato ha svolto attività difensiva.
4. Il ricorso è stato discusso nell'udienza del 2.5.2000 e la Corte, con ordinanza, ha dichiarato la nullità di 3 tutte le notifiche ed ha assegnato per rinnovarle i_ termine di 60 giorni dalla comunicazione. L'ordinanza è stata notificata alla ricorrente il 26.5.2000, mediante consegna di copia, nel domicilio eletto dal suo difensore in Roma.
5. L'atto di rinnovazione delle notifiche, con la prova delle notificazioni, eseguite tra il 18 ed il 19.12.2000, è stato depositato il 27.12.2000. Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte, con la sentenza 26 giugno 1998 n. 6332, ha affermato che, quando è dichiarata la nullità della notificazione del ricorso e ne è ordinata la rinnovazione, il pena diricorso deve essere depositato, а improcedibilità, nel termine di venti giorni dalla sua rinnovata notifica. Il ricorso di cui è rinnovata la notifica è stato ritenuto così rientrare nel campo di applicazione della disciplina generale sul deposito del ricorso, del controricorso e del ricorso incidentale, dettata dagli artt. 369, 370 e 371 cod. proc. civ. e non della disciplina speciale dettata per l'atto di integrazione del contraddittorio dall'art. 371-bis cod. proc. civ., che lo stesso termine di venti giorni fa decorrere anziché 4 dall'ultima notifica, dalla scadenza del termine assegnato per l'integrazione. Il ricorso, in base al principio enunciato nella (non lo sarebbe decisione richiamata, è dunque procedibile stato se si fosse applicato l'art. 371-bis). Però, come si anticipato, non è ammissibile. La rinnovazione delle notifiche è avvenuta dopo che 3. era scaduto il termine assegnato a questo scopo. Si tratta di termine che la legge (l'art. 291 cod. proc. civ.) dichiara perentorio. Quando nei giudizi di impugnazione, il giudice assegna per l'integrazione del contraddittorio ○ la rinnovazione della notifica un termine perentorio, l'integrazione e la bensì eseguite, ma a termine scaduto,rinnovazione sono l'impugnazione è inammissibile. Dispone in tal senso il secondo comma dell'art. 331 cod. proc. civ. a proposito dell'integrazione del contraddittorio. La stessa regola deve applicarsi alla rinnovazione della notificazione, per la quale manca una espressa disciplina nell'ambito dei giudizi di impugnazione. Anche in questo caso, come nel primo, si tratta di tenere, nel termine perentorio assegnato, un comportamento idoneo a determinare un effetto convalidante di un л5 с precedente atto nullo perché eseguito in difformità di norma regolatrice del processo.
4. Resta da giudicare definitivamente della questione, risolta con l'ordinanza, relativa alla validità о nullità delle originarie notifiche. - Nel dichiarare la nullità la Corte ha svolto le 4.1. considerazioni che seguono: La notificazione del ricorso è stata eseguita, a giudiziario mezzo del servizio postale, da ufficiale all'Ufficio unico presso la corte d'appello di addetto Catania>. La notificazione è stata eseguita in confronto della di società Banca Monte dei Paschi di Siena, succursali Chiusi stazione e di Siena, presso il difensore costituito nel giudizio di opposizione, l'Avv. V. Magnani, in Montepulciano;
ed in confronto della società Donato ST e C. sas, ancora presso il difensore costituito nel giudizio di opposizione, l'Avv. C. Stolfi, in Chianciano Terme>. La notificazione stata poi eseguita a parti del giudizio di opposizione rimaste contumaci: in particolare a FA RI, presso l'Avv. C. Stolfi;
alla società Imar di Giovagnola OR, presso l'Avv. G. Magnone;
alla società IO ER e figli, presso l'Avv. Lippi Monica>. 6 Queste notificazioni appaiono eseguite presso gli indicati avvocati, in quanto difensori delle parti, per esse costituiti in giudizio>. Tutte le notificazioni sono nulle>. LO sono perché è nulla la notificazione eseguita da ufficiale giudiziario privo di competenza>. Competenti ad eseguire le notificazioni sono: gli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio del luogo in cui deve essere consegnata la copia al destinatario della notificazione (art. 106, primo comma, D. P. R. 15 dicembre 1969, n. 1229); inoltre, trattandosi di atti di impugnazione, gli ufficiali giudiziari addetti all'ufficiɔ giudiziario che ha pronunziato il provvedimento all'ufficio giudiziario cui è rivolta l'impugnazione, quali possono provvedervi a mezzo del servizio postale (art. 107, secondo comma)>. Nel caso non ricorre alcuno degli indicati criteri di collegamento>. Le notificazioni indirizzate alle parti rimaste contumaci nel giudizio di primo grado sono altresì nulle perché eseguite in luogo diverso da quello in cui avrebbero dovuto esserlo>. La notificazione dell'impugnazione alle parti rimaste contumaci va fatta alla parte personalmente (art. 330, terzo comma, cod. proc. civ.) né trova applicazione, per 7 tali notificazioni, la norma dettata dall'art. 489 cod. proc. civ. (Cass. 9 febbraio 1977 n. 583)>.
4.2. Queste ragioni vengono condivise.
5. Non deve rendersi pronuncia sul diritto al rimborso delle spese del processo perché nessuna delle parti cui il ricorso è stato notificato si è costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il giorno 31 gennaio 2001, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il PresidenteIl relatore ed estensore роти їх WON Niños fuva IL CANCELLIERE OF UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 11 2001 4 Giovanni AM Registrato in dat 27975 versate S. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA al n... p. || Dirigente Arca Serfizi (D.ssa Maria Grazia D LIPPO) Cludiziari (lire I Responsabile Sendy (Dr. M. RACCICHANI) Depositata in Cancelleria 4000 oggi, 861-U, 2001 290002 IL CANCELLIERE C1 Giovanni AM