Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6888/2021
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bemardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6888/2021
PROMOSSA DA
C.F. 1 domiciliato in Roma, Viale delle Parte 1 (C.F.
,
Milizie 9, rappresentato e difeso dagli avv. Corrada Andria e Daniele Andria, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI SPA (C.F. P.IVA 1 ), in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, Via Abbruzzi 36, Rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gelli, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
Controparte_1 C.F N.D).
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1)I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
in qualità di proprietario del veicolo Renault tg.FD 582KB, nonché la Controparte_1
HDI ASSICURAZIONI S.P.A deducendo:
1) La responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di Controparte_1
conducente dell'autovettura Renault tg. FD582KB posto che: "1) In data
25/06/2017, alle ore 16:15 circa, in Trieste, Parte 1 alla guida del
,
motociclo PR tg. AM 36010 di sua proprietà, percorreva regolarmente la corsia di sinistra di Largo della Barriera Vecchia Fronte essendo l'istante diretto in Via Carducci;
detta corsia, infatti, come da segnaletica orizzontale presente, è riservata al transito dei veicoli che intendono proseguire dritto. 2)
Giunto all'altezza del civico n.13 di detta strada l'istante veniva investito dall'autovettura Renault tg. FD 582 KB di proprietà di il cui Controparte_1
conducente dalla corsia di destra si spostava repentinamente e senza alcuna segnalazione su quella di sinistra, tagliando trasversalmente detta strada, nel tentativo di effettuare una vietata manovra di svolta per immettersi in un varco stradale posto sulla sinistra ed il cui accesso era consentito esclusivamente al transito dei mezzi pubblici. 3) Il conducente del motociclo, pur ponendo in essere ogni manovra d'emergenza, nulla poteva fare per evitare l'impatto che si concretizzava tra la fiancata anteriore sinistra dell'autovettura e la fiancata destra del motociclo. 4) A seguito dell'urto subito il motociclo scarrocciava in uno al suo conducente, finendo la propria corsa a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto, così come emerge inequivocabilmente dai rilievi fotografici scattati dagli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto, ritraenti la posizione di quiete assunta dai veicoli coinvolti successivamente al sinistro".
2) Di aver riportato gravi lesioni in seguito al sinistro stradale: "A seguito della rovinosa caduta, il sig. Pt 1 aveva a patire lesioni di grave entità per le quali veniva condotto d'urgenza dal personale del 118 al Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero 'Cattinara e Maggiore' di Trieste, ove gli veniva refertata la iniziale diagnosi di Trauma cranio facciale con frattura orbita destra, frattura diafisi omerale destra, frattura rotula destra" con prognosi di giorni
30. Seguiva, quindi, l'immediato ricovero nel la locale divisione di CP_2
presso la quale, in data 26.06.2017, l'attore veniva sottoposto a trattamento chirurgico della frattura -lussazione dell'omero destro e della rotula destra.
Veniva dimesso in data 17.07.2017 con tutore alla spalla destra ed al ginocchio destro";
3) Che il sinistro gli aveva cagionato: 1) Una compromissione dell'integrità psicofisica pari a 25% di punti percentuale quale invalidità permanente, ottantatre giorni di inabilità temporanea integrale oltre che sessantuno giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e ventuno giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; 2) danno da perdita della capacita lavorativa specifica nella misura del 16%; 3) danno morale tenuto conto degli aspetti relazionali e della sofferenza soggettiva conseguente al sinistro;
4) danno da cenestesi lavorativa in quanto: ""il sig Pt_1 svolgeva l'attività di operatore socio sanitario presso una casa di riposo ed è stato accertato, anche dal medesimo consulente della
Controparte 3 che le menomazioni residuate all'istante hanno avuto e avranno una concreta incidenza sulla sua capacità lavorativa in termini di maggior sofferenza e affaticamento nello svolgimento delle sue mansioni di lavoro. Tale danno può essere riconosciuto quale voce in aumento del danno non patrimoniale e ricompreso in esso"; 5) esborsi per spese mediche pari ad euro
212,00 euro;
6) danni materiali al motociclo pari ad euro 742,00 che rendevano la riparazione dello stesso antieconomica: "Il valore commerciale dello stesso,
al momento del sinistro, era pari ad € 700,00 mentre i danni riportati ammontavano ad € 742,00, come da perizia redatta dal fiduciario della CP 3
[...] p. assicurativo Parte 2 , che si allega. L'attore, pertanto, risultando antieconomica la riparazione, provvedeva a rottamare il motociclo sostenendo le relative spese (pari ad Euro 682,84, giusta fattura rilasciata dalla
S.O.S. Car Srl del 19.07.2017), nonché quelle di cancellazione al P.R.A.
All'attore andranno altresì riconosciute le ulteriori voci di spesa di immatricolazione di veicolo similare, unitamente all'infruttuoso pagamento di quella parte della tassa di circolazione e di assicurazione pagata e non goduta, nonché il pregiudizio per la ricerca di veicolo similare a quello demolito (c. d.
FRAM) la cui quantificazione ben potrà avvenire in via equitativa;
7) danno da lucro cessante cagionato dal ritardato adempimento.
4) Di aver ricevuto dalla propria compagnia assicurativa la Controparte_4
[...] un acconto di €350,00 per i danni materiali al motociclo e dalla HDI
Assicurazioni per le lesioni conseguenti al sinistro stradale, acconti per un importo complessivo di €45.400,00 a mezzo assegni bancari di € 4.600,00 del
13.04.2018 e di € 40.800,00 del 19.052018.
La citazione così conclude: "Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: dichiarare responsabile del sinistro de quo per le causali di cui in premessa Controparte_1 e per l'effetto condannare quest'ultimo in solido con la HDI Ass.ni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da Parte 1 nella misura indicata in premessa, detratti gli importi di € 45.400,00 per
,
le lesioni e di € 350,00 per i danni riportati al motociclo attoreo, corrisposti ante causam, ovvero in quella diversa che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione del danno secondo gli indici I.S.T.A.T ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal di dell'evento all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di causa, per l'attività giudiziale svolta, con attribuzione ai sottoscritti avvocati, Corrada Andria e Daniela Andria, antistatari".
Si è costituita in giudizio L'HDI Assicurazioni S.P.A deducendo in estrema sintesi e per quanto di rilievo ai fini della decisione:
1. Il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro rappresentando che: "Ed infatti, come risulta dal rapporto redatto dalla Polizia Locale di
Trieste e come altresì risulterà provato nel corso della espletanda istruttoria,
l'incidente in parola è stato determinato quantomeno dalla pari concorrente responsabilità del Sig. Pt 1 , il quale effettuava nelle circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro è maturato, una illecita manovra di sorpasso a sinistra del veicolo Renault in spregio alla normativa di cui all'articolo 148 codice della strada come risulta anche dalla relativa sanzione inflittagli dai verbalizzanti".
2. Di aver corrisposto a parte attrice, per le lesioni conseguenti al sinistro, acconti pari ad euro 45.400,00 e nulla per i danni materiali riportati dal motociclo: "in quanto esso, dovendosi ricomprendere nell'ambito della procedura di indennizzo diretto in ragione della convenzione CARD tra compagnie, deve essere gestito unicamente dalla Compagnia consorella.
D'altra parte l'attore ha con essa gestito il danno in sede stragiudiziale con la conseguenza che la domanda qui proposta in danno della odierna comparente si appalesa inammissibile per mancato rispetto da parte dell'attore della procedura di indennizzo diretto dallo stesso invocata in fase stragiudiziale.
3. L'eccessiva quantificazione del danno prospettata da parte attrice nonché
l'assenza di nesso causale tra le lesioni riportate e il sinistro verificatosi.
La comparsa così conclude: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in via principale, respingere la domanda così come proposta perché infondata in fatto ed in diritto e comunque perché sfornita di prova accertando e dichiarando la congruità delle somme corrisposte ante causam a parte attrice sia per il danno fisico che per quello materiale in ragione della applicazione del concorso di colpa quantomeno paritario a suo carico;
accertando e dichiarando in ogni caso per quanto attiene il danno materiale la inammissibilità della domanda avanzata nei confronti della odierna concludente anche per ragioni di opportunità stante la gestione del sinistro avvenuta (oltre che dovuta) in sede stragiudiziale con la 2) in via subordinata contenereControparte_5 la misura del risarcimento eventualmente dovuto nei limiti del danno differenziale accertato e provato in corso di causa in ogni caso detratte le somme già liquidate in favore di parte attrice che andranno detratte dall'ammontare del calcolo del risarcimento dovuto unitamente agli interessi e alla rivalutazione maturati dal pagamento alla sentenza sulle predette somme allo scopo di rendere omogenee le partite di danno Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali".
Nella memoria ex art. 183 co.6 n.1 cpc nel presente giudizio parte attrice ha precisato la domanda deducendo elementi:
1) In ordine all'irrilevanza probatoria del verbale redatto dalla Polizia municipale intervenuta rappresentando: “La dedotta corresponsabilità dell'attore sarebbe desumibile, secondo l'avversa prospettazione dalla mera circostanza, palesemente irrilevante, per cui allo stesso sarebbe stata inflitta una sanzione amministrativa dalla Polizia Municipale intervenuta. Sul punto, occorre precisare che il verbale di sanzione amministrativa, oltre a contenere evidenti profili di illegittimità, in particolare in quanto privo di sottoscrizione da parte dell'agente accertatore e perché non tempestivamente notificato all'odierno attore, presunto trasgressore, non può essere acquisito, nel presente giudizio, quale mezzo istruttorio al fine di provare la dinamica del sinistro: gli agenti verbalizzanti hanno comminata l'infrazione sulla base delle proprie valutazioni e deduzioni, posteriori all'evento in questione, per cui non vi è stato un opportuno accertamento ictu oculi della violazione contestata. Gli agenti di polizia municipale, successivamente intervenuti sul posto, fermi tutti gli elementi fattuali indicati dall'attore, hanno individuato altresì una presunta responsabilità del medesimo ritenendo erroneamente che, in occasione del sinistro, stesse eseguendo una manovra di sorpasso. Nel corpo del verbale, inoltre, nulla si riscontra in merito agli specifici accertamenti ovvero ai rilievi effettuati o comunque alle deduzioni sulle quali dovrebbe basarsi la pretesa sanzionatoria".
2) In ordine alla liquidazione del danno morale posto che: "Il danno alla salute riportato, la compromissione della mobilità articolare del braccio e della gamba destra, con la considerevole cicatrice residuata, come indicato nella consulenza tecnica di parte prodotta in atti, ha determinato nell'attore uno stato d'animo di sofferenza interiore, agevolmente desumibile in considerazione delle condizioni personali del danneggiato e del contesto ambientale in cui vive: le limitazioni imposte dalla compromissione del proprio stato di salute e dalla impossibilità di operare in maniera normale le principali attività della propria vita, hanno determinato in lui uno stato di continua sofferenza morale, di paura nonché di forte insicurezza.
All'udienza del 16.09.21 è stata dichiarata la contumacia del convenuto CP 1
[...]
Nel corso dell'udienza del 09.11.22 è stato assunto l'interrogatorio formale dell'attore che testualmente ha dichiarato: “In primo luogo riconosco nelle foto presenti nel fascicolo attoreo il luogo di verificazione del sinistro. Io stavo procedendo alla guida del motociclo PR sulla corsia di sinistra di via Carducci, sulla quale è possibile solo andare diritti, quando mi sono trovato di fronte la Renault che procedeva nel mio stesso senso di marcia ma proveniva dalla corsia di destra. L'auto mi ha quindi tagliato la strada ed io per evitarla mi sono spostato un po' sulla sinistra e non ho potuto evitare l'urto che è avvenuto tra la parte anteriore destra del motociclo e la ruota sinistra anteriore della vettura. Infatti l'auto stava svoltando a sinistra in una via riservata alla circolazione dei taxi e dei pullman. ADR: Al momento del sinistro, come ho già detto, marciavo sulla corsia di sinistra, ma non su quella riservata all'opposto senso di marcia, sulla quale però sono fino proprio nel tentativo di evitare l'urto con la Renault".
Successivamente, all'udienza del 09.03.2023, è stato escusso il testimone di parte
Testimone 1 che ha dichiarato: “Sono amico dell'attore, Abito in una attrice cittadina che si chiama Campagna, in provincia di Salerno. Quel giorno, il 26 giugno
2017, mi trovavo insieme al mio amico a Trieste perché il Pt_3 Parte 3
aveva intenzione di acquistare una macchina (una CI SA) da un privato. Non ricordo la zona né il nome della via nella quale ci trovavamo, ma ci trovavamo nell'auto del Pt_3 di cui non ricordo la marca. La CI SA siamo andati a visionarla ma non è stata poi acquistata e quindi abbiamo chiamato lo Pt_1 che noi sapevamo trovarsi in Trieste per motivi di lavoro. Ci siamo incontrati - è venuto lui a prenderci in zona più o meno centrale di Trieste, dalle parti della stazione dei treni poi abbiamo pranzato in un ristorante e verso le quattro del pomeriggio noi dovevamo rientrare a Campagna e lui doveva andare a lavoro in una clinica privata. Mentre dunque noi ci dirigevamo per tornare a Campagna e lui al lavoro, ci trovavamo a venti
/ trenta metri dietro di lui a bordo del suo AR di colore blu. La strada era a due corsie dopo le quali vi era uno spartitraffico. L'attore procedeva sulla corsia di sinistra e poi c'era una Renault di colore scuro che invece viaggiava sulla corsia di destra, un po' avanzata rispetto allo scooter. Dalla destra questa macchina si è spostata verso sinistra, Pt 1 ha cercato di evitarla ma non c'è riuscito e quindi si è verificato un urto tra il lato anteriore sinistro dell'auto e il lato destro nella parte di dietro del motorino. L'attore è caduto e ha perso anche il casco e noi ci siamo avvicinati. Noi non abbiamo chiamato l'ambulanza che è stata chiamata da altre persone. ADR abbiamo atteso l'ambulanza ma non la polizia municipale in quanto ce ne siamo andati. L'ambulanza è arrivata forse dopo dieci minuti mentre noi siamo andati una mezz'ora dopo il sinistro. L'attore lamentava dolori al lato destro del corpo, quindi ginocchio, spalla, nella zona dell'occhio destro essendo caduto dal lato destro. ADR quel giorno, quando si è verificato il sinistro, stava piovendo ma non in maniera intensa. ADR ricordo che la Renault prima di spostarsi verso sinistra non ha azionato gli indicatori di direzione. ADR Al momento dell'urto lo scooter si trovava quasi sulla linea gialla ma comunque era all'interno della sua corsia di marcia, in particolare su quella di sinistra. "All'interno della Renault vi erano due persone, un uomo e una donna;
l'uomo era alla guida della vettura"
Alla medesima udienza è stato escusso il testimone di parte attrice Parte 3 anch'egli amico dell'attore che ha riferito: "Sono salito con l'amico Testimone 1
a Trieste con la mia auto (un Punto) perché intendevo acquistare un'auto, una CI
SA da un privato. Ci siamo incontrati col privato ma l'auto non è stata acquistata.
Successivamente abbiamo chiamato Pt 1 che sapevamo essere a Trieste e siamo andati con lui a mangiare insieme. Poiché lui aveva il turno pomeridiano di lavoro, lui si è diretto verso il luogo di lavoro (in una casa di cura o un ospedale, facendo l'infermiere), mentre noi dovevamo prendere l'autostrada per tornare a casa. Ci trovavamo su una strada due corsie e in particolare sulla corsia di sinistra, lui a bordo del suo scooter e ci precedeva di una ventina di metri e noi dietro. Ho visto una macchina blu che procedeva sulla destra e poi si è lanciata sulla corsia di sinistra in quanto voleva girare. Non ha messo la freccia ma dal modo come ha svoltato ho capito che intendeva prendere una via sulla sinistra. L'auto e il motorino si trovavano quasi sulla stessa linea ma il motorino poco più avanti. I due mezzi si sono toccati, nel senso che l'auto con la ruota anteriore sinistra, ha urtato il motorino tra il pianale e la marmitta sulla parte destra e quindi lo Pt 1 è caduto. ADR: Quel giorno piovigginava, erano tra le 16 e le 16,30. Dopo l'incidente ho accostato ed io e il Tes 1 ci siamo avvicinati allo Pt 1 che era rimasto a terra ed era caduto dalla parte destra. Non abbiamo chiamato l'ambulanza poiché altre persone vi hanno provveduto. Lo Pt 1 aveva la faccia insanguinata nella parte destra e lamentava dolore ad una gamba. Siamo rimasti sul posto forse un quarto d'ora o mezz'ora e comunque fino all'arrivo dell'ambulanza, dopodiché ce ne siamo andati." "Dalla macchina blu sono scesi un signore (che era alla guida) e una signora." "Al momento dell'urto il motorino procedeva nella corsia di sinistra, secondo il suo senso di marcia." "Dopo essersi toccati, il motorino ha sbandato e poi è caduto a terra. Al termine dell'evento lo scooter si è fermato a qualche metro da lui." "Quando l'attore ha visto che la vettura si portava sulla corsia di sinistra ha tentato di evitare l'impatto spostandosi anch'egli verso sinistra ma non è riuscito ad impedire l'urto".
All'udienza del 21.06.2023 è stato escusso il testimone nonché padre dell'attore Parte_4 il quale ha confermato che in seguito al sinistro stradale, l'attore che precedentemente praticava il calcetto a livello amatoriale, avrebbe rinunciato a tale passione (cfr. deposizione di Parte_4 verbale di udienza del 21.06.2023). '
Nel corso del giudizio è stata altresì espletata consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore al fine di accertare i postumi permanenti, nonché l'incidenza sulla capacità lavorativa in seguito al sinistro. Il consulente sui singoli quesiti posti all'udienza del 9.03.2023 ha così riposto: “1) Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi" "Nel sinistro in oggetto il Sig. Parte 1 riportava un trauma cranio facciale con ferite del volto e con frattura orbita destra, frattura diafisi omerale destra, frattura rotula destra”; 2) “Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata" “Le lesioni in oggetto hanno dato luogo ad una inabilità temporanea assoluta di gg.65 (sessantacinque) relativi ai periodi di ricovero ospedaliero, una ITA al 75% di gg.60 (sessanta) relativi al periodo di ricovero in regime di day hospital, una
ITA al 50% di gg. 30 (trenta) ed un ulteriore periodo di ITA al 25% di gg. 30 (trenta)"
"3) se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla CP_6 " "Le lesioni suddette hanno provocato postumi permanenti rappresentati da gli esiti del trauma cranico con ferite del volto e frattura dell'orbita destra, consistenti in cefalea, sindrome vertiginosa, cicatrice del volto, gli esiti di frattura-lussazione spalla destra trattata chirurgicamente con placca e viti, consistenti in dolore a marcato impegno funzionale nell'articolarità scapolo-omerale con notevole deficit di forza nonché i postumi di frattura di rotula destra trattata con cerchiaggio consistenti in artralgia a medio impegno funzionale e cicatrici ben visibili. Tali postumi possono essere quantificati, in termini di danno biologico, in riferimento alle linee guida della CP_6 , nella misura percentuale del 20% (ventipercento)”; 4) “In caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo”; “I postumi non possono essere emendati in alcun modo" ; 5) "ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa"; "Gli esiti cicatriziali ben visibili a carico della spalla destra e del ginocchio destro sono stati descritti e già valutati nel danno biologico”; 6)
"se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.)" "Il periziando svolge attività lavorativa di operatore sociosanitario;
è un lavoro dipendente per il quale non ha avuto diminuzione di reddito. Certamente però, trattandosi di un lavoro che impegna il soggetto con mansioni anche di carattere manuale movimentazione di lettighe,
-
spostamenti da un reparto all'altro, trasporto di materiali sanitari, ausilio nei passaggi posturali dei pazienti - si è determinata nel periziando a causa delle lesioni riportate una maggiore usura in termini di forza e resistenza in particolare a carico dell'arto superiore destro, arto dominante peraltro"; 7)"se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere” “Le spese mediche sostenute dal Sig. Pt_1 prodotte nella documentazione fornita risultano pertinenti e congrue ed ammontano complessivamente ad Euro 210.00. Essendo i postumi permanenti del tutto stabilizzati, non si prevedono ulteriori significative spese mediche future" (cfr. ctu a firma Per 1
[...] depositata il 27.06.2023).
Infine, deve rilevarsi che è stata disposta consulenza tecnica al fine di: "1) accertare, previo esame della documentazione prodotta dalle parti, e compiuto ogni altro utile accertamento, il valore commerciale del motociclo all'epoca del sinistro. 2) verificare se sussiste compatibilità tra i danni subiti dal veicolo di parte attrice e la dinamica dell'incidente come rappresentata dalle parti stesse" cui il consulente ha risposto con relazione scritta che così conclude: “1) Il valore commerciale del motociclo PR AR al momento del sinistro ammonta ad Euro 700,00. 2) I danni riportati dai veicoli coinvolti sono compatibili e direttamente riconducibili al sinistro per cui è causa" (cfr. ctu a firma Persona 2 , depositata il 15.02.2023).
2) In ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro
L'art. 2054, co. 2, del codice civile prescrive che: "Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
In tema, la pacifica e consolidata nel tempo giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che: "Nell'ipotesi di scontro tra veicoli, la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 cc non è superata per il solo fatto che il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti" (Cassazione civile sez. III, 23/01/2023, n.2005), di tal che occorre indagare se l'altro abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta con prova che può essere diretta (cfr. ad esempio, in tema, ex plurimis;
Cassazione civile sez. VI,
16/02/2017, n.4130 che ha chiarito come: “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto"; cfr. nella giurisprudenza più risalente: Cassazione civile sez. III,
14/02/1997, n.1384) o indiretta (tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente, cfr. in tema, più di recente: Cassazione civile sez. III, 22/04/2009, n.9550).
Nella specie, non è in contestazione ed è peraltro confermata dal corredo fotografico prodotto dall'attore la circostanza che -in occasione del sinistro- Controparte_1 aveva avviato una manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi in una corsia riservata ai mezzi pubblici: trattasi di condotta connotata da illiceità in quanto volta all'esecuzione di manovra proibita da codice della strada e, per questo, non agevolmente prevedibile da parte degli alti utenti della strada.
Peraltro, entrambi i testimoni escussi hanno riferito che la suddetta manovra sarebbe stata eseguita senza che fosse azionato l'indicatore di direzione e, quindi, tramite una condotta vieppiù imprevedibile per gli altri utenti.
A ciò aggiungasi, poi, che il punto d'urto fra i due mezzi per come risultante dal rapporto dei vigili intervenuti nell'immediatezza del sinistro (quanto al ciclomotore: indicatore di direzione posteriore destri, bauletto, leva destra, pedana destra, pedalina destra;
quanto all'automezzo: cerchione anteriore sinistro e pneumatico anteriore sinistro) attesta che l'urto è avvenuto nella parte posteriore del motociclo e quindi in una posizione che non consentiva al conducente del detto mezzo di avvedersi tempestivamente dell'incipiente scontro e, indi, di adottare una corrispondente manovra di emergenza atta ad evitarlo.
Per quanto riguarda la condotta tenuta da parte attrice, invece, entrambi i testimoni hanno riferito che il mezzo dell'attore circolava sulla corsia di sinistra,
mentre il mezzo condotto dal convenuto circolava sulla corsia di destra prima di avviare la manovra di svolta.
Quanto dichiarato dai testimoni consente di ritenere esente da colpa la condotta tenuta dall'attore il quale trovandosi su carreggiata con due corsie (come emerge dalle foto in atti)- aveva la possibilità di effettuare una manovra di sorpasso ai sensi dell'art. 148 co.12 lett.b.
In conclusione, in un contesto quale quello descritto deve stimarsi sussistente una responsabilità integrale in capo al conducente dell'automezzo per il sinistro per cui è causa posto che questi ha posto in essere una condotta non prevedibile e non ovviabile dal conducente del motociclo.
Non osta alla conclusione che precede la circostanza che in capo all'attore risulti essere stata elevata una contravvenzione per violazione dell'art. 148 del codice della strada (all.
8. fascicolo parte attrice).
Invero, anche a prescindere dal fatto che: "è principio consolidato quello per cui l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" cfr. in tema,
(Cassazione civile Sez. III, 3.01.2014 n 38), comunque nella specie il suddetto verbale non è stato allegato dalle parti con conseguente impossibilità di verificare la condivisibilità o meno delle valutazioni ivi espresse ovvero di porre alcuno degli elementi ivi contenuti a fondamento delle considerazioni proprie del presente giudizio.
A nalogamente, non inficia la conclusione che precede la dedotta inattendibilità dei testimoni escussi posto che pur apparendo singolare la coincidenza della presenza di due amici dell'attore in un luogo assai lontano dal loro luogo di residenza- comunque trattasi di deposizioni risultate fra loro armoniche e prive di contraddizioni intrinseche.
La dedotta inattendibilità inoltre non risulta confortata da alcun elemento con conseguente impossibilità di formulare valutazioni in concreto a riguardo, non apparendo a riguardo derimente la dedotta contraddizione con quanto riferito dall'attore in sede di interrogatorio formale prospettata dal convenuto nella comparsa conclusionale di replica. Invero, l'attore ha infatti genericamente fatto riferito di un urto avvenuto nella parte destra del motociclo, senza che ciò appaia in contraddizione con le deposizioni assunte che hanno localizzato il punto di impatto nella parte destra posteriore del mezzo.
Solo per completezza, occorre evidenziare che parte attrice ha prodotto il solo dispositivo di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, senza che sia stata prodotta l'intera sentenza e senza quindi che anche a prescindere dalla possibilità per il giudice civile di trarre elementi di convincimento dalla sentenza di patteggiamento- vi sia modo di valutare l'identità dei fatti giudicati in quella sede con quelli dedotti nel presente procedimento.
In conclusione, deve affermarsi l'integrale imputabilità a parte convenuta peril sinistro di cui è causa.
3) In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale
Utilizzo delle tabelle del tribunale di Roma 3.1
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.
1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come
"parità di trattamento". La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza
(e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di MI assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale", nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di MI senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di MI è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di "sofferenza" viene utilizzato il sistema di applicazione di un "range" percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: "il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (...) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione" (Cassazione civile sez. VI,
07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III, 7/11/ 2014,
n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: "soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)" (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2023 si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art. 138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle).
Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
3.2 Danno da inabilità temporanea
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la Tabella del Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro 128,07 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
La quantificazione sul punto operata dal consulente tecnico deve essere integralmente recepita nella presente sede essendo state le indagini condotte con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere liquidato equitativamente nella misura di euro 8.324,55 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro
128,07 x sessantacinque giorni), in euro 5763,60 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% (euro 96,06 x sessanta giorni), in euro 1920,90 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (euro 64,03x trenta giorni) e in euro 960,30 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% (euro 32,01x trenta giorni).
In conclusione, il danno da inabilità temporanea è pari ad euro 16.969,35.
3.3 Danno biologico e personalizzazione del danno
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito dall'attore va liquidato, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (31 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (20%) nella misura di euro 63.647,59 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma.
Occorre verificare, poi, la sussistenza dei presupposti per una personalizzazione del predetto importo.
In tema appare importante rammentare che -per giurisprudenza di legittimità e di merito costanti-: "grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (Cassazione civile, sez. VI-III, 31 maggio 2019 n. 15084).
Ai fini della personalizzazione del danno, è necessario dunque che nel corso del giudizio l'attore offra la prova della sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Nella specie, parte attrice - come meglio precisato nella memoria ex art. 183 co.6
n.1 cpc- ha rappresentato di aver sviluppato in seguito al sinistro stradale, un forte stato di paura, sofferenza e insicurezza in relazione alle menomazioni permanenti e all'impossibilità di svolgere le principali attività quotidiane.
La testimonianza assunta nel corso del procedimento ha confermato che l'attore a causa dell'incidente ha dovuto rinunciare a una delle sue passioni, ossia il gioco del calcetto.
Tenuto conto dell'età dell'attore, dei postumi permanenti derivanti dal sinistro, e della prova orale assunta nel corso del procedimento, appare equa in relazione al range di aumento indicato nella tabella B delle tabelle romane del 2023 (ossia 10,67 % al 25%) una personalizzazione del danno con aumento del 15% rispetto al danno biologico
"ordinario".
In conclusione, il danno morale complessivamente risarcibile va liquidato in euro
9.547,14.
Parte attrice ha richiesto poi il risarcimento del danno da cd. cenestesi lavorativa.
In tema, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: "il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)" (Cassazione civile sez. III, 12/06/2023, n.16628).
Nella specie, il CTU ha riferito che le lesioni conseguenti al sinistro stradale hanno determinato una maggiore usura in termini di forza e resistenza.
In considerazione dell'attiva svolta di operatore sociosanitario che comporta come correttamente evidenziato dal CTU, trasporto di materiali sanitari e numerose attività di carattere manuale, tenuto conto anche dell'incidenza dei postumi permanenti sull'arto superiore destro ossia l'arto dominante, appare equa una personalizzazione del danno con un incremento percentuale del 20% rispetto al danno biologico pari ad euro 16.123,388.
In conclusione, il danno biologico da liquidarsi complessivamente è di euro
106.287,49.
3) In ordine alla liquidazione del danno patrimoniale
Parte attrice ha poi richiesto il risarcimento del danno derivante da perdita della capacità lavorativa specifica quantificato nella misura del 16%.
Il consulente tecnico d'ufficio ha -tuttavia- avuto modo di verificare che non vi è stata alcuna contrazione reddituale in seguito all'incidente.
Pertanto, in difetto di ulteriore prova, la richiesta di risarcimento di suddetta voce del danno va respinta.
Nella determinazione del danno complessivamente subito deve tenersi conto delle spese mediche sostenute e stimate eque dal consulente tecnico pari ad €210,00
(cfr.all.13. fascicolo parte attrice) L'importo totale del danno biologico e delle spese mediche sostenute dall'attrice è pari a € 106.497,45.
Quanto poi alla richiesta delle spese per l'assistenza stragiudiziale, le stesse hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Cassazione civile, SSUU, 10 luglio 2017 n.
16990).
Nel caso di specie, è stata depositata una fattura di euro € 9000,00 recante quale causale: "ass. legale sin. del 25/6/2017 (danni a cose e lesioni) + opposiz. A sanzione amm.va Prefetto Trieste" (cfr. all.14 fasc. parte attrice).
In difetto di prova del relativo del pagamento, oltre che in considerazione del fatto la fattura reca richiesta di pagamento anche per attività professionale svolta in altro procedimento, la richiesta di risarcimento in commento non può essere accolta.
Analoghe conclusioni circa l'assenza di prova del pagamento e, quindi, dell'impossibilità di accogliere la domanda di risarcimento del relativo danno deve affermarsi in relazione alle spese di €512,00 che l'attore nella comparsa conclusionale dichiara di aver sostenuto per l'espletamento della consulenza tecnica di parte.
Parte attrice ha chiesto poi il risarcimento dei danni materiali riportati dal motociclo, il risarcimento delle spese sostenute per la rottamazione e il recupero del motociclo oltre che il risarcimento per spese sostenute per la cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico e per le spese sostenute per l'immatricolazione del nuovo veicolo, nonché il pagamento di quella parte della tassa di circolazione e di assicurazione pagata e il risarcimento relativo a pregiudizio per la ricerca di veicolo similare a quello demolito.
In tema di risarcimento del danno, l'articolo 2058 del codice civile prescrive che: "Il danneggiato può chiedere la reintregrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore". Parte attrice ha rappresentato, di aver provveduto alla rottamazione del veicolo ritenendo la riparazione dello stesso antieconomica in relazione a un preventivo di riparazione della propria assicurazione di 742,00 euro (cfr.all.17 citazione) in relazione al valore commerciale del veicolo di 700,00 euro che è stato altresì confermato nel corso del procedimento mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Andranno riconosciute all'attore esclusivamente le spese documentate ossia quelle di rottamazione pari ad euro 682,84 (cfr.all.15 citazione) e le spese sostenute per la cancellazione del motociclo dal pubblico registro automobilistico pari ad euro 45,50
(cfr.all.16 citazione) per un importo complessivo di euro 728,34.
Infine, parte attrice ha chiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)" (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837). In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma ex art. 1224 cc.
L'importo sul quale calcolare l'importo spettante per lucro cessante è dato dalla somma dell'importo liquidato a titolo di danno biologico e di danno patrimoniale da lucro cessante (spese), ossia complessivi euro € 105.012,22.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione in presenza di illecito extracontrattuale come nella specie l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre poi tenere conto dell'intervenuta corresponsione degli acconti ossia di € 4.600,00 del 13.04.2018 e di €
40.800,00 del 19.05.2018 corrisposti dalla HDI assicurazioni per le lesioni conseguenti al sinistro e dell'acconto di euro 350,00 corrisposto dalla Controparte_4
per i danni materiali al motociclo.
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: "a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente"
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927).
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art. 1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Vanno poste a carico definitivo solidale dei convenuti le spese delle consulenze svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
Controparte_1 il sinistro perDICHIARA integralmente ascrivibile alla condotta di cui è causa;
CONDANNA i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore della parte attrice che liquida nella somma di: a) danno biologico in euro 105.012,22, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
b) danno patrimoniale in euro 728,34 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto al netto degli acconti già corrisposti da computarsi secondo il criterio indicato in motivazione, oltre che degli interessi dal deposito della sentenza al saldo come chiarito in motivazione.
CONDANNA in solido le parti convenute alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese vive euro 545,00;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
Roma, 07.01.2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)