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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 140/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F. ) e
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F Parte_6 C.F._6
con il patrocinio degli avv.ti MURARO ANNA MARIA e PICERNI ANTONIO
ATTORI
contro
(C.F. E P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO CONVENUTA
e
(P.IVA – Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ) P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CACCAVO
CONVENUTA già estromessa
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni depositate in data 16 ottobre 2024:
“Alla luce della condotta istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni che in tema di quantificazione del danno trovano conforto non solo nel- le prove testimoniali raccolte ma anche nella nuova tabella di Milano e che si preci- sano nei seguenti termini:
- Condannare , in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro CP_1 CP_1
tempore, al risarcimento del danno complessivo pari ad € 1.049.291,65, comprensi- va di rivalutazione monetaria, o nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia”.
La convenuta ha concluso come da note di trattazione Controparte_1 scritta e precisazione delle conclusioni del 18 ottobre 2024:
“NEL MERITO:
respingersi ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, in via principale o subordinata, mandandosi conseguentemente assolta l'Azienda conve- nuta da ogni avversa pretesa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- 2 - nella denegata ipotesi di accertato nesso di causa tra la condotta dell'Azienda con- venuta ed i danni lamentati da parte attrice, nonché di sussistenza di colpa profes- sionale in capo ai sanitari dell'Ente, mantenersi l'obbligazione in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, con limitazione del risarcimento ai so- li cespiti ed alle percentuali direttamente riconducibili a causa iatrogena ed alle condotte dei sanitari dell convenuta, in via strettamente proporzionale al CP_1
grado accertata di responsabilità ed ai reali danni subiti da parte attrice, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite”.
La convenuta ha concluso co- Controparte_2
me da comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via pregiudiziale e/o preliminare di rito, accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'azione esperita dai Signori , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e nei confronti di per difetto di legit- Parte_7 Parte_3 Parte_6 CP_2
timazione passiva dell'impresa di assicurazione e/o di titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio, nonché per inapplicabilità dell'art. 12 Legge 24/2017;
2) in via ulteriormente pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare impro- cedibile l'azione avanzata dai Signori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_5
e nei confronti di , poiché non è stata esperita Parte_3 Parte_6 CP_2
nessuna delle condizioni di procedibilità previste dall'art. 8, co. 2 Legge 8 marzo
2017, n. 24, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva;
3) nel merito in via principale, respingere integralmente tutte le domande ex adver- so formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
- 3 - 4) nel merito in via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche par- ziale, delle domande formulate dai ricorrenti, emettere sentenza secondo quanto rigorosamente provato dai ricorrenti e, comunque, secondo giustizia ed equità, in relazione alla parte di danno rapportabile esclusivamente all' ed Controparte_1
all'entità delle conseguenze immediate e dirette e prevedibili che ne sono derivate, nonché dichiarando tenuta a Controparte_2 garantire e manlevare l' entro i limiti e confini della polizza assicu- Controparte_1
rativa, nessuno escluso, e pertanto con esclusivo riferimento alle somme in eccesso alla SIR contrattuale per sinistro di euro 750.000,00 e comunque nei limiti dei mas- simali di polizza, con esclusione di ogni solidarietà passiva del proprio assicurato ed in ogni caso nei limiti della quota di danno ascrivibile all' . Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali e oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso ex art. 702 bis c.p.c. i signori , , Parte_1 Parte_2
, , nonché e , quali eser- Parte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_5
centi la responsabilità genitoriale di , tutti in proprio e quali eredi Parte_6
della OR , evocarono in giudizio l' Per_1 Controparte_3
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali
[...]
e non patrimoniali subiti a seguito della errata gestione delle cure prestate in favore della congiunta. Si costituì, dunque, l' criticando le pretese Controparte_1
avversarie e la quantificazione dei danni ex adverso prospettata. Si costituì, altresì,
l'Assicuratore eccependo preliminarmente l'inammissibilità della chiamata diretta dello stesso da parte del danneggiato, associandosi a tutte le critiche avversarie elaborate anche dalla difesa dell'Ente rispetto alla c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che aveva preceduto il giudizio. Il Giudice all'udienza del 20 settembre 2022 dispose l'estromissione dal giudizio dell'assicuratore a spese integralmente compensate, convertendo, poi, il rito e con- cedendo, all'udienza successiva, i termini per il deposito delle memorie ex art. 183,
- 4 - comma 6, c.p.c. All'udienza del 28 settembre 2023, il Giudice dispose l'acquisizione del fascicolo dell' rigettò la richiesta di rinnovazione della CTU come formulata CP_4
da parte convenuta ammettendo, infine, le prove orali come dedotte da parte attri- ce con i testi indicati in numero non superiore a due. I testimoni così ammessi ven- nero escussi all'udienza del 23 gennaio 2024 e, sciogliendo la riserva assunta, il Ma- gistrato ritenne la causa matura per la decisione fissando l'udienza del 24 ottobre
2024 per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva dipoi trattenuta in deci- sione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente, ancorchè la relativa eccezione di insussistenza risulti tardiva in quanto formulata solo in comparsa conclusionale, è lapalissiana la fondatezza sia della legittimazione che della titolarità del diritto fatto valere, ampiamente confer- mata da tutti i testi, che riconoscono gli odierni attori come parenti della defunta
CP_ : - La teste sin dal primo capitolo riconosce e Per_1 Testimone_1 Pt_3
quali nipoti di;
- La teste confermando i capitoli a lei
[...] Per_1 Testimone_2
posti conferma anche il legame di parentela (madre figlia) tra e la de Parte_5
Cuius; - Tombale è la deposizione di , vicina di casa, la quale conferma Testimone_3
anche la qualità di , marito della e nonno dei nipoti e Parte_1 Pt_8 Pt_3
. Peraltro la difesa della convenuta al punto 5 della sua comparsa conclu- Pt_6 sionale eccepisce, come già aveva fatto in sede di escussione testimoniale,
l'incapacità a testimoniare di perché figlia di e Testimone_4 Parte_2
NI della , perché marito di , figlia della Pt_8 Parte_4 Parte_5
fratello della zio di . Quindi se è vero Pt_8 Testimone_5 Pt_8 Parte_5
che tali persone sono incapaci a testimoniare per il loro legame di parentela è al- trettanto dimostrato inferenzialmente il legame parentale tra de e odierni at- Pt_8
tori. A tale conclusione arrivano anche le S.U. (Cass. SS. UU. 2951/2016) che, dopo aver ribadito l'onere della parte di attrice di provare la titolarità del diritto fatto va- lere, escludono tale prova nel caso di comportamento concludente della contropar- te: “salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazio- ne, da parte del convenuto.”.
- 5 - È, poi, innegabile che i nipoti agiscano iure proprio per il danno parentale subito, essendo riservati i diritti iure hereditatis ai soli eredi legittimi ( , Parte_1 [...]
e ). Persona_2 Parte_2
Va poi considerato, ancorchè la relativa eccezione risulti parimenti tardive che “In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immedia- tamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell' art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso”. Pertanto sottolineando che tale eccezione perviene per la prima volta in sede di conclusionale non può che evidenziarsi la totale tardività e inammissibilità della stessa. In secondo luogo la procura, a ben vedere, rilasciata in sede di ATP era stata rilasciata per ogni stato, fa- se e grado del procedimento di risarcimento, quindi includendo anche la fase caute- lare e di merito, oltre che i successivi gradi di giudizio. In questo senso l'ultrattività opera a pieno nel caso di specie essendo la procura rilasciata per lo specifico ogget- to di tutela a fini risarcitori avverso la morte della NN . Per_1
Ciò posto, quanto al merito i CTU hanno concluso che: “Alle 14.30 del giorno 11/07 esistevano tutti gli elementi evocativi un quadro occlusivo con possibile sofferenza ischemica dell'ansa interessata. Un tempestivo intervento nel primo pomeriggio dell'11/07/2019, quando si manifestò l'aggravamento del quadro clinico e si palesa- rono compiutamente i segni radiologici di occlusione intestinale, avrebbe potuto evitare il decesso della OR , secondo il criterio del più probabile che non. Si Pt_2
può ritenere che in conseguenza del ritardo dell'intervento chirurgico sia derivata una maggior durata del periodo di malattia di qualche giorno al più. Il ritardo dell'intervento chirurgico, che ha comportato l'instaurarsi nella paziente di uno sta- to di shock settico, ha determinato nella OR , nell'ultimo periodo di vita, Pt_2
uno stato di sofferenza grave.”, inoltre rispondendo alle osservazioni dei periti di parte convenuta riconfermano a chiare lettere la colpa grave dell'Ospedale “Se
l'aggravamento del quadro clinico (vomito e febbre) non era stato riconosciuto tale
- 6 - da suggerire la diagnosi, se la nuova Rx diretta dell'addome che pur mostrava chiari i livelli idro-aerei e aggravato il quadro occlusivo non era stata considerata evocati- va, alle 14.30 del giorno 11/07 esistevano tutti gli elementi evocativi un quadro oc- clusivo con possibile sofferenza ischemica dell'ansa interessata, e pertanto a quel punto, già nel primo pomeriggio del giorno 11/07 la Paziente doveva essere portata in sala operatoria.” Tombale è poi la conclusione dei CTU che non lascia alcun spazio a interpretazione o possibili errori: “Alla luce delle considerazioni esposte si può ri- tenere che un tempestivo intervento nel primo pomeriggio dell'11/07/2019, quan- do si manifestò l'aggravamento del quadro clinico e si palesarono compiutamente i segni radiologici di occlusione intestinale, avrebbe potuto evitare il decesso della OR , secondo il criterio del più probabile che non.” Pt_2
. La sig.ra accedeva per la prima volta in PS in data 10.07.19 alle ore 04.03, Per_1 in quanto lamentava l'insorgenza di dolore addominale dalle ore 22 con nausea. Alle ore 9.24 viene dimessa con diagnosi di costipazione tuttavia senza alcun approfon- dimento in realtà ritenuto necessario vista la precedente storia anamnestica della paziente. Alle 12.26 dello stesso giorno si ripresenta in PS accusando ancora dolore addominale questa volta associato anche ad episodi di vomito, quindi con aggrava- mento de quadro clinico rispetto al precedente accesso. Da sottolineare la totale negligenza del che mancherà di far alcun esame obiettivo se non alle Parte_9 ore 19.00, inoltre scrivono i CTU che “Soprattutto in occasione del nuovo ricovero si registra una mancanza di discernimento clinico con una dicotomia tra un orienta- mento diagnostico quasi preconcetto, teso a inquadrare la Paziente come non affet- ta da un quadro acuto che necessitasse di una gestione aggressiva (in effetti l'evoluzione del quadro clinico è stata sempre “rincorsa”) e le indicazioni cliniche, radiologiche e di laboratorio che suggerivano unanimemente un'ipotesi diagnostica differente, quella occlusiva.” (pag. 25 ctu). Da questo momento per la sig.ra Per_1
inizia un calvario poiché i vari medici che si sono succediti hanno trattato i sin-
[...] tomi come se si fosse in presenza di una semplice occlusione, quando, invece, già dalla TAC eseguita alle ore 14.30 del 10.07.2019 era percepibile un “quadro radiolo- gico [appare] coerente ancorché in senso evolutivo con quanto dimostrato dalla ra-
- 7 - diografia dell'addome eseguita nel primo mattino” pertanto indirizzato ad escludere la semplice occlusione intestinale. Nonostante la situazione in poche ore vada peg- giorando significativamente (si veda pag. 23 e 24 della CTU), si dovranno attendere le ore 18.30 del giorno 11.07.2019 perché la paziente venga condotta in sala opera- toria, tuttavia come già esposto sopra, troppo tardi. Il quadro successivo protrattosi sino al 23.07.2019, data del decesso, è connotato un declino aggravato da una sepsi e un conseguente shock settico. La gravità dell'errore medico è poi documentata anche dai CTU a pag. 26 dell'elaborato secondo cui “Le linee guida segnalano infatti l'importanza del monitoraggio e della valutazione di elementi clinici e laboratoristici che permettano il pronto riconoscimento di una sofferenza dell'ansa intestinale se- de d'occlusione, la valorizzazione di elementi di semeiotica radiologica che preludo- no ad un esito negativo del trattamento non operatorio e che devono quindi far propendere la scelta terapeutica verso l'intervento chirurgico, ed il posizionamento di un sondino nasogastrico. Nulla di tutto ciò traspare dalla cartella clinica che evi- denzia, viceversa e come già detto, una rincorsa degli eventi piuttosto che una pro- gressione pianificata del percorso clinico.”. Ma v'è più, la CTU, sempre a pag.26, in un'ottica di risposta alla casualità materiale, realizza anche un giudizio controfattua- le prognostico ipotizzando che se anche la condotta dei medici fosse stata impron- tata al miglior risultato per la paziente, si conclude tuttavia che tale sforzo si infran- ge di fronte alla progressione clinica negativa che conclama il quadro occlusivo con vomito profuso e febbre, di fronte al posizionamento tardivo del sondino naso- gastrico e, soprattutto, alla comparsa nella seconda TC di 2 elementi di semeiotica radiologica particolarmente rilevanti, il cui riscontro dovrebbe sollecitare un pronto intervento chirurgico …Se l'aggravamento del quadro clinico (vomito e febbre) non era stato riconosciuto tale da suggerire la diagnosi, se la nuova Rx diretta dell'addome che pur mostrava chiari i livelli idro-aerei e aggravato il quadro occlusi- vo non era stata considerata evocativa, alle 14.30 del giorno 11/07 esistevano tutti gli elementi evocativi un quadro occlusivo con possibile sofferenza ischemica dell'ansa interessata, e pertanto a quel punto, già nel primo pomeriggio del giorno
11/07 la Paziente doveva essere portata in sala operatoria. Inutili sono le doglianze della parte convenuta poiché in questo senso la CTU è lapidaria.
- 8 - Si aggiunge, inoltre, che “considerato che anche in caso di intervento più tempesti- vo alla OR sarebbe derivato un periodo di malattia di una decina di giorni, Pt_2
si può ritenere che in conseguenza del ritardo dell'intervento chirurgico sia derivata una maggior durata del periodo di malattia di qualche giorno al più. Il ritardo dell'intervento chirurgico, che ha comportato l'instaurarsi nella paziente di uno sta- to di shock settico, ha determinato nella OR , nell'ultimo periodo di vita, Pt_2 uno stato di sofferenza grave” (pag.29 ctu). La responsabilità dell'Ospedale è ma- croscopica.
Al riguardo devono condividersi le risultanze della CTU medico legale espletata con metodo analitico e circostanziato e per questo da intendersi qui integralmente ri- chiamata per relationem e condivisa, che ha accertato la derivazione dei danni la- mentati dalla condotta imperita dei medici .
Le domande svolte dagli odierni attori devono essere accolte
La condotta colposa del ha procurato un danno illegittimo che dovrà es- Parte_9
sere risarcito nelle sue due componenti iure hereditatis ovvero rispetto al danno sofferto dalla de cuius nei 12 giorni di ricovero nella componente di danno termina- le e iure proprio come danno parentale sofferto dai superstiti oggi costituitosi in giudizio.
Il danno biologico terminale cioè il danno non patrimoniale riconoscibile alla vittima nel periodo trascorso tra la lesione subita e la morte secondo le tabelle deve essere riconosciuto, alla luce della rapida progressione negativa del quadro clinico (24 ore) per i primi tre giorni nella misura massima di € 35.247,00, dal 4° giorno al 12° nella misura di € 10.177,00 aumentata del 50% in considerazione che la CTU ha rilevato
“nell'ultimo periodo di vita, uno stato di sofferenza grave” che integra il danno da agonia dovuta alla lucida percezione dell'avvicinarsi alla morte, il c.d. danno cata- strofale e quindi € 15.265,50. Complessivamente il danno sofferto dalla sig.ra Per_1
ammonta ad € 50.512,50 (35.247+15.265,50).
[...]
- 9 - Quanto al danno parentale si ritengono congrue le seguenti poste risarcitorie: - Fer- nando , marito della vittima con lei convivente e con la sola figlia unica rimasta Pt_5
in vita: Valore del Punto Base: € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 8 Punti in base all'età della vittima: 12 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Pun- ti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 50 IMPORTO del RI-
SARCIMENTO € 312.880,00 –
, figlia della vittima con un rapporto molto intenso con la madre che Parte_5
come dimostrato con i capitoli di prova la aiutava in tutto: Valore del Punto Base: €
3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 18 Punti in base all'età della vittima: 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9 Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 39 IMPORTO del RI-
SARCIMENTO € 269.859,00 –
, sorella dalla vittima, con in vita il solo fratello: Valore del Punto Base: € Per_1
1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: 8 Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 Punti per quali- tà/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 30 IMPORTO del RISARCIMENTO € 76.410,00 –
, NI della vittima, alla luce anche dei capitoli di prova che hanno Parte_3 dimostrato che i nipoti passavano un cospicuo tempo con la NN che si occupava di loro in tutto, scuola, compiti, attività extrascolastiche, anche durante il periodo universitario, oltre al fatto che è stato confermato che i nipoti avessero una stanza loro a casa della NN ove si fermano a dormire:;
- , altro NI, per cui valgono le medesime considerazioni svolte Parte_6
sopra: Riassumendo, le poste risarcitorie sono le seguenti: - € 50.512,50 danno sof- ferto da;
- € 312.880,00 danno sofferto da;
- € 269.859,00 Per_1 Parte_1 danno sofferto da;
- € 76.410,00 danno sofferto da;
- € Parte_5 Parte_2
149.424,00 danno sofferto da;
- € 149.424,00 danno sofferto da Parte_3 [...]
. Valore del Punto Base: € 1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: Per_3
- 10 - 18 Punti in base all'età della vittima: 8 Punti per convivenza tra congiunto e vittima:
20 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12 Punti per quali- tà/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 58 IM-
PORTO del RISARCIMENTO € 149.424,00 Valore del Punto Base: € 1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: 18 Punti in base all'età della vittima: 8 Punti per convi- venza tra congiunto e vittima: 20 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12 Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 58 IMPORTO del RISARCIMENTO € 149.424,00.
Tes_ Le testimonianze assunte, , e , oltre a dimostrare un intenso Tes_2 Tes_1
legame tra il de cuius e i parenti, ha incontrovertibilmente dimostrato il prezioso aiuto che la sig. dava alla figlia nella gestione del ménage familiare in par- Per_1
ticolare nella tenuta dei figli che si appoggiavano alla NN anche nel periodo uni- versitario. Invero è emerso un quadro di vita e di stretta relazione tra il de cuius e gli odierni attori superstiti. La teste con riguardo al rapporto tra NN e la Tes_1
NI afferma che “io la vedevo che accompagnava la NI a scuola nonché Pt_3
in ogni occasione in cui partecipava anche mia figlia, in particolare al catechismo e al tennis”… “capitava spesso che veniva a prendere presto la mattina mia figlia per andare in stazione, con la NN che le accompagnava in macchina e le riportava a casa” (cfr. verbale testi).
La teste amica di famiglia conferma la circostanza che i nipoti stavano sin da Tes_2
piccoli con la NN, la quale li seguiva in tutto comprese le attività extrascolastiche
“confermo l'articolato per conoscenza diretta in quanto vedevo io stessa la NN Per Per
che andava a prendere a scuola i nipoti … vedevo che andava a prendere i nipoti e li portava a casa sua o ai vari impegni extrascolastici indicati nell'articolato e Tes_ so che i genitori dei ragazzi lavoravano fino a tardi” (cfr. verbale testi). La teste
[.
, vicina di casa oltre a confermare anch'essa lo stretto legame tra NN e nipoti conferma pure che la NN seguiva i nipoti anche nello studio del pianoforte “con- fermo l'articolato. Sentivo la musica” e che i nipoti avevano una stanza presso la ca- sa dei nonni in quanto si fermavamo spesso li a dormire oltre al fatto che le feste
- 11 - erano organizzate a casa della NN “cap.10) confermo l'articolato… cap.11) con- fermo la circostanza.” (cfr. verbale testi).
Il venir meno dell'aiuto economico e morale della sig.ra è un danno riflesso ri- Pt_2
spetto alla figlia che, ai sensi dell'art. 1223 c.c. deve essere risarcito, in Parte_5
quanto qualificato come perdita del sostegno emotivo, economico fornito dalla ma- dre. La quantificazione di tale danno non può che essere rimessa all'equità del giu- dicante potendo pervenirsi al riconoscimento di credito risarcitorio complessivo di €
1.049.291,65 comprensiva di rivalutazione monetaria.
Ne consegue il riconoscimento in favore degli attori a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali come richiesti della complessiva somma di euro € 1.049.291,65, comprensiva di rivalutazione monetaria per la quale va pronunciata condanna,
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono, sulle somme rispettivamente riconosciute, da devalutarsi e rivalutarsi progressivamente anno per anno secondo gli indici Istat F.O.I. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9.3.10, n. 5671; Cass. civ., Sez. II, 3.8.10, n.
18028; Cass. civ., 26.10.04, n. 20742; Cass. civ., n. 10565/02), gli interessi legali tempo per tempo vigenti, a decorrere dal 11-7-2019 (data dell'evento lesivo) sino alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta (Cass. Sez. II, Sentenza n. 1256 del 02/02/1995; Cass.
Sez. III, Sentenza n. 3996 del 20/03/2001). Sulle somme risarcitorie finali di cui sopra
(danno risarcibile + danno da ritardo) spetteranno, dal dì successivo alla pubblica- zione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale (tempo per tempo vigente), ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somme convertitasi - con la detta pubblicazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis, Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. III, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).In considera- zione dell'esito della lite le spese di causa seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
- 12 - Atteso infine che a mente dell'art.art.59, lett.d) del DPR 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato-laddove ,in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito- si precisa che nel caso di specie obbligato rimane ULSS 6
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accertata la responsabilità iatrogena dei sanitari operanti nella struttura dell'Ente convenuto condanna , in persona dei rispettivi rappresentanti Controparte_1
legali pro tempore, al risarcimento del danno complessivo pari ad € 1.049.291,65, somma comprensiva di rivalutazione monetaria, già all'attualità, da ripartirsi rispet- tivamente tra gli attori come da parte motiva, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno, dal 11-7-2019 sino alla data di pubblica- zione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra
(danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
Condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite li- quidate in euro 899,05 per spese ed euro 37.951,00 per compensi oltre accessori di legge.
Spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta.
A norma degli artt.Art.59 e 60 del DPR 26-4-86 n.131 il recupero dell'imposta prenotata a CP debito va effettuato nei confronti della convenuta 6.
Padova, 28-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 140/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F. ) e
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F Parte_6 C.F._6
con il patrocinio degli avv.ti MURARO ANNA MARIA e PICERNI ANTONIO
ATTORI
contro
(C.F. E P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO CONVENUTA
e
(P.IVA – Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ) P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CACCAVO
CONVENUTA già estromessa
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni depositate in data 16 ottobre 2024:
“Alla luce della condotta istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni che in tema di quantificazione del danno trovano conforto non solo nel- le prove testimoniali raccolte ma anche nella nuova tabella di Milano e che si preci- sano nei seguenti termini:
- Condannare , in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro CP_1 CP_1
tempore, al risarcimento del danno complessivo pari ad € 1.049.291,65, comprensi- va di rivalutazione monetaria, o nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia”.
La convenuta ha concluso come da note di trattazione Controparte_1 scritta e precisazione delle conclusioni del 18 ottobre 2024:
“NEL MERITO:
respingersi ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, in via principale o subordinata, mandandosi conseguentemente assolta l'Azienda conve- nuta da ogni avversa pretesa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- 2 - nella denegata ipotesi di accertato nesso di causa tra la condotta dell'Azienda con- venuta ed i danni lamentati da parte attrice, nonché di sussistenza di colpa profes- sionale in capo ai sanitari dell'Ente, mantenersi l'obbligazione in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, con limitazione del risarcimento ai so- li cespiti ed alle percentuali direttamente riconducibili a causa iatrogena ed alle condotte dei sanitari dell convenuta, in via strettamente proporzionale al CP_1
grado accertata di responsabilità ed ai reali danni subiti da parte attrice, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite”.
La convenuta ha concluso co- Controparte_2
me da comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via pregiudiziale e/o preliminare di rito, accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'azione esperita dai Signori , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e nei confronti di per difetto di legit- Parte_7 Parte_3 Parte_6 CP_2
timazione passiva dell'impresa di assicurazione e/o di titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio, nonché per inapplicabilità dell'art. 12 Legge 24/2017;
2) in via ulteriormente pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare impro- cedibile l'azione avanzata dai Signori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_5
e nei confronti di , poiché non è stata esperita Parte_3 Parte_6 CP_2
nessuna delle condizioni di procedibilità previste dall'art. 8, co. 2 Legge 8 marzo
2017, n. 24, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva;
3) nel merito in via principale, respingere integralmente tutte le domande ex adver- so formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
- 3 - 4) nel merito in via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche par- ziale, delle domande formulate dai ricorrenti, emettere sentenza secondo quanto rigorosamente provato dai ricorrenti e, comunque, secondo giustizia ed equità, in relazione alla parte di danno rapportabile esclusivamente all' ed Controparte_1
all'entità delle conseguenze immediate e dirette e prevedibili che ne sono derivate, nonché dichiarando tenuta a Controparte_2 garantire e manlevare l' entro i limiti e confini della polizza assicu- Controparte_1
rativa, nessuno escluso, e pertanto con esclusivo riferimento alle somme in eccesso alla SIR contrattuale per sinistro di euro 750.000,00 e comunque nei limiti dei mas- simali di polizza, con esclusione di ogni solidarietà passiva del proprio assicurato ed in ogni caso nei limiti della quota di danno ascrivibile all' . Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali e oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso ex art. 702 bis c.p.c. i signori , , Parte_1 Parte_2
, , nonché e , quali eser- Parte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_5
centi la responsabilità genitoriale di , tutti in proprio e quali eredi Parte_6
della OR , evocarono in giudizio l' Per_1 Controparte_3
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali
[...]
e non patrimoniali subiti a seguito della errata gestione delle cure prestate in favore della congiunta. Si costituì, dunque, l' criticando le pretese Controparte_1
avversarie e la quantificazione dei danni ex adverso prospettata. Si costituì, altresì,
l'Assicuratore eccependo preliminarmente l'inammissibilità della chiamata diretta dello stesso da parte del danneggiato, associandosi a tutte le critiche avversarie elaborate anche dalla difesa dell'Ente rispetto alla c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che aveva preceduto il giudizio. Il Giudice all'udienza del 20 settembre 2022 dispose l'estromissione dal giudizio dell'assicuratore a spese integralmente compensate, convertendo, poi, il rito e con- cedendo, all'udienza successiva, i termini per il deposito delle memorie ex art. 183,
- 4 - comma 6, c.p.c. All'udienza del 28 settembre 2023, il Giudice dispose l'acquisizione del fascicolo dell' rigettò la richiesta di rinnovazione della CTU come formulata CP_4
da parte convenuta ammettendo, infine, le prove orali come dedotte da parte attri- ce con i testi indicati in numero non superiore a due. I testimoni così ammessi ven- nero escussi all'udienza del 23 gennaio 2024 e, sciogliendo la riserva assunta, il Ma- gistrato ritenne la causa matura per la decisione fissando l'udienza del 24 ottobre
2024 per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva dipoi trattenuta in deci- sione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente, ancorchè la relativa eccezione di insussistenza risulti tardiva in quanto formulata solo in comparsa conclusionale, è lapalissiana la fondatezza sia della legittimazione che della titolarità del diritto fatto valere, ampiamente confer- mata da tutti i testi, che riconoscono gli odierni attori come parenti della defunta
CP_ : - La teste sin dal primo capitolo riconosce e Per_1 Testimone_1 Pt_3
quali nipoti di;
- La teste confermando i capitoli a lei
[...] Per_1 Testimone_2
posti conferma anche il legame di parentela (madre figlia) tra e la de Parte_5
Cuius; - Tombale è la deposizione di , vicina di casa, la quale conferma Testimone_3
anche la qualità di , marito della e nonno dei nipoti e Parte_1 Pt_8 Pt_3
. Peraltro la difesa della convenuta al punto 5 della sua comparsa conclu- Pt_6 sionale eccepisce, come già aveva fatto in sede di escussione testimoniale,
l'incapacità a testimoniare di perché figlia di e Testimone_4 Parte_2
NI della , perché marito di , figlia della Pt_8 Parte_4 Parte_5
fratello della zio di . Quindi se è vero Pt_8 Testimone_5 Pt_8 Parte_5
che tali persone sono incapaci a testimoniare per il loro legame di parentela è al- trettanto dimostrato inferenzialmente il legame parentale tra de e odierni at- Pt_8
tori. A tale conclusione arrivano anche le S.U. (Cass. SS. UU. 2951/2016) che, dopo aver ribadito l'onere della parte di attrice di provare la titolarità del diritto fatto va- lere, escludono tale prova nel caso di comportamento concludente della contropar- te: “salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazio- ne, da parte del convenuto.”.
- 5 - È, poi, innegabile che i nipoti agiscano iure proprio per il danno parentale subito, essendo riservati i diritti iure hereditatis ai soli eredi legittimi ( , Parte_1 [...]
e ). Persona_2 Parte_2
Va poi considerato, ancorchè la relativa eccezione risulti parimenti tardive che “In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immedia- tamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell' art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso”. Pertanto sottolineando che tale eccezione perviene per la prima volta in sede di conclusionale non può che evidenziarsi la totale tardività e inammissibilità della stessa. In secondo luogo la procura, a ben vedere, rilasciata in sede di ATP era stata rilasciata per ogni stato, fa- se e grado del procedimento di risarcimento, quindi includendo anche la fase caute- lare e di merito, oltre che i successivi gradi di giudizio. In questo senso l'ultrattività opera a pieno nel caso di specie essendo la procura rilasciata per lo specifico ogget- to di tutela a fini risarcitori avverso la morte della NN . Per_1
Ciò posto, quanto al merito i CTU hanno concluso che: “Alle 14.30 del giorno 11/07 esistevano tutti gli elementi evocativi un quadro occlusivo con possibile sofferenza ischemica dell'ansa interessata. Un tempestivo intervento nel primo pomeriggio dell'11/07/2019, quando si manifestò l'aggravamento del quadro clinico e si palesa- rono compiutamente i segni radiologici di occlusione intestinale, avrebbe potuto evitare il decesso della OR , secondo il criterio del più probabile che non. Si Pt_2
può ritenere che in conseguenza del ritardo dell'intervento chirurgico sia derivata una maggior durata del periodo di malattia di qualche giorno al più. Il ritardo dell'intervento chirurgico, che ha comportato l'instaurarsi nella paziente di uno sta- to di shock settico, ha determinato nella OR , nell'ultimo periodo di vita, Pt_2
uno stato di sofferenza grave.”, inoltre rispondendo alle osservazioni dei periti di parte convenuta riconfermano a chiare lettere la colpa grave dell'Ospedale “Se
l'aggravamento del quadro clinico (vomito e febbre) non era stato riconosciuto tale
- 6 - da suggerire la diagnosi, se la nuova Rx diretta dell'addome che pur mostrava chiari i livelli idro-aerei e aggravato il quadro occlusivo non era stata considerata evocati- va, alle 14.30 del giorno 11/07 esistevano tutti gli elementi evocativi un quadro oc- clusivo con possibile sofferenza ischemica dell'ansa interessata, e pertanto a quel punto, già nel primo pomeriggio del giorno 11/07 la Paziente doveva essere portata in sala operatoria.” Tombale è poi la conclusione dei CTU che non lascia alcun spazio a interpretazione o possibili errori: “Alla luce delle considerazioni esposte si può ri- tenere che un tempestivo intervento nel primo pomeriggio dell'11/07/2019, quan- do si manifestò l'aggravamento del quadro clinico e si palesarono compiutamente i segni radiologici di occlusione intestinale, avrebbe potuto evitare il decesso della OR , secondo il criterio del più probabile che non.” Pt_2
. La sig.ra accedeva per la prima volta in PS in data 10.07.19 alle ore 04.03, Per_1 in quanto lamentava l'insorgenza di dolore addominale dalle ore 22 con nausea. Alle ore 9.24 viene dimessa con diagnosi di costipazione tuttavia senza alcun approfon- dimento in realtà ritenuto necessario vista la precedente storia anamnestica della paziente. Alle 12.26 dello stesso giorno si ripresenta in PS accusando ancora dolore addominale questa volta associato anche ad episodi di vomito, quindi con aggrava- mento de quadro clinico rispetto al precedente accesso. Da sottolineare la totale negligenza del che mancherà di far alcun esame obiettivo se non alle Parte_9 ore 19.00, inoltre scrivono i CTU che “Soprattutto in occasione del nuovo ricovero si registra una mancanza di discernimento clinico con una dicotomia tra un orienta- mento diagnostico quasi preconcetto, teso a inquadrare la Paziente come non affet- ta da un quadro acuto che necessitasse di una gestione aggressiva (in effetti l'evoluzione del quadro clinico è stata sempre “rincorsa”) e le indicazioni cliniche, radiologiche e di laboratorio che suggerivano unanimemente un'ipotesi diagnostica differente, quella occlusiva.” (pag. 25 ctu). Da questo momento per la sig.ra Per_1
inizia un calvario poiché i vari medici che si sono succediti hanno trattato i sin-
[...] tomi come se si fosse in presenza di una semplice occlusione, quando, invece, già dalla TAC eseguita alle ore 14.30 del 10.07.2019 era percepibile un “quadro radiolo- gico [appare] coerente ancorché in senso evolutivo con quanto dimostrato dalla ra-
- 7 - diografia dell'addome eseguita nel primo mattino” pertanto indirizzato ad escludere la semplice occlusione intestinale. Nonostante la situazione in poche ore vada peg- giorando significativamente (si veda pag. 23 e 24 della CTU), si dovranno attendere le ore 18.30 del giorno 11.07.2019 perché la paziente venga condotta in sala opera- toria, tuttavia come già esposto sopra, troppo tardi. Il quadro successivo protrattosi sino al 23.07.2019, data del decesso, è connotato un declino aggravato da una sepsi e un conseguente shock settico. La gravità dell'errore medico è poi documentata anche dai CTU a pag. 26 dell'elaborato secondo cui “Le linee guida segnalano infatti l'importanza del monitoraggio e della valutazione di elementi clinici e laboratoristici che permettano il pronto riconoscimento di una sofferenza dell'ansa intestinale se- de d'occlusione, la valorizzazione di elementi di semeiotica radiologica che preludo- no ad un esito negativo del trattamento non operatorio e che devono quindi far propendere la scelta terapeutica verso l'intervento chirurgico, ed il posizionamento di un sondino nasogastrico. Nulla di tutto ciò traspare dalla cartella clinica che evi- denzia, viceversa e come già detto, una rincorsa degli eventi piuttosto che una pro- gressione pianificata del percorso clinico.”. Ma v'è più, la CTU, sempre a pag.26, in un'ottica di risposta alla casualità materiale, realizza anche un giudizio controfattua- le prognostico ipotizzando che se anche la condotta dei medici fosse stata impron- tata al miglior risultato per la paziente, si conclude tuttavia che tale sforzo si infran- ge di fronte alla progressione clinica negativa che conclama il quadro occlusivo con vomito profuso e febbre, di fronte al posizionamento tardivo del sondino naso- gastrico e, soprattutto, alla comparsa nella seconda TC di 2 elementi di semeiotica radiologica particolarmente rilevanti, il cui riscontro dovrebbe sollecitare un pronto intervento chirurgico …Se l'aggravamento del quadro clinico (vomito e febbre) non era stato riconosciuto tale da suggerire la diagnosi, se la nuova Rx diretta dell'addome che pur mostrava chiari i livelli idro-aerei e aggravato il quadro occlusi- vo non era stata considerata evocativa, alle 14.30 del giorno 11/07 esistevano tutti gli elementi evocativi un quadro occlusivo con possibile sofferenza ischemica dell'ansa interessata, e pertanto a quel punto, già nel primo pomeriggio del giorno
11/07 la Paziente doveva essere portata in sala operatoria. Inutili sono le doglianze della parte convenuta poiché in questo senso la CTU è lapidaria.
- 8 - Si aggiunge, inoltre, che “considerato che anche in caso di intervento più tempesti- vo alla OR sarebbe derivato un periodo di malattia di una decina di giorni, Pt_2
si può ritenere che in conseguenza del ritardo dell'intervento chirurgico sia derivata una maggior durata del periodo di malattia di qualche giorno al più. Il ritardo dell'intervento chirurgico, che ha comportato l'instaurarsi nella paziente di uno sta- to di shock settico, ha determinato nella OR , nell'ultimo periodo di vita, Pt_2 uno stato di sofferenza grave” (pag.29 ctu). La responsabilità dell'Ospedale è ma- croscopica.
Al riguardo devono condividersi le risultanze della CTU medico legale espletata con metodo analitico e circostanziato e per questo da intendersi qui integralmente ri- chiamata per relationem e condivisa, che ha accertato la derivazione dei danni la- mentati dalla condotta imperita dei medici .
Le domande svolte dagli odierni attori devono essere accolte
La condotta colposa del ha procurato un danno illegittimo che dovrà es- Parte_9
sere risarcito nelle sue due componenti iure hereditatis ovvero rispetto al danno sofferto dalla de cuius nei 12 giorni di ricovero nella componente di danno termina- le e iure proprio come danno parentale sofferto dai superstiti oggi costituitosi in giudizio.
Il danno biologico terminale cioè il danno non patrimoniale riconoscibile alla vittima nel periodo trascorso tra la lesione subita e la morte secondo le tabelle deve essere riconosciuto, alla luce della rapida progressione negativa del quadro clinico (24 ore) per i primi tre giorni nella misura massima di € 35.247,00, dal 4° giorno al 12° nella misura di € 10.177,00 aumentata del 50% in considerazione che la CTU ha rilevato
“nell'ultimo periodo di vita, uno stato di sofferenza grave” che integra il danno da agonia dovuta alla lucida percezione dell'avvicinarsi alla morte, il c.d. danno cata- strofale e quindi € 15.265,50. Complessivamente il danno sofferto dalla sig.ra Per_1
ammonta ad € 50.512,50 (35.247+15.265,50).
[...]
- 9 - Quanto al danno parentale si ritengono congrue le seguenti poste risarcitorie: - Fer- nando , marito della vittima con lei convivente e con la sola figlia unica rimasta Pt_5
in vita: Valore del Punto Base: € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 8 Punti in base all'età della vittima: 12 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Pun- ti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 50 IMPORTO del RI-
SARCIMENTO € 312.880,00 –
, figlia della vittima con un rapporto molto intenso con la madre che Parte_5
come dimostrato con i capitoli di prova la aiutava in tutto: Valore del Punto Base: €
3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 18 Punti in base all'età della vittima: 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9 Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 39 IMPORTO del RI-
SARCIMENTO € 269.859,00 –
, sorella dalla vittima, con in vita il solo fratello: Valore del Punto Base: € Per_1
1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: 8 Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 Punti per quali- tà/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 30 IMPORTO del RISARCIMENTO € 76.410,00 –
, NI della vittima, alla luce anche dei capitoli di prova che hanno Parte_3 dimostrato che i nipoti passavano un cospicuo tempo con la NN che si occupava di loro in tutto, scuola, compiti, attività extrascolastiche, anche durante il periodo universitario, oltre al fatto che è stato confermato che i nipoti avessero una stanza loro a casa della NN ove si fermano a dormire:;
- , altro NI, per cui valgono le medesime considerazioni svolte Parte_6
sopra: Riassumendo, le poste risarcitorie sono le seguenti: - € 50.512,50 danno sof- ferto da;
- € 312.880,00 danno sofferto da;
- € 269.859,00 Per_1 Parte_1 danno sofferto da;
- € 76.410,00 danno sofferto da;
- € Parte_5 Parte_2
149.424,00 danno sofferto da;
- € 149.424,00 danno sofferto da Parte_3 [...]
. Valore del Punto Base: € 1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: Per_3
- 10 - 18 Punti in base all'età della vittima: 8 Punti per convivenza tra congiunto e vittima:
20 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12 Punti per quali- tà/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 58 IM-
PORTO del RISARCIMENTO € 149.424,00 Valore del Punto Base: € 1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: 18 Punti in base all'età della vittima: 8 Punti per convi- venza tra congiunto e vittima: 20 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12 Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 58 IMPORTO del RISARCIMENTO € 149.424,00.
Tes_ Le testimonianze assunte, , e , oltre a dimostrare un intenso Tes_2 Tes_1
legame tra il de cuius e i parenti, ha incontrovertibilmente dimostrato il prezioso aiuto che la sig. dava alla figlia nella gestione del ménage familiare in par- Per_1
ticolare nella tenuta dei figli che si appoggiavano alla NN anche nel periodo uni- versitario. Invero è emerso un quadro di vita e di stretta relazione tra il de cuius e gli odierni attori superstiti. La teste con riguardo al rapporto tra NN e la Tes_1
NI afferma che “io la vedevo che accompagnava la NI a scuola nonché Pt_3
in ogni occasione in cui partecipava anche mia figlia, in particolare al catechismo e al tennis”… “capitava spesso che veniva a prendere presto la mattina mia figlia per andare in stazione, con la NN che le accompagnava in macchina e le riportava a casa” (cfr. verbale testi).
La teste amica di famiglia conferma la circostanza che i nipoti stavano sin da Tes_2
piccoli con la NN, la quale li seguiva in tutto comprese le attività extrascolastiche
“confermo l'articolato per conoscenza diretta in quanto vedevo io stessa la NN Per Per
che andava a prendere a scuola i nipoti … vedevo che andava a prendere i nipoti e li portava a casa sua o ai vari impegni extrascolastici indicati nell'articolato e Tes_ so che i genitori dei ragazzi lavoravano fino a tardi” (cfr. verbale testi). La teste
[.
, vicina di casa oltre a confermare anch'essa lo stretto legame tra NN e nipoti conferma pure che la NN seguiva i nipoti anche nello studio del pianoforte “con- fermo l'articolato. Sentivo la musica” e che i nipoti avevano una stanza presso la ca- sa dei nonni in quanto si fermavamo spesso li a dormire oltre al fatto che le feste
- 11 - erano organizzate a casa della NN “cap.10) confermo l'articolato… cap.11) con- fermo la circostanza.” (cfr. verbale testi).
Il venir meno dell'aiuto economico e morale della sig.ra è un danno riflesso ri- Pt_2
spetto alla figlia che, ai sensi dell'art. 1223 c.c. deve essere risarcito, in Parte_5
quanto qualificato come perdita del sostegno emotivo, economico fornito dalla ma- dre. La quantificazione di tale danno non può che essere rimessa all'equità del giu- dicante potendo pervenirsi al riconoscimento di credito risarcitorio complessivo di €
1.049.291,65 comprensiva di rivalutazione monetaria.
Ne consegue il riconoscimento in favore degli attori a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali come richiesti della complessiva somma di euro € 1.049.291,65, comprensiva di rivalutazione monetaria per la quale va pronunciata condanna,
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono, sulle somme rispettivamente riconosciute, da devalutarsi e rivalutarsi progressivamente anno per anno secondo gli indici Istat F.O.I. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9.3.10, n. 5671; Cass. civ., Sez. II, 3.8.10, n.
18028; Cass. civ., 26.10.04, n. 20742; Cass. civ., n. 10565/02), gli interessi legali tempo per tempo vigenti, a decorrere dal 11-7-2019 (data dell'evento lesivo) sino alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta (Cass. Sez. II, Sentenza n. 1256 del 02/02/1995; Cass.
Sez. III, Sentenza n. 3996 del 20/03/2001). Sulle somme risarcitorie finali di cui sopra
(danno risarcibile + danno da ritardo) spetteranno, dal dì successivo alla pubblica- zione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale (tempo per tempo vigente), ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somme convertitasi - con la detta pubblicazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis, Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. III, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).In considera- zione dell'esito della lite le spese di causa seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
- 12 - Atteso infine che a mente dell'art.art.59, lett.d) del DPR 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato-laddove ,in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito- si precisa che nel caso di specie obbligato rimane ULSS 6
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accertata la responsabilità iatrogena dei sanitari operanti nella struttura dell'Ente convenuto condanna , in persona dei rispettivi rappresentanti Controparte_1
legali pro tempore, al risarcimento del danno complessivo pari ad € 1.049.291,65, somma comprensiva di rivalutazione monetaria, già all'attualità, da ripartirsi rispet- tivamente tra gli attori come da parte motiva, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno, dal 11-7-2019 sino alla data di pubblica- zione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra
(danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
Condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite li- quidate in euro 899,05 per spese ed euro 37.951,00 per compensi oltre accessori di legge.
Spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta.
A norma degli artt.Art.59 e 60 del DPR 26-4-86 n.131 il recupero dell'imposta prenotata a CP debito va effettuato nei confronti della convenuta 6.
Padova, 28-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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