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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5537 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 412/2020 RG riservata in decisione all'udienza del
02.07.2025 e vertente
TRA
, (c.f. elettivamente dom.ta in Castellammare di Parte_1 C.F._1
ST (Na) al Corso Alcide de Gasperi n. 277, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
IE (c.f. ) che la rappresenta e difenda in virtù di procura in C.F._2
calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
ST (NA) in persona Controparte_1
dell'Amministratore pro-tempore (c.f. elettivamente dom.to in C/mare di P.IVA_1
ST alla Via Raiola n°19 presso lo studio dell'Avv. Bianca Vanacore (c.f.
[...]
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._3
costituzione in appello
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
(c.f. ), in persona del suo procuratore e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di apposita procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'Avv. Beniamino Verde (c.f.
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in S. Antimo C.F._4 alla Via Polito 5;
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 31/01/2020 ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1697/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il
02.07.2019, con cui è stata rigettata la domanda avanzata in primo grado dall'esponente per sentir dichiarare la responsabilità del Controparte_1 di ST (NA) per le lesioni riportate a seguito della caduta verificatasi il
[...]
24.04.2014 nella rampa di scale del fabbricato condominiale nonché per sentir condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni conseguenti.
1.2 Con un unico motivo l'appellante impugna l'iter logico-motivazionale in forza del quale il giudice a quo ha escluso la sussistenza del nesso causale tra i danni riportati e l'esistenza di una sostanza oleosa, inodore e incolore su un gradino della rampa di scale interna all'edificio; denuncia il travisamento delle dichiarazioni della teste , Testimone_1 figlia della deducente presente sui luoghi al momento della caduta, lamentando che il primo giudice, nel ravvisare una contraddittorietà intrinseca nella deposizione, ha frainteso il senso delle circostanze riferite;
sostiene che la teste, nel dichiarare che la madre “..aveva intenzione di chiedere informazioni presso uno studio al primo piano del condominio”, intendeva soltanto rappresentare la ragione per la quale il giorno del sinistro esse si trovavano nello stabile condominiale e che non vi è, pertanto, nessuna incoerenza tra il dettaglio riferito e l'assunto attoreo secondo cui la caduta si era verificata “in fase discendente”; censura la valutazione di inattendibilità della teste fondata dal Tribunale sul rapporto di parentela intercorrente con la comparente, evidenziando che il legame di parentela non è di per sé motivo per dubitare della credibilità della fonte testimoniale;
ancora sottolinea, quanto alle condizioni di pulizia dello stabile, che il giorno della caduta cadeva di giovedì e che la presenza di una macchia d'olio sulle scale è compatibile con quanto riferito dai testi di parte convenuta, secondo cui il giorno settimanale destinato alle pulizie affidate ad una ditta esterna era tra il venerdì ed il sabato;
protesta, infine, che le dichiarazioni dei testi dell'ente condominiale sulle condizioni di buona illuminazione, naturale di giorno e artificiale di sera, la seconda grazie ad un sistema a sensori che si
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda attiva al passaggio, sono smentite dai rilievi fotografici prodotti dall'istante, che comprovano, altresì, l'assenza di strisce antiscivolo e di corrimano, ritenuta erroneamente ininfluente dal giudice a quo; in conclusione insiste affinché la Corte proceda alla liquidazione dei danni alla persona subiti dall'istante in conformità agli esiti della CTU medico-legale espletata in primo grado, confermativa del nesso causale tra le lesioni documentate nei referti medici prodotti e la dinamica del sinistro denunciato.
1.3 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito il
[...]
(NA), eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del Controparte_3 gravame, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della statuizione di primo grado;
si è costituita, altresì, l' , insistendo, a sua volta, per la conferma della decisione CP_2
di primo grado.
1.4 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, a seguito di una prima rimessione in istruttoria della causa per la necessità di regolarizzare la costituzione in giudizio della società di assicurazione appellata, all'udienza cartolare del 02.07.2025 la Corte ha riservato nuovamente la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. L'appello è tempestivo, essendo stato introdotto con citazione notificata il 31/01/2020, entro il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza eseguita il
2/07/2019, applicata la sospensione feriale dei termini processuali.
2.1 L'appello è altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012 convertito con la legge n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012
e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita(va): “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali confuta la motivazione del primo giudice.
2.2 In via gradatamente preliminare devono essere disattese le eccezioni sul difetto di costituzione degli odierni appellati reiterate dalla difesa della con gli ultimi scritti Pt_1 conclusionali.
Quanto alla eccepita mancanza della delibera assembleare di autorizzazione dell'amministratore p.t. del alla costituzione in giudizio, l'appellato ha CP_1
prodotto, in allegato alla nota telematica del 2/07/2021, entro il termine perentorio del
30/07/2021 assegnato dall'ordinanza resa dal Collegio in data 11/05/2021, le delibere assembleari del 3/10/2019 e del 14/5/2021, con le quali l'assemblea, rispettivamente, autorizzò l'amministratore a resistere all'appello eventualmente proposto dalla Pt_1 nominando all'uopo, quale legale, l'avv. Bianca Vanacore, che aveva patrocinato l'ente di gestione nel primo grado di giudizio, nonché ne ratificò l'operato all'esito della
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda comunicazione fornita dall'amministratore sulla effettiva interposizione dell'impugnazione.
Il deposito di tali delibere ha sanato retroattivamente, ai sensi dell'art. 182 c.p.c.,
l'originario vizio di costituzione, rendendo infondata l'insistenza dell'appellante sulla inesistenza del potere dell'amministratore di rappresentare l'ente.
2.3 Altrettanto infondata è l'eccezione dell'appellante sulla carenza di jus postulandi in capo al procuratore costituito per l' CP_2
Circa la riferibilità al giudizio de quo della procura ad litem rilasciata dalla società di assicurazione in persona del procuratore dr. si ribadisce che, come già rilevato CP_4 dal Collegio con l'ordinanza interlocutoria del 15/02/2022, la sua apposizione a margine della prima pagina della comparsa di costituzione dell'appellata, riprodotta nel file pdf. p7m con cui lo scritto difensivo è stato depositato telematicamente, è idonea a soddisfare il requisito di specialità. Detta procura alle liti reca, poi, in alto il numero di sinistro
(decodificato: Ag. 0205 – Anno 2014 – n. 50105), coincidente con quello indicato nella procura in primo grado, non lasciando alcun dubbio sulla sua inerenza al giudizio in questione.
La ha, inoltre, depositato la documentazione comprovante i poteri Controparte_2 rappresentativi in capo al Dr. quale procuratore e rappresentante della CP_4
compagnia, segnatamente, all'atto della costituzione in giudizio, la procura del 25.9.2018 in autentica Notaio di Bologna rep./racc. n. 90642/9417 conferita al Dr. Per_1 CP_4
dal Dr. ; successivamente, in data 11.9.2022 e 12.9.2022, ha depositato, Persona_2 in ottemperanza all'ordinanza collegiale dell'intestata Corte del 15/02/2022 la procura ad negotia del 24.10.2017 in autentica Notaio di Bologna rep/racc 87382/8853 Per_1 conferita al Dott. dal Dott. (all. 1); la procura del Persona_2 Persona_3
28.4.2016 in autentica Notaio di Bologna rep/racc 18421/11639 conferita al Dott. Per_1
dal Dott. Presidente del Consiglio di Amministrazione della Persona_3 Persona_4
Società (all. 2); copia in estratto del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 27.4.2016 con nomina del Dott. a Presidente del Consiglio di Persona_4
Amministrazione e con conferimento dei poteri rappresentativi al Dott. ( all. Persona_3
3) nonché, infine, la visura camerale storica della società (all. 3-4-5).
2.4 L'appello nel merito è infondato e va pertanto rigettato.
La vicenda oggetto di causa, relativa ad una caduta asseritamente cagionata da una sostanza oleosa presente su un gradino della scala condominiale, va ricondotta all'ipotesi di
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda responsabilità ex art. 2051 c.c., rivestendo il condominio la posizione di custode delle parti comuni dell'edificio, tra cui rientrano le scale (ex multis Cass. Civ. n. 7044 del 12/03/2020).
Circa la struttura della fattispecie è noto che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile colui che ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, integrato, oltre che da un fattore naturale, anche dalla condotta umana di un terzo e/o dello stesso danneggiato.
In particolare, allorquando l'anomalia della cosa non consista, come nella specie, in un difetto strutturale del bene, bensì derivi da un fattore esterno (presenza di olio) che, unito alla “res”, la renda pericolosa, è pur sempre onere del danneggiato dare la dimostrazione del nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre il custode potrà a sua volta liberarsi provando, anche mediante presunzioni, che, data l'immediatezza del danno rispetto alla condotta del terzo, da cui è derivato il particolare modo di essere del bene, egli non abbia avuto possibilità di intervenire ed impedire il pregiudizio. Il contenuto della prova liberatoria del fortuito, ovverosia dell'esistenza di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa che incide autonomamente sul nesso causale, è dato, pertanto, nel caso in esame, dalla esistenza di cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione
(Cass. 7805/2017; Cass. 6703/2018; Cass. 16295/2019).
Procedendo, allora, al rinnovato esame delle risultanze istruttorie acquisite sollecitato dal gravame, va confermata la conclusione del primo giudice sulla mancata prova del nesso causale tra la cosa ed il danno, non avendo la dimostrato, innanzitutto, l'esistenza Pt_1
della sostanza oleosa sul gradino e, comunque, la sua incidenza causale rispetto alla caduta.
Come correttamente già argomentato dal Tribunale nella disamina della deposizione dell'unico teste indotto in primo grado dall'odierna appellante , figlia della Testimone_1 dichiaratamente presente al momento della caduta, la circostanza riferita, per cui la Pt_1
madre era caduta “a causa di una sostanza oleosa”, si risolve, a ben vedere, in una valutazione, non sorretta da alcun preciso elemento oggettivo idoneo a conferirle affidabilità.
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Se è vero, infatti, che non è in linea di principio esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali nella parte in cui esprimano valutazioni percettive, soprattutto nel caso, come quello di specie, in cui la circostanza fattuale su cui riferire è intrinsecamente frammista di elementi di giudizio (caduta correlata alla presenza di una macchia d'olio), ciò presuppone pur sempre che il dichiarante fornisca dati oggettivi cui ancorare quello più strettamente valutativo, onde consentire di verificarne la tenuta logica secondo regole di comune esperienza.
Tale condizione, nella specie, difetta, poiché la teste, nel riferire che la “perdeva Pt_1 aderenza a causa di una sostanza scivolosa” non ha supportato la dichiarazione con alcun dato di fatto sul quale fondare la coerenza del giudizio valutativo espresso. In particolare, la teste non ha spiegato in che modo avesse potuto constatare la presenza della macchia d'olio, che, secondo la stessa prospettazione attorea, era incolore e inodore e, dunque, invisibile ad occhio nudo, sicché l'unico mezzo per verificarne l'esistenza era una sua percezione al tatto;
inoltre, ha riferito di essersi accorta della macchia d'olio soltanto dopo la caduta, così confermando di aver dedotto ex post la sua addebitabilità alla presenza di olio sullo scalino.
Tali considerazioni, già esposte nella motivazione della sentenza impugnata e da sole idonee a sorreggere il convincimento sulla inaffidabilità della deposizione, non sono state specificamente attinte dal gravame, con il quale l'appellante ha confutato altri profili, valorizzati in aggiunta dal giudice a quo, quali lo stretto legame di parentela con la parte ed il fraintendimento sul dettaglio spazio-temporale relativo all'essersi il sinistro verificato in salita presso lo studio professionale ubicato nello stabile e non invece, come sostenuto negli atti difensivi, “in fase discendente”.
Ulteriore elemento di sospetto nella ricostruzione dell'eziologia dell'accadimento è dato dalla denuncia stragiudiziale inoltrata dalla al odierno appellato con Pt_1 CP_1
lettera di messa in mora del 20.1.2015, in cui la causa del sinistro era individuata “in una serie di fattispecie sostanziali suffraganti una insidia non altrimenti visibile ed evitabile”.
L'espressione oltremodo generica ed “omnicomprensiva” ivi utilizzata appare funzionale a lasciare aperta una pluralità di potenziali cause “insidiose”, poco coerente con l'immediata individuazione di una macchia d'olio quale fattore di danno e molto di più con l'ipotesi di una strategia difensiva intenzionalmente vaga, da “aggiustare” secondo la migliore convenienza in sede processuale.
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Infine, alcun decisivo contributo può fornire il giudizio di compatibilità causale espresso dal
CTU rispetto alle lesioni refertate, che è pur sempre solo di natura tecnica e non può supplire alla prova del fatto storico, che deve essere autonomamente fornita da colui che agisce in applicazione del principio dispositivo.
Impregiudicato quanto sopra esposto sulla mancata dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, vale la pena soggiungere che, in ogni caso, dalle risultanze istruttorie acquisite emerge la prova liberatoria del fortuito, di cui era onerato il CP_1
custode.
Proprio, cioè, ad accedere all'assunto dell'appellante per cui la caduta si era verificata nello scendere dallo studio professionale, ove la si era recata in compagnia della figlia e di Pt_1
un cugino (già indicato come testimone e tuttavia non escusso perché nelle more deceduto), si può affermare in via presuntiva che la macchia di olio, quand'anche esistente, si era formata solo di recente. E, invero, il fatto che la unitamente agli altri due Pt_1 accompagnatori, avessero percorso poco prima la medesima scala in salita senza che alcuno di loro riportasse danni, ciò anche ove si consideri che per la limitata ampiezza della pedata dello scalino, apprezzabile dai rilievi fotografici, almeno uno dei passanti si sarebbe trovato a calpestare il tratto oleoso ove già tale, lascia presumere che la macchia d'olio, in quel frangente, non si era ancora formata e che la condotta del terzo, interruttiva del rapporto tra la cosa ed il custode, si era inserita nella sequenza causale immediatamente prima del verificarsi del sinistro, sì da non potere essere evitata e prevenuta dal sia pure CP_1 adottando la massima diligenza.
Le argomentazioni sopra illustrate assorbono la disamina delle questioni involgenti la condotta colposa della stessa danneggiata nonché la carenza organizzativa dell'ente condominiale nella programmazione delle pulizie settimanali dello stabile.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
- 8 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Essi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, discostandosi lievemente dai parametri medi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni investite dall'impugnazione.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1697/2019, pubblicata il 02.07.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado, che liquida, in favore di ciascuno degli appellati, in € 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dr. Piergiacomo
Mastellone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 412/2020 RG riservata in decisione all'udienza del
02.07.2025 e vertente
TRA
, (c.f. elettivamente dom.ta in Castellammare di Parte_1 C.F._1
ST (Na) al Corso Alcide de Gasperi n. 277, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
IE (c.f. ) che la rappresenta e difenda in virtù di procura in C.F._2
calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
ST (NA) in persona Controparte_1
dell'Amministratore pro-tempore (c.f. elettivamente dom.to in C/mare di P.IVA_1
ST alla Via Raiola n°19 presso lo studio dell'Avv. Bianca Vanacore (c.f.
[...]
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._3
costituzione in appello
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
(c.f. ), in persona del suo procuratore e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di apposita procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'Avv. Beniamino Verde (c.f.
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in S. Antimo C.F._4 alla Via Polito 5;
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 31/01/2020 ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1697/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il
02.07.2019, con cui è stata rigettata la domanda avanzata in primo grado dall'esponente per sentir dichiarare la responsabilità del Controparte_1 di ST (NA) per le lesioni riportate a seguito della caduta verificatasi il
[...]
24.04.2014 nella rampa di scale del fabbricato condominiale nonché per sentir condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni conseguenti.
1.2 Con un unico motivo l'appellante impugna l'iter logico-motivazionale in forza del quale il giudice a quo ha escluso la sussistenza del nesso causale tra i danni riportati e l'esistenza di una sostanza oleosa, inodore e incolore su un gradino della rampa di scale interna all'edificio; denuncia il travisamento delle dichiarazioni della teste , Testimone_1 figlia della deducente presente sui luoghi al momento della caduta, lamentando che il primo giudice, nel ravvisare una contraddittorietà intrinseca nella deposizione, ha frainteso il senso delle circostanze riferite;
sostiene che la teste, nel dichiarare che la madre “..aveva intenzione di chiedere informazioni presso uno studio al primo piano del condominio”, intendeva soltanto rappresentare la ragione per la quale il giorno del sinistro esse si trovavano nello stabile condominiale e che non vi è, pertanto, nessuna incoerenza tra il dettaglio riferito e l'assunto attoreo secondo cui la caduta si era verificata “in fase discendente”; censura la valutazione di inattendibilità della teste fondata dal Tribunale sul rapporto di parentela intercorrente con la comparente, evidenziando che il legame di parentela non è di per sé motivo per dubitare della credibilità della fonte testimoniale;
ancora sottolinea, quanto alle condizioni di pulizia dello stabile, che il giorno della caduta cadeva di giovedì e che la presenza di una macchia d'olio sulle scale è compatibile con quanto riferito dai testi di parte convenuta, secondo cui il giorno settimanale destinato alle pulizie affidate ad una ditta esterna era tra il venerdì ed il sabato;
protesta, infine, che le dichiarazioni dei testi dell'ente condominiale sulle condizioni di buona illuminazione, naturale di giorno e artificiale di sera, la seconda grazie ad un sistema a sensori che si
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda attiva al passaggio, sono smentite dai rilievi fotografici prodotti dall'istante, che comprovano, altresì, l'assenza di strisce antiscivolo e di corrimano, ritenuta erroneamente ininfluente dal giudice a quo; in conclusione insiste affinché la Corte proceda alla liquidazione dei danni alla persona subiti dall'istante in conformità agli esiti della CTU medico-legale espletata in primo grado, confermativa del nesso causale tra le lesioni documentate nei referti medici prodotti e la dinamica del sinistro denunciato.
1.3 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito il
[...]
(NA), eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del Controparte_3 gravame, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della statuizione di primo grado;
si è costituita, altresì, l' , insistendo, a sua volta, per la conferma della decisione CP_2
di primo grado.
1.4 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, a seguito di una prima rimessione in istruttoria della causa per la necessità di regolarizzare la costituzione in giudizio della società di assicurazione appellata, all'udienza cartolare del 02.07.2025 la Corte ha riservato nuovamente la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. L'appello è tempestivo, essendo stato introdotto con citazione notificata il 31/01/2020, entro il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza eseguita il
2/07/2019, applicata la sospensione feriale dei termini processuali.
2.1 L'appello è altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012 convertito con la legge n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012
e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita(va): “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali confuta la motivazione del primo giudice.
2.2 In via gradatamente preliminare devono essere disattese le eccezioni sul difetto di costituzione degli odierni appellati reiterate dalla difesa della con gli ultimi scritti Pt_1 conclusionali.
Quanto alla eccepita mancanza della delibera assembleare di autorizzazione dell'amministratore p.t. del alla costituzione in giudizio, l'appellato ha CP_1
prodotto, in allegato alla nota telematica del 2/07/2021, entro il termine perentorio del
30/07/2021 assegnato dall'ordinanza resa dal Collegio in data 11/05/2021, le delibere assembleari del 3/10/2019 e del 14/5/2021, con le quali l'assemblea, rispettivamente, autorizzò l'amministratore a resistere all'appello eventualmente proposto dalla Pt_1 nominando all'uopo, quale legale, l'avv. Bianca Vanacore, che aveva patrocinato l'ente di gestione nel primo grado di giudizio, nonché ne ratificò l'operato all'esito della
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda comunicazione fornita dall'amministratore sulla effettiva interposizione dell'impugnazione.
Il deposito di tali delibere ha sanato retroattivamente, ai sensi dell'art. 182 c.p.c.,
l'originario vizio di costituzione, rendendo infondata l'insistenza dell'appellante sulla inesistenza del potere dell'amministratore di rappresentare l'ente.
2.3 Altrettanto infondata è l'eccezione dell'appellante sulla carenza di jus postulandi in capo al procuratore costituito per l' CP_2
Circa la riferibilità al giudizio de quo della procura ad litem rilasciata dalla società di assicurazione in persona del procuratore dr. si ribadisce che, come già rilevato CP_4 dal Collegio con l'ordinanza interlocutoria del 15/02/2022, la sua apposizione a margine della prima pagina della comparsa di costituzione dell'appellata, riprodotta nel file pdf. p7m con cui lo scritto difensivo è stato depositato telematicamente, è idonea a soddisfare il requisito di specialità. Detta procura alle liti reca, poi, in alto il numero di sinistro
(decodificato: Ag. 0205 – Anno 2014 – n. 50105), coincidente con quello indicato nella procura in primo grado, non lasciando alcun dubbio sulla sua inerenza al giudizio in questione.
La ha, inoltre, depositato la documentazione comprovante i poteri Controparte_2 rappresentativi in capo al Dr. quale procuratore e rappresentante della CP_4
compagnia, segnatamente, all'atto della costituzione in giudizio, la procura del 25.9.2018 in autentica Notaio di Bologna rep./racc. n. 90642/9417 conferita al Dr. Per_1 CP_4
dal Dr. ; successivamente, in data 11.9.2022 e 12.9.2022, ha depositato, Persona_2 in ottemperanza all'ordinanza collegiale dell'intestata Corte del 15/02/2022 la procura ad negotia del 24.10.2017 in autentica Notaio di Bologna rep/racc 87382/8853 Per_1 conferita al Dott. dal Dott. (all. 1); la procura del Persona_2 Persona_3
28.4.2016 in autentica Notaio di Bologna rep/racc 18421/11639 conferita al Dott. Per_1
dal Dott. Presidente del Consiglio di Amministrazione della Persona_3 Persona_4
Società (all. 2); copia in estratto del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 27.4.2016 con nomina del Dott. a Presidente del Consiglio di Persona_4
Amministrazione e con conferimento dei poteri rappresentativi al Dott. ( all. Persona_3
3) nonché, infine, la visura camerale storica della società (all. 3-4-5).
2.4 L'appello nel merito è infondato e va pertanto rigettato.
La vicenda oggetto di causa, relativa ad una caduta asseritamente cagionata da una sostanza oleosa presente su un gradino della scala condominiale, va ricondotta all'ipotesi di
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda responsabilità ex art. 2051 c.c., rivestendo il condominio la posizione di custode delle parti comuni dell'edificio, tra cui rientrano le scale (ex multis Cass. Civ. n. 7044 del 12/03/2020).
Circa la struttura della fattispecie è noto che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile colui che ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, integrato, oltre che da un fattore naturale, anche dalla condotta umana di un terzo e/o dello stesso danneggiato.
In particolare, allorquando l'anomalia della cosa non consista, come nella specie, in un difetto strutturale del bene, bensì derivi da un fattore esterno (presenza di olio) che, unito alla “res”, la renda pericolosa, è pur sempre onere del danneggiato dare la dimostrazione del nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre il custode potrà a sua volta liberarsi provando, anche mediante presunzioni, che, data l'immediatezza del danno rispetto alla condotta del terzo, da cui è derivato il particolare modo di essere del bene, egli non abbia avuto possibilità di intervenire ed impedire il pregiudizio. Il contenuto della prova liberatoria del fortuito, ovverosia dell'esistenza di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa che incide autonomamente sul nesso causale, è dato, pertanto, nel caso in esame, dalla esistenza di cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione
(Cass. 7805/2017; Cass. 6703/2018; Cass. 16295/2019).
Procedendo, allora, al rinnovato esame delle risultanze istruttorie acquisite sollecitato dal gravame, va confermata la conclusione del primo giudice sulla mancata prova del nesso causale tra la cosa ed il danno, non avendo la dimostrato, innanzitutto, l'esistenza Pt_1
della sostanza oleosa sul gradino e, comunque, la sua incidenza causale rispetto alla caduta.
Come correttamente già argomentato dal Tribunale nella disamina della deposizione dell'unico teste indotto in primo grado dall'odierna appellante , figlia della Testimone_1 dichiaratamente presente al momento della caduta, la circostanza riferita, per cui la Pt_1
madre era caduta “a causa di una sostanza oleosa”, si risolve, a ben vedere, in una valutazione, non sorretta da alcun preciso elemento oggettivo idoneo a conferirle affidabilità.
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Se è vero, infatti, che non è in linea di principio esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali nella parte in cui esprimano valutazioni percettive, soprattutto nel caso, come quello di specie, in cui la circostanza fattuale su cui riferire è intrinsecamente frammista di elementi di giudizio (caduta correlata alla presenza di una macchia d'olio), ciò presuppone pur sempre che il dichiarante fornisca dati oggettivi cui ancorare quello più strettamente valutativo, onde consentire di verificarne la tenuta logica secondo regole di comune esperienza.
Tale condizione, nella specie, difetta, poiché la teste, nel riferire che la “perdeva Pt_1 aderenza a causa di una sostanza scivolosa” non ha supportato la dichiarazione con alcun dato di fatto sul quale fondare la coerenza del giudizio valutativo espresso. In particolare, la teste non ha spiegato in che modo avesse potuto constatare la presenza della macchia d'olio, che, secondo la stessa prospettazione attorea, era incolore e inodore e, dunque, invisibile ad occhio nudo, sicché l'unico mezzo per verificarne l'esistenza era una sua percezione al tatto;
inoltre, ha riferito di essersi accorta della macchia d'olio soltanto dopo la caduta, così confermando di aver dedotto ex post la sua addebitabilità alla presenza di olio sullo scalino.
Tali considerazioni, già esposte nella motivazione della sentenza impugnata e da sole idonee a sorreggere il convincimento sulla inaffidabilità della deposizione, non sono state specificamente attinte dal gravame, con il quale l'appellante ha confutato altri profili, valorizzati in aggiunta dal giudice a quo, quali lo stretto legame di parentela con la parte ed il fraintendimento sul dettaglio spazio-temporale relativo all'essersi il sinistro verificato in salita presso lo studio professionale ubicato nello stabile e non invece, come sostenuto negli atti difensivi, “in fase discendente”.
Ulteriore elemento di sospetto nella ricostruzione dell'eziologia dell'accadimento è dato dalla denuncia stragiudiziale inoltrata dalla al odierno appellato con Pt_1 CP_1
lettera di messa in mora del 20.1.2015, in cui la causa del sinistro era individuata “in una serie di fattispecie sostanziali suffraganti una insidia non altrimenti visibile ed evitabile”.
L'espressione oltremodo generica ed “omnicomprensiva” ivi utilizzata appare funzionale a lasciare aperta una pluralità di potenziali cause “insidiose”, poco coerente con l'immediata individuazione di una macchia d'olio quale fattore di danno e molto di più con l'ipotesi di una strategia difensiva intenzionalmente vaga, da “aggiustare” secondo la migliore convenienza in sede processuale.
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Infine, alcun decisivo contributo può fornire il giudizio di compatibilità causale espresso dal
CTU rispetto alle lesioni refertate, che è pur sempre solo di natura tecnica e non può supplire alla prova del fatto storico, che deve essere autonomamente fornita da colui che agisce in applicazione del principio dispositivo.
Impregiudicato quanto sopra esposto sulla mancata dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, vale la pena soggiungere che, in ogni caso, dalle risultanze istruttorie acquisite emerge la prova liberatoria del fortuito, di cui era onerato il CP_1
custode.
Proprio, cioè, ad accedere all'assunto dell'appellante per cui la caduta si era verificata nello scendere dallo studio professionale, ove la si era recata in compagnia della figlia e di Pt_1
un cugino (già indicato come testimone e tuttavia non escusso perché nelle more deceduto), si può affermare in via presuntiva che la macchia di olio, quand'anche esistente, si era formata solo di recente. E, invero, il fatto che la unitamente agli altri due Pt_1 accompagnatori, avessero percorso poco prima la medesima scala in salita senza che alcuno di loro riportasse danni, ciò anche ove si consideri che per la limitata ampiezza della pedata dello scalino, apprezzabile dai rilievi fotografici, almeno uno dei passanti si sarebbe trovato a calpestare il tratto oleoso ove già tale, lascia presumere che la macchia d'olio, in quel frangente, non si era ancora formata e che la condotta del terzo, interruttiva del rapporto tra la cosa ed il custode, si era inserita nella sequenza causale immediatamente prima del verificarsi del sinistro, sì da non potere essere evitata e prevenuta dal sia pure CP_1 adottando la massima diligenza.
Le argomentazioni sopra illustrate assorbono la disamina delle questioni involgenti la condotta colposa della stessa danneggiata nonché la carenza organizzativa dell'ente condominiale nella programmazione delle pulizie settimanali dello stabile.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
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Essi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, discostandosi lievemente dai parametri medi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni investite dall'impugnazione.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1697/2019, pubblicata il 02.07.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado, che liquida, in favore di ciascuno degli appellati, in € 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dr. Piergiacomo
Mastellone
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