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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10602/2023 promosso con ricorso depositato da
, Parte_1
nato il [...] a [...];
, Persona_1
nata il [...] a [...];
, Parte_2
nato il [...] a [...], minorenne rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale e , sopra identificati;
Persona_2 Persona_1
, Persona_3
nata il [...] a [...];
Persona_4
nata il [...] a [...],
, Parte_3
nata il [...] a [...], rappresentata in giudizio dalla madre Persona_4
, in qualità di curatrice;
[...]
, Parte_4
nato il [...] a [...]
Tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Morra del Foro di Salerno
ricorrenti contro , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito dell'udienza cartolare del giorno 19 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 24 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano , noto anche come Persona_5 Per_5
– e nei documenti brasiliani anche come o o - nato il
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_6
31/10/1884 a San Zenone degli Ezzelini (TV). Deducevano i ricorrenti che l'avo emigrava in Brasile stabilendovisi definitivamente e colà contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_8 nasceva, il 17/06/1914 a Socorro (SP) Brasile, la figlia (da coniugata Persona_9 Persona_10
).
[...]
Deducevano, quindi, i ricorrenti che:
- contraeva matrimonio il 05/06/1939 a Bernardino de Campos (SP), Persona_10
Brasile, con e dalla loro unione nasceva (noto anche come Persona_11 Persona_12
), nato il [...] a [...]; Persona_13
- contraeva matrimonio il 10/07/1965 ad Arapongas (PR), Brasile, Persona_14 con (da coniugata ) e dalla loro unione nascevano i figli Parte_5 Parte_5 [...]
e , odierni ricorrenti; Persona_4 Parte_1
- , contraeva matrimonio il 23/07/1994 a San Paolo (SP), Brasile, con Persona_4
, dal quale divorziava il 06/10/2004, e dalla loro unione nascevano i figli Persona_15 [...]
, odierno ricorrente e , odierna ricorrente rappresentata dalla Parte_4 Parte_3 madre, in quanto incapace.
- contraeva matrimonio 10/07/1999 a San Paolo (SP) con Parte_1 Persona_16
(da coniugata ) e dalla loro unione nascevano i figli
[...] Persona_1 Persona_3
e , tutti ricorrenti.
[...] Parte_2
Deducevano, infine, i ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza Persona_5 brasiliana, ha mantenuto la cittadinanza italiana, che ha così potuto trasmettere alla figlia Persona_9 e questa al figlio , ma che la normativa all'epoca vigente prevedeva la perdita Persona_13 della cittadinanza per la donna che si maritava con uno straniero e negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di cassazione, a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Deduceva, infine, la ricorrente di avere acquisito la cittadinanza italiana a seguito Persona_1 Per_4 del matrimonio con , celebrato il 10 luglio 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, Persona_2 comma 2 della legge 555/1912.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che è intervenuto ma che per l'udienza non ha concluso. Si osserva che nel fascicolo risultano presenti atti depositati dal PM, dei quali si ritiene di non doverne tener conto, atteso che il loro contenuto non è pertinente alla materia trattata e appaiono essere conseguenza di un refuso.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sotto il profilo normativo il caso in esame è regolato dalle leggi che hanno disciplinato il riconoscimento della cittadinanza italiana nell'arco temporale interessato e, quindi, secondo il principio del tempus regit actum, dalla legge n. 555/1912, dalla legge 123/1983 e dalla Legge n. 91/1992, quest'ultima senza le modifiche e le conseguenti limitazioni introdotte dalla legge 74/2025, che ha convertito il DL 36/2025, essendo il ricorso stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Ciò premesso si ricorda che l'art. 1 della citata legge n. 91/1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912 che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, infine, che la legge n.
555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato in contrasto con i dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del
05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli delle citate pronunce della
Corte Costituzionale avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, che, a Sezioni
Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, il certificato di nascita di , che risulta nato in [...] genitori Persona_5 italiani;
si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che i ricorrenti - ad eccezione di siano i Persona_1 discendenti dell'avo italiano, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, che non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana, come Persona_5 provato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione in atti, mantenendo quella di origine;
pertanto, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che , nato in [...] genitori italiani, ha trasmesso la cittadinanza Persona_5 italiana alla figlia e questa al proprio figlio , anche se Persona_9 Persona_14 nato prima del 1° gennaio 1948, il quale, a sua volta, ha trasmesso la cittadinanza italiana ai propri figli e discendenti. I ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Passando ad esaminare la domanda formulata da si evidenzia che la norma, sopra Persona_1 richiamata, che regola la competenza territoriale speciale prevista per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana assegnate alla competenza delle sezioni specializzate, facendo riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore, si può applicare soltanto alle controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis. Di conseguenza, per l'accertamento della cittadinanza in forza di regole diverse, come quello iure matrimonii, sarà necessario fare riferimento alla regola prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente: è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Nel caso di specie parte resistente è il con sede a Roma. Di conseguenza sarebbe competente il Tribunale di Roma. Controparte_1
L'articolo 9 R.D. n. 1611/33 consente di rilevare l'incompetenza di cui all'articolo 6 citato anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'art. 9 R.D. n. 1611 del
1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso un'interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli articolo 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione” (Cass. n.
20493/2018). L'incompetenza non è stata eccepita o rilevata entro il termine sopra indicato, pertanto, è possibile procedere all'esame della domanda.
Sul punto si ricorda che la disciplina applicabile è quella di cui agli articoli art. 5, 6, 7 e 8 della legge n.
91/1992, che riproducendo la disciplina già contenuta nella legge 123/1983, ha eliminato l'acquisto automatico della cittadinanza in capo alla moglie per effetto del matrimonio con un cittadino italiano, come invece accadeva prima del 27 aprile 1983, quando era in vigore l'art. 10 della legge n. 555/1912. In base alla nuova normativa, la cittadinanza italiana può essere concessa al coniuge di un cittadino italiano, che risieda legalmente nel territorio della Repubblica dopo due anni di matrimonio, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio o unione civile se residente all'estero - con tempi ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi - qualora non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista, al momento del provvedimento che riconosce la cittadinanza, la separazione personale dei coniugi.
La cittadinanza italiana del coniuge è, pertanto, un elemento costitutivo della fattispecie che dà luogo all'acquisto della cittadinanza iure matrimonii. Stando alla natura costitutiva della pronuncia giudiziale,
l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge della ricorrente indicato sopra avverrà con il passaggio in giudicato dei capi della presente sentenza relativi a tali domande;
di conseguenza al momento della pronuncia della presente sentenza la domanda della ricorrente , avente a oggetto Persona_1
l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii, non merita accoglimento non essendosi ancora consolidato l'acquisto della cittadinanza italiana del coniuge, derivante dal passaggio in giudicato dei relativi dei capi della presente sentenza.
Ad abundantiam, si evidenzia che, in ogni caso, dopo il 27 aprile 1983, l'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio è diventata un atto discrezionale dell'amministrazione pubblica, subordinato a una CP_ domanda formale presentata al Ministero nterno o alla Prefettura competente. La cittadinanza non viene più riconosciuta automaticamente, ma è soggetta a un procedimento amministrativo che valuta requisiti specifici, ulteriori rispetto a quelli “basici” sopra indicati e il giudice può intervenire solo in caso di diniego illegittimo o di silenzio prolungato da parte della pubblica amministrazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, relativamente alle domande dirette ad ottenere la pronuncia di accertamento della cittadinanza iure sanguinis, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che, essendo presente un passaggio generazionale per via materna ante 1948, la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
Anche con riferimento alla domanda formulata da , tenuto conto della peculiarità Persona_1 della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Persona_3 Persona_4 Parte_3
, , sono cittadini italiani iure sanguinis;
[...] Parte_4
b) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate sub a), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
c) rigetta la domanda formulata da come da motivazione;
Persona_1
d) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 25 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10602/2023 promosso con ricorso depositato da
, Parte_1
nato il [...] a [...];
, Persona_1
nata il [...] a [...];
, Parte_2
nato il [...] a [...], minorenne rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale e , sopra identificati;
Persona_2 Persona_1
, Persona_3
nata il [...] a [...];
Persona_4
nata il [...] a [...],
, Parte_3
nata il [...] a [...], rappresentata in giudizio dalla madre Persona_4
, in qualità di curatrice;
[...]
, Parte_4
nato il [...] a [...]
Tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Morra del Foro di Salerno
ricorrenti contro , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito dell'udienza cartolare del giorno 19 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 24 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano , noto anche come Persona_5 Per_5
– e nei documenti brasiliani anche come o o - nato il
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_6
31/10/1884 a San Zenone degli Ezzelini (TV). Deducevano i ricorrenti che l'avo emigrava in Brasile stabilendovisi definitivamente e colà contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_8 nasceva, il 17/06/1914 a Socorro (SP) Brasile, la figlia (da coniugata Persona_9 Persona_10
).
[...]
Deducevano, quindi, i ricorrenti che:
- contraeva matrimonio il 05/06/1939 a Bernardino de Campos (SP), Persona_10
Brasile, con e dalla loro unione nasceva (noto anche come Persona_11 Persona_12
), nato il [...] a [...]; Persona_13
- contraeva matrimonio il 10/07/1965 ad Arapongas (PR), Brasile, Persona_14 con (da coniugata ) e dalla loro unione nascevano i figli Parte_5 Parte_5 [...]
e , odierni ricorrenti; Persona_4 Parte_1
- , contraeva matrimonio il 23/07/1994 a San Paolo (SP), Brasile, con Persona_4
, dal quale divorziava il 06/10/2004, e dalla loro unione nascevano i figli Persona_15 [...]
, odierno ricorrente e , odierna ricorrente rappresentata dalla Parte_4 Parte_3 madre, in quanto incapace.
- contraeva matrimonio 10/07/1999 a San Paolo (SP) con Parte_1 Persona_16
(da coniugata ) e dalla loro unione nascevano i figli
[...] Persona_1 Persona_3
e , tutti ricorrenti.
[...] Parte_2
Deducevano, infine, i ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza Persona_5 brasiliana, ha mantenuto la cittadinanza italiana, che ha così potuto trasmettere alla figlia Persona_9 e questa al figlio , ma che la normativa all'epoca vigente prevedeva la perdita Persona_13 della cittadinanza per la donna che si maritava con uno straniero e negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di cassazione, a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Deduceva, infine, la ricorrente di avere acquisito la cittadinanza italiana a seguito Persona_1 Per_4 del matrimonio con , celebrato il 10 luglio 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, Persona_2 comma 2 della legge 555/1912.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che è intervenuto ma che per l'udienza non ha concluso. Si osserva che nel fascicolo risultano presenti atti depositati dal PM, dei quali si ritiene di non doverne tener conto, atteso che il loro contenuto non è pertinente alla materia trattata e appaiono essere conseguenza di un refuso.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sotto il profilo normativo il caso in esame è regolato dalle leggi che hanno disciplinato il riconoscimento della cittadinanza italiana nell'arco temporale interessato e, quindi, secondo il principio del tempus regit actum, dalla legge n. 555/1912, dalla legge 123/1983 e dalla Legge n. 91/1992, quest'ultima senza le modifiche e le conseguenti limitazioni introdotte dalla legge 74/2025, che ha convertito il DL 36/2025, essendo il ricorso stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Ciò premesso si ricorda che l'art. 1 della citata legge n. 91/1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912 che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, infine, che la legge n.
555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato in contrasto con i dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del
05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli delle citate pronunce della
Corte Costituzionale avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, che, a Sezioni
Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, il certificato di nascita di , che risulta nato in [...] genitori Persona_5 italiani;
si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che i ricorrenti - ad eccezione di siano i Persona_1 discendenti dell'avo italiano, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, che non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana, come Persona_5 provato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione in atti, mantenendo quella di origine;
pertanto, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che , nato in [...] genitori italiani, ha trasmesso la cittadinanza Persona_5 italiana alla figlia e questa al proprio figlio , anche se Persona_9 Persona_14 nato prima del 1° gennaio 1948, il quale, a sua volta, ha trasmesso la cittadinanza italiana ai propri figli e discendenti. I ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Passando ad esaminare la domanda formulata da si evidenzia che la norma, sopra Persona_1 richiamata, che regola la competenza territoriale speciale prevista per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana assegnate alla competenza delle sezioni specializzate, facendo riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore, si può applicare soltanto alle controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis. Di conseguenza, per l'accertamento della cittadinanza in forza di regole diverse, come quello iure matrimonii, sarà necessario fare riferimento alla regola prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente: è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Nel caso di specie parte resistente è il con sede a Roma. Di conseguenza sarebbe competente il Tribunale di Roma. Controparte_1
L'articolo 9 R.D. n. 1611/33 consente di rilevare l'incompetenza di cui all'articolo 6 citato anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'art. 9 R.D. n. 1611 del
1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso un'interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli articolo 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione” (Cass. n.
20493/2018). L'incompetenza non è stata eccepita o rilevata entro il termine sopra indicato, pertanto, è possibile procedere all'esame della domanda.
Sul punto si ricorda che la disciplina applicabile è quella di cui agli articoli art. 5, 6, 7 e 8 della legge n.
91/1992, che riproducendo la disciplina già contenuta nella legge 123/1983, ha eliminato l'acquisto automatico della cittadinanza in capo alla moglie per effetto del matrimonio con un cittadino italiano, come invece accadeva prima del 27 aprile 1983, quando era in vigore l'art. 10 della legge n. 555/1912. In base alla nuova normativa, la cittadinanza italiana può essere concessa al coniuge di un cittadino italiano, che risieda legalmente nel territorio della Repubblica dopo due anni di matrimonio, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio o unione civile se residente all'estero - con tempi ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi - qualora non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista, al momento del provvedimento che riconosce la cittadinanza, la separazione personale dei coniugi.
La cittadinanza italiana del coniuge è, pertanto, un elemento costitutivo della fattispecie che dà luogo all'acquisto della cittadinanza iure matrimonii. Stando alla natura costitutiva della pronuncia giudiziale,
l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge della ricorrente indicato sopra avverrà con il passaggio in giudicato dei capi della presente sentenza relativi a tali domande;
di conseguenza al momento della pronuncia della presente sentenza la domanda della ricorrente , avente a oggetto Persona_1
l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii, non merita accoglimento non essendosi ancora consolidato l'acquisto della cittadinanza italiana del coniuge, derivante dal passaggio in giudicato dei relativi dei capi della presente sentenza.
Ad abundantiam, si evidenzia che, in ogni caso, dopo il 27 aprile 1983, l'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio è diventata un atto discrezionale dell'amministrazione pubblica, subordinato a una CP_ domanda formale presentata al Ministero nterno o alla Prefettura competente. La cittadinanza non viene più riconosciuta automaticamente, ma è soggetta a un procedimento amministrativo che valuta requisiti specifici, ulteriori rispetto a quelli “basici” sopra indicati e il giudice può intervenire solo in caso di diniego illegittimo o di silenzio prolungato da parte della pubblica amministrazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, relativamente alle domande dirette ad ottenere la pronuncia di accertamento della cittadinanza iure sanguinis, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che, essendo presente un passaggio generazionale per via materna ante 1948, la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
Anche con riferimento alla domanda formulata da , tenuto conto della peculiarità Persona_1 della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Persona_3 Persona_4 Parte_3
, , sono cittadini italiani iure sanguinis;
[...] Parte_4
b) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate sub a), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
c) rigetta la domanda formulata da come da motivazione;
Persona_1
d) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 25 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini