Art. 2.
La deliberazione e l'atto di nomina e di sostituzione del direttore, di cui al precedente articolo, vengono fatti ed approvati secondo le norme del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
La deliberazione e l'atto di nomina e di sostituzione del direttore, di cui al precedente articolo, vengono fatti ed approvati secondo le norme del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.