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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 10/04/2025 N. 3179/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con v. ell'avv. C.F._2
VANNICELLI FRANCESCO RICORRENTI contro
con il Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 8.3.24,
, , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 r .2 n
[...] Parte_6
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1 i docenti odierni ricorrenti, come in epigrafe difesi, rappresentati e domiciliati, ricorrono all'Intestato Tribunale affinché, previa fissazione dell'udienza ex art. 414 c.p.c., con indicazione del termine per notifica, ogni contraria istanza reietta, preso atto dell'illegittimità del provvedimento di depennamento dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Milano dichiarata dal TAR Lazio, Sez. III bis con ordinanze n. 7261/2021, Voglia: a. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione di incarico annuale di insegnamento su classe di concorso ADSS e ADMM – Scuola media inferiore e superiore b. e, per l'effetto, ordinare all' di Milano l'attribuzione di incarico annuale di Controparte_2 insegnamento su classe di concorso A dia inferiore e superiore spettante in base alla graduatoria, a tempo pieno (18 ore), con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2021, sino al 31 agosto 2022, termine dell'anno scolastico attualmente in corso;
c. in subordine, disporre in ogni caso il riconoscimento ai ricorrenti del punteggio spettante per un anno di servizio, nella misura di 12 punti, ed il corrispettivo economico dovuto ai sensi del CCNL di categoria per i mesi di forzata astensione dal servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, in misura non inferiore ad € 15.600, fatti salvi migliori conteggi. Con provvedimento del 14.3.24 veniva fissata prima udienza in data 29.5.24, previo invito dei ricorrenti al deposito di istanza ex art 150 c.p.c. direttamente alla Presidente di Sezione;
alla predetta udienza, parte ricorrente non aveva notificato il ricorso introduttivo del giudizio al convenuto
, né aveva provveduto a documentare il perfezionamento della notifica ex art 150 c.p.c. nei CP_1 termini assegnati dal provvedimento di autorizzazione della Presidenza. Alla successiva udienza del 25.9.24, parte ricorrente documentava di aver notificato ricorso e decreto di fissazione udienza alla controparte , ma solo in data Controparte_3 25.9.24; in data 3.10.24 questa provvedeva one attestante la effettuazione della notifica per pubblici proclami (intervenuta solo in data 28.9.24 e quindi ben dopo la prima udienza del 29.5.24). Tanto rendeva necessario l'ulteriore rinvio alla udienza del 28.11.24 (effettiva prima udienza). Il convenuto si costituiva in giudizio con memoria del 18.11.24, eccependo la CP_1 incompeten ritorio del Tribunale di Milano, nonché contestando la fondatezza nel merito della pretesa dei ricorrenti. Con ordinanza del 1.4.25 il Tribunale, in accoglimento della eccezione spiegata da parte convenuta, ha dichiarato la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano con riferimento alle posizioni dei ricorrenti , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 fissando per la prosecuzione del giudizio, quanto ai soli ricorrenti e
[...] Parte_1
, l'udienza del 10.4.25. Parte_2
Alla udienza del 10.4.25, ad esito della discussione, la controversia è stata decisa mediante pubblicazione e lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Giova premettere come nel ricorso introduttivo del presente giudizio, affatto indicato come ricorso in riassunzione, venga fatto riferimento a due precedenti giudizi promossi dagli attuali ricorrenti innanzi al Tribunale di Milano ed alla Corte d'Appello di Milano. Nella impossibilità di comprendere, dal tenore degli atti, se parte ricorrente avesse inteso riassumere il precedente giudizio incardinato presso il Tribunale di Milano e conclusosi con decisione dichiarata nulla in Appello -non essendo stato prodotto il ricorso del giudizio definitosi in primo grado con sentenza n. 2410 del 18/10/2022 - è stato necessario richiedere alle parti chiarimenti (in uno al deposito del ricorso introduttivo del giudizio definitosi in primo grado con sentenza di rigetto n. 2410 del 18/10/2022, nonché della decisione n. 934/2023 resa dalla Corte d'Appello Milano in data 18.10/5.12.2023). Significativo anche il contegno processuale di parte ricorrente che, nel silenzio del ricorso, alla udienza del 15.11.24, in replica alla eccezione di incompetenza spiegata dal convenuto ha CP_1 dapprima dichiarato Quanto all'eccepito difetto di competenza territoriale il difensore osserva come la causa sia una riassunzione ad esito di decisione della Corte di Appello, si richiama al proprio ricorso e chiede che sia fissata discussione, salvo poi, all'udienza del 10.3.25, chiarire invece che : il ricorso introduttivo del presente giudizio sia non una riassunzione ma un nuovo giudizio e come ciò emerga anche dal tenore del ricorso il quale in effetti non viene dichiarato come giudizio in riassunzione che sarebbe appunto non tempestivo. Insiste per l'accoglimento del ricorso. Decisiva è stata la consultazione degli atti relativi al giudizio di primo grado in precedenza promosso innanzi al Tribunale di Milano in uno alla correlata pronuncia di nullità resa dalla Corte di Appello. In particolare, nell'ambito del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Milano e definitosi con sentenza di rigetto n. 2410 del 18/10/2022, gli odierni ricorrenti, sulla base della medesima allegazione in fatto e prospettazione in diritto di cui al ricorso del 8.3.24 introduttivo del presente giudizio, convenivano in giudizio il resistente, chiedendo l'accoglimento di conclusioni -qui di CP_1 seguito ritrascritte- di tenore del tutto identico a quelle nella presente sede formulate: Alla luce delle ragioni suesposte, i docenti odierni ricorrenti, come in epigrafe difesi, rappresentati e domiciliati, ricorrono all'Intestato Tribunale affinché, previa fissazione dell'udienza ex art. 414 c.p.c., con indicazione del termine per notifica, ogni contraria istanza reietta, preso atto dell'illegittimità del provvedimento di depennamento dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Milano dichiarata dal TAR Lazio, Sez. III bis con ordinanze n. 7261/2021, Voglia: a. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione di incarico annuale di insegnamento su classe di concorso ADSS e ADMM – Scuola media inferiore e superiore b. e, per l'effetto, ordinare all di Milano Controparte_2 l'attribuzione di incarico an sse di concorso ADSS e ADMM– Scuola media inferiore e superiore spettante in base alla graduatoria, a tempo pieno (18 ore), con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2021, sino al 31 agosto 2022, termine dell'anno scolastico attualmente in corso;
2 c. in subordine, disporre in ogni caso il riconoscimento ai ricorrenti del punteggio spettante per un anno di servizio, nella misura di 12 punti, ed il corrispettivo economico dovuto ai sensi del CCNL di categoria per i mesi di forzata astensione dal servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, in misura non inferiore ad € 15.600, fatti salvi migliori conteggi. Con ogni più ampia riserva e salvezza di diritti. Con vittoria di spese, diritti e onorari. La Corte d'Appello Milano, ad esito di ricorso in appello interposto dai ricorrenti, con sentenza n. 934/2023, ha quindi dichiarato la nullità della decisione n. 2410 del 18/10/2022, emessa in primo grado dal Tribunale di Milano, per difetto di integrazione di contraddittorio, con rimessione della causa al primo giudice. Risulta del tutto pacifico in causa come, la motivazione della decisione resa dalla Corte d'appello di Milano ex art 354 c.p.c. appena menzionata, sia stata pubblicata e notificata alle parti in data 5.12.2023. Tanto chiarito si ritiene che il ricorso sia inammissibile;
ciò in piana applicazione del disposto di cui all'art 354 c.p.c. il quale testualmente dispone che, nei casi di rimessione al primo giudice, le parti debbano riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Emerge in maniera palmare come, avuto riguardo all'utile decorso del termine perentorio di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art 354 c.p.c., il giudizio non potesse più essere riassunto, essendosi estinto per colpevole inerzia delle parti (in considerazione del fatto che, il ricorso introduttivo del presente giudizio, del tutto identico a quello originariamente incardinato innanzi al Tribunale di Milano la cui sentenza è stata dichiarata nulla in Appello, risulta depositato solo in data 8.3.2024). Essendo ciò pacifico, non potendo l'originario giudizio essere riassunto, nemmeno è consentito alle parti aggirare il disposto dell'art 354 c.p.c. incardinando nuovo giudizio, del tutto identico a quello irrimediabilmente estintosi, al solo scopo di eludere il termine perentorio per la riassunzione previsto dalla disposizione in questione. Quanto sin qui argomentato comporta la radicale inammissibilità del ricorso. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la inammissibilità del ricorso;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
Milano, 10.4.25 Il Giudice Claudia Tosoni
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