Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
LA CORTE0 2068 /02 REPUBBLICA ITALIA PREMA DICASSAZIONE Oggetto Compenso prestazione SEZIONE TERZA CIVILE d'opera Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23060/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 1481/00 Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron.5031 Dott. Francesco SABATINI Consigliere 559 Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud. 12/12/01 Dott. AN SEGRETO - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24.05 1.55 domiciliato in ROMA IO NC, elettivamente per diritti ¡ 13 FEB. 2002 VIA CAPRAIA 75 SC I/4, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE NICOLA CALBI, che lo difende, giusta delega in atti;
55 3000 CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
TI RI;
- intimato e sul 2° ricorso n 01481/00 proposto da: TI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SCAVUZZO, che lo difende, giusta delega in atti;
2001 controricorrente e ricorrente incidentale 2155 - ** 1 nonchè
contro
IO NC;
intimato avverso la sentenza n. 18692/99 del Tribunale di ROMA, III CIVILE emessa il 12/7/1999, depositata il 09/10/99; RG. 15512/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. रिपल SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 25.6.1996, GI GI esponeva aver affidato al geom. ZI TI l'incarico di di redigere il progetto di ristrutturazione di un servizio igienico, di predisporre la documentazione necessaria per ottenere la concessione e di svolgere, nella fase esecutiva, l'attività di direttore dei lavori, per il complessivo compenso di L.
3.500.000 interamente versa- to %; deduceva che, non avendo il Comune di Vacone rila- sciato la concessione, il professionista non aveva svolto per intero il suo incarico;
conveniva il predet- to davanti al Giudice di pace di Roma per sentirlo con- 2 dannare alla restituzione della somma percepita. Il convenuto resisteva, deducendo che il compenso pattuito e ricevuto riguardava soltanto la predisposi- zione del progetto e che la mancata realizzazione dell'opera era stata determinata dal diniego della con- cessione da parte del Comune a causa del mancato con- senso dei confinanti e non era quindi a lui imputabile. Il giudice di pace, con sentenza del 12.2.1997, ri- gettava la domanda. Pronunciando sull'appello del GI, al quale ave- va resistito il TI, il Tribunale di Roma, con senten- za del 9.10.1999, lo rigettava. Considerava che l'esito della prova testimoniale non aveva consentito di accer- tare se la somma versata comprendeva, oltre al compenso per la redazione del progetto, anche quello per la suc- cessiva fase esecutiva, non realizzatasi. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione il GI, sulla base di tre motivi. Ha resistito, con controricorso, il TI, che ha proposto ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Vanno congiuntamente esaminati il primo ed il 3 secondo motivo del ricorso principale, tra loro connes- si, con i quali, denunciando violazione degli artt. 245, comma 1, e 255, comma 1, c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché difetto di motivazione, il ricor- rente, premesso che il tribunale, nell'ammettere la prova richiesta dall'appellante, aveva ridotto la lista dei testi dell'appellante a due testimoni (AN Ser- gio e RO GI) e quella dell'appellato а tre (AN, AN e IL), addebita ai giudici di appello: RX4 2.1. di non aver disposto, ai sensi dell'art. 255, comma 1, nuova intimazione a comparire nei confronti dei testi (AN e AN) che non si erano presentati;
2.2. di non aver ascoltato il secondo teste indica- to dall'appellante (RO GI), presente in aula, e di aver deciso di non procedere all'audizione dei testi dell'appellato;
2.3. di aver erroneamente negato valore probatorio alla testimonianza di AN GI, attestante il conferimento al geom. TI del complesso incarico di predisporre il progetto della ristrutturazione, di cu- rare le pratiche amministrative e di curare la direzio- ne dei lavori. Sostiene che, negando valore alla proval assunta ( )e 1 4 non assumendo le prove ammesse dallo stesso collegio, il tribunale sarebbe incorso in contraddizione.
3. Le suesposte censure sono infondate.
3.1. L'art. 255, comma 1, attribuisce al giudice la facoltà di ordinare la nuova intimazione nei confronti del teste non presentatosi, ed il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in sede di legittimità.
3.2. Ai sensi dell'art. 209 c.p.c. il giudice può dichiarare chiusa l'istruzione quando ravvisa super- flua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore as- sunzione. E di tale facoltà si è implicitamente avvalso il tribunale stabilendo, dopo aver interrogato i testi GI e IL (che avevano reso deposizioni negative coincidenti su punto che il tribunale, come si vedrà più avanti, ha ritenuto decisivo), di non ascoltare altri testi. La questione concernente la mancata assunzione de- gli ulteriori testi è comunque in questa sede inammis- sibile per intervenuta preclusione: 1'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni in appello, non ha infatti chiesto la revoca del provvedimento e solle- citato il completamento della prova.
3.3. Il tribunale non ha negato valore alla testi- monianza resa da AN GI nella parte relativa 5 alla complessiva consistenza dell'oggetto dell'incarico. La decisione non ha invero posto in discussione il contenuto dell'incarico (del quale ha sostanzialmente riconosciuto la complessità), ma ha ritenuto che la questione centrale della controversia riguardava l'individuazione della causale del versamento della somma della quale l'attore richiedeva la restituzione assumendo che la prestazione non era stata (compiuta- mente) eseguita, e su tale punto ha ritenuto che l'attore non aveva fornito la prova. (fratello На invero rilevato che né il GI saputo riferire se dell'attore) né il IL avevano la somma fosse stata versata, come sostenuto dall' at- tore, in via anticipata, quale compenso per tutta l'attività che il geom. TI avrebbe dovuto svolgere, e non soltanto quale compenso per la redazione del pro- getto (come sostenuto dal convenuto). Ha altresì osservato, quale ulteriore elemento con- trario alla tesi dell'attore e rafforzativo della tesi del convenuto, che il Collegio dei geometri della Pro- vincia di Rieti aveva liquidato, per la sola attività di progettazione svolta dal TI, la somma di L. 3.634.000, superiore a quella versata dal GI. Ed in questa sede nessuna specifica censura risulta 6 svolta né circa l'individuazione del punto ritenuto de- cisivo ai fini dell'accoglimento o meno della domanda, né circa gli apprezzamenti compiuti dal tribunale circa le relative risultanze istruttorie.
4. Il terzo motivo, con il quale, denunciando vio- lazione degli artt. 183, 184, 420 c.p.c. e 2697, 2724 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., il C.C., ricorrente dichiara di riportarsi alle argomentazioni svolte in appello, è inammissibile: non è infatti con- sentito, per il principio di autosufficienza del ricor- so per cassazione, il mero rinvio ad allegazioni difen- sive svolte nel precedente grado (sent. n. 2607/99; n. 4013/98).
5. Il ricorso va quindi rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte riunisce ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del 167,00 giudizio di cassazione, che liquida in Euro.., oltre onorari che liquida in Euro 516,46 (L. un milio- ne). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 7 la terza sezione civile 12.12.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli della Corte di cassazione, il Garten Fidencion IL PRESIDENTE Jepositata in Cancelleria Joggi, li 13-4.07 IL CANCELLIERE C1 Gina Casol 5 18811 20,66 149177 8061 1,0 16477 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12.1.2012 Si attesta la registrazione versate € 161,77 serie 4 al n. 2196 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 8