Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. MOLIN MARCO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 10/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 10, P. 2, S. A, Anno 2000 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente;
ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 29 gennaio 2025 siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse materiale dei figli e entrambi maggiorenni ma Per_1 Per_2
non economicamente autosufficienti;
visto il parere favorevole del P.M;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui alle note di conclusioni scritte depositate il 29/01/2025 e per l'effetto dispone: “1) Dichiararsi la separazione personale di e Parte_3
Venezia di provvedere alla relativa annotazione. 2) La casa familiare di via L. Perosi n. Per_3
22/C, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla GN , che vi risiederà Parte_3
unitamente ai figli e maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1 Persona_4
autosufficienti. 3) Il Signor verserà in favore della moglie un Parte_2 Parte_3 assegno di mantenimento del coniuge di € 700,00 mensili, rivalutabile Istat, da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 del mese sul conto corrente intestato alla medesima. 4) Essendo entrambi i figli maggiorenni, non vi è luogo a provvedimenti in ordine alla responsabilità genitoriale;
essi verranno comunque mantenuti dal padre in via ordinaria e in via Parte_2 straordinaria, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, nelle forme del mantenimento diretto per tutte le loro esigenze, nonché mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di € 250,00 per ciascuno dei due figli, rivalutabile Istat, da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 del mese sul conto corrente intestato alla GN;
la madre continuerà a Parte_3 provvedere anch'essa alle necessità quotidiane dei figli con i quali continuerà a convivere, garantendo l'assistenza morale e materiale compatibile con il proprio ruolo di casalinga. 5)
Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione coniugale, i coniugi stabiliscono e precisano che ognuno tratterrà le somme giacenti sul conto bancario rispettivamente a sé intestato, mentre il conto corrente bancario comune, acceso presso
Banco BPM di Via San Marco 10, verrà tenuto aperto e cointestato fino ad estinzione di Per_3 alcuni debiti comuni. 6) Ancora, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione coniugale: l'autovettura Ford Focus tg GG097ZS, acquistata in regime di comunione legale dei beni e intestata alla GN , rimarrà assegnata alla Parte_3 medesima;
e l'autovettura Toyota Yaris tg. GT013NG, acquistata in regime di comunione legale dei beni e intestata al Signor rimarrà assegnata al medesimo. 7) Le parti dichiarano Parte_2 di aver definito ogni altro loro rapporto patrimoniale”; nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia, al suo passaggio in giudicato.
Così deciso il 1° aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison