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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/11/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice unico, dr.ssa FE BO, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1223/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(C.F. , nato a [...] il 24 gennaio Parte_1 C.F._1
1966 ed elettivamente domiciliato a Corleone (PA) in corso dei Mille n. 90, presso lo studio dell'avv. La Venuta Gaetano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
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Opponente
E
(C.F. ) e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) in via Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino n. 78, presso lo studio dell'avv. Vercio Francesca, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Mancusi Mario ( - Email_2
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Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
***
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 191/2021 di questo Tribunale che dichiara esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore di parte opposta che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre
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rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2021 con cui questo Tribunale gli ha ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di € 9.450,00, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso di rate scadute di due distinti contratti di finanziamento.
Preliminarmente, l'opponente ha dedotto il “difetto di legittimazione attiva” della parte opposta;
ha, poi, contestato l'efficacia probatoria della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con particolare riferimento alle note aventi ad oggetto il conteggio estintivo dei contratti di finanziamento nn. 74384 e 74385 - poiché ritenute generiche e, quindi, lesive del diritto di difesa - nonché la stessa debenza della somma richiesta dalla controparte poiché, con riferimento alle rate scadute prima della perdita del lavoro, la finanziaria si sarebbe dovuta insinuare al passivo del fallimento del datore di lavoro, per quelle successive alla perdita del lavoro si sarebbe dovuta rivolgere, invece, all'assicurazione.
Inoltre, ha contestato l'applicazione di interessi “spropositati, anatocistici e usurari e quindi illegittimi e non dovuti”.
Sulla scorta di tali motivi, ha chiesto la revoca del provvedimento opposto e, tenuto conto de “l'estinzione del finanziamento prima della scadenza”, ha chiesto il rimborso dei costi sostenuto sulla scorta della sentenza Lexitor.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_1 avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto per i motivi meglio indicati nella relativa comparsa.
Il procedimento è stato istruito documentalmente;
sostituito per ragioni d'ufficio il giudice designato, la causa è stata posta in decisione all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*
Va, preliminarmente, osservato che “la legittimazione ad agire, quale condizione dell'azione, deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma sulla base della prospettazione effettuata dalla parte con l'atto introduttivo del giudizio, mentre la effettiva titolarità del rapporto controverso, sia dal
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lato attivo come da quello passivo, investe la sua fondatezza” (cfr. Cass. civ. n. 5190/2025).
Ciò posto, l'eccezione relativa al difetto di titolarità del rapporto in capo all'odierna parte opposta è priva di fondamento.
A tal proposito preme ricordare che secondo la giurisprudenza consolidata, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass.
29 dicembre 2017, n. 31118); la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 15884/2019; n.
21821/2023).
D'altronde, richiedere la produzione del singolo documento di cessione azzererebbe la portata innovativa dell'art. 58 T.U.B., il quale disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile agli artt. 1264 e ss., proprio al fine di agevolare operazioni di ampia portata.
Nella medesima direzione si pone anche la sentenza della Corte di Cassazione n.
5617/20, laddove si afferma che “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.
Nel caso di specie, tenuto conto del principio secondo cui chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova della propria legittimazione che documenti l'effettività della intervenuta cessione, come si evince da Cass. 2 marzo 2016, n.
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4116, si ritiene la contestazione della parte opponente destituita di fondamento.
Occorre, infatti, muovere dal contenuto dell'avviso pubblicato in Gazzetta in data 11 dicembre 2018, nel quale si legge che la cessione di credito ha riguardato “ogni e qualsiasi credito (per capitale e interessi anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di valutazione, come definita nel prosieguo) che al 30 settembre 2017 (“la Data di valutazione) soddisfaceva i seguenti criteri:
1. i crediti sono stati concessi sotto una delle seguenti tecniche: (i) finanziamento contro cessione del quinto e/o assistito da delegazione di pagamento;
(ii) prestito personale;
(iii) prestito finalizzato;
(iv) prestito per l'acquisto di autovetture (diverso dal leasing) e (v) carte di credito. 2 i crediti derivano da
Contratti di Finanziamento concessi dalle Cedenti nell'ambito della propria attività di impresa oppure originariamente concessi da intermediari finanziari successivamente acquisiti dalle Cedenti;
3. ciascuno dei crediti deriva da un contratto di Finanziamento stipulato con un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie: consumatore, lavoratore dipendente, pensionato, società di persone, società di capitali;
4 i Crediti sono denominati in Euro oppure, qualora originariamente denominati in Lire, sono stati successivamente ridenominati in Euro;
5. i Crediti derivano da contratti regolati dal diritto italiano;
6. I Crediti risultano iscritti nei libri contabili delle Cedenti […]” (cfr. avviso allegato alla comparsa di risposta).
Il rapporto afferente all'odierna parte attrice rientra nella descrizione di cui al contratto di cessione, consistente in un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato dalla cedente nell'ambito della propria attività di impresa, con un soggetto lavoratore dipendente (cfr. contratti di finanziamento).
Risulta, infine, provata la qualità di mandataria di essendo Controparte_2 stata depositata la procura speciale autenticata dal Notaio del 20 Persona_1 dicembre 2018 (Rep. 432- Racc. 330) (cfr. procura speciale allegata alla comparsa di risposta di parte opposta).
Andando al merito, va preliminarmente osservato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex art. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, la parte opposta/creditrice, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria e oggetto di contestazione ad opera della parte ingiunta, sicché è tenuta a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche
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l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato;
il debitore opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto e ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Ciò premesso, nel caso di specie la domanda monitoria riguarda il credito risultante da due distinti contratti di finanziamento (nn. 74384-74385) conclusi dall'opponente il 22 agosto 2006 con la società credito poi ceduto a Controparte_3 Controparte_1
A supporto della propria pretesa creditoria, la parte opposta ha prodotto per entrambi i rapporti i contratti di finanziamento, le quietanze attestanti l'erogazione delle somme,
l'estratto autentico del libro degli inventari della società cedente, i relativi piani di ammortamento e gli estratti conto (cfr. produzione di parte opposta allegata alla comparsa di risposta e alla memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) e ha allegato l'inadempimento della controparte con riferimento alle rate scadute in pendenza del rapporto di lavoro e precisamente nei predetti periodi: 31 gennaio 2012- 31 dicembre 2012 (rate da 62 a 73), 31 gennaio 2013- 30 settembre 2013 (rate da 72 a 82) e 30 giugno 2014-31 dicembre 2014 (rate da 91 a 97) (cfr. ricorso per ingiunzione e All. Ti dettagli incassi nn. 74384- 78385) per un totale di 28 rate insolute.
Sul punto la parte opponente ha dedotto di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione per il tramite del proprio datore di lavoro e, comunque, l'illegittimità della domanda avversaria in ragione di quanto previsto, per entrambi i contratti, dall'art. 12 delle condizioni generali da cui sarebbe scaturito l'obbligo per la creditrice, “per tutte le rate scadute prima dell'interruzione del rapporto di lavoro ed eventualmente non pagate dalla Parte_2
[…] di “richiedere l'ammissione del suo credito al passivo dei crediti relativi alle somme
[...] cedute/oggetto di delegazione in via privilegiata direttamente per sé stessa, in surroga per il credito vantato verso il dipendente, a fronte della rinuncia da parte del lavoratore e della clausola sopra citata” (cfr. p.
7/28 atto di citazione).
Entrambi i rilievi appaiono infondati.
Non vi è, infatti, prova dell'effettiva corresponsione delle somme trattenute al datore di lavoro in favore della società creditrice;
né il debitore ha offerto prova del proprio adempimento in favore della creditrice.
A nulla rilevano le buste paga depositate dalla parte opponente (cfr. produzione allegata
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all'atto di citazione) da cui emerge esclusivamente l'avvenuta trattenuta datoriale degli importi di cui ai crediti ceduti (rispettivamente di € 200,00 per il contratto n. 74384 e €
150,00 per quello recante il n. 74385) e non anche il pagamento alla società creditrice nel periodo di riferimento.
Quanto al contenuto dell'art. 12 delle condizioni generali di entrambi i contratti di finanziamento, tale previsione non prevede alcun obbligo per il creditore di insinuarsi al passivo fallimentare, essendo questa una mera facoltà come può agevolmente desumersi dal tenore letterale della richiamata pattuizione secondo cui “ In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinunzia espressamente a favore della Cessionaria e fino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla L.
297/82 […] (contratto n. 74384); per il contratto n. 74385 “ Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro,
potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme oggetto di delegazione in via CP_3 privilegiata per la stessa qualità spettante al Delegante, il quale fino a concorrenza di quanto dovuto per
l'estinzione del prestito, rinunzia espressamente alla propria posizione creditoria, surrogandovi a tutti gli effetti di legge , ovvero, quando siano state stipulate le assicurazioni di cui al punto 7), la compagnia CP_3 di assicurazione che abbia provveduto alla liquidazione del sinistro, e quindi anche nella facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/82 […]”.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 delle condizioni generali di contratto secondo cui “Se tuttavia […] il datore di lavoro non dovesse provvedervi il Delegante provvederà all'immediato pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto per l'estinzione del finanziamento, con conseguente immediata decorrenza degli interessi di mora previsti al successivo art. 9 […]” (in termini analoghi l'art. 5 delle condizioni generali previste dal contratto n. 74384).
Trattasi, infatti, in entrambi casi di cessione pro solvendo di quote dello stipendio con conseguente permanenza di responsabilità in capo al lavoratore cedente e senza trasferimento del rischio al cessionario.
A fronte della prova fornita dalla creditrice, parte debitrice non ha, quindi, adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Quanto alle numerose contestazioni relative al quantum preme rilevare l'estrema genericità delle stesse: sul punto è ampiamente noto che “quando il debitore eccepisce la nullità
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delle clausole inerenti al computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra legali, contestazione delle valute) necessariamente assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali interessi indebiti siano stati computati” (c.d. onere di contestazione specifica, cfr. Cass. civ. n.
7501/2012).
Nella specie, dunque, le allegazioni formulate nell'opposizione al decreto ingiuntivo risultano sguarnite di qualsivoglia supporto probatorio e non accompagnate neanche da una relazione tecnica di parte, specie alla luce dei rilievi relativi al rispetto del tasso soglia e all'indicazioni del TAEG compiuti dall'opposta; l'opponente non ha dato, dunque, specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che gli interessi siano stati illegittimamente applicati dalla creditrice - essendosi limitato a chiedere nell'atto introduttivo la nomina di un c.t.u., richiesta ritenuta inammissibile poiché avente finalità esplorativa e destinata a colmare le proprie lacune istruttorie - e non ha articolato neanche ulteriori difese nei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.
Infine, non appare pertinente il richiamo alla sentenza Lexifor posto che nel caso di specie l'opponente non ha rimborsato anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, che anzi ha agito per il recupero del residuo.
In forza di tutti i rilievi svolti, dunque, l'opposizione non merita accoglimento e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012) come successivamente modificato, da ridurre della metà in considerazione della natura dell'attività espletata e delle questioni decisorie dibattute.
Va, inoltre, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Termini Imerese, 31 ottobre 2025
Il Giudice
FE BO
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