Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2025, proposto da AM UE, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Lisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore ; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del provvedimento prot. 55/25 A12 – Sp. del 12 marzo 2025 notificato il 13 marzo 2025, con il quale la Questura di Firenze ha concluso il procedimento di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno aperto dal ricorrente il 13 ottobre 2023 ritenendolo improcedibile;
- di ogni altro atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque connesso al provvedimento di cui al punto 1 anche se di contenuto od estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa TI AP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor AM UE, dottore di ricerca laureato presso la Facoltà di Scienze di Monastir (Tunisia), entrava regolarmente in Italia in data 9 settembre 2023, con visto per motivi di ricerca rilasciato su invito della professoressa Giovanna Marrazza, del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Firenze.
Il piano di studi da svolgere in Italia, per il quale il signor UE beneficiava di una borsa di studio dalla sua Università di provenienza, aveva una durata inizialmente fissata in due mesi, dal 1° settembre al 30 novembre 2023, come risulta dall’accordo di tirocinio in atti. Successivamente, l’attività di ricerca era prorogata fino al 29 febbraio 2024, come si evince dalla lettera della prof.ssa Marrazza in data 4 ottobre 2023, e dall’ulteriore accordo di tirocinio sottoscritto il 2 ottobre 2023.
In ragione della proroga il Sig. UE, in data 13 ottobre 2023, prima della scadenza del visto d’ingresso, chiedeva alla Questura di Firenze che gli venisse rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di ricerca, allegando i documenti che attestavano la proroga del tirocinio.
La prosecuzione dell’attività di ricerca si concludeva alla fine di febbraio 2024, quando il signor UE non aveva ancora ottenuto alcuna risposta dall’Amministrazione dell’Interno.
Dopo la conclusione del tirocinio, il cittadino tunisino iniziava a lavorare nel settore della ristorazione, sulla base di vari contratti a tempo determinato, l’ultimo dei quali veniva trasformato in rapporto a tempo indeterminato.
2. L’odierno istante veniva convocato presso la Questura di Firenze in data 4 marzo 2025, laddove, in occasione del successivo accesso del 13 marzo 2025, gli veniva notificato l’atto di diniego emesso nella stessa data, con cui la Questura di Firenze rifiutava l’emissione del permesso, dichiarando improcedibile l’istanza, con la seguente motivazione: « il richiedente si è presentato presso questi uffici provvisto di visto specifico per ricerca tipo C della durata di 60 giorni, non rinnovabile per l’identificazione e l’acquisizione delle impronte digitali e della fotografia, in data 12.3.2025; Considerato che secondo la normativa vigente il cittadino extracomunitario che intende svolgere attività di ricerca per ottenere il permesso di soggiorno deve essere munito di un visto di tipo “D” superiore a 90 giorni e previa vidimazione del Mod. 209 da parte dello Sportello Unico dell’Immigrazione competente; Rilevata una palese impossibilità della P.A. alla definizione del procedimento amministrativo; […] Omessa la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990, in quanto ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/1990, il presente provvedimento rientra nelle categorie dei c.d. atti dovuti e non discrezionali, attesa la carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua trattazione; si conclude il procedimento con il provvedimento di diniego in quanto lo stesso è improcedibile, rappresentando che in presenza dei previsti requisiti di legge potrà essere inoltrata una nuova istanza ».
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor AM UE impugnava il suddetto provvedimento di diniego chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente evidenziava che la PA non aveva valutato la proroga del tirocinio accordata dall’Università di Firenze, che giustificava il prolungamento del soggiorno oltre i 60 giorni iniziali, e della quale era stata fornita prova con l’inserimento di apposita documentazione nel kit postale. Non era inoltre stato considerato lo svolgimento di attività lavorativa, che avrebbe comportato l’emissione del permesso per lavoro subordinato, in applicazione dell’art. 5 comma 9 e comma 5 D. Lgs. 286/1998.
3.2. Attraverso il secondo motivo il ricorrente denunciava la violazione, da parte dell’Amministrazione, dei principi di buona fede e collaborazione, in relazione alla circostanza che era stato convocato dopo un anno e mezzo dalla presentazione della domanda, con ciò ingenerando la convinzione che la sua permanenza in Italia fosse legittima anche dopo il completamento dell’attività di ricerca. L’Amministrazione, inoltre, non aveva riscontrato le sue mail e non gli aveva consentito di partecipare al procedimento, avendo omesso l’avviso di cui all’art. 10 bis L. 241/1990.
3.3. Il ricorrente evidenziava inoltre (terzo motivo) l’avvenuta violazione degli artt. 6, comma 1, e 27 ter D. Lgs n. 286/1998, nonché dell’art. 14, comma 6, D.P.R. n. 394/1999, per non aver tenuto in considerazione la possibilità di conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio e di ricerca in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione.
3.4. Si rilevava altresì, nel quarto motivo, l’avvenuta violazione dell’art. 8 CEDU e della tutela della vita familiare del ricorrente, che rischiava l’allontanamento dal territorio nazionale.
3.5. Il quinto motivo poneva in rilievo l’irragionevolezza del provvedimento, che attuava una compressione dell’interesse privato del ricorrente in assenza di un rilevante interesse pubblico contrapposto.
3.6. Nel sesto motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art.12, comma 1, D.P.R. n. 394/1999, per l’omessa indicazione, nel provvedimento, dell’assoggettamento all’espulsione.
4. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno resistendo al ricorso.
5. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, veniva accolta con ordinanza n. 238/2025.
6. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
7. Si prendono in esame le doglianze sollevate dalla parte ricorrente.
7.1. Il permesso di soggiorno per attività di ricerca è disciplinato dall’art. 27 ter D. Lgs. 286/1998, a norma del quale: « 1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca. […] 3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale. […] 4. 4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità del ricercatore o di un documento equipollente. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto. […] ».
Nella fattispecie oggetto di causa, effettivamente, il signor UE entrava in Italia per lo svolgimento di attività di ricerca bimestrale, e dunque, originariamente, non rientrava nell’ambito di applicazione della riportata disposizione, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per ricerca in favore dei ricercatori che hanno un programma di attività ultratrimestrale.
Tuttavia, in virtù della successiva proroga del rapporto con l’Università di Firenze, l’attività di ricerca del signor UE si protraeva ben oltre il periodo di tre mesi, dunque l’odierno ricorrente avrebbe dovuto essere valutato dall’Amministrazione con riferimento all’applicazione del succitato art. 27 ter D. Lgs. 286/1998. La Questura di Firenze, invece, del tutto inopinatamente ometteva ogni considerazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno descritto dalla citata disposizione, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato, che si appalesa perciò viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.
Peraltro, avendo illegittimamente omesso di comunicare all’istante il preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990, la P.A. ha escluso il confronto procedimentale che avrebbe potuto impedire l’adozione di un atto illegittimo, e comunque ha violato i diritti partecipativi del signor UE.
Sono dunque fondati i primi due motivi di ricorso.
7.2. È invece destituito di fondamento il terzo motivo di gravame, relativo alla conversione del permesso per ricerca in permesso per lavoro: non essendo stato rilasciato il permesso per ricerca, è evidente che la P.A. non ha potuto valutare la convertibilità del titolo. La censura verte dunque su un’attività amministrativa che la PA non ha ancora espletato, e che come tale è sottratta al vaglio del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34 comma 2 c.p.a.
7.3. Nemmeno il quarto e il quinto motivo di gravame sono fondati, in quanto anch’essi afferenti a valutazioni (prevalenza dell’interesse privato e alla tutela della vita privata ex art. 8 CEDU del ricorrente) che l’Amministrazione non risulta aver posto in essere, essendosi fermata alla considerazione della durata dell’attività di ricerca del signor UE.
Anche su tali censure, dunque, il TAR non si può pronunciare ai sensi dell’art. 34 comma 2 c.p.a.
7.4. Si assorbe il sesto motivo di gravame, per ragioni di continenza: invero, per effetto delle determinazioni sopra indicate, la P.A. dovrà ripronunciarsi sulla spettanza del permesso di soggiorno al signor UE, e con esso sulla necessità o meno dell’avviso stesso (la cui mancanza, per inciso, non appare di per sé idonea ad inficiare il provvedimento di reiezione del permesso di soggiorno, potendo piuttosto rilevare con riferimento alla legittimità dell’eventuale successiva espulsione).
8. In definitiva il ricorso va accolto, attesa la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza del signor UE, in ossequio a quanto stabilito nella presente sentenza.
9. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie che ha costituito oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato, nei sensi indicati nella parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL CA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
TI AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI AP | AL CA |
IL SEGRETARIO