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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa IL IN ON Presidente
Dott. OB AT Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1151 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 361/2024 in data 29 aprile 2024 del Tribunale di Monza Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Elena Greco, discussa e trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 12 febbraio 2025
promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Angelo Beretta del Foro di Milano, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 1; Appellante
contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliato presso i suoi Uffici in Milano, alla via Freguglia n.
1. Appellato-contumace
OGGETTO: Carta docente ex art. 1 c. 121 L. 107/2015.
Conclusioni per l'appellante:
“L'appellante, come sopra rappresentata e difesa propone appello ex art. 434 c.p.c. affinché il Presidente di Codesta Illustrissima Corte d'Appello Voglia emettere decreto ex art. 435 c.p.c. e quindi fissare udienza di comparizione e discussione della presente controversia, per ivi, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, Voler accogliere le seguenti CONCLUSIONI Nel merito in riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 con condanna per l'Amministrazione appellata ad accreditare tale importo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che la Corte Vorrà indicare ed in ogni caso con vittoria di
1 diritti, onorari e spese di entrambi i gradi del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 361/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro il Parte_1 Controparte_1
per vedersi riconosciuta e corrisposta la c.d. Carta Docente ex art. 1 c. 121 L.
[...]
107/2015 in relazione al servizio prestato come insegnante di religione a tempo determinato in posizione di supplenza su organico di fatto per tutti e cinque gli anni scolastici da quello 2018/2019 sino a quello 2022/2023, ha accolto la domanda solo in relazione all'ultimo A.S. 2022/2023 condannando quindi il convenuto all'accredito, in favore dell'attrice, CP_1 della corrispondente somma di € 500,00 e a rifonderle ½ delle spese del grado, per la restante parte compensate.
Il primo Giudice ha richiamato il tenore della norma istitutiva del beneficio e quello dell'Ordinanza della Corte di Giustizia U.E. C-450/2021 del 18.5.2022 per evidenziare come la Carta Docente non potesse essere limitata al solo personale docente a t.i. ostandovi, in quest'ultima ipotesi, la clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, senza potersi ammettere disparità di trattamento che non fossero determinate da 'ragioni oggettive', nella specie non rinvenibili. Aveva inoltre fissato una gradata serie di criteri attributivi della Carta Docente, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 per la quale “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.” In tal modo, secondo i Giudici di Legittimità, andava considerato che: 1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
2 giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Facendo riferimento a tale pronuncia, il Tribunale ha quindi notato che “nella presente controversia, è pacifica la comparabilità della ricorrente con i docenti a tempo indeterminato per le attività di supplenza svolte esclusivamente nell'anno scolastico 2022/2023, dal momento che ella – in tale anno scolastico – ha svolto supplenze fino al termine dell'anno scolastico, con la precisazione che ella risulta tutt'ora inserita nel sistema scolastico, avendo stipulato per l'anno scolastico 2023/2024 un contratto di supplenza su organico di diritto e con orario completo (cfr. stato matricolare prodotto dal )”. CP_1
Se questo non giustificava alcuna ragione di trattamento differenziato, quello che portava a escludere il fondamento della pretesa della ricorrente per tutti e quattro gli anni precedenti all'A.S. 2022/2023 era che, per gli AS 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 la aveva Pt_1 svolto supplenze strettamente sino al termine delle lezioni senza prendere parte ad altre attività, mentre per l'AS 2018/2019 l'entità della sua prestazione era non superiore a 7 ore settimanali in virtù di due incarichi scaduti il 30.6.2019. Conclusivamente, l'applicazione della al suo servizio di insegnante risultava nel Pt_1 complesso “inferiore a quella dovuta da un docente assunto a tempo indeterminato. Secondo l'art. 39, comma 4, del c.c.n.l. 2006/2009, in ottemperanza con quanto previsto da art. 4 dell'o.m.55 del 13.2.1998, “Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell'Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la
3 costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno”. Orbene, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del c.c.n.l. scuola 2006/2009, “l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”, sicché la prestazione resa dalla ricorrente nell'anno scolastico 2018/2019 – pari appunto a 7 ore settimanali – risulta inferiore alla soglia del 50% dell'orario a tempo pieno, soglia al di sotto della quale la prestazione a tempo parziale non risulta possibile per un docente assunto a tempo indeterminato;
ammettere l'erogabilità della carta del docente nei confronti di un supplente che svolge incarichi inferiori alla soglia del 50% significherebbe operare una discriminazione alla rovescia, poiché al medesimo verrebbe garantito l'accesso ad uno strumento di formazione precluso ai docenti di ruolo, che sono appunto chiamati a svolgere una prestazione oraria non inferiore al 50%. In definitiva, alla luce di quanto esposto in merito alla configurabilità di una ingiustificata disparità di trattamento tra la parte ricorrente e i docenti di ruolo, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere- dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea solo in relazione all'anno scolastico 2022/2023, non riscontrandosi per gli altri anni oggetto di domanda quelle condizioni di “uguaglianza” delle condizioni di svolgimento della prestazione resa dalla ricorrente rispetto a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Il deve essere dunque condannato ad erogare in favore Controparte_1 di parte attorea la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in suo favore della somma di € 500,00 esclusivamente per l'anno scolastico 2022/2023.”.
ha impugnato la decisione chiedendone la riforma come da conclusioni che Parte_1 precedono, nel senso di vedersi riconosciuta la Carta Docente anche per le altre precedenti quattro annualità da lei dedotte, non solo quindi in relazione all'AS 2022/2023 riconosciuto in sentenza.
Rifacendosi ai principi e ai criteri che reggono la materia, a fronte di quanto ritenuto dal Tribunale, l'appellante sostiene, in prima analisi, una errata ricostruzione in fatto. I contratti con termine finale al 30 giugno. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, dall'esame dello stato matricolare risultava come la ricorrente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 avesse anche contratti con termine finale al 30 giugno, tutti presso la Scuola dell'Infanzia di via Bologna in Bresso (MI). Quindi è di tutta evidenza, prosegue la critica, come la lavoratrice abbia preso parte pienamente e quelle attività di partecipazione agli scrutini ed attività di fine anno scolastico che propriamente caratterizzano la prestazione dei docenti assunti a tempo indeterminato. Una corretta ricostruzione del fatto avrebbe senza alcun dubbio portato all'accoglimento del ricorso di primo grado anche per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 così come avvenuto per l'anno scolastico 2022/23 ; l'appellante chiede perciò alla Corte di riconoscere il
4 diritto dell'appellante al beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2021/22.
In secondo luogo, sempre con riferimento allo stesso punto, evidenzia che per i tre A.S. dal 2019 al 2022, la docente era coinvolta anche dagli altri contratti: 2019/20 contratto per 11 ore dal 1.09.19 all'8.06.20;
2019/20 contratto per 6 ore dal 1.09.19 all'8.06.20;
2020/21 contratto per 4 ore dal 1.09.20 all'8.06.21;
2020/21 contratto per 13 ore dal 1.09.20 all'8.06.21;
2021/22 contratto per 13 ore dal 1.09.21 all'8.06.22; 2021/22 contratto per 7 ore dal 1.09.21 all'8.06.22. Ovvero per ciascun anno scolastico la ricorrente risulta aver prestato servizio a tempo pieno nella scuola primaria per 281 giorni continuativi. Il semplice fatto che il servizio non fosse durato sino al 30 giugno non può essere ritenuto sufficiente ad escludere il riconoscimento della carta docente;
già prima della pronuncia documento della Suprema Corte i giudici di merito si erano occupati della questione… Il Giudice di prime cure sembra[va] aver rigettato le domande della lavoratrice per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2021/22 basandosi sui principi di diritto espressi dalla Cassazione nella sentenza 29961/2023.
“Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità della ricorrente con i docenti a tempo indeterminato per le attività di supplenza svolte esclusivamente nell'anno scolastico 2022/2023, dal momento che ella – in tale anno scolastico – ha svolto supplenze fino al termine dell'anno scolastico” (pag. 7). In realtà la Suprema Corte nella sentenza citata non si è espressa in alcun modo in relazione alle supplenze brevi essendo una materia estranea sia al giudizio di rinvio e questo aspetto non è sfuggito ai giudici di merito più attenti (“è anche vero che la Corte non si è pronunciata ritenendo la questione estranea al giudizio di rinvio, in ordine ai casi in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da comportare, come nel caso di specie, un periodo pari a quello proprio minimo della figura tipica dei contratti sino al termine delle attività didattiche” Trib. Milano, Sezione Lavoro, Sent. 3781 del 14.11.23 est. Chirieleison). Al contrario il Giudice di prime cure ha ritenuto che la Suprema Corte avesse enunciato un principio di diritto in base al quale la Carta Docente non potesse essere riconosciuta a coloro che hanno prestato servizio in virtù di contratti di supplenza di durata inferiore a quelli sino al termine delle attività didattiche”.
Ma una simile tesi non è reputata convincente dalla poiché era stata proprio la Corte di Pt_1
Legittimità con la Sentenza n. 29961/2023 richiamata dal primo Giudice, a dare risalto al concetto di supplenze di durata annuale nonché connotate, anche da un punto di vista qualitativo, dallo stesso livello di attività svolta da un docente di ruolo a t.i..
Secondo l'appellante, nella specie bisognava quindi privilegiare questi elementi tenendo pure conto che l'insegnante, alla stregua del tipo di supplenze che l'avevano coinvolta, aveva volta per volta prestato servizio per 281 giorni continuativi nell'ambito dell'intera annualità valendo in tale senso quanto già considerato da più giudici del Tribunale milanese sul fatto delle supplenze brevi durante tutto l'arco di tempo interessato da attività didattiche identiche
5 (e bisognose di eguali supporti formativi e/o di aggiornamento (si cita la sentenza Palmisani 3102 del 24.7.2024). In conclusione di questo punto, si dice: “Una corretta applicazione dei principi di diritto di cui alla sentenza n. 29961/2023 della Suprema Corte e di cui all'ordinanza CGE, Sez. VI, 18.05.22 C-450-21 avrebbe senza alcun dubbio portato all'accoglimento del ricorso di primo grado anche per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 così come per l'anno scolastico 2022/23 e quindi tanto premesso si chiede a Codesta Corte d'Appello di Voler riformare la sentenza accertando e dichiarando il diritto dell'appellante al riconoscimento del beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2021/22.”.
Una ulteriore terza critica è appuntata sull'esclusione del beneficio per l'AS 2018/2019 per come caratterizzato (anch'esso) da una supplenza annuale ma con orario attestatosi sulle 7 ore settimanali inferiore al limite previsto per il part time di per sé limitato al 50% alle ore del tempo pieno. Al proposito viene richiamata la sentenza del Tribunale di Milano n. 3465 del 19.10.2023 ( ) per la quale “Priva di pregio risulta anche l'eccezione del che Persona_1 CP_1 assume l'inesistenza del diritto del ricorrente in virtù del fatto che lo stesso abbia svolto nell'a.s. 2018/2019 supplenze con prestazione di lavoro inferiore al 50% dell'orario in regime di tempo pieno, avendo lavorato per 7 ore settimanali rispetto alle 18 ore previste dall'art.28, comma 5, CCNL scuola 2006/2009 per le scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica. Tuttavia, l'art.39, comma 4, del medesimo CCNL, da leggersi in combinato disposto con la norma appena richiamata, nello statuire che “la durata minima delle prestazioni lavorative, (…) deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno”, detta una norma che non assume portata precettiva, ma solo d'indirizzo nei confronti dell'amministrazione scolastica. Essa pertanto non deve essere intesa nel senso che individui un minimo orario per la prestazione lavorativa del docente, né può generare un discrimine tra supplenti in regime di part-time e supplenti assunti a tempo pieno. La ratio che informa la disciplina attributiva della cd. Carta Docenti, tesa all'aggiornamento professionale dell'insegnante, ne impone comunque l'estensione anche ai docenti in regime di part-time”.
Pur destinatario di una regolare notifica del ricorso, il appellato non si è costituito e CP_1 all'udienza di discussione del 12 febbraio 2025 è stato dichiarato contumace.
La causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
>:<
Le ragioni dell'appello sono fondate e vanno accolte con la parziale riforma della sentenza nel senso chiesto dall'appellante.
Sono infatti condivisibili sia il primo che il secondo ordine di censure particolarmente riferito al caso dei docenti coinvolti in regime di supplenza mediante un part time con orario inferiore al 50% del tempo pieno.
6 Questo Collegio è portato a condividere il concetto per cui la ratio che informa la disciplina attributiva della cd. Carta Docenti, è quella di rispondere a irrinunciabili esigenze di aggiornamento professionale dell'insegnante coinvolto in servizi di docenza che presentino una latitudine e una consistenza non puramente simbolica. Sia quindi che si tratti di personale coinvolto con contratti a tempo determinato, come pacificamente riconosciuto seguendo la traccia del ragionamento posto in evidenza anche dalla Corte di Cassazione mediante l'orientamento già citato che trae ispirazione dalla normativa comunitaria, sia che si tratti di docenti coinvolti grazie a contratti in regime di part time. Trattando della posizione assunta dal personale educativo, con l' Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024, la Suprema Corte ha dato sintomatico rilievo centrale (ed espansivo) al fatto che
“In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
L'elemento apparentemente limitativo che si impone nel presente processo è dato dal fatto che l'odierna appellante, particolarmente per l'anno scolastico 2018/2020, era impegnata in un parti time che la vedeva tenuta a rendere un servizio di sette ore settimanali che, per tale sua consistenza, si poneva quantitativamente al di sotto della soglia del 50% dei regimi orari di cui all'art.28, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 relativo al personale docente a tempo pieno e per il quale “l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.
Seguendo la direttrice di analisi privilegiata dal Tribunale, ne risulta una delimitazione che tende fortemente a contrastare con la ratio di fondo che anima il beneficio in questione per come inteso, prima di tutto dalla giurisprudenza di Legittimità orientata senz'altro, come si è visto, a collegarlo essenzialmente alla natura e alle finalità intrinseche della funzione, piuttosto che circoscriverne la portata e l'attribuibilità in base al dato quantitativo del suo modo di esplicarsi, modo che di per sé è invero lo stesso, sia per il personale a tempo indeterminato e pieno, sia per quello cooptato mediante attività a tempo definito perché circoscritte nella durata e/o nel monte orario settimanale nell'ambito di applicazioni part time. In secondo luogo, specie per quest'ultimo, è stato efficacemente notato dal Tribunale di Milano con la pronuncia 3465/2023 richiamata dall'appellante, come la misura temporale ora accreditata dal primo Giudice di questa causa, non possa essere assunta quale criterio guida discriminante dato che la previsione di Contratto cui ha fatto riferimento il Tribunale non vale a segnalare una consistenza oraria tale per cui il contratto che si pone al di sotto secondo una percentuale inferiore al 50% fungerebbe senz'altro da criterio esonerativo rispetto al riconoscimento del beneficio in questione. Detta previsione ex art. 28 del CCNL Scuola, pure
7 ad avviso di questa Corte, serve, nell'ambito del diritto controverso, a fornire un semplice criterio guida o di indirizzo non certo ad assecondare una rigida prescrizione limitativa. Sempre a proposto di questo punto di indagine, si consideri ora che per l'A.S. 2018/2029 la aveva reso una intera supplenza annuale cadenzata dall'orario ridotto del suo part time Pt_1 di 7 ore, laddove la complessiva durata annuale della sua applicazione, ai fini del conseguimento della Carta Docente, avrebbe dovuto rappresentare un dato senz'altro qualificante per l'insorgenza del diritto rivendicato giacché solo qualche ora in più alla settimana (per arrivare alla 'fatidica' soglia accreditata dal Tribunale) non avrebbe potuto significativamente incidere sull'esigenza formativa comunque perseguita dalla docente in termini di accrescimento professionale quale obiettivo alla base dell'istituto economico di sostegno del suo operato di insegnante.
Se vale quanto sinora espresso a proposito dell'anno scolastico dominato da detta forma di part time, per gli altri tre A.S. compresi tra il 2019 e il 2022, si deve aggiuntivamente considerare che la in base al corretto prospetto da lei allegato, non solo aveva Pt_1 soddisfatto prestazioni estese a tutto l'anno sino al termine delle attività didattiche coincidente col mese di giugno, ma aveva fornito ulteriori apporti da supplenze brevi (si veda quanto sopra riportato alla parte finale della precedente pag. 4), tali da comportare una lievitazione del suo impegno puramente quantitativo coincidente coi 281 giorni continuativi dedotti dall'interessata a testimonianza di una sua applicazione affatto simbolica e densa di esigenze di approfondimento professionale.
L'appello va pertanto accolto con la parziale riforma della sentenza impugnata come da dispositivo che segue, in cui le spese dei due gradi sono liquidate a carico del
[...]
in applicazione dei criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM Controparte_1
8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta e della sua complessità nonché dell'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 361/2024 del Tribunale di Monza, condanna il CP_1 appellato a corrispondere all'appellante la carta docente ex art. 1 c. 121 L. 107/2015 anche per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Conferma le altre statuizioni di merito. Condanna il a rifondere a le spese di tutto Controparte_1 Parte_1 il giudizio, liquidate in complessivi € 1.270,00 per il giudizio di primo grado e in complessivi
€ 1.000,00 per il presente grado, in ogni caso oltre spese generali, IVA e CPA e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore antistatario. Milano, 12 febbraio 2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
OB AT IL IN ON
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