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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4707/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in proprio e quale legale rapp.te di Parte_1 Parte_2 rapp.to e difeso dall'avv. Renato Labriola, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, via Don Bosco n.27.
appellante
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t,
[...] rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Napoli, via Diaz n.11.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di appello di Napoli- sez.civile in data 30/10/2019, , in proprio e quale legale Parte_1 rapp.te di ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Parte_2
Maria Capuavetere n. 997 del 4/4/2019, che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 392/2014-U.A.L.C., emessa dalla ed avente ad oggetto l'ingiunzione della Controparte_1 somma di € 5.410,80 per violazione degli artt. 3 comma 3 della l. n. 73/02 (impiego del lavoratore non risultante da scritture o da altra documentazione Persona_1 obbligatoria), art. 4bis comma 2 del d.lgs n. 181/2000 (mancata consegna al lavoratore della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) e art. 39 commi 1 e 2 del d.l. n. 112/08, convertito in l. n. 133/08 (omessa istituzione del LUL per il lavoratore).
2.L'appellante ha lamentato la contraddittorietà ed illogicità delle argomentazioni sulla cui base il primo giudice aveva fondato la sua decisione, considerato che le dichiarazioni rese da ai Carabinieri inducevano a ritenere l'esistenza Persona_1 di una sua prestazione occasionale di lavoro ex art.2222 c.c. in favore di esso appellante
. Invero il aveva dichiarato di non aver firmato alcun contratto di assunzione, Per_1 di svolgere funzioni di magazziniere e saltuariamente di autista e di lavorare di solito per 8 ore giornaliere, tutti elementi questi che deponevano a favore della linea interpretativa di esso appellante per essere insussistenti gli indici sintomatici della subordinazione.
3.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 392/2014-U.A.L.C. emessa dalla ed avente ad oggetto l'ingiunzione della Controparte_1 somma di € 5.410,80, con vittoria di spese del doppio grado ed attribuzione.
4.Il Controparte_1
si è costituito in giudizio ed ha
[...] contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
5.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
6.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, parte appellante ha depositato note scritte .
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il primo giudice ha ritenuto che il rapporto di lavoro instaurato da con la Persona_1 Parte_2 fosse di natura subordinata e da ciò scaturisse la legittimità delle violazioni contestate nell'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio (artt. 3 comma 3 della l. n. 73/02 per impiego del lavoratore non risultante da scritture o da altra Persona_1 documentazione obbligatoria, art. 4bis comma 2 del d.lgs n. 181/2000 per mancata consegna al lavoratore della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e art. 39 commi 1 e 2 del d.l. n. 112/08, convertito in l. n. 133/08 per omessa istituzione del LUL per il lavoratore).
8. E' noto che il provvedimento sanzionatorio oggetto di giudizio sia stato emanato in seguito agli accertamenti compiuti della DTL, scaturiti a loro volta da un controllo effettuato dai Carabinieri di Zungoli (Av) e da un accesso ispettivo della DTL presso la sede della . Parte_2
In particolare, in data 11.08.2010 i carabinieri hanno sottoposto a controllo un autocarro Iveco Daily furgonato, tg. BH 529 CE, intestato alla e Parte_2 condotto dal sig. , accompagnato in tale occasione da Persona_1 Per_2
.
[...]
In quella occasione né il e neppure il padre del legale rappresentante Per_1 Parte_1 della , hanno fornito ai militari alcun documento attestante il rapporto di Parte_2 lavoro del con la società, né hanno fatto riferimento all'avvenuta sottoscrizione Per_1 tra le parti di un contratto di collaborazione occasionale.
Solo in sede di accesso degli ispettori del lavoro di Caserta presso la Parte_2
l'odierno appellante ha prodotto un contratto di collaborazione occasionale tra le parti relativo al periodo dal 2/8/2010 al 30/12/2010 per la durata di 30 giorni e per il corrispettivo di euro 1.400,00.
9.Ritiene la Corte l'irrilevanza di tale contratto a fronte del tenore delle dichiarazioni rese da ai Carabinieri, da cui emerge la natura subordinata Persona_1 dell'effettivo rapporto instaurato tra le parti.
Dal verbale di spontanee dichiarazioni dell'11/8/2010 risulta che il ha Per_1 dichiarato : “Premetto col dire di essere impiegato in prova presso la Ditta LA REGGIA Industria Liquori e Sciroppi LA REGGIA SRL, di cui è amministratore Parte_1
, con sede operativa in San Nicola LA STADA (CE) alla Via F. Turati nr.39,
[...] da circa quindici giorni. Alla data odierna , non ho firmato alcuna dichiarazione d'assunzione ma mi è stato riferito che l'iter burocratico in merito all'assunzione è in corso . Svolgo mansioni di magazziniere e saltuariamente autista, come oggi e di solito lavoro circa otto ore al giorno. Oggi, sono accompagnato da , Persona_2 padre del titolare dell'azienda il quale solitamente accompagna me o altri autisti durante le consegne e cura le relazioni pubbliche con i clienti”.
Come appare evidente il non fa alcun riferimento al contratto di collaborazione Per_1 occasionale , ma sostiene di essere stato assunto in prova da quindici giorni, e quindi con una modalità che è tipica del rapporto di lavoro subordinato, e riferisce anche di un iter burocratico in corso per la sua assunzione. Inoltre il riferimento all'osservanza di un orario lavorativo giornaliero fisso di otto ore sicuramente esclude la configurabilità di prestazioni occasionali di lavoro, così come dalla presenza insieme al del padre del legale rappresentante della società deve desumersi un controllo Per_1 datoriale sulla prestazione lavorativa. Non vi è dubbio, quindi, in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti. 10. La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore della controversia ed ai sensi del DM n.147/2022, come in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.983,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 25 giugno 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4707/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in proprio e quale legale rapp.te di Parte_1 Parte_2 rapp.to e difeso dall'avv. Renato Labriola, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, via Don Bosco n.27.
appellante
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t,
[...] rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Napoli, via Diaz n.11.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di appello di Napoli- sez.civile in data 30/10/2019, , in proprio e quale legale Parte_1 rapp.te di ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Parte_2
Maria Capuavetere n. 997 del 4/4/2019, che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 392/2014-U.A.L.C., emessa dalla ed avente ad oggetto l'ingiunzione della Controparte_1 somma di € 5.410,80 per violazione degli artt. 3 comma 3 della l. n. 73/02 (impiego del lavoratore non risultante da scritture o da altra documentazione Persona_1 obbligatoria), art. 4bis comma 2 del d.lgs n. 181/2000 (mancata consegna al lavoratore della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) e art. 39 commi 1 e 2 del d.l. n. 112/08, convertito in l. n. 133/08 (omessa istituzione del LUL per il lavoratore).
2.L'appellante ha lamentato la contraddittorietà ed illogicità delle argomentazioni sulla cui base il primo giudice aveva fondato la sua decisione, considerato che le dichiarazioni rese da ai Carabinieri inducevano a ritenere l'esistenza Persona_1 di una sua prestazione occasionale di lavoro ex art.2222 c.c. in favore di esso appellante
. Invero il aveva dichiarato di non aver firmato alcun contratto di assunzione, Per_1 di svolgere funzioni di magazziniere e saltuariamente di autista e di lavorare di solito per 8 ore giornaliere, tutti elementi questi che deponevano a favore della linea interpretativa di esso appellante per essere insussistenti gli indici sintomatici della subordinazione.
3.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 392/2014-U.A.L.C. emessa dalla ed avente ad oggetto l'ingiunzione della Controparte_1 somma di € 5.410,80, con vittoria di spese del doppio grado ed attribuzione.
4.Il Controparte_1
si è costituito in giudizio ed ha
[...] contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
5.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
6.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, parte appellante ha depositato note scritte .
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il primo giudice ha ritenuto che il rapporto di lavoro instaurato da con la Persona_1 Parte_2 fosse di natura subordinata e da ciò scaturisse la legittimità delle violazioni contestate nell'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio (artt. 3 comma 3 della l. n. 73/02 per impiego del lavoratore non risultante da scritture o da altra Persona_1 documentazione obbligatoria, art. 4bis comma 2 del d.lgs n. 181/2000 per mancata consegna al lavoratore della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e art. 39 commi 1 e 2 del d.l. n. 112/08, convertito in l. n. 133/08 per omessa istituzione del LUL per il lavoratore).
8. E' noto che il provvedimento sanzionatorio oggetto di giudizio sia stato emanato in seguito agli accertamenti compiuti della DTL, scaturiti a loro volta da un controllo effettuato dai Carabinieri di Zungoli (Av) e da un accesso ispettivo della DTL presso la sede della . Parte_2
In particolare, in data 11.08.2010 i carabinieri hanno sottoposto a controllo un autocarro Iveco Daily furgonato, tg. BH 529 CE, intestato alla e Parte_2 condotto dal sig. , accompagnato in tale occasione da Persona_1 Per_2
.
[...]
In quella occasione né il e neppure il padre del legale rappresentante Per_1 Parte_1 della , hanno fornito ai militari alcun documento attestante il rapporto di Parte_2 lavoro del con la società, né hanno fatto riferimento all'avvenuta sottoscrizione Per_1 tra le parti di un contratto di collaborazione occasionale.
Solo in sede di accesso degli ispettori del lavoro di Caserta presso la Parte_2
l'odierno appellante ha prodotto un contratto di collaborazione occasionale tra le parti relativo al periodo dal 2/8/2010 al 30/12/2010 per la durata di 30 giorni e per il corrispettivo di euro 1.400,00.
9.Ritiene la Corte l'irrilevanza di tale contratto a fronte del tenore delle dichiarazioni rese da ai Carabinieri, da cui emerge la natura subordinata Persona_1 dell'effettivo rapporto instaurato tra le parti.
Dal verbale di spontanee dichiarazioni dell'11/8/2010 risulta che il ha Per_1 dichiarato : “Premetto col dire di essere impiegato in prova presso la Ditta LA REGGIA Industria Liquori e Sciroppi LA REGGIA SRL, di cui è amministratore Parte_1
, con sede operativa in San Nicola LA STADA (CE) alla Via F. Turati nr.39,
[...] da circa quindici giorni. Alla data odierna , non ho firmato alcuna dichiarazione d'assunzione ma mi è stato riferito che l'iter burocratico in merito all'assunzione è in corso . Svolgo mansioni di magazziniere e saltuariamente autista, come oggi e di solito lavoro circa otto ore al giorno. Oggi, sono accompagnato da , Persona_2 padre del titolare dell'azienda il quale solitamente accompagna me o altri autisti durante le consegne e cura le relazioni pubbliche con i clienti”.
Come appare evidente il non fa alcun riferimento al contratto di collaborazione Per_1 occasionale , ma sostiene di essere stato assunto in prova da quindici giorni, e quindi con una modalità che è tipica del rapporto di lavoro subordinato, e riferisce anche di un iter burocratico in corso per la sua assunzione. Inoltre il riferimento all'osservanza di un orario lavorativo giornaliero fisso di otto ore sicuramente esclude la configurabilità di prestazioni occasionali di lavoro, così come dalla presenza insieme al del padre del legale rappresentante della società deve desumersi un controllo Per_1 datoriale sulla prestazione lavorativa. Non vi è dubbio, quindi, in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti. 10. La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore della controversia ed ai sensi del DM n.147/2022, come in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.983,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 25 giugno 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente