TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6044/2017 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosamaria C.F._1
Distefano, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ivan C.F._2
Siragusa, giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 Precisate le conclusioni come note scritte in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione in data 23/05/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.3.2017 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente in Militello
Val di Catania il 26/04/2006 – trascritto in detto Comune al n. 4, parte 1, anno 2006 – che dall'unione è nata la figlia il 27/05/2006 e che la Per_1
causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alle condotte violente assunte in suo danno dal coniuge.
Ha concluso chiedendo di pronunciare l'addebito della separazione a (domanda, questa, rinunciata), di affidare la figlia Controparte_1
in via esclusiva alla madre con assegnazione della casa coniugale, di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento di essa ricorrente e della figlia con un assegno complessivo di € 800,00. Per_1
Si è costituito il quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, ha chiesto il rigetto delle altre domande, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento della figlia con un assegno di € 250,00.
All'udienza presidenziale è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione;
quindi, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., è stato disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale,
con onere a carico del resistente di contribuire al mantenimento della minore con un assegno di € 250,00 mensili.
Nel corso del giudizio, su domanda di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status
(sentenza non definitiva n. 5029/2021 pubblicata il 17/12/2021) ed il giudizio è proseguito per le ulteriori domande.
In data 03/02/2025 parte ricorrente ha dedotto e documentato che con sentenza emessa nella causa n. 9414/2022 R.G., prodotta in atti, è
2 stato pronunciato su accorso delle parti lo scioglimento del matrimonio, ponendo a carico di un assegno per il mantenimento Controparte_1 di nella misura di € 250,00. Per_1
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La ricorrente ha concluso chiedendo “che vengano confermate le medesime statuizioni assunte dall'intestato Tribunale nel procedimento di divorzio congiunto, di cui alla sentenza già versata in atti (proc. n.
9614/2022 R.G.), in punto di assistenza materiale e contribuzione della figlia , prevedendo a carico del Sig. un Per_1 Controparte_1 contributo di mantenimento in favore della figlia di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., e da versarsi alla
sig.ra entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie relative alla predetta figlia”.
Con provvedimento del 23.5.2025, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
_______________
In via preliminare si dà atto che, per come sopra esposto, con sentenza non definitiva n. 5029/2021 pubblicata il 17/12/2021 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza per statuire in ordine alle ulteriori domande.
Va, inoltre, evidenziato che, con sentenza n 3644/2023 emessa da questo Tribunale nella causa n. 9414/2022 R.G. è stato pronunciato, su accordo delle parti, anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni dalle medesime concordate.
Ciò premesso, in relazione alle disposizioni sulla prole osserva il
Collegio che nelle more del giudizio la figlia è divenuta Per_1
maggiorenne.
Di conseguenza, nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Con riguardo al mantenimento per la figlia richiesto in questa sede
- che rileva in relazione al periodo dalla domanda proposta nel presente giudizio di separazione al passaggio in giudicato della sentenza di
3 scioglimento del matrimonio, in quanto per il periodo successivo ha efficacia la sentenza di divorzio - va osservato quanto segue.
È pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il granitico orientamento del Supremo
Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente,
senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c.,
il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue, come si legge in altro pronunciamento della
Suprema Corte, che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché,
4 in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, , di anni 19 e convivente con la madre, Per_1 non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Stante la giovane età - in assenza di deduzioni in ordine alla
eventuale prosecuzione del percorso di studi - si presume che ella non abbia ancora fruito di un sufficiente arco temporale per la ricerca di un'occupazione, sicché continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo contribuire al suo mantenimento.
In relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento,
l'art. 337 ter co. 4, 5 e 6 c.c. dispone: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento
dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce,
ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza
presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
Nel caso di specie, per come richiesto dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze della prole, si ritiene congruo fissare il contributo di mantenimento a carico del resistente per figlia maggiorenne richiesto in questa sede - che, per come detto, rileva in relazione Per_1
al periodo dalla domanda proposta nel presente giudizio di separazione
al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio
5 - in € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, importo corrispondente alla misura stabilita concordemente dalle parti in sede di divorzio.
Va osservato, infine, che si intendono rinunciate tutte le altre domande formulate dalla ricorrente - di mantenimento per sé e di addebito - in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, udienza nella quale la predetta parte, invece, ha espressamente insistito solo nella richiesta di contributo a carico del coniuge per il mantenimento della figlia.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
6044/2017 R.G,;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
per il mantenimento della figlia , entro il Parte_1 Per_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6044/2017 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosamaria C.F._1
Distefano, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ivan C.F._2
Siragusa, giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 Precisate le conclusioni come note scritte in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione in data 23/05/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.3.2017 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente in Militello
Val di Catania il 26/04/2006 – trascritto in detto Comune al n. 4, parte 1, anno 2006 – che dall'unione è nata la figlia il 27/05/2006 e che la Per_1
causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alle condotte violente assunte in suo danno dal coniuge.
Ha concluso chiedendo di pronunciare l'addebito della separazione a (domanda, questa, rinunciata), di affidare la figlia Controparte_1
in via esclusiva alla madre con assegnazione della casa coniugale, di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento di essa ricorrente e della figlia con un assegno complessivo di € 800,00. Per_1
Si è costituito il quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, ha chiesto il rigetto delle altre domande, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento della figlia con un assegno di € 250,00.
All'udienza presidenziale è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione;
quindi, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., è stato disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale,
con onere a carico del resistente di contribuire al mantenimento della minore con un assegno di € 250,00 mensili.
Nel corso del giudizio, su domanda di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status
(sentenza non definitiva n. 5029/2021 pubblicata il 17/12/2021) ed il giudizio è proseguito per le ulteriori domande.
In data 03/02/2025 parte ricorrente ha dedotto e documentato che con sentenza emessa nella causa n. 9414/2022 R.G., prodotta in atti, è
2 stato pronunciato su accorso delle parti lo scioglimento del matrimonio, ponendo a carico di un assegno per il mantenimento Controparte_1 di nella misura di € 250,00. Per_1
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La ricorrente ha concluso chiedendo “che vengano confermate le medesime statuizioni assunte dall'intestato Tribunale nel procedimento di divorzio congiunto, di cui alla sentenza già versata in atti (proc. n.
9614/2022 R.G.), in punto di assistenza materiale e contribuzione della figlia , prevedendo a carico del Sig. un Per_1 Controparte_1 contributo di mantenimento in favore della figlia di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., e da versarsi alla
sig.ra entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie relative alla predetta figlia”.
Con provvedimento del 23.5.2025, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
_______________
In via preliminare si dà atto che, per come sopra esposto, con sentenza non definitiva n. 5029/2021 pubblicata il 17/12/2021 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza per statuire in ordine alle ulteriori domande.
Va, inoltre, evidenziato che, con sentenza n 3644/2023 emessa da questo Tribunale nella causa n. 9414/2022 R.G. è stato pronunciato, su accordo delle parti, anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni dalle medesime concordate.
Ciò premesso, in relazione alle disposizioni sulla prole osserva il
Collegio che nelle more del giudizio la figlia è divenuta Per_1
maggiorenne.
Di conseguenza, nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Con riguardo al mantenimento per la figlia richiesto in questa sede
- che rileva in relazione al periodo dalla domanda proposta nel presente giudizio di separazione al passaggio in giudicato della sentenza di
3 scioglimento del matrimonio, in quanto per il periodo successivo ha efficacia la sentenza di divorzio - va osservato quanto segue.
È pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il granitico orientamento del Supremo
Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente,
senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c.,
il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue, come si legge in altro pronunciamento della
Suprema Corte, che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché,
4 in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, , di anni 19 e convivente con la madre, Per_1 non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Stante la giovane età - in assenza di deduzioni in ordine alla
eventuale prosecuzione del percorso di studi - si presume che ella non abbia ancora fruito di un sufficiente arco temporale per la ricerca di un'occupazione, sicché continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo contribuire al suo mantenimento.
In relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento,
l'art. 337 ter co. 4, 5 e 6 c.c. dispone: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento
dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce,
ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza
presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
Nel caso di specie, per come richiesto dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze della prole, si ritiene congruo fissare il contributo di mantenimento a carico del resistente per figlia maggiorenne richiesto in questa sede - che, per come detto, rileva in relazione Per_1
al periodo dalla domanda proposta nel presente giudizio di separazione
al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio
5 - in € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, importo corrispondente alla misura stabilita concordemente dalle parti in sede di divorzio.
Va osservato, infine, che si intendono rinunciate tutte le altre domande formulate dalla ricorrente - di mantenimento per sé e di addebito - in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, udienza nella quale la predetta parte, invece, ha espressamente insistito solo nella richiesta di contributo a carico del coniuge per il mantenimento della figlia.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
6044/2017 R.G,;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
per il mantenimento della figlia , entro il Parte_1 Per_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
6