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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7168 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego RO AN TO presidente dott. LU RO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3491 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 discussa all'udienza del 7 novembre 2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
RECLAMANTE
E
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Malinconico
RECLAMATA
NONCHÉ
Curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 novembre 2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma – Sezione fallimentare n. 461/2025, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza della Controparte_3
La reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
2) dall'analisi della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023 risulta che il totale dell'attivo circolante è superiore al totale dei debiti della società;
3) la non versa in uno stato d'insolvenza e ha proposto Parte_1 all'udienza del 14 maggio 2025 un pagamento rateale integrale ed un piano di rientro che non sono stati ritenuti meritevoli di approvazione perché sono stati computati tra le passività alcuni crediti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, benché tali creditori non abbiano finora avviato alcuna procedura per il recupero del loro credito.
La reclamante ha concluso domandando la revoca della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la (quale società che ha incorporato Controparte_2 la , domandando il rigetto del reclamo. Controparte_3
La Curatela della liquidazione giudiziale della non si è costituita Parte_1 in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
Per stessa ammissione della reclamante (v. pag. 3 del reclamo), i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII sono ampiamente superati, come del resto risulta dai bilanci depositati (v. il documento n. 2 allegato al reclamo).
Irrilevante ai fini della decisione è il fatto che dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023 risulti un attivo circolante superiore all'ammontare dei debiti della società, perché – come già rilevato dal tribunale con motivazione che non è stata fatta oggetto di una specifica censura – il dato contabile risulta inattendibile (dal momento che è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di debiti iscritti a ruolo per un importo di oltre
4.600.000,00 €, superiore rispetto a quello esposto in bilancio) e in ogni caso la mancanza di uno squilibrio patrimoniale non varrebbe di per sé ad escludere lo stato d'insolvenza, in quanto la non è una società in liquidazione. Parte_1
2 Quanto ai debiti iscritti a ruolo (come documentato dal prospetto trasmesso dall' ) è irrilevante il fatto che non siano state finora Controparte_4 intraprese iniziative per il loro recupero coattivo, essendo rilevante ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza – come già rilevato dal tribunale – l'ingente importo complessivo dei debiti iscritti a ruolo, il fatto che si tratti di debiti contratti nei confronti di plurimi soggetti e il fatto che essi siano maturati dal 2017 in poi (circostanze sintomatiche dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa, la quale risulta essere incapiente come si evince dall'esito negativo del pignoramento mobiliare presso terzi promosso dalla creditrice . Controparte_3
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10- sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 - tenuto conto dell'importo complessivo del credito per il quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale -ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. 461/2025;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della
, liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_2 generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU RO PELLEGRINI Diego RO AN TO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego RO AN TO presidente dott. LU RO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3491 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 discussa all'udienza del 7 novembre 2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
RECLAMANTE
E
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Malinconico
RECLAMATA
NONCHÉ
Curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 novembre 2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma – Sezione fallimentare n. 461/2025, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza della Controparte_3
La reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
2) dall'analisi della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023 risulta che il totale dell'attivo circolante è superiore al totale dei debiti della società;
3) la non versa in uno stato d'insolvenza e ha proposto Parte_1 all'udienza del 14 maggio 2025 un pagamento rateale integrale ed un piano di rientro che non sono stati ritenuti meritevoli di approvazione perché sono stati computati tra le passività alcuni crediti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, benché tali creditori non abbiano finora avviato alcuna procedura per il recupero del loro credito.
La reclamante ha concluso domandando la revoca della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la (quale società che ha incorporato Controparte_2 la , domandando il rigetto del reclamo. Controparte_3
La Curatela della liquidazione giudiziale della non si è costituita Parte_1 in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
Per stessa ammissione della reclamante (v. pag. 3 del reclamo), i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII sono ampiamente superati, come del resto risulta dai bilanci depositati (v. il documento n. 2 allegato al reclamo).
Irrilevante ai fini della decisione è il fatto che dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023 risulti un attivo circolante superiore all'ammontare dei debiti della società, perché – come già rilevato dal tribunale con motivazione che non è stata fatta oggetto di una specifica censura – il dato contabile risulta inattendibile (dal momento che è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di debiti iscritti a ruolo per un importo di oltre
4.600.000,00 €, superiore rispetto a quello esposto in bilancio) e in ogni caso la mancanza di uno squilibrio patrimoniale non varrebbe di per sé ad escludere lo stato d'insolvenza, in quanto la non è una società in liquidazione. Parte_1
2 Quanto ai debiti iscritti a ruolo (come documentato dal prospetto trasmesso dall' ) è irrilevante il fatto che non siano state finora Controparte_4 intraprese iniziative per il loro recupero coattivo, essendo rilevante ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza – come già rilevato dal tribunale – l'ingente importo complessivo dei debiti iscritti a ruolo, il fatto che si tratti di debiti contratti nei confronti di plurimi soggetti e il fatto che essi siano maturati dal 2017 in poi (circostanze sintomatiche dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa, la quale risulta essere incapiente come si evince dall'esito negativo del pignoramento mobiliare presso terzi promosso dalla creditrice . Controparte_3
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10- sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 - tenuto conto dell'importo complessivo del credito per il quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale -ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. 461/2025;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della
, liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_2 generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU RO PELLEGRINI Diego RO AN TO
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