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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/07/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 225/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 225/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. Luca Zema del Foro di Udine;
Parte_1
- APPELLANTE-
CONTRO
, con l'Avv. Valeria Fabbrani del Foro di Venezia;
Controparte_1
-APPELLATA -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine, n. 700/2024 del 17.06.2024, emessa nel giudizio NRG 3387/2021.
Causa iscritta a ruolo il 02.07.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 09/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1) nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.700/2024 d.d.17.06.2024 emessa dal Tribunale di Udine, G.I. dott.
Gianmarco Calienno, pubblicata il 17.06.2024 R.G. n.3387/2021 repert. n.971/2024 del 17.06.2024, accogliere tutte le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e si ribadiscono: nel merito e in via riconvenzionale: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.899/2021 d.d.13.08.2021 R.G. n.2561/2021 emesso dal Tribunale di
Udine, G.I. dott. Andrea Zuliani, perché infondato ed illegittimo per i motivi di cui in narrativa annullando anche le fatture qui impugnate e condannando in via riconvenzionale parte convenuta opposta alla rifusione a favore del signor delle spese legali sostenute in sede Parte_1 stragiudiziale sì come risultanti dai doc.ti 38, 39 e 40; con vittoria di spese;
nel merito in via subordinata: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.899/2021 d.d.13.08.2021 R.G. n.2561/2021 emesso dal Tribunale di
Udine, G.I. dott. Andrea Zuliani, perché infondato ed illegittimo annullando anche le fatture qui impugnate per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti in atti.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed alla fase cautelare in sede di appello.
Con riserva di ogni altra eccezione, deduzione e mezzo in esito alle difese di parte avversa.
Per parte appellata:
Nel merito rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Udine n. 700/2024 pubblicata il 17.6.2024, se del caso anche con diversa motivazione, resa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 3384/2021;
Rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni di primo grado che qui si trascrivono:
Nel merito: Respingere l'opposizione e rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni indicate in narrativa;
In particolare: Respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 899/2021 del
13.08.2021 – RG 2561/2021 emesso dal Tribunale di Udine e condannare il Sig. Parte_1
(C.F. ), residente in [...] MORUZZO
[...] C.F._1
(UD), a pagare l'importo di Euro 55.028,29; ovvero, quello che risulterà in corso di causa oltre interessi in base al D.Lgs. 231 dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo.
Rigettare tutte le domande avanzate da parte dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
(C.F. ), residente in [...] MORUZZO (UD), è C.F._1 debitore nei confronti di (ora Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di Euro 55.028,29, oltre interessi e per l'effetto condannarlo a pagare il predetto importo dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. In via istruttoria come in memoria ex art. 183, VI° comma n. 2
e n. 3 da intendersi qui trascritte.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 899 emesso dal Tribunale di Udine il 13.0.2021 a Parte_1
è stato ingiunto il pagamento a favore di (ora Controparte_2 Controparte_1
della somma di euro € 55.028,29, oltre agli interessi legali di mora dalle scadenze indicate
[...] nelle singole fatture al saldo ed alle spese del procedimento monitorio in forza delle fatture n.1315773984 del 11.04.2013, n.1430598780 del 29.08.2014 e n.1624019453 del 21.06.2016.
2. ha proposto opposizione al d.i. rappresentando di avere nell'anno 2002 Parte_1 sottoscritto con Italgas S.p.A. un contratto per la fornitura del gas in regime di tutela per l'immobile di proprietà sito in ZZ di Moruzzo in via del Castello n.11 per uso domestico.
Il 10.10.2011 Italgas, in assenza dell'attore opponente o di sua persona di fiducia, aveva sostituito il vecchio contatore esistente con altro contatatore, che aveva iniziato a contare da “0” i metri cubi di gas erogati.
Il consumo di gas nel periodo compreso tra novembre 2005 e dicembre 2011, essendo l'immobile disabitato, era stato nullo, come attestato dalle fatture emesse dell'importo di poche decine di euro.
Dopo l'ultima fattura emessa da in data 10.11.2011 dell'importo di € 29,07, il sig. CP_2 non aveva ricevuto più alcuna fattura fino all'aprile 2013 quando aveva ricevuto la Parte_1 fattura n.1315773984 d.d.11.04.2013 dell'importo di €.43.803,72.
Insieme alla fattura, l'attore opponente aveva ricevuto una lettera nella quale si leggeva: “con la bolletta allegata è stato recuperato il periodo nel quale la fatturazione dei consumi, relativa alla sua fornitura, ha subito un'interruzione. … Le ricordiamo che la lettura fatturata … corrisponde a quanto comunicato dal distributore oppure ad una sua autolettura, o ancora, in assenza di letture effettive, ad una nostra stima di consumo”. Cont Osservava l'opponente che era pacifico che veva emesso la fattura:
1) senza aver dato corso alla lettura del contatore;
infatti a pag. 2 della fattura si leggeva che erano stati eseguiti due tentativi infruttuosi di accesso rispettivamente il 20.04.2012 ed il 30.04.2012 per leggere il contatore;
2) in assenza di autolettura da parte del signor (infatti, in nessuna parte della fattura ne Parte_1 stata fatta menzione);
3) in assenza di una comunicazione del distributore dal momento che non risultava riportata la dicitura, presente invece nella fattura dimessa sub doc. 14, “Lettura rilevata da distributore”.
Quanto alla stima di consumo ed ai conteggi degli smc di gas fatturati nella fattura n.1315773984
d.d.11.04.2013 dell'importo di €.43.803,72, l'attore opponente evidenziava che nella fattura il Contr consumo era stato stimato in 6478 smc, mentre quello che, secondo era stato “rilevato” era di
51654 smc per un totale di consumi fatturati di 58120 smc a fronte di un consumo dei primi 4 mesi dell'anno termico 2013 di 1250.
Secondo l'opponente era successo che quando era stato eseguito il cambio del vecchio contatore nell'ottobre 2011 questo segnava 51103 smc erogati a far data dal suo “inizio vita” avvenuto nell'anno
2002 (circostanza risultante dal doc. 26). Contr Nel 2013 successivamente alla posa in opera del nuovo contatore, al momento di emettere la fattura di cui al doc.7, aveva indicato i consumi stimati (e non accertati) in 6478 smc. Contr avrebbe dovuto, pertanto, fatturare eventualmente 6478 smc (il misuratore a rulli del nuovo contatore di certo partiva anch'esso da “0”); invece aveva sommato quanto indicato dal pannello del vecchio contatore al momento della sua rimozione il 10.10.2011 (ovvero 51103 smc, maggiorati inspiegabilmente a 51564 smc) a quelli stimati dopo l'installazione del nuovo misuratore (ovvero
6478 smc) dando come risultato finale (restituiti 12 smc in acconto) 58120 smc. Contr Concludeva l'opponente nel senso che veva emesso la fattura di cui al doc.7 conteggiando e fatturando tutti i consumi già rilevati dal vecchio contatore dal 2002 all'ottobre 2011 – 51103 smc -
(e già pagati negli anni dal signor sommandoli a quelli nuovi a far data dal 10.10.2011 Parte_1
- 6478 smc.
Tale spiegazione era confermata dalle seguenti circostanze: Contr a) la stessa veva allegato alla lettera di cui al doc.26 una fotografia del vecchio contatore scattata l'11.04.2011, che riportava come dato 50478 smc di gas erogati in totale dal suo inizio vita;
b) il signor alla sua lettera di contestazione della fattura aveva allegato la fotografia del Parte_1 nuovo contatore, che riportava alla data del 24.06.2013 smc 8731 di gas erogati dalla posa in opera avvenuta il 10.10.2011;
c) se nel periodo compreso tra il 02.04.2011 ed il 30.09.2011 fossero stati effettivamente erogati smc
51654 il vecchio misuratore, essendo dotato di contatore a rulli a 5 cifre prima dei 3 decimali, avrebbe dovuto indicare al momento della rimozione smc 102132 - smc 51654 + smc 50478 - (fisicamente impossibile per lo strumento) oppure smc 2132 perchè il contatore sarebbe ripartito da “00000,000” Contr e non, invece, smc 51103 come affermato e confermato dalla stessa Osservava ulteriormente l'opponente che dall'esame del documento fiscale a pag.2 risultava che nel periodo compreso tra il 02.04.2011 ed il 30.09.2011 (quindi 6 mesi) il consumo sarebbe stato di 48484 smc, dato era in netto contrasto con le caratteristiche fisiche del misuratore installato.
Tale strumento riportava tra le sue specifiche tecniche la capacità di contare - e quindi di erogare - 6 smc di gas all'ora (Vds. doc. 5 e foto di cui al succesivo doc.10).
Dando per buono che, in via meramente ipotetica, durante il periodo aprile 2011 – settembre 2011, il signor avesse utilizzato il gas ininterrottamente richiedendo al contatore le prestazioni Parte_1 massime di erogazione da esso consentite (6 smc/ora), il risultato sarebbe stato il seguente: 6 smc/h x 24 ore giornaliere=144 smc/giorno di gas erogato;
144 smc/giorno di gas erogato per 182 gg. consecutivi (da aprile 2011 a settembre 2011) = 26.208 smc di gas erogati (e non 48.484).
Era, quindi, di tutta evidenza che nell'emettere la fattura in questione vi era stato un errore di Cont trasmissione/lettura dei dati da parte di del distributore (Amga Servizi di Udine poi Acegas Aps Contr gruppo Hera) o, come più probabile, un errore di conteggio da parte di n sede di fatturazione. Cont L'errore nella fatturazione trovava riscontro nel fatto che la stessa in data 17.04.2013 (quindi subito dopo l'emissione della fattura di cui al doc.7), aveva informato l'attore opponente del fatto che era stata emessa una fattura con importo eccessivo rispetto alla media dei consumi di tal che riconoscendo da subito l'esistenza di un errore nella attribuzione dei consumi e quindi delle sue pretese economiche.
Rappresentava ancora l'attore opponente che in data 22.04.2013, nell'immediatezza della ricezione Contr della nota fattura, aveva chiesto ad i dare corso alla verifica del gruppo di misura comunicando i propri recapiti telefonici. Ciononostante, parte convenuta opposta aveva risposto negativamente invitando l'utente a rivolgersi ad peraltro confermando la congruità Controparte_3 dell'autolettura effettuata dal signor (8709 smc) in presenza di un tal signor della Parte_1 Per_1 appena citata azienda e dell'arch. (D.L. delle opere di ristrutturazione dell'immobile cui Persona_2 era collegata l'utenza in contestazione) perchè congrua con lo storico dei consumi e quindi, di conseguenza, l'erroneità dei consumi attribuiti e dell'importo de plano fatturato (Doc.12). Contr Quanto alle altre due fatture azionate da on il decreto ingiuntivo qui opposto, l'attore osservava quanto segue.
Fattura n.1430598780 d.d.29.08.2014 dell'importo di €.6.979,39.
Negli anni 2013 e 2014 l'immobile collegato alla fornitura di gas era stato oggetto di opere di ristrutturazione totale, comprese tutte le linee di acqua, di energia, delle fognature e del gas, pertanto, il consumo di gas era inevitabilmente pari a “zero”, circostanza confermata dall'esame della stessa fattura a pag.2 laddove era riportato che dal 14.06.2013 al 30.10.2013 gli smc consumati erano invariati. Non solo, con la fattura n.1430598780 d.d.29.08.2014, erano stati poi “restituiti” i 6478 mc fatturati in acconto con il documento fiscale di cui al doc.7 (anche questo ad ultronea dimostrazione dell'erroneità della precedente fatturazione).
Rappresentava l'attore opponente che i consumi conteggiati e fatturati erano stati di nuovo il frutto di dati errati.
Era errato il dato iniziale (6478 smc) - poi stornato - ed errato il dato finale (stimato e non effettivo) alla data del 29.08.2014 (14817 smc) in quanto calcolato sulla base di un consumo stimato sui dati della fatt. di cui al doc.7 in 15.576 smc annui.
Nel frontespizio della fattura era riportato che il periodo di riferimento dei tanto presunti quanto inesistenti consumi andava dal 12.04.2013 al 29.08.2014 (16 mesi) e quello di conguaglio dall'11.10.2011 all'11.04.2013 (altri 16 mesi). Era, quindi, ancora più palese che in sede di cambio Contr del contatore si erano generati più errori riconducibili ad he poi si erano protratti negli anni ed erano ricaduti nelle fatturazioni successive. I 58120 smc di gas conteggiati erroneamente come erogati nel periodo di sei mesi (aprile 2011 – settembre 2011) nella fattura di cui al doc.7 giocoforza hanno alterato il successivo consumo stimato ed il conseguente consumo fatturato.
Infatti, nonostante le immediate e puntuali contestazioni e i non avvenuti pagamenti da parte Cont dell'utente, in data 06.09.2014 aveva inviato formale diffida al signor di pagare la Parte_1 fattura n.1315773984 d.d.11.04.2013 dell'importo di €.43.803,72 (Doc.18 e cit. doc.7).
A ulteriore dimostrazione della fondatezza delle contestazioni avanzate dal signor in Parte_1
Contr data 09.04.2015 veva emesso una fattura a conguaglio in negativo dell'importo di €.3.717,47
(Doc.29).
Fattura n.1624019453 d.d.21.06.2016 dell'importo di €.5.321,27.
Anche in questo caso la somma richiesta in pagamento era illegittima perchè, al di là di €.176,49, i restanti circa €.5.100,00 sono stati chiesti a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento con riferimento alle due fatture di cui sopra. Cont In ultimo l'attore opponente contestava che non aveva rispettato le clausole contrattuali non avendo proceduto alle letture e fatturazioni secondo la periodicità prevista.
3. Costituendosi in giudizio la convenuta opposta rappresentava che la Corte di Cassazione aveva statuito il principio di “presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi”, in base al funzionamento del contatore, circostanza mai contestata dall'attore opponente, ed alla corrispondenza tra gli addebiti del consumo di energia indicati nel contatore e quelli trascritti dal gestore nel tabulato riepilogativo del contenuto delle singole fatture. Osservava, quindi, la convenuta opposta che la prova dell'erogazione era stata legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore, mentre l'utente avrebbe potuto contestare gli addebiti fatturati accollandosi l'onere probatorio di dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio.
Le fatture in contestazione erano analitiche, contenendo tutte le informazioni prescritte dalla normativa di settore;
i consumi erano stati fatturati sulla base dei dati effettivi comunicati dal competente Distributore di zona, circostanza ribadita all'attore opponente con missiva del 21.01.2015 con la quale aveva comunicato quanto segue: Controparte_2
“Come già indicato nelle nostre precedenti comunicazioni al suo assistito, confermiamo la correttezza della lettura di cambio contatore, pari a 51103 mc, poiché in linea con la precedente lettura del 01⁄04⁄2011, 50948 mc, di cui alleghiamo la fotografia. La lettura di 167 mc indicata sulla fattura 1315773984 al 01⁄04⁄2011 è errata, essendo effettivamente, come suddetto e testimoniato dalla già citata fotografia, 50948 mc. Tuttavia, tale difformità non comporta un maggior onere per il suo assistito. A fronte di quanto detto, le sue osservazioni in ordine al consumo impossibile in relazione alla portata del misuratore per il periodo 01⁄04⁄2011-30⁄09⁄2011 non sono fondate. Per quanto riguarda la fattura successiva n° 1430598780, essa è interamente relativa ai consumi del nuovo contatore, confermati da quanto asserito dal suo Cliente, il quale riferiva lettura al 16⁄06⁄2013 pari a 8731 mc. Si specifica inoltre che risulta un periodo, riscontrabile dal riepilogo letture e consumi fatturati della fattura n° 1430598780, dal 14⁄06⁄2013 al 25⁄07⁄2013 almeno, a consumo zero, in cui il valore è rimasto stabilmente 8731. Le successive letture fatturate sono letture effettive del distributore, fino alla lettura del 27⁄05⁄2014 pari a 11039 mc. Specifichiamo inoltre che al 29⁄01⁄2014 il suo assistito ci ha fornito la lettura, comunicando il valore 9722, sempre in linea con quanto indicato dal distributore. A fronte di quanto esposto, confermiamo la correttezza di quanto fatturato,
e invitiamo il suo assistito a provvedere al saldo tempestivo dell'importo a debito, pari a euro
43803,72 relativo a fatture scadute, dell'importo di euro 6979,39 relativo a fatture non scadute, entro la scadenza del 18⁄10⁄2014”.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato l'opposizione osservando che parte opponente non aveva contestato la correttezza dell'ultima lettura effettiva del contatore sostituito, ossia 51103 mc. relativo ai consumi dal 30/7/2002 sino al 10/10/2011, tuttavia, non aveva provato, come era suo onere, di avere pagato il corrispettivo per tali consumi.
Le altre due fatture azionate si riferivano a letture di consumi effettivi del nuovo contatore, come documentato dall'opposta con il doc.12, contatore del quale non era in discussione il corretto funzionamento.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello fondandolo su due motivi. Parte_1 5.1. Con il primo articolato motivo l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice avrebbe illogicamente e/o erroneamente motivato in fatto ed in diritto laddove aveva rigettato la domanda di annullamento del decreto ingiuntivo in quanto: a) in primo luogo, era ben vero che il dato di 51103 smc, riportato nel vecchio contatore poi sostituito in data 10.10.2011, corrispondeva ai consumi effettuati dall'opponente dall'inizio della fornitura sino alla predetta sostituzione, ma tale dato mal si conciliava con l'affermazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'utente, in considerazione del fatto che: i) le fatture precedenti riportavano ripetutamente la dicitura "Le precedenti fatture sono regolarmente pagate. Grazie.”; ii) la pretesa di porre a carico dell'opponente l'onere di produrre tutte le fatture dal 2002 si estrinsecava in pretesa probatio diabolica ed era Contr comunque contraria al principio secondo cui sarebbe stato onere di rovare di non essere stata pagata. D'altra parte, il Tribunale di Udine non avrebbe considerato che il consumo di gas indicato nella fattura di cui al doc.7 sarebbe stato di ben 51103 smc riferiti ad un periodo di pochi mesi
(11.11.2011-11.04.2013) quando la casa non era neppure abitata perché oggetto di ristrutturazione integrale e che, pertanto, tale dato non poteva che riguardare i consumi precedenti alla sostituzione del contatore regolarmente pagati, evidenziando che non era “né credibile né verosimile la Cont circostanza che vrebbe fornito all'appellante la bellezza di 58120 smc per decine di migliaia di euro nel corso di undici anni senza averne mai chiesto prima il pagamento limitandosi invece ad emettere fatture per poche decine di euro ciascuna”; b) in secondo luogo, il Tribunale, nell'affermare che sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare di aver pagato tutte le precedenti bollette e non limitarsi a dire di averlo fatto, non aveva considerato che dai documenti versati in causa e non Contr contestati da mergeva incontrovertibilmente la regolarità di tutti i pagamenti precedenti, di tal che gravava sul soggetto fornitore dimostrare di aver erogato la quantità di gas per cui sta chiedendo il pagamento, non viceversa. In ogni caso, poiché le tre fatture di cui era causa si riferivano solo al periodo 11.11.2011-11.4.2013 avrebbe deliberatamente esorbitato dal thema decidendum travalicandone i confini e, di conseguenza, violando il precetto di cui all'art.112 c.p.c.; c) in terzo Contr luogo non corrispondeva al vero l'assunto secondo cui nvece avrebbe provato il fatto costitutivo della propria pretesa relativamente al periodo compreso tra il 30.07.2002 e 10.10.2011 in quanto la dimostrazione della quantità di gas erogato sarebbe dovuta avvenire mediante la produzione delle fatture emesse a carico del fornitore dal distributore;
d) in quarto luogo non corrispondeva al vero che l'opponente non aveva lamentato l'enormità dei consumi ad egli attribuiti, essendovi in atti documentazione che attestava il contrario, di tal che era priva di senso l'affermazione relativa alla mancata vigilanza e all'adozione di cautele per evitare intrusioni di terzi, anche tenuto conto di quanto dichiarato dai testi escussi;
e) infine, con riguardo alle fatture di cui ai doc.ti 13 e 31 non aveva considerato, relativamente alla prima, che negli anni 2013 e 2014 l'immobile collegato alla fornitura di gas era stato soggetto ad opere di ristrutturazione totale, comprese tutte le linee di acqua, di energia, delle fognature e del gas di tal che il consumo di gas era stato inevitabilmente pari a “zero” - almeno fino a giugno 2014 nonché che, dalla lettura della stessa, emergevano i plurimi errori in cui era incorsa Contr relativamente alla seconda che la somma richiesta in pagamento era illegittima perché, al di là di €.176,49 per consumi di gas, i restanti circa €.5.100,00 erano tutti a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento e quindi, dato l'importo, riferiti sine dubio alle due fatture precedenti. Contr 5.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che non aveva rispettato i termini previsti per la fatturazione dei consumi all'utente: la fatturazione avrebbe dovuto avere luogo nel rispetto dei termini di lettura del gruppo contatore e della rilevazione dei consumi ex artt.3 (lettura del contatore una volta al mese), 4 (adempimenti fornitore in caso di mancata lettura del contatore) e 6 (fatturazione solo su consumi presunti stimati su consumi storici) della delibera AEEG 229/01.
6. Si è costituita l'appellata osservando che, con l'opposizione al d.i., il sig. aveva Parte_1 eccepito di avere già pagato prima della emissione della fattura di conguaglio del 2013 consumi per
51103 mc, contestando una presunta duplicazione. A fronte di tale difesa il Tribunale aveva rilevato che l'odierno appellante non aveva fornito la prova del fatto estintivo.
In ogni caso, l'appellata ha ribadito che:
- il promemoria delle fatture emesse attestava che durante l'intero rapporto di fornitura (30.7.2002 – Contr 6.6.2016) al sig. erano stati addebitati da onsumi per complessi 70.909 Smc;
Parte_1
- era circostanza pacifica e non contestata tra le parti che dal 30.7.2002 al 10.10.2011 il consumo fosse stato pari a 51103 mc, quantitativo risultante dalla lettura dei consumi registrati dal contatore sostituito il 10.10.2011;
- il certificativo dei consumi prodotto in giudizio attestava un consumo reale alla data di cessazione della fornitura di 18816 mc: pertanto, dall'11.10.2011, data di avvio del nuovo contatore, al 6.6.2016, data di chiusura del rapporto, il sig. aveva consumato, appunto, 18816 mc. Pt_1
Ha precisato l'appellata che sommando ai 51103 mc (periodo 30.7.2002 - 10.10.2011) i 18816 mc
(periodo 11.10.2011 - 6.6.2016) si otteneva un consumo reale effettivo di 69.919 mc che, moltiplicato per il coefficiente correttivo di 1,014103, dava complessivamente 70.905,06 Standard mc, ossia Cont quanto fatturato da ell'intercorso rapporto: alla luce del raffronto di tali dati, era evidente che i Contr consumi fatturati da urante il rapporto di fornitura - congruenti con i consumi reali rilevati dai misuratori ed acquisiti al processo quali circostanze pacifiche - non erano stati duplicati.
L'appellata ha quindi rilevato che anche la fattura n. 1430598780 del 29/08/2014 era corretta in quanto aveva per oggetto i consumi registrati dal nuovo contatore, come spiegato con lettera del
21.01.2015 e come risultante dal certificativo dei consumi dal 2012 al 2016 acquisito dal distributore di rete ACEGAS APS AMGA, le cui letture del giugno 2013, luglio 2013, settembre 2013, ottobre, novembre e dicembre 2013, gennaio 2014 e maggio 2014, erano state recepite correttamente nella bolletta a mezzo della quale, peraltro, si era provveduto a restituire -6748 msc precedentemente fatturati in acconto.
Secondo l'appellata è stata, pertanto, fornita la prova documentale della correttezza dei consumi contabilizzati in essa.
Ha sostenuto, infine, l'appellata che era corretta anche la fattura n. 1624019453 del 21/06/2016 di cessazione del rapporto di fornitura, in quanto aveva recepito la lettura rilevata dal distributore alla Contr cessazione del rapporto pari a 18816 mc, evidenziando che, con la medesima fattura avava provveduto anche a restituire i consumi precedentemente fatturati in acconto dal 26.3.2016 al
15.4.2016 pari a -255 smc.
L'appellata ha eccepito da ultimo la tardività e/o l'inammissibilità di ciò che potrebbe essere qualificato come un'eccezione di prescrizione del diritto di credito.
7. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Sono fatti documentalmente provati e, in ogni caso, non contestati dall'appellante:
- che a far data dal 30.07.2002 ha usufruito del servizio di fornitura di gas per Parte_1
Contr uso domestico erogato da presso l'immobile di proprietà dello stesso sito in ZZ di
Moruzzo in via del Castello n.11. Contr
- che in data 10.10.2011 a provveduto alla sostituzione del contatore con uno nuovo. Il contatore
(o misuratore) sostituito al momento del cambio con quello nuovo segnava il consumo di 51103 mc di gas.
Ciò premesso con riguardo al primo motivo di appello ed, in particolare, all'assunto secondo cui con Contr la fattura n.1315773984 dell'importo di euro 43.803,72 avrebbe, indebitamente, sommato i consumi registrati dal vecchio contatatore che, invece, erano già stati regolarmente fatturati e pagati dall'appellante, va osservato, innanzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dall'appellante, con la predetta bolletta è stato chiesto il pagamento anche dei consumi registrati dal precedente contatatore, come emerge dall'intestazione della stessa in cui si legge che è stata emessa a titolo di conguaglio. Contr Ciò risulta confermato dalla missiva del 14.08.2014 nella quale in risposta alla richiesta del sig. di rettifica della bolletta, ha ribadito che la lettura del 10.10.2011, data di cambio del Parte_1 misuratore, pari a mc.51103 era corretta e che la fattura contestata era stata correttamente calcolata
“in quanto dalla data di attivazione della sua fornitura del 30/07/2002 fino alla data di cambio misuratore del 10/10/2011 i consumi non erano stati correttamente attribuiti” (cfr. doc. n. 8 comparsa Cont di risposta iudizio di primo grado).
Va, quindi, da un lato, escluso che il Giudice di primo grado abbia travalicato il thema decidedum in violazione della disposto dell'art. 112 c.p.c.; dall'altro va ritenuto che l'assunto, riproposto in sede di appello, relativo alla asserita abnormità dei consumi fatturati con la bolletta contestata nel periodo tra il 10.10.2011 (data di entrata in funzione a seguito della sostituzione del vecchio) ed il 11.04.2013
(data della bolletta) sia del tutto privo di fondamento, atteso che, come detto, i consumi fatturati riguardano anche il periodo precedente alla sotituzione del contatore e, quindi, rientrano nella capacità di erogazione del contatore e non sono abnormi perché relativi agli anni compresi tra il 2002, data di attivazione, e la data della bolletta contestata.
Sul punto va rimarcato che la difesa dell'appellante non ha contestato la lettura del misuratore rilevata il 10.10.2011, quando lo strumento era stato cambiato, né ha mai allegato il cattivo funzionamento del contatore. Tale lettura, peraltro, é provata dal rapporto di intervento redatto dal tecnico che ha provveduto al cambio del misuratore, documento prodotto dallo stesso appellante, ed è coerente con la lettura del contatatore del 01.04.2011 di 50698 mc, misurazione risultante dalla fotografia del Contr contatore allegata da lla missiva dd. 21.01.2015 (v. doc. 9 comparsa risposta prima grado).
Risulta pertanto accertato che dalla data della attivazione avvenuta il 30.07.2002 fino alla data del cambio del misuratore avvenuto il 10.10.2011 il sig. ha consumato 51103 mc di gas. Parte_1
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, poi, non merita poi censura la sentenza laddove Contr ha affermato che a dimostrato che l'appellante non pagato il gas dallo stesso consumato.
E' pacifico, infatti, che l'appellante, fino alla emissione della fattura di conguaglio in contestazione, ha pagato importi per consumi nettamente inferiori rispetto a quanto dovuto, circostanza che risulta Contr dal documento emesso da prodotto dallo stesso appellante) intestato “promemoria situazione fatture emesse”, dal quale risulta che tra il 05.07.2007 ed il 10.11.2011 il sig. ha ricevuto, Parte_1
e pagato, n. 14 fatture dell'importo compreso tra 0,00 euro e 40,65 euro, nonostante l'immobile fosse stato abitato fino al mese di febbraio 2010 (cfr. doc. n. 6).
La predetta circostanza è stata confermata anche in sede testimoniale.
, moglie del sig. sentita all'udienza del 23.10.2023 ha, infatti, Controparte_4 Parte_2 riferito che “Preciso che fino a febbraio 2010 l'abitazione di ZZ è stata abitata da mia suocera
e dalla sua badante. Fino al 2006 ossia fino alla sua morte la casa era stata abitata anche da mio suocero. Entrambi, ossia sia mio suocero che mia suocera, vivevano continuativamente nella casa di
ZZ. … Il piccolo appartamento del custode è stato ricavato dall'abitazione dopo la morte di mia suocera nel 2010. È stato effettivamente utilizzato da un custode per circa sei settimane nel 2010 dopodichè il rapporto con il custode si è interrotto”. Dunque, sia dalla documentazione dimessa dallo stesso appellante che dalla prova testimoniale Contr emerge che le fatture precedenti al 11.04.2013 sono state emesse da ulla base di letture non corrette del contatore e per consumi del tutto incongrui, tenuto conto che l'immobile è stato sicuramente abitato fino al mese di febbraio 2010 (v. anche fatture emesse tra il 03.03.2010 ed il
10.11.2011 dimesse dall'attore in opposizione sub docc. Da n. 41 a n. 45).
A fronte di ciò va ritenuto che il sig. non potesse non essere a conoscenza della errata Parte_1 fatturazione, essendo esperienza comune che il consumo di gas per riscaldamento comporta una spesa Contr di molto superiore agli importi delle fatture emesse da ino al 10.11.2013.
A tal proposito va rilevato che, durante il periodo in cui l'immobile era stato abitato (fino al febbraio
2010) sono state emesse fatture per importi compresi tra 12,43 euro e 28,12 euro, quindi per consumi praticamente inesistenti non coerenti, come detto, con il riscaldamento di un immobile.
Pertanto, va confermata la sentenza di primo grado laddove ha affermato che, a fronte di tale macroscopica incongruità degli importi addebitati, l'utente avrebbe dovuto farsi parte diligente e Contr comunicare ad le letture dei consumi effettivi, poi definitivamente accertati in occasione del cambio del contatore, consumi mai pagati dal sig. Parte_1
Quanto all'onere della prova va ribadito che l'appellante non ha mai contestato il corretto funzionamento dei due contatori, le cui letture costituiscono la prova della quantità di gas erogato da Contr ll'utente.
In questo contesto va rilevato che anche la giurisprudenza del S.C. citata da parte appellante a sostegno della sua tesi confermi quanto sopra detto in ordine all'onere della prova, in quanto si limita ad affermare che in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. 16.6.2011 n. 13193)..
Quanto sopra detto vale anche per le contestazioni relative alla seconda fattura (la n. 430598780 del Contr 29.08.2014), nella quale a fatturato consumi per l'importo di euro 6.979,39 per il periodo dal
12.04.2013 al 29.08.2014, consumi calcolati sulla base della lettura effettiva del nuovo contatore del
27.05.2014 che aveva registrato consumi totali dalla attivazione pari a 11039 mc, dato coerente con le autoletture comunicate dall'appellante il 06.05.2013 (8709 mc., v. doc. 12 attoreo), il 16.06.2013 Cont (di 8731 mc., v. doc. 12 attoreo) e il 29.01.2014 (di 9722 mc., v. doc. 9 lettera dd. 21.01.2015 Contr indirizzata da l sig. nella quale si legge: “Specifichiamo inoltre che al 29/01/2014 Parte_1 il Suo assistito ci ha fornito la lettura, comunicando il valore 9722”, circostanza non contestata dall'appellante). Contr La correttezza dell'operato di è confermata dal fatto, peraltro evidenziato anche dallo stesso appellante, che le letture comunicate dal distributore ed indicate nella bolletta nel periodo compreso tra il 14.06.2013 ed il 27.12.2013 avevano registrato consumi praticamente invariati, circostanza che dimostra che in quel periodo l'immobile non era abitato, in concomitanza con i lavori in corso, lavori che erano terminati ad inizio dicembre, come confermato dalla successiva lettura comunicata dal distributore del 29.01.2014 che aveva registrato un aumento dei consumi a 9722 mc (v. sul punto la fattura contestata;
quanto alla durata dei lavori v. doc. 17 attoreo, lettera dd. 04.10.2013 a firma di e della moglie, indirizzata ai vicini di casa nella quale si legge “Scriviamo al fine di Parte_1 comunicare che verso il 14 ottobre 2013 inizieranno i lavori di scavo e posa in opera delle nuove tubature di acqua, gas, elettricità e delle fognature presso il viale di accesso sito in Via del Castello
n. II. Tali lavori, salvo imprevisti nella loro esecuzione o avverse condizioni metereologiche, dovrebbero essere completati dall'impresa verso la finc dcl mese di novembre/ primi CP_5 giorni di dicembre 2013 e si svolgeranno interamente sulla proprietà dello scrivente”).
Va ribadito che anche con riguardo a tale specifico periodo il sig. non ha lamentato alcun Parte_1 malfunzionamento del contatatore. A tal proposito si evidenzia che, con lettera dd. 16.06.2013 (cfr. Contr doc. 10 appellante) l'odierno appellante ha rappresentato ad he l'ultima lettura del consumo registrato dal nuovo contatore era di 8721 mc e che il distributore AMGA il venerdì precedente aveva ispezionato il contatore rilevando un errore di lettura e, non invece, un mal funzionamento dello strumento.
Quanto all'ultima fattura in contestazione (la n.1624019453 del 21.06.2016) va rilevato che, dopo Contr aver provveduto a risolvere il contratto di fornitura il 04.05.2016 (v. doc. 30 attoreo), ha prrovveduto a fatturare consumi per l'importo di euro 176,49 pari a 257 mc. per il periodo dal
16.04.2016, sulla base della lettura rilevata dal distributore il 03.05.2016, restituendo i consumi fatturati in acconto dal 26.03.2016 al 15.04.2016 pari a -255 mc. ed addebitando gli interessi di mora per il mancato pagamento delle altre due fatture per un importo finale di euro 5.321,27.
Poiché con l'atto di citazione in opposizione il sig. si è limitato a contestare Parte_1
Contr genericamente la debenza degli interessi di mora, la fondatezza della pretesa di on riferimento alle fatture n.1315773984 del 11.04.2013, n.1430598780 del 29.08.2014, in assenza di contestazioni in merito alle modalità di calcolo degli interessi, comporta anche la legittimità della pretesa avanzata con l'ultima fattura.
Quanto al secondo motivo di appello va ritenuto che lo stesso sia inammissibile in primo luogo perché la difesa dell'appellante non censura in alcun modo la sentenza di primo grado nemmeno sotto il profilo dell'omessa motivazione ed, in secondo luogo, perché non ha mai indicato la rilevanza ai fini della decisione delle violazioni denunciate. Per le svolte considerazioni, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Dato l'esito del giudizio, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione della soccombenza (fase introduttiva, fase di studio, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro 14.317,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di (già , così provvede:
[...] Controparte_1 Controparte_2
- rigetta il primo motivo di appello, dichiara inammissibile il secondo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza del Tribunale di Udine n. 700/2024 del 17.06.2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore dell'appellata (già Controparte_1 Controparte_2 che liquida in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 09.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 225/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. Luca Zema del Foro di Udine;
Parte_1
- APPELLANTE-
CONTRO
, con l'Avv. Valeria Fabbrani del Foro di Venezia;
Controparte_1
-APPELLATA -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine, n. 700/2024 del 17.06.2024, emessa nel giudizio NRG 3387/2021.
Causa iscritta a ruolo il 02.07.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 09/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1) nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.700/2024 d.d.17.06.2024 emessa dal Tribunale di Udine, G.I. dott.
Gianmarco Calienno, pubblicata il 17.06.2024 R.G. n.3387/2021 repert. n.971/2024 del 17.06.2024, accogliere tutte le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e si ribadiscono: nel merito e in via riconvenzionale: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.899/2021 d.d.13.08.2021 R.G. n.2561/2021 emesso dal Tribunale di
Udine, G.I. dott. Andrea Zuliani, perché infondato ed illegittimo per i motivi di cui in narrativa annullando anche le fatture qui impugnate e condannando in via riconvenzionale parte convenuta opposta alla rifusione a favore del signor delle spese legali sostenute in sede Parte_1 stragiudiziale sì come risultanti dai doc.ti 38, 39 e 40; con vittoria di spese;
nel merito in via subordinata: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.899/2021 d.d.13.08.2021 R.G. n.2561/2021 emesso dal Tribunale di
Udine, G.I. dott. Andrea Zuliani, perché infondato ed illegittimo annullando anche le fatture qui impugnate per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti in atti.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed alla fase cautelare in sede di appello.
Con riserva di ogni altra eccezione, deduzione e mezzo in esito alle difese di parte avversa.
Per parte appellata:
Nel merito rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Udine n. 700/2024 pubblicata il 17.6.2024, se del caso anche con diversa motivazione, resa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 3384/2021;
Rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni di primo grado che qui si trascrivono:
Nel merito: Respingere l'opposizione e rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni indicate in narrativa;
In particolare: Respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 899/2021 del
13.08.2021 – RG 2561/2021 emesso dal Tribunale di Udine e condannare il Sig. Parte_1
(C.F. ), residente in [...] MORUZZO
[...] C.F._1
(UD), a pagare l'importo di Euro 55.028,29; ovvero, quello che risulterà in corso di causa oltre interessi in base al D.Lgs. 231 dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo.
Rigettare tutte le domande avanzate da parte dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
(C.F. ), residente in [...] MORUZZO (UD), è C.F._1 debitore nei confronti di (ora Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di Euro 55.028,29, oltre interessi e per l'effetto condannarlo a pagare il predetto importo dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. In via istruttoria come in memoria ex art. 183, VI° comma n. 2
e n. 3 da intendersi qui trascritte.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 899 emesso dal Tribunale di Udine il 13.0.2021 a Parte_1
è stato ingiunto il pagamento a favore di (ora Controparte_2 Controparte_1
della somma di euro € 55.028,29, oltre agli interessi legali di mora dalle scadenze indicate
[...] nelle singole fatture al saldo ed alle spese del procedimento monitorio in forza delle fatture n.1315773984 del 11.04.2013, n.1430598780 del 29.08.2014 e n.1624019453 del 21.06.2016.
2. ha proposto opposizione al d.i. rappresentando di avere nell'anno 2002 Parte_1 sottoscritto con Italgas S.p.A. un contratto per la fornitura del gas in regime di tutela per l'immobile di proprietà sito in ZZ di Moruzzo in via del Castello n.11 per uso domestico.
Il 10.10.2011 Italgas, in assenza dell'attore opponente o di sua persona di fiducia, aveva sostituito il vecchio contatore esistente con altro contatatore, che aveva iniziato a contare da “0” i metri cubi di gas erogati.
Il consumo di gas nel periodo compreso tra novembre 2005 e dicembre 2011, essendo l'immobile disabitato, era stato nullo, come attestato dalle fatture emesse dell'importo di poche decine di euro.
Dopo l'ultima fattura emessa da in data 10.11.2011 dell'importo di € 29,07, il sig. CP_2 non aveva ricevuto più alcuna fattura fino all'aprile 2013 quando aveva ricevuto la Parte_1 fattura n.1315773984 d.d.11.04.2013 dell'importo di €.43.803,72.
Insieme alla fattura, l'attore opponente aveva ricevuto una lettera nella quale si leggeva: “con la bolletta allegata è stato recuperato il periodo nel quale la fatturazione dei consumi, relativa alla sua fornitura, ha subito un'interruzione. … Le ricordiamo che la lettura fatturata … corrisponde a quanto comunicato dal distributore oppure ad una sua autolettura, o ancora, in assenza di letture effettive, ad una nostra stima di consumo”. Cont Osservava l'opponente che era pacifico che veva emesso la fattura:
1) senza aver dato corso alla lettura del contatore;
infatti a pag. 2 della fattura si leggeva che erano stati eseguiti due tentativi infruttuosi di accesso rispettivamente il 20.04.2012 ed il 30.04.2012 per leggere il contatore;
2) in assenza di autolettura da parte del signor (infatti, in nessuna parte della fattura ne Parte_1 stata fatta menzione);
3) in assenza di una comunicazione del distributore dal momento che non risultava riportata la dicitura, presente invece nella fattura dimessa sub doc. 14, “Lettura rilevata da distributore”.
Quanto alla stima di consumo ed ai conteggi degli smc di gas fatturati nella fattura n.1315773984
d.d.11.04.2013 dell'importo di €.43.803,72, l'attore opponente evidenziava che nella fattura il Contr consumo era stato stimato in 6478 smc, mentre quello che, secondo era stato “rilevato” era di
51654 smc per un totale di consumi fatturati di 58120 smc a fronte di un consumo dei primi 4 mesi dell'anno termico 2013 di 1250.
Secondo l'opponente era successo che quando era stato eseguito il cambio del vecchio contatore nell'ottobre 2011 questo segnava 51103 smc erogati a far data dal suo “inizio vita” avvenuto nell'anno
2002 (circostanza risultante dal doc. 26). Contr Nel 2013 successivamente alla posa in opera del nuovo contatore, al momento di emettere la fattura di cui al doc.7, aveva indicato i consumi stimati (e non accertati) in 6478 smc. Contr avrebbe dovuto, pertanto, fatturare eventualmente 6478 smc (il misuratore a rulli del nuovo contatore di certo partiva anch'esso da “0”); invece aveva sommato quanto indicato dal pannello del vecchio contatore al momento della sua rimozione il 10.10.2011 (ovvero 51103 smc, maggiorati inspiegabilmente a 51564 smc) a quelli stimati dopo l'installazione del nuovo misuratore (ovvero
6478 smc) dando come risultato finale (restituiti 12 smc in acconto) 58120 smc. Contr Concludeva l'opponente nel senso che veva emesso la fattura di cui al doc.7 conteggiando e fatturando tutti i consumi già rilevati dal vecchio contatore dal 2002 all'ottobre 2011 – 51103 smc -
(e già pagati negli anni dal signor sommandoli a quelli nuovi a far data dal 10.10.2011 Parte_1
- 6478 smc.
Tale spiegazione era confermata dalle seguenti circostanze: Contr a) la stessa veva allegato alla lettera di cui al doc.26 una fotografia del vecchio contatore scattata l'11.04.2011, che riportava come dato 50478 smc di gas erogati in totale dal suo inizio vita;
b) il signor alla sua lettera di contestazione della fattura aveva allegato la fotografia del Parte_1 nuovo contatore, che riportava alla data del 24.06.2013 smc 8731 di gas erogati dalla posa in opera avvenuta il 10.10.2011;
c) se nel periodo compreso tra il 02.04.2011 ed il 30.09.2011 fossero stati effettivamente erogati smc
51654 il vecchio misuratore, essendo dotato di contatore a rulli a 5 cifre prima dei 3 decimali, avrebbe dovuto indicare al momento della rimozione smc 102132 - smc 51654 + smc 50478 - (fisicamente impossibile per lo strumento) oppure smc 2132 perchè il contatore sarebbe ripartito da “00000,000” Contr e non, invece, smc 51103 come affermato e confermato dalla stessa Osservava ulteriormente l'opponente che dall'esame del documento fiscale a pag.2 risultava che nel periodo compreso tra il 02.04.2011 ed il 30.09.2011 (quindi 6 mesi) il consumo sarebbe stato di 48484 smc, dato era in netto contrasto con le caratteristiche fisiche del misuratore installato.
Tale strumento riportava tra le sue specifiche tecniche la capacità di contare - e quindi di erogare - 6 smc di gas all'ora (Vds. doc. 5 e foto di cui al succesivo doc.10).
Dando per buono che, in via meramente ipotetica, durante il periodo aprile 2011 – settembre 2011, il signor avesse utilizzato il gas ininterrottamente richiedendo al contatore le prestazioni Parte_1 massime di erogazione da esso consentite (6 smc/ora), il risultato sarebbe stato il seguente: 6 smc/h x 24 ore giornaliere=144 smc/giorno di gas erogato;
144 smc/giorno di gas erogato per 182 gg. consecutivi (da aprile 2011 a settembre 2011) = 26.208 smc di gas erogati (e non 48.484).
Era, quindi, di tutta evidenza che nell'emettere la fattura in questione vi era stato un errore di Cont trasmissione/lettura dei dati da parte di del distributore (Amga Servizi di Udine poi Acegas Aps Contr gruppo Hera) o, come più probabile, un errore di conteggio da parte di n sede di fatturazione. Cont L'errore nella fatturazione trovava riscontro nel fatto che la stessa in data 17.04.2013 (quindi subito dopo l'emissione della fattura di cui al doc.7), aveva informato l'attore opponente del fatto che era stata emessa una fattura con importo eccessivo rispetto alla media dei consumi di tal che riconoscendo da subito l'esistenza di un errore nella attribuzione dei consumi e quindi delle sue pretese economiche.
Rappresentava ancora l'attore opponente che in data 22.04.2013, nell'immediatezza della ricezione Contr della nota fattura, aveva chiesto ad i dare corso alla verifica del gruppo di misura comunicando i propri recapiti telefonici. Ciononostante, parte convenuta opposta aveva risposto negativamente invitando l'utente a rivolgersi ad peraltro confermando la congruità Controparte_3 dell'autolettura effettuata dal signor (8709 smc) in presenza di un tal signor della Parte_1 Per_1 appena citata azienda e dell'arch. (D.L. delle opere di ristrutturazione dell'immobile cui Persona_2 era collegata l'utenza in contestazione) perchè congrua con lo storico dei consumi e quindi, di conseguenza, l'erroneità dei consumi attribuiti e dell'importo de plano fatturato (Doc.12). Contr Quanto alle altre due fatture azionate da on il decreto ingiuntivo qui opposto, l'attore osservava quanto segue.
Fattura n.1430598780 d.d.29.08.2014 dell'importo di €.6.979,39.
Negli anni 2013 e 2014 l'immobile collegato alla fornitura di gas era stato oggetto di opere di ristrutturazione totale, comprese tutte le linee di acqua, di energia, delle fognature e del gas, pertanto, il consumo di gas era inevitabilmente pari a “zero”, circostanza confermata dall'esame della stessa fattura a pag.2 laddove era riportato che dal 14.06.2013 al 30.10.2013 gli smc consumati erano invariati. Non solo, con la fattura n.1430598780 d.d.29.08.2014, erano stati poi “restituiti” i 6478 mc fatturati in acconto con il documento fiscale di cui al doc.7 (anche questo ad ultronea dimostrazione dell'erroneità della precedente fatturazione).
Rappresentava l'attore opponente che i consumi conteggiati e fatturati erano stati di nuovo il frutto di dati errati.
Era errato il dato iniziale (6478 smc) - poi stornato - ed errato il dato finale (stimato e non effettivo) alla data del 29.08.2014 (14817 smc) in quanto calcolato sulla base di un consumo stimato sui dati della fatt. di cui al doc.7 in 15.576 smc annui.
Nel frontespizio della fattura era riportato che il periodo di riferimento dei tanto presunti quanto inesistenti consumi andava dal 12.04.2013 al 29.08.2014 (16 mesi) e quello di conguaglio dall'11.10.2011 all'11.04.2013 (altri 16 mesi). Era, quindi, ancora più palese che in sede di cambio Contr del contatore si erano generati più errori riconducibili ad he poi si erano protratti negli anni ed erano ricaduti nelle fatturazioni successive. I 58120 smc di gas conteggiati erroneamente come erogati nel periodo di sei mesi (aprile 2011 – settembre 2011) nella fattura di cui al doc.7 giocoforza hanno alterato il successivo consumo stimato ed il conseguente consumo fatturato.
Infatti, nonostante le immediate e puntuali contestazioni e i non avvenuti pagamenti da parte Cont dell'utente, in data 06.09.2014 aveva inviato formale diffida al signor di pagare la Parte_1 fattura n.1315773984 d.d.11.04.2013 dell'importo di €.43.803,72 (Doc.18 e cit. doc.7).
A ulteriore dimostrazione della fondatezza delle contestazioni avanzate dal signor in Parte_1
Contr data 09.04.2015 veva emesso una fattura a conguaglio in negativo dell'importo di €.3.717,47
(Doc.29).
Fattura n.1624019453 d.d.21.06.2016 dell'importo di €.5.321,27.
Anche in questo caso la somma richiesta in pagamento era illegittima perchè, al di là di €.176,49, i restanti circa €.5.100,00 sono stati chiesti a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento con riferimento alle due fatture di cui sopra. Cont In ultimo l'attore opponente contestava che non aveva rispettato le clausole contrattuali non avendo proceduto alle letture e fatturazioni secondo la periodicità prevista.
3. Costituendosi in giudizio la convenuta opposta rappresentava che la Corte di Cassazione aveva statuito il principio di “presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi”, in base al funzionamento del contatore, circostanza mai contestata dall'attore opponente, ed alla corrispondenza tra gli addebiti del consumo di energia indicati nel contatore e quelli trascritti dal gestore nel tabulato riepilogativo del contenuto delle singole fatture. Osservava, quindi, la convenuta opposta che la prova dell'erogazione era stata legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore, mentre l'utente avrebbe potuto contestare gli addebiti fatturati accollandosi l'onere probatorio di dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio.
Le fatture in contestazione erano analitiche, contenendo tutte le informazioni prescritte dalla normativa di settore;
i consumi erano stati fatturati sulla base dei dati effettivi comunicati dal competente Distributore di zona, circostanza ribadita all'attore opponente con missiva del 21.01.2015 con la quale aveva comunicato quanto segue: Controparte_2
“Come già indicato nelle nostre precedenti comunicazioni al suo assistito, confermiamo la correttezza della lettura di cambio contatore, pari a 51103 mc, poiché in linea con la precedente lettura del 01⁄04⁄2011, 50948 mc, di cui alleghiamo la fotografia. La lettura di 167 mc indicata sulla fattura 1315773984 al 01⁄04⁄2011 è errata, essendo effettivamente, come suddetto e testimoniato dalla già citata fotografia, 50948 mc. Tuttavia, tale difformità non comporta un maggior onere per il suo assistito. A fronte di quanto detto, le sue osservazioni in ordine al consumo impossibile in relazione alla portata del misuratore per il periodo 01⁄04⁄2011-30⁄09⁄2011 non sono fondate. Per quanto riguarda la fattura successiva n° 1430598780, essa è interamente relativa ai consumi del nuovo contatore, confermati da quanto asserito dal suo Cliente, il quale riferiva lettura al 16⁄06⁄2013 pari a 8731 mc. Si specifica inoltre che risulta un periodo, riscontrabile dal riepilogo letture e consumi fatturati della fattura n° 1430598780, dal 14⁄06⁄2013 al 25⁄07⁄2013 almeno, a consumo zero, in cui il valore è rimasto stabilmente 8731. Le successive letture fatturate sono letture effettive del distributore, fino alla lettura del 27⁄05⁄2014 pari a 11039 mc. Specifichiamo inoltre che al 29⁄01⁄2014 il suo assistito ci ha fornito la lettura, comunicando il valore 9722, sempre in linea con quanto indicato dal distributore. A fronte di quanto esposto, confermiamo la correttezza di quanto fatturato,
e invitiamo il suo assistito a provvedere al saldo tempestivo dell'importo a debito, pari a euro
43803,72 relativo a fatture scadute, dell'importo di euro 6979,39 relativo a fatture non scadute, entro la scadenza del 18⁄10⁄2014”.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato l'opposizione osservando che parte opponente non aveva contestato la correttezza dell'ultima lettura effettiva del contatore sostituito, ossia 51103 mc. relativo ai consumi dal 30/7/2002 sino al 10/10/2011, tuttavia, non aveva provato, come era suo onere, di avere pagato il corrispettivo per tali consumi.
Le altre due fatture azionate si riferivano a letture di consumi effettivi del nuovo contatore, come documentato dall'opposta con il doc.12, contatore del quale non era in discussione il corretto funzionamento.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello fondandolo su due motivi. Parte_1 5.1. Con il primo articolato motivo l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice avrebbe illogicamente e/o erroneamente motivato in fatto ed in diritto laddove aveva rigettato la domanda di annullamento del decreto ingiuntivo in quanto: a) in primo luogo, era ben vero che il dato di 51103 smc, riportato nel vecchio contatore poi sostituito in data 10.10.2011, corrispondeva ai consumi effettuati dall'opponente dall'inizio della fornitura sino alla predetta sostituzione, ma tale dato mal si conciliava con l'affermazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'utente, in considerazione del fatto che: i) le fatture precedenti riportavano ripetutamente la dicitura "Le precedenti fatture sono regolarmente pagate. Grazie.”; ii) la pretesa di porre a carico dell'opponente l'onere di produrre tutte le fatture dal 2002 si estrinsecava in pretesa probatio diabolica ed era Contr comunque contraria al principio secondo cui sarebbe stato onere di rovare di non essere stata pagata. D'altra parte, il Tribunale di Udine non avrebbe considerato che il consumo di gas indicato nella fattura di cui al doc.7 sarebbe stato di ben 51103 smc riferiti ad un periodo di pochi mesi
(11.11.2011-11.04.2013) quando la casa non era neppure abitata perché oggetto di ristrutturazione integrale e che, pertanto, tale dato non poteva che riguardare i consumi precedenti alla sostituzione del contatore regolarmente pagati, evidenziando che non era “né credibile né verosimile la Cont circostanza che vrebbe fornito all'appellante la bellezza di 58120 smc per decine di migliaia di euro nel corso di undici anni senza averne mai chiesto prima il pagamento limitandosi invece ad emettere fatture per poche decine di euro ciascuna”; b) in secondo luogo, il Tribunale, nell'affermare che sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare di aver pagato tutte le precedenti bollette e non limitarsi a dire di averlo fatto, non aveva considerato che dai documenti versati in causa e non Contr contestati da mergeva incontrovertibilmente la regolarità di tutti i pagamenti precedenti, di tal che gravava sul soggetto fornitore dimostrare di aver erogato la quantità di gas per cui sta chiedendo il pagamento, non viceversa. In ogni caso, poiché le tre fatture di cui era causa si riferivano solo al periodo 11.11.2011-11.4.2013 avrebbe deliberatamente esorbitato dal thema decidendum travalicandone i confini e, di conseguenza, violando il precetto di cui all'art.112 c.p.c.; c) in terzo Contr luogo non corrispondeva al vero l'assunto secondo cui nvece avrebbe provato il fatto costitutivo della propria pretesa relativamente al periodo compreso tra il 30.07.2002 e 10.10.2011 in quanto la dimostrazione della quantità di gas erogato sarebbe dovuta avvenire mediante la produzione delle fatture emesse a carico del fornitore dal distributore;
d) in quarto luogo non corrispondeva al vero che l'opponente non aveva lamentato l'enormità dei consumi ad egli attribuiti, essendovi in atti documentazione che attestava il contrario, di tal che era priva di senso l'affermazione relativa alla mancata vigilanza e all'adozione di cautele per evitare intrusioni di terzi, anche tenuto conto di quanto dichiarato dai testi escussi;
e) infine, con riguardo alle fatture di cui ai doc.ti 13 e 31 non aveva considerato, relativamente alla prima, che negli anni 2013 e 2014 l'immobile collegato alla fornitura di gas era stato soggetto ad opere di ristrutturazione totale, comprese tutte le linee di acqua, di energia, delle fognature e del gas di tal che il consumo di gas era stato inevitabilmente pari a “zero” - almeno fino a giugno 2014 nonché che, dalla lettura della stessa, emergevano i plurimi errori in cui era incorsa Contr relativamente alla seconda che la somma richiesta in pagamento era illegittima perché, al di là di €.176,49 per consumi di gas, i restanti circa €.5.100,00 erano tutti a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento e quindi, dato l'importo, riferiti sine dubio alle due fatture precedenti. Contr 5.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che non aveva rispettato i termini previsti per la fatturazione dei consumi all'utente: la fatturazione avrebbe dovuto avere luogo nel rispetto dei termini di lettura del gruppo contatore e della rilevazione dei consumi ex artt.3 (lettura del contatore una volta al mese), 4 (adempimenti fornitore in caso di mancata lettura del contatore) e 6 (fatturazione solo su consumi presunti stimati su consumi storici) della delibera AEEG 229/01.
6. Si è costituita l'appellata osservando che, con l'opposizione al d.i., il sig. aveva Parte_1 eccepito di avere già pagato prima della emissione della fattura di conguaglio del 2013 consumi per
51103 mc, contestando una presunta duplicazione. A fronte di tale difesa il Tribunale aveva rilevato che l'odierno appellante non aveva fornito la prova del fatto estintivo.
In ogni caso, l'appellata ha ribadito che:
- il promemoria delle fatture emesse attestava che durante l'intero rapporto di fornitura (30.7.2002 – Contr 6.6.2016) al sig. erano stati addebitati da onsumi per complessi 70.909 Smc;
Parte_1
- era circostanza pacifica e non contestata tra le parti che dal 30.7.2002 al 10.10.2011 il consumo fosse stato pari a 51103 mc, quantitativo risultante dalla lettura dei consumi registrati dal contatore sostituito il 10.10.2011;
- il certificativo dei consumi prodotto in giudizio attestava un consumo reale alla data di cessazione della fornitura di 18816 mc: pertanto, dall'11.10.2011, data di avvio del nuovo contatore, al 6.6.2016, data di chiusura del rapporto, il sig. aveva consumato, appunto, 18816 mc. Pt_1
Ha precisato l'appellata che sommando ai 51103 mc (periodo 30.7.2002 - 10.10.2011) i 18816 mc
(periodo 11.10.2011 - 6.6.2016) si otteneva un consumo reale effettivo di 69.919 mc che, moltiplicato per il coefficiente correttivo di 1,014103, dava complessivamente 70.905,06 Standard mc, ossia Cont quanto fatturato da ell'intercorso rapporto: alla luce del raffronto di tali dati, era evidente che i Contr consumi fatturati da urante il rapporto di fornitura - congruenti con i consumi reali rilevati dai misuratori ed acquisiti al processo quali circostanze pacifiche - non erano stati duplicati.
L'appellata ha quindi rilevato che anche la fattura n. 1430598780 del 29/08/2014 era corretta in quanto aveva per oggetto i consumi registrati dal nuovo contatore, come spiegato con lettera del
21.01.2015 e come risultante dal certificativo dei consumi dal 2012 al 2016 acquisito dal distributore di rete ACEGAS APS AMGA, le cui letture del giugno 2013, luglio 2013, settembre 2013, ottobre, novembre e dicembre 2013, gennaio 2014 e maggio 2014, erano state recepite correttamente nella bolletta a mezzo della quale, peraltro, si era provveduto a restituire -6748 msc precedentemente fatturati in acconto.
Secondo l'appellata è stata, pertanto, fornita la prova documentale della correttezza dei consumi contabilizzati in essa.
Ha sostenuto, infine, l'appellata che era corretta anche la fattura n. 1624019453 del 21/06/2016 di cessazione del rapporto di fornitura, in quanto aveva recepito la lettura rilevata dal distributore alla Contr cessazione del rapporto pari a 18816 mc, evidenziando che, con la medesima fattura avava provveduto anche a restituire i consumi precedentemente fatturati in acconto dal 26.3.2016 al
15.4.2016 pari a -255 smc.
L'appellata ha eccepito da ultimo la tardività e/o l'inammissibilità di ciò che potrebbe essere qualificato come un'eccezione di prescrizione del diritto di credito.
7. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Sono fatti documentalmente provati e, in ogni caso, non contestati dall'appellante:
- che a far data dal 30.07.2002 ha usufruito del servizio di fornitura di gas per Parte_1
Contr uso domestico erogato da presso l'immobile di proprietà dello stesso sito in ZZ di
Moruzzo in via del Castello n.11. Contr
- che in data 10.10.2011 a provveduto alla sostituzione del contatore con uno nuovo. Il contatore
(o misuratore) sostituito al momento del cambio con quello nuovo segnava il consumo di 51103 mc di gas.
Ciò premesso con riguardo al primo motivo di appello ed, in particolare, all'assunto secondo cui con Contr la fattura n.1315773984 dell'importo di euro 43.803,72 avrebbe, indebitamente, sommato i consumi registrati dal vecchio contatatore che, invece, erano già stati regolarmente fatturati e pagati dall'appellante, va osservato, innanzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dall'appellante, con la predetta bolletta è stato chiesto il pagamento anche dei consumi registrati dal precedente contatatore, come emerge dall'intestazione della stessa in cui si legge che è stata emessa a titolo di conguaglio. Contr Ciò risulta confermato dalla missiva del 14.08.2014 nella quale in risposta alla richiesta del sig. di rettifica della bolletta, ha ribadito che la lettura del 10.10.2011, data di cambio del Parte_1 misuratore, pari a mc.51103 era corretta e che la fattura contestata era stata correttamente calcolata
“in quanto dalla data di attivazione della sua fornitura del 30/07/2002 fino alla data di cambio misuratore del 10/10/2011 i consumi non erano stati correttamente attribuiti” (cfr. doc. n. 8 comparsa Cont di risposta iudizio di primo grado).
Va, quindi, da un lato, escluso che il Giudice di primo grado abbia travalicato il thema decidedum in violazione della disposto dell'art. 112 c.p.c.; dall'altro va ritenuto che l'assunto, riproposto in sede di appello, relativo alla asserita abnormità dei consumi fatturati con la bolletta contestata nel periodo tra il 10.10.2011 (data di entrata in funzione a seguito della sostituzione del vecchio) ed il 11.04.2013
(data della bolletta) sia del tutto privo di fondamento, atteso che, come detto, i consumi fatturati riguardano anche il periodo precedente alla sotituzione del contatore e, quindi, rientrano nella capacità di erogazione del contatore e non sono abnormi perché relativi agli anni compresi tra il 2002, data di attivazione, e la data della bolletta contestata.
Sul punto va rimarcato che la difesa dell'appellante non ha contestato la lettura del misuratore rilevata il 10.10.2011, quando lo strumento era stato cambiato, né ha mai allegato il cattivo funzionamento del contatore. Tale lettura, peraltro, é provata dal rapporto di intervento redatto dal tecnico che ha provveduto al cambio del misuratore, documento prodotto dallo stesso appellante, ed è coerente con la lettura del contatatore del 01.04.2011 di 50698 mc, misurazione risultante dalla fotografia del Contr contatore allegata da lla missiva dd. 21.01.2015 (v. doc. 9 comparsa risposta prima grado).
Risulta pertanto accertato che dalla data della attivazione avvenuta il 30.07.2002 fino alla data del cambio del misuratore avvenuto il 10.10.2011 il sig. ha consumato 51103 mc di gas. Parte_1
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, poi, non merita poi censura la sentenza laddove Contr ha affermato che a dimostrato che l'appellante non pagato il gas dallo stesso consumato.
E' pacifico, infatti, che l'appellante, fino alla emissione della fattura di conguaglio in contestazione, ha pagato importi per consumi nettamente inferiori rispetto a quanto dovuto, circostanza che risulta Contr dal documento emesso da prodotto dallo stesso appellante) intestato “promemoria situazione fatture emesse”, dal quale risulta che tra il 05.07.2007 ed il 10.11.2011 il sig. ha ricevuto, Parte_1
e pagato, n. 14 fatture dell'importo compreso tra 0,00 euro e 40,65 euro, nonostante l'immobile fosse stato abitato fino al mese di febbraio 2010 (cfr. doc. n. 6).
La predetta circostanza è stata confermata anche in sede testimoniale.
, moglie del sig. sentita all'udienza del 23.10.2023 ha, infatti, Controparte_4 Parte_2 riferito che “Preciso che fino a febbraio 2010 l'abitazione di ZZ è stata abitata da mia suocera
e dalla sua badante. Fino al 2006 ossia fino alla sua morte la casa era stata abitata anche da mio suocero. Entrambi, ossia sia mio suocero che mia suocera, vivevano continuativamente nella casa di
ZZ. … Il piccolo appartamento del custode è stato ricavato dall'abitazione dopo la morte di mia suocera nel 2010. È stato effettivamente utilizzato da un custode per circa sei settimane nel 2010 dopodichè il rapporto con il custode si è interrotto”. Dunque, sia dalla documentazione dimessa dallo stesso appellante che dalla prova testimoniale Contr emerge che le fatture precedenti al 11.04.2013 sono state emesse da ulla base di letture non corrette del contatore e per consumi del tutto incongrui, tenuto conto che l'immobile è stato sicuramente abitato fino al mese di febbraio 2010 (v. anche fatture emesse tra il 03.03.2010 ed il
10.11.2011 dimesse dall'attore in opposizione sub docc. Da n. 41 a n. 45).
A fronte di ciò va ritenuto che il sig. non potesse non essere a conoscenza della errata Parte_1 fatturazione, essendo esperienza comune che il consumo di gas per riscaldamento comporta una spesa Contr di molto superiore agli importi delle fatture emesse da ino al 10.11.2013.
A tal proposito va rilevato che, durante il periodo in cui l'immobile era stato abitato (fino al febbraio
2010) sono state emesse fatture per importi compresi tra 12,43 euro e 28,12 euro, quindi per consumi praticamente inesistenti non coerenti, come detto, con il riscaldamento di un immobile.
Pertanto, va confermata la sentenza di primo grado laddove ha affermato che, a fronte di tale macroscopica incongruità degli importi addebitati, l'utente avrebbe dovuto farsi parte diligente e Contr comunicare ad le letture dei consumi effettivi, poi definitivamente accertati in occasione del cambio del contatore, consumi mai pagati dal sig. Parte_1
Quanto all'onere della prova va ribadito che l'appellante non ha mai contestato il corretto funzionamento dei due contatori, le cui letture costituiscono la prova della quantità di gas erogato da Contr ll'utente.
In questo contesto va rilevato che anche la giurisprudenza del S.C. citata da parte appellante a sostegno della sua tesi confermi quanto sopra detto in ordine all'onere della prova, in quanto si limita ad affermare che in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. 16.6.2011 n. 13193)..
Quanto sopra detto vale anche per le contestazioni relative alla seconda fattura (la n. 430598780 del Contr 29.08.2014), nella quale a fatturato consumi per l'importo di euro 6.979,39 per il periodo dal
12.04.2013 al 29.08.2014, consumi calcolati sulla base della lettura effettiva del nuovo contatore del
27.05.2014 che aveva registrato consumi totali dalla attivazione pari a 11039 mc, dato coerente con le autoletture comunicate dall'appellante il 06.05.2013 (8709 mc., v. doc. 12 attoreo), il 16.06.2013 Cont (di 8731 mc., v. doc. 12 attoreo) e il 29.01.2014 (di 9722 mc., v. doc. 9 lettera dd. 21.01.2015 Contr indirizzata da l sig. nella quale si legge: “Specifichiamo inoltre che al 29/01/2014 Parte_1 il Suo assistito ci ha fornito la lettura, comunicando il valore 9722”, circostanza non contestata dall'appellante). Contr La correttezza dell'operato di è confermata dal fatto, peraltro evidenziato anche dallo stesso appellante, che le letture comunicate dal distributore ed indicate nella bolletta nel periodo compreso tra il 14.06.2013 ed il 27.12.2013 avevano registrato consumi praticamente invariati, circostanza che dimostra che in quel periodo l'immobile non era abitato, in concomitanza con i lavori in corso, lavori che erano terminati ad inizio dicembre, come confermato dalla successiva lettura comunicata dal distributore del 29.01.2014 che aveva registrato un aumento dei consumi a 9722 mc (v. sul punto la fattura contestata;
quanto alla durata dei lavori v. doc. 17 attoreo, lettera dd. 04.10.2013 a firma di e della moglie, indirizzata ai vicini di casa nella quale si legge “Scriviamo al fine di Parte_1 comunicare che verso il 14 ottobre 2013 inizieranno i lavori di scavo e posa in opera delle nuove tubature di acqua, gas, elettricità e delle fognature presso il viale di accesso sito in Via del Castello
n. II. Tali lavori, salvo imprevisti nella loro esecuzione o avverse condizioni metereologiche, dovrebbero essere completati dall'impresa verso la finc dcl mese di novembre/ primi CP_5 giorni di dicembre 2013 e si svolgeranno interamente sulla proprietà dello scrivente”).
Va ribadito che anche con riguardo a tale specifico periodo il sig. non ha lamentato alcun Parte_1 malfunzionamento del contatatore. A tal proposito si evidenzia che, con lettera dd. 16.06.2013 (cfr. Contr doc. 10 appellante) l'odierno appellante ha rappresentato ad he l'ultima lettura del consumo registrato dal nuovo contatore era di 8721 mc e che il distributore AMGA il venerdì precedente aveva ispezionato il contatore rilevando un errore di lettura e, non invece, un mal funzionamento dello strumento.
Quanto all'ultima fattura in contestazione (la n.1624019453 del 21.06.2016) va rilevato che, dopo Contr aver provveduto a risolvere il contratto di fornitura il 04.05.2016 (v. doc. 30 attoreo), ha prrovveduto a fatturare consumi per l'importo di euro 176,49 pari a 257 mc. per il periodo dal
16.04.2016, sulla base della lettura rilevata dal distributore il 03.05.2016, restituendo i consumi fatturati in acconto dal 26.03.2016 al 15.04.2016 pari a -255 mc. ed addebitando gli interessi di mora per il mancato pagamento delle altre due fatture per un importo finale di euro 5.321,27.
Poiché con l'atto di citazione in opposizione il sig. si è limitato a contestare Parte_1
Contr genericamente la debenza degli interessi di mora, la fondatezza della pretesa di on riferimento alle fatture n.1315773984 del 11.04.2013, n.1430598780 del 29.08.2014, in assenza di contestazioni in merito alle modalità di calcolo degli interessi, comporta anche la legittimità della pretesa avanzata con l'ultima fattura.
Quanto al secondo motivo di appello va ritenuto che lo stesso sia inammissibile in primo luogo perché la difesa dell'appellante non censura in alcun modo la sentenza di primo grado nemmeno sotto il profilo dell'omessa motivazione ed, in secondo luogo, perché non ha mai indicato la rilevanza ai fini della decisione delle violazioni denunciate. Per le svolte considerazioni, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Dato l'esito del giudizio, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione della soccombenza (fase introduttiva, fase di studio, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro 14.317,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di (già , così provvede:
[...] Controparte_1 Controparte_2
- rigetta il primo motivo di appello, dichiara inammissibile il secondo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza del Tribunale di Udine n. 700/2024 del 17.06.2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore dell'appellata (già Controparte_1 Controparte_2 che liquida in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 09.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli