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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7677/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7677/2021 R.G. LAVORO
TRA
nata il [...] a Giugliano in [...] C.F.: Parte_1 [...]
, rapp.ta e difesa dall'avv.to Raffaele Ferrara, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.pt., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Maria Rosaria Punzo, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori- differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/07/2021, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Controparte_1
società esercente attività di gestione di case di cure convenzionate, sin dal 01.10.1985 a
[...] tutt'oggi; di essere stata inquadrata nel livello A3 del CCNL Case di Cura Private - Personale non medico con qualifica di ausiliaria, come emerge sempre dalle allegate buste paga;
di aver svolto dall'assunzione e sino al 09.07.2007, le seguenti mansioni: cura e igiene dell'assistito e dell'ambiente; supporto nella vita relazionale del paziente;
preparazione dei pasti;
prestazioni igienico-sanitarie non specialistiche;
di aver conseguito in data 23.04.2007 dopo aver svolto il relativo corso d'abilitazione, la qualifica di operatore socio sanitario (cd. OSS), come si evince dall'attestato in atti;
che con nota prot. n. 21 del 10.07.2007, dopo aver comunicato formalmente alla società di aver conseguito la qualifica di OSS, aveva iniziato a svolgere le mansioni meglio indicate in ricorso e corrispondenti alla qualifica assunta e riconducibili nel livello B2 del CCNL Case di Cura Private - Personale non medico;
di essere stata sottoposta alle direttive dell'infermiere responsabile di turno tra i quali i sigg.ri
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , e . Pt_7 Parte_8 Parte_9 CP_2
Tanto premesso ha chiesto di accertare e dichiarare, il suo diritto ad essere inquadrata a far data dal
10.07.2007, o dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa, a tutt'oggi nel livello B2
c.c.n.l. Case di Cura Private - Personale non medico con il relativo trattamento economico e normativo e, per l'effetto, condannare la d inquadrarla nel livello Controparte_1
B2 c.c.n.l. Case di Cura Private - Personale non medico, oltre a riconoscere in favore della stessa a far data dal 10.07.2007 o dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa, il relativo trattamento economico e normativo;
condannare, per l'effetto, la Controparte_1 al pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla differenza di inquadramento, e precisamente dall'inquadramento nel livello B2 c.c.n.l. Case di Cura Private - Personale non medico rispetto a quello di attuale inquadramento (livello A3 del medesimo c.c.n.l.), con riserva di quantificazione in separato giudizio, con vittoria delle spese di lite.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Espletata la prova orale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.
Incontestata e provata per tabulas è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato (vd. buste paga in atti).
Il thema decidendum del giudizio ha ad oggetto l'accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni di OSS, inquadrabili nel livello B2 del CCNL Case di Cura Private -
Personale non medico, nonché del conseguente diritto alla percezione delle relative differenze retributive.
Sul punto, va osservato in via preliminare che come più volte precisato dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova, sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (cfr. ex plurimis Cass. nr.
18418/2013).
Ai fini dell'accertamento in esame, occorre che il giudice compia il seguente percorso logico- giuridico: - accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado pretesa e quella provata in giudizio, con riguardo alle mansioni effettivamente svolte.
Occorre insomma accertare quali sono state le mansioni in concreto svolte sulla scorta delle emergenze processuali ed in esito valutare la riconduzione delle stesse alla declaratoria di cui al livello del CCNL dedotto dall'attore.
Nel caso di specie, è incontestato ed emerge dagli atti (vd. buste paga) l'inquadramento della ricorrente nel livello A3 del CCNL citato con mansioni di ausiliaria fino al mese di novembre 2021.
Invero solo a partire dal mese di dicembre 2021 l'istante è stata inquadrata come operatrice sociosanitaria e nel livello B2 del medesimo CCNL, come richiesto in ricorso.
La ricorrente ha, inoltre, provato di aver conseguito la qualifica di OSS in data 23.04.2007 (cfr. attestato in atti).
Ha, infine, indicato nel corpo del ricorso le declaratorie contrattuali di riferimento, e descritto compiutamente i tratti distintivi tra la figura dell'ausiliario sociosanitario e l'operatore sociosanitario
(cd. OSS) in rilievo nel caso di specie.
Nello specifico, rientra nella categoria A “(…) i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva
e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia, (….) Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all'assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all'igiene personale del paziente).
In particolare nella Posizione A3 di cui alla declaratoria del c.c.n.l. del 17.06.2011 è previsto:
“Posizione A3 Sono compresi nella posizione le seguenti qualifiche che hanno già assunto la denominazione: Ausiliario socio sanitario specializzato = ausiliario specializzato Addetto all'assistenza per anziani = ausiliario specializzato Assistente bambini = ausiliario specializzato
Assistente ed accompagnatore per disabili = ausiliario specializzato. Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto gli ausiliari specializzati con le seguenti denominazioni: ausiliari socio-sanitari specializzati, addetto all'assistenza per anziani, assistente bambini, assistente ed accompagnatore per disabili sono inquadrati nella posizione A3.…”.
Anche secondo la declaratoria del c.c.n.l. del 08.10.2020 rientra nel livello A3 in cui è pacificamente inquadrata la ricorrente “Posizione A3: Sono inquadrati nella Posizione A3 i lavoratori che hanno assunto la qualifica di Ausiliario specializzato per effetto del c.c.n.l. 1998-2001, essendo già inquadrati alla data del 22 dicembre 1999 in una delle seguenti qualifiche: Ausiliario socio-sanitario specializzato, Addetto all'assistenza per anziani, Assistente bambini, Assistente ed Accompagnatore per disabili. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'articolo 48”.
Viceversa, rientrano nella Categoria B del CCNL di riferimento “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. - requisiti culturali e professionali: - possesso di licenza della scuola dell'obbligo unita a specifici titoli
e abilitazioni professionali o attestati di qualifica. Per l'OTA, il titolo specifico è quello previsto dal
D.M. n. 295/1991, così come recepito negli accordi del 25 novembre 1991 e del 6 dicembre 1991, che fanno parte integrante del presente contratto (Allegato 5)”.
La Posizione "B2", cui la ricorrente aspira, “Comprende posizioni di lavoro che comportano
l'esecuzione di funzioni tecniche, di vigilanza, educative, d'insegnamento e di supplenza all'anziano ed al disabile, anche mirate al recupero e reinserimento di soggetti con menomazioni psico-fisiche, che richiedono conoscenze specifiche indispensabili per l'espletamento dei propri compiti che possono comportare anche funzioni di natura amministrativa, con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili. Operatore socio sanitario: svolge le attività descritte dall'accordo
Conferenza-Stato regioni del 22 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2001, così come recepito in sede regionale”. Le attività riconducibili alla figura in esame di OSS, è individuata dalle fonti espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva e allegate alla stessa”.
Per quanto concerne il profilo di OSS, di cui alla Posizione B2, occorre poi fare riferimento all'Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore sociosanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione.
(GU Serie Generale n.91 del 19-04-2001) del 22.02.2001 della Conferenza di Servizi Stato – Regioni, il quale, all'art. 5, contempla le attività dell'operatore sociosanitario disponendo che esse “sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”. La stessa norma, al comma 2, rimanda alla tabella A allegata per l'indicazione delle attività stesse. L'Allegato 1, nello specifico, contiene l'ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA'
PREVISTE PER L'OPERATORE SOCIOSANITARIO, le quali consistono in: “1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. 2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale. 3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici”.
Nell'Allegato 2, invece, sono indicate le COMPETENZE DELL'OPERATORE SOCIO-
SANITARIO, ossia: “Competenze tecniche. In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro. È in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.). È in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia: nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;
nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
nella sanificazione e sanitizzazione ambientale. È in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi
e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti. Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare. Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti. Sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette. In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del personale preposto è in grado di: aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente puo' presentare (pallore, sudorazione ecc.); attuare interventi di primo soccorso;
effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
controllare e assistere la somministrazione delle diete;
aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità cognitive e manuali;
collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi;
provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella carrozzella;
collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi. Competenze relative alle conoscenze richieste.
Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse. Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati. Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato, demente o handicappato mentale ecc. È in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche. Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente. Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione. Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti
e ai loro famigliari. Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.
Competenze relazionali. Sa lavorare in equipe. Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attivita' quotidiane di assistenza;
sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo. È in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente. Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori. Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale. È in grado di partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse. È in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi”.
Tanto premesso, si rileva che nel caso di specie può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni riconducibili al profilo di OSS sin dal 2007.
Invero come dichiarato dal teste , dipendente della resistente e collega di Testimone_1 CP_3 lavoro: “(…) entrambe lavoriamo presso la clinica;
anch'io, come la ricorrente dal 2021 CP_1 sono stata inquadrata come OSS, ed entrambe abbiamo preso il relativo attestato nell'anno 2007. In precedenza, eravamo inquadrate come Ausiliario socio-sanitario. Nel periodo in cui siamo state inquadrate come ausiliarie, ci siamo occupate delle pulizie degli ambienti, ossia di suppellettili, di pavimenti, di tutti gli ambienti della clinica;
dal 2007, in seguito al conseguimento dell'attestato, abbiamo dato una mano agli infermieri, ossia, sempre sotto la loro supervisione, abbiamo talvolta in carenza di personale, cambiato i flaconi delle flebo, le buste delle urine, ci siamo occupate talvolta del trasporto degli ammalati, e se c'era un ammalato allettato, abbiamo aiutato, sempre sotto la supervisione degli infermieri, a cambiare il letto;
ci siamo occupate talvolta dell'assistenza degli ammalati, specialmente il pomeriggio, poiché dopo aver terminato il lavoro di pulizia degli ambienti, aiutavamo le infermiere nel cambio delle flebo, delle lenzuola e, in caso di esigenza, dell'assistenza degli ammalati. Gli infermieri che ci chiedevano aiuto e che erano responsabili del reparto erano il
Sig. , , , , , In Parte_2 Pt_3 Per_1 Pt_5 Parte_4 Parte_6 Pt_8 Pt_9 Pt_7 caso di necessità, ci occupavamo anche della pulizia dell'ammalato, o di dargli da mangiare, sotto la supervisione dell'infermiere. Le mansioni che ho svolto sono le stesse svolte anche dalla , e Pt_1 da altre colleghe che adesso sono in pensione e che, come noi, hanno preso nel 2007 l'attestato. Sia io che la ricorrente siamo turniste, e abbiamo osservato un turno di 6 ore, sia di mattina, che di pomeriggio, e di 12 ore durante la notte. I turni venivano organizzati dalla Direzione Sanitaria, per un totale di 36 ore settimanali. Durante i turni, le mansioni di cui sopra venivano quindi svolte al termine del lavoro ordinario di pulizia, di pomeriggio quasi sempre. Per ogni turno di lavoro, era presente un infermiere con due ausiliari, per cui posso precisare che la ricorrente ha svolto le stesse mansioni poiché abbiamo osservato gli stessi turni. Prima dell'anno 2021, nell'organico non c'era nessuno OSS”.
Le medesime circostanze sono state confermate anche dal teste , che ha Parte_2 dichiarato “adr.: indifferente. Conosco la ricorrente perché siamo colleghe di lavoro, entrambe lavoriamo presso la clinica;
io sono infermiera professionale, mentre la ricorrente a CP_1 partire dal 2021-23, se ricordo, lavora come OSS, e nel periodo precedente come ausiliaria sociosanitaria. La ricorrente era addetta alla pulizia degli ambienti, occupandosi talvolta, di aiutare gli infermieri, sempre sotto la loro supervisione;
anche a me è capitato di essere aiutata dalla , Pt_1 che si occupava di cambiare, ad esempio, le buste delle urine, oppure di sostituire la boccia delle flebo, sempre sotto mia responsabilità. La ricorrente non mi ha mai aiutato a provvedere alle cure del paziente, per esempio se il paziente era allettato, poteva aiutarmi ad alzarlo, ma mai in autonomia, sempre sotto la mia direzione, o a cambiare le lenzuola, se il paziente era allettato, perché non era semplice da sola gestire la situazione. Preciso che eravamo un infermiere per piano. In mia presenza la ricorrente non si è mai occupata di far mangiare i pazienti, e talvolta si occupava di trasportare pazienti con la carrozzella, ma mai con la barella;
poteva capitare che si occupasse del trasporto di campioni biologici;
la ricorrente si occupava di distribuire il vitto. Non ricordo che la ricorrente svolgesse ulteriori mansioni, sempre nel periodo antecedente al 2021. Prima del 2021, non erano presenti OSS in struttura, e la signora prima di essere inquadrata come OSS, svolgeva mansioni diverse da quelle svolte attualmente. Solo dal 2021, infatti, la si occupa anche della cura del Pt_1 paziente, di farlo mangiare o di cambiare il letto quando il paziente è allettato, del cambio del pannolone, e della pulizia del paziente. Prima del 2021 queste mansioni le svolgevo io come infermiera e con l'assistenza della ricorrente. Dal 2021, nella clinica ci sono stati dei cambiamenti nei reparti;
prima c'erano solo chirurgia, ginecologia- ostetricia e urologia. Dal 2021 è stata tolta la ginecologia- ostetricia e aggiunta la geriatria”.
Le dichiarazioni appena citate appaiono precise e intrinsecamente coerenti e trovano reciproco riscontro. Non vi sono elementi idonei a dubitare della genuinità delle testimoni escusse, tanto più ove si consideri la costanza del rapporto di lavoro dei testi con la resistente.
Le mansioni descritte rientrano nelle attività tipiche dell'OSS, con specifico riferimento alla realizzazione di “attività di assistenza diretta e aiuto domestico”, con “attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico”, alla collaborazione alla “rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente” e “alla attuazione degli interventi assistenziali”, all'aiuto “per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso”, all'effettuazione di “piccole medicazioni o cambio delle stesse”: le stesse, infatti, non sono riconducibili a quelle contemplate nel profilo del semplice ausiliario.
L'istruttoria svolta, in definitiva, ha confermato lo svolgimento da parte della Parte_1 di mansioni riconducibili alla Posizione B2 del CCNL di riferimento a decorrere dal 10.07.2007, avendo peraltro la stessa conseguito la qualifica di OSS in data 23.04.2007.
La domanda va, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Raffaella Paesano, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) In accoglimento del ricorso accerta il diritto della ricorrente Parte_1 all'inquadramento nella Categoria B, Posizione B2, del CCNL Case di Cura Private - Personale non medico a decorrere dal 10.07.2007, e per l'effetto condanna la società resistente CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle differenze retributive
[...] maturate a decorrere da tale data tra la Posizione A3 di inquadramento formale e la Posizione B2; b) Condanna la resistente in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 09/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7677/2021 R.G. LAVORO
TRA
nata il [...] a Giugliano in [...] C.F.: Parte_1 [...]
, rapp.ta e difesa dall'avv.to Raffaele Ferrara, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.pt., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Maria Rosaria Punzo, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori- differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/07/2021, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Controparte_1
società esercente attività di gestione di case di cure convenzionate, sin dal 01.10.1985 a
[...] tutt'oggi; di essere stata inquadrata nel livello A3 del CCNL Case di Cura Private - Personale non medico con qualifica di ausiliaria, come emerge sempre dalle allegate buste paga;
di aver svolto dall'assunzione e sino al 09.07.2007, le seguenti mansioni: cura e igiene dell'assistito e dell'ambiente; supporto nella vita relazionale del paziente;
preparazione dei pasti;
prestazioni igienico-sanitarie non specialistiche;
di aver conseguito in data 23.04.2007 dopo aver svolto il relativo corso d'abilitazione, la qualifica di operatore socio sanitario (cd. OSS), come si evince dall'attestato in atti;
che con nota prot. n. 21 del 10.07.2007, dopo aver comunicato formalmente alla società di aver conseguito la qualifica di OSS, aveva iniziato a svolgere le mansioni meglio indicate in ricorso e corrispondenti alla qualifica assunta e riconducibili nel livello B2 del CCNL Case di Cura Private - Personale non medico;
di essere stata sottoposta alle direttive dell'infermiere responsabile di turno tra i quali i sigg.ri
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , e . Pt_7 Parte_8 Parte_9 CP_2
Tanto premesso ha chiesto di accertare e dichiarare, il suo diritto ad essere inquadrata a far data dal
10.07.2007, o dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa, a tutt'oggi nel livello B2
c.c.n.l. Case di Cura Private - Personale non medico con il relativo trattamento economico e normativo e, per l'effetto, condannare la d inquadrarla nel livello Controparte_1
B2 c.c.n.l. Case di Cura Private - Personale non medico, oltre a riconoscere in favore della stessa a far data dal 10.07.2007 o dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa, il relativo trattamento economico e normativo;
condannare, per l'effetto, la Controparte_1 al pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla differenza di inquadramento, e precisamente dall'inquadramento nel livello B2 c.c.n.l. Case di Cura Private - Personale non medico rispetto a quello di attuale inquadramento (livello A3 del medesimo c.c.n.l.), con riserva di quantificazione in separato giudizio, con vittoria delle spese di lite.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Espletata la prova orale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.
Incontestata e provata per tabulas è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato (vd. buste paga in atti).
Il thema decidendum del giudizio ha ad oggetto l'accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni di OSS, inquadrabili nel livello B2 del CCNL Case di Cura Private -
Personale non medico, nonché del conseguente diritto alla percezione delle relative differenze retributive.
Sul punto, va osservato in via preliminare che come più volte precisato dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova, sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (cfr. ex plurimis Cass. nr.
18418/2013).
Ai fini dell'accertamento in esame, occorre che il giudice compia il seguente percorso logico- giuridico: - accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado pretesa e quella provata in giudizio, con riguardo alle mansioni effettivamente svolte.
Occorre insomma accertare quali sono state le mansioni in concreto svolte sulla scorta delle emergenze processuali ed in esito valutare la riconduzione delle stesse alla declaratoria di cui al livello del CCNL dedotto dall'attore.
Nel caso di specie, è incontestato ed emerge dagli atti (vd. buste paga) l'inquadramento della ricorrente nel livello A3 del CCNL citato con mansioni di ausiliaria fino al mese di novembre 2021.
Invero solo a partire dal mese di dicembre 2021 l'istante è stata inquadrata come operatrice sociosanitaria e nel livello B2 del medesimo CCNL, come richiesto in ricorso.
La ricorrente ha, inoltre, provato di aver conseguito la qualifica di OSS in data 23.04.2007 (cfr. attestato in atti).
Ha, infine, indicato nel corpo del ricorso le declaratorie contrattuali di riferimento, e descritto compiutamente i tratti distintivi tra la figura dell'ausiliario sociosanitario e l'operatore sociosanitario
(cd. OSS) in rilievo nel caso di specie.
Nello specifico, rientra nella categoria A “(…) i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva
e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia, (….) Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all'assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all'igiene personale del paziente).
In particolare nella Posizione A3 di cui alla declaratoria del c.c.n.l. del 17.06.2011 è previsto:
“Posizione A3 Sono compresi nella posizione le seguenti qualifiche che hanno già assunto la denominazione: Ausiliario socio sanitario specializzato = ausiliario specializzato Addetto all'assistenza per anziani = ausiliario specializzato Assistente bambini = ausiliario specializzato
Assistente ed accompagnatore per disabili = ausiliario specializzato. Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto gli ausiliari specializzati con le seguenti denominazioni: ausiliari socio-sanitari specializzati, addetto all'assistenza per anziani, assistente bambini, assistente ed accompagnatore per disabili sono inquadrati nella posizione A3.…”.
Anche secondo la declaratoria del c.c.n.l. del 08.10.2020 rientra nel livello A3 in cui è pacificamente inquadrata la ricorrente “Posizione A3: Sono inquadrati nella Posizione A3 i lavoratori che hanno assunto la qualifica di Ausiliario specializzato per effetto del c.c.n.l. 1998-2001, essendo già inquadrati alla data del 22 dicembre 1999 in una delle seguenti qualifiche: Ausiliario socio-sanitario specializzato, Addetto all'assistenza per anziani, Assistente bambini, Assistente ed Accompagnatore per disabili. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'articolo 48”.
Viceversa, rientrano nella Categoria B del CCNL di riferimento “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. - requisiti culturali e professionali: - possesso di licenza della scuola dell'obbligo unita a specifici titoli
e abilitazioni professionali o attestati di qualifica. Per l'OTA, il titolo specifico è quello previsto dal
D.M. n. 295/1991, così come recepito negli accordi del 25 novembre 1991 e del 6 dicembre 1991, che fanno parte integrante del presente contratto (Allegato 5)”.
La Posizione "B2", cui la ricorrente aspira, “Comprende posizioni di lavoro che comportano
l'esecuzione di funzioni tecniche, di vigilanza, educative, d'insegnamento e di supplenza all'anziano ed al disabile, anche mirate al recupero e reinserimento di soggetti con menomazioni psico-fisiche, che richiedono conoscenze specifiche indispensabili per l'espletamento dei propri compiti che possono comportare anche funzioni di natura amministrativa, con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili. Operatore socio sanitario: svolge le attività descritte dall'accordo
Conferenza-Stato regioni del 22 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2001, così come recepito in sede regionale”. Le attività riconducibili alla figura in esame di OSS, è individuata dalle fonti espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva e allegate alla stessa”.
Per quanto concerne il profilo di OSS, di cui alla Posizione B2, occorre poi fare riferimento all'Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore sociosanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione.
(GU Serie Generale n.91 del 19-04-2001) del 22.02.2001 della Conferenza di Servizi Stato – Regioni, il quale, all'art. 5, contempla le attività dell'operatore sociosanitario disponendo che esse “sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”. La stessa norma, al comma 2, rimanda alla tabella A allegata per l'indicazione delle attività stesse. L'Allegato 1, nello specifico, contiene l'ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA'
PREVISTE PER L'OPERATORE SOCIOSANITARIO, le quali consistono in: “1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. 2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale. 3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici”.
Nell'Allegato 2, invece, sono indicate le COMPETENZE DELL'OPERATORE SOCIO-
SANITARIO, ossia: “Competenze tecniche. In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro. È in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.). È in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia: nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;
nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
nella sanificazione e sanitizzazione ambientale. È in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi
e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti. Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare. Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti. Sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette. In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del personale preposto è in grado di: aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente puo' presentare (pallore, sudorazione ecc.); attuare interventi di primo soccorso;
effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
controllare e assistere la somministrazione delle diete;
aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità cognitive e manuali;
collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi;
provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella carrozzella;
collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi. Competenze relative alle conoscenze richieste.
Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse. Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati. Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato, demente o handicappato mentale ecc. È in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche. Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente. Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione. Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti
e ai loro famigliari. Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.
Competenze relazionali. Sa lavorare in equipe. Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attivita' quotidiane di assistenza;
sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo. È in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente. Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori. Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale. È in grado di partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse. È in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi”.
Tanto premesso, si rileva che nel caso di specie può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni riconducibili al profilo di OSS sin dal 2007.
Invero come dichiarato dal teste , dipendente della resistente e collega di Testimone_1 CP_3 lavoro: “(…) entrambe lavoriamo presso la clinica;
anch'io, come la ricorrente dal 2021 CP_1 sono stata inquadrata come OSS, ed entrambe abbiamo preso il relativo attestato nell'anno 2007. In precedenza, eravamo inquadrate come Ausiliario socio-sanitario. Nel periodo in cui siamo state inquadrate come ausiliarie, ci siamo occupate delle pulizie degli ambienti, ossia di suppellettili, di pavimenti, di tutti gli ambienti della clinica;
dal 2007, in seguito al conseguimento dell'attestato, abbiamo dato una mano agli infermieri, ossia, sempre sotto la loro supervisione, abbiamo talvolta in carenza di personale, cambiato i flaconi delle flebo, le buste delle urine, ci siamo occupate talvolta del trasporto degli ammalati, e se c'era un ammalato allettato, abbiamo aiutato, sempre sotto la supervisione degli infermieri, a cambiare il letto;
ci siamo occupate talvolta dell'assistenza degli ammalati, specialmente il pomeriggio, poiché dopo aver terminato il lavoro di pulizia degli ambienti, aiutavamo le infermiere nel cambio delle flebo, delle lenzuola e, in caso di esigenza, dell'assistenza degli ammalati. Gli infermieri che ci chiedevano aiuto e che erano responsabili del reparto erano il
Sig. , , , , , In Parte_2 Pt_3 Per_1 Pt_5 Parte_4 Parte_6 Pt_8 Pt_9 Pt_7 caso di necessità, ci occupavamo anche della pulizia dell'ammalato, o di dargli da mangiare, sotto la supervisione dell'infermiere. Le mansioni che ho svolto sono le stesse svolte anche dalla , e Pt_1 da altre colleghe che adesso sono in pensione e che, come noi, hanno preso nel 2007 l'attestato. Sia io che la ricorrente siamo turniste, e abbiamo osservato un turno di 6 ore, sia di mattina, che di pomeriggio, e di 12 ore durante la notte. I turni venivano organizzati dalla Direzione Sanitaria, per un totale di 36 ore settimanali. Durante i turni, le mansioni di cui sopra venivano quindi svolte al termine del lavoro ordinario di pulizia, di pomeriggio quasi sempre. Per ogni turno di lavoro, era presente un infermiere con due ausiliari, per cui posso precisare che la ricorrente ha svolto le stesse mansioni poiché abbiamo osservato gli stessi turni. Prima dell'anno 2021, nell'organico non c'era nessuno OSS”.
Le medesime circostanze sono state confermate anche dal teste , che ha Parte_2 dichiarato “adr.: indifferente. Conosco la ricorrente perché siamo colleghe di lavoro, entrambe lavoriamo presso la clinica;
io sono infermiera professionale, mentre la ricorrente a CP_1 partire dal 2021-23, se ricordo, lavora come OSS, e nel periodo precedente come ausiliaria sociosanitaria. La ricorrente era addetta alla pulizia degli ambienti, occupandosi talvolta, di aiutare gli infermieri, sempre sotto la loro supervisione;
anche a me è capitato di essere aiutata dalla , Pt_1 che si occupava di cambiare, ad esempio, le buste delle urine, oppure di sostituire la boccia delle flebo, sempre sotto mia responsabilità. La ricorrente non mi ha mai aiutato a provvedere alle cure del paziente, per esempio se il paziente era allettato, poteva aiutarmi ad alzarlo, ma mai in autonomia, sempre sotto la mia direzione, o a cambiare le lenzuola, se il paziente era allettato, perché non era semplice da sola gestire la situazione. Preciso che eravamo un infermiere per piano. In mia presenza la ricorrente non si è mai occupata di far mangiare i pazienti, e talvolta si occupava di trasportare pazienti con la carrozzella, ma mai con la barella;
poteva capitare che si occupasse del trasporto di campioni biologici;
la ricorrente si occupava di distribuire il vitto. Non ricordo che la ricorrente svolgesse ulteriori mansioni, sempre nel periodo antecedente al 2021. Prima del 2021, non erano presenti OSS in struttura, e la signora prima di essere inquadrata come OSS, svolgeva mansioni diverse da quelle svolte attualmente. Solo dal 2021, infatti, la si occupa anche della cura del Pt_1 paziente, di farlo mangiare o di cambiare il letto quando il paziente è allettato, del cambio del pannolone, e della pulizia del paziente. Prima del 2021 queste mansioni le svolgevo io come infermiera e con l'assistenza della ricorrente. Dal 2021, nella clinica ci sono stati dei cambiamenti nei reparti;
prima c'erano solo chirurgia, ginecologia- ostetricia e urologia. Dal 2021 è stata tolta la ginecologia- ostetricia e aggiunta la geriatria”.
Le dichiarazioni appena citate appaiono precise e intrinsecamente coerenti e trovano reciproco riscontro. Non vi sono elementi idonei a dubitare della genuinità delle testimoni escusse, tanto più ove si consideri la costanza del rapporto di lavoro dei testi con la resistente.
Le mansioni descritte rientrano nelle attività tipiche dell'OSS, con specifico riferimento alla realizzazione di “attività di assistenza diretta e aiuto domestico”, con “attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico”, alla collaborazione alla “rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente” e “alla attuazione degli interventi assistenziali”, all'aiuto “per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso”, all'effettuazione di “piccole medicazioni o cambio delle stesse”: le stesse, infatti, non sono riconducibili a quelle contemplate nel profilo del semplice ausiliario.
L'istruttoria svolta, in definitiva, ha confermato lo svolgimento da parte della Parte_1 di mansioni riconducibili alla Posizione B2 del CCNL di riferimento a decorrere dal 10.07.2007, avendo peraltro la stessa conseguito la qualifica di OSS in data 23.04.2007.
La domanda va, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Raffaella Paesano, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) In accoglimento del ricorso accerta il diritto della ricorrente Parte_1 all'inquadramento nella Categoria B, Posizione B2, del CCNL Case di Cura Private - Personale non medico a decorrere dal 10.07.2007, e per l'effetto condanna la società resistente CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle differenze retributive
[...] maturate a decorrere da tale data tra la Posizione A3 di inquadramento formale e la Posizione B2; b) Condanna la resistente in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 09/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano