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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/03/2024, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
N. 3997/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3997/2021 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato Parte_1 in Castellammare di Stabia (NA) alla via Roma n. 35 presso lo studio dell'avvocato Emilio
Del Sorbo che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in alce all'atto di citazione
ATTRICE
E
QUALE TITOLARE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE Controparte_1
“ ”, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Sant'Antonio Abate (NA) alla via Teilliti n. 79, presso lo studio dell'avvocato
Rosa Abagnale e dell'avvocato Ylenia Zaira Alfano, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato Nicola Rossi che la rappresenta e la Email_1 difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risoluzione per inadempimento e risarcimento dei danni
Conclusioni:
Attrice: 1) accertato e dichiarato l'inadempimento della società convenuta, dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1668, comma 2, c.c. e per l'effetto, condannare la suindicata società alla restituzione del prezzo di acquisto pari ad euro
42.150,00 oltre interessi, anche moratori, maturati e maturandi e rivalutazione monetaria;
2) condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ed anche quelli derivanti dal ridimensionamento Parte_1 degli spazi fruibili dai clienti a causa dell'impossibilità di utilizzare le aree destinate a posti a sedere coperte dalle pergotende da quantificare anche in via equitativa;
3) condannare la società convenuta ex art. 96 c.p.c. per aver formulato eccezioni palesemente infondate sia in fatto che in diritto e per aver ingiustificatamente rifiutato una risoluzione stragiudiziale della controversia anche successivamente all'esperimento dell'a.t.p. ed al deposito di una c.t.u. dove in maniera chiara ha accertato la responsabilità della CP_2
4) condannare comunque la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Convenuta: rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice;
Terza chiamata in causa: in via preliminare di rito, dichiarare la nullità della citazione introduttiva notificata da per violazione del disposto di cui all'art. 163, comma Parte_1
2, n. 3 e 5 c.p.c.; in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. di Controparte_2
e per l'effetto respingere le domande formulate dalla convenuta nei confronti
[...] della terza chiamata nel merito, rigettare ogni e qualsiasi Controparte_3 domanda da chiunque formulata nei confronti di in quanto Controparte_3 infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione. In ogni caso con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 2 T.F., c.p.a. e i.v.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 7-7-2021, in qualità di titolare del Parte_1 ristorante/bar “ , evocava in giudizio Org_1 Controparte_2 al fine di sentir dichiarare l'inadempimento del contratto di appalto ex art.
[...]
1668, comma 2, c.c. della convenuta e per l'effetto, ottenere la condanna della stessa alla restituzione del prezzo corrisposto, ammontante ad euro 42.150,00 oltre interessi, anche moratori nonché rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'inadempimento.
A tal fine premetteva che: nel mese di maggio 2018, aveva acquistato e fatto istallare dalla ditta : una pergotenda denominata Isola 2 della KE Controparte_2 motorizzate, una pergotenda autoportante denominata Isola 2 della KE motorizzate, una copertura trapezoidale in vetro temperato e stratificato con la relativa, struttura portante in metallo zincato, una gronda per il deflusso, una chiusura in tenda verticale motorizzata Co denominata con tessuto in cristall della e una chiusura in vetro ad Org_2 impacchettamento;
il costo convenuto era di euro 42.150,00 che veniva corrisposto mediante bonifici bancari;
al verificarsi delle prime piogge nell'autunno/inverno dell'anno
2018, copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalle pergotende danneggiavano le strutture in legno e gli arredi ubicati nello spazio ad esse sottostanti e rendevano inutilizzabile l'ampia area del locale coperta dalle suddette strutture;
denunciati i fenomeni infiltrativi alla
[...]
, quest'ultima inviava propri operai presso il bar/ristorante “ Controparte_2 [...]
al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni;
non avendo avuto alcun risultato Org_1 riparatore, l'attrice diffidava la con messa in mora del 3-4-2019, invitandola ad CP_2 eliminare i vizi alle strutture, nonché a risarcire tutti i danni ovvero, in subordine, a risolvere il contratto;
in data 28-11-2019, continuando a persistere il fenomeno infiltrativo, veniva formalmente contestato il grave inadempimento della e, risolto il contratto, che CP_2 veniva invitata a restituire all'attrice l'importo pagato per l'acquisto e l'installazione delle pergotende, oltre interessi e risarcimento danni;
in data 7-10-2020, l'attrice avviava la procedura di negoziazione assistita, che, tuttavia, si concludeva con esito negativo.
Costituitasi in giudizio, l'impresa individuale convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.; nel merito, affermava di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto concluso con la società e chiedeva, pertanto, il rigetto integrale delle Parte_1 domande.
Inoltre, chiedeva, l'autorizzazione alla chiamata in causa di al Controparte_3 fine di essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne rispetto agli effetti pregiudizievoli di una eventuale soccombenza. Autorizzata la richiesta, veniva chiamata in causa produttrice Controparte_3 delle pergotende, che eccepiva la nullità della citazione introduttiva e la decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. di . Controparte_2
Inoltre, contestava la fondatezza in fatto e in diritto delle domande, chiedendone il rigetto, con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfettario ex art. 2 T.F., c.p.a. e i.v.a. .
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164, comma 4, c.p.c. per mancanza della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Difatti, con riferimento ai vizi dell'edictio actionis, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n.
4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez.
II sentenza n.1681/2015).
In base all'orientamento della Suprema Corte, infatti, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr.
Cass. n. 27670/08; Cass., sez. un., 22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del
15/05/2013).
Nel caso di specie, le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento dell'atto di citazione appaiono sufficienti ed idonee a consentire alla convenuta di articolare le proprie difese, con la conseguenza che l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
3. Nel merito, è pacifica, in quanto risulta dimostrata per tabulas e non contestata tra le parti, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra e la convenuta in forza del Parte_1 quale la società attrice aveva richiesto all'impresa individuale la fornitura e la posa in opera di diverse strutture, come sopra individuate e specificate dalla nel documento CP_2 trasmesso via e-mail alla in data 12-12-2017 (cfr. relativo documento depositato Parte_1 il 15-7-2021).
In ordine alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale occorre osservare che in tutti i casi in cui ricorrano, in relazione alla medesima fattispecie, gli elementi tipici sia del contratto di appalto che del contratto di compravendita, deve trovare applicazione la disciplina del contratto i cui elementi tipici assumono carattere prevalente (cfr. Cass. civ.,
3578/1999; Cass. civ., sez. un., 11656/2008), considerando che l'elemento discretivo è rappresentato dalla prevalenza della prestazione di “facere” rispetto alla “res” e dalla volontà delle parti. Ne consegue che il contratto rientra nello schema del contratto di appalto ove la fornitura della materia sia funzionale alla realizzazione dell'opera - assumendo il lavoro importanza prevalente - mentre rientra nello schema della compravendita ove la produzione del bene e, quindi, l'attività svolta per la sua realizzazione siano tipiche della sua ordinaria produzione e la consegna della res sia l'oggetto della prestazione a carico del venditore.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle deduzioni delle parti, emerge che la è stata incaricata di provvedere alla installazione delle strutture presso CP_4 il locale della società istante al fine di ampliare l'attività commerciale di quest'ultima, con la conseguenza che risulta prevalente la prestazione di facere, in cui la fornitura e il montaggio del prodotto appaiono strumentali alla realizzazione dell'opera, sicché si ritiene ricorrere tra le parti un contratto inquadrabile nello schema dell'appalto.
Ciò posto, la domanda proposta deve essere qualificata come azione di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c., trovando applicazione la disciplina speciale in materia di appalto.
La giurisprudenza della S.C., invero, è costante nell'affermare il principio secondo cui la responsabilità dell'appaltatore di cui all'art. 1667 c.c., inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, può configurarsi solo quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna,
a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. (Cass. civ., n. 11950/90,
10255/1998, 3302/2006, 13983/2011, 1186/2015).
3.1. Tanto premesso, devono essere innanzitutto esaminate le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla convenuta ai sensi dell'art. 1667, commi 2 e 3, c.c.
Sul punto occorre osservare che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., per esercitare l'azione di garanzia è necessaria la denuncia dei vizi e delle difformità entro il termine decadenziale sessanta giorni, decorrenti da quando si determina e si consolida una situazione tale da fare ragionevolmente ritenere al committente che il difetto o il vizio riscontrato sia da attribuire a responsabilità dell'appaltatore.
La tempestività della denuncia è elemento costitutivo del diritto di garanzia spettante al committente ed è onere di quest'ultimo dimostrarla (cfr. Cass. civ. 10579/2012).
Tuttavia, tale denuncia non è necessaria nelle ipotesi in cui l'appaltatore abbia occultato i vizi, ovvero abbia riconosciuto i vizi o le difformità dell'opera.
Invero, il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, soggetta al termine breve di decadenza di sessanta giorni in base allo stesso art. 1667 c.c., ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un espresso impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera.
Alla stregua dei principi generali, tale impegno, laddove assunto, costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ., n. 62 del 4-1-2018).
È dunque possibile affermare che, quando l'appaltatore, come nel caso in esame, riconosca i vizi dell'opera e si impegni ad emendarli, tale impegno, senza novare l'originaria obbligazione gravante su quest'ultimo, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui si è detto.
Pertanto, in simili ipotesi, il committente potrà avvalersi di una distinta ed autonoma obbligazione di garanzia soggetta al solo termine prescrizionale decennale ordinario.
È utile infine ricordare che la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., n. 6263/2012) ha precisato che il riconoscimento del vizio da parte dell'impresa appaltatrice può anche essere tacito, ad esempio mediante l'intervento sul bene, anche se effettuato attraverso l'opera di terzi e pur in presenza del diniego formale dell'esistenza dei vizi lamentati dal committente.
Nel caso in esame, il comportamento avuto dalla convenuta può essere valutato come un riconoscimento dei vizi per facta concludentia.
Tanto si deduce, da un lato, dai messaggi scambiati tra la committente e , CP_5 il quale, a fronte dei lamentati vizi dell'opera, si rendeva disponibile a provvedere alla riparazione della struttura (cfr. screenshot di messaggistica depositati in data 22-7-2002); e dall'altro, dalle allegazioni della impresa produttrice chiamata in causa, la quale ha sottolineato la circostanza che nel mese di settembre 2019 la ditta SI aveva richiesto la fornitura di gocciolatoi da applicare ai traversi portatelo per il deflusso delle acque piovane funzionali ad impedire il verificarsi delle infiltrazioni d'acqua denunciate (cfr. doc. 6, ovvero d.t.t. del 24-9-2019, depositato il 19-4-2022 da . Controparte_3
Pertanto, l'eccezione di decadenza va rigettata atteso che il riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatrice non deve necessariamente accompagnarsi ad una sua dichiarazione, essendo sufficiente un comportamento che possa qualificarsi come riconoscimento implicito qual è, appunto, l'intervento sull'opera.
3.2. Del pari, non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1667, comma 3, c.c. secondo la quale il diritto alla garanzia si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera.
Nel caso in esame, infatti, è pacifico tra le parti che l'opera sia stata consegnata nel mese di maggio 2018 e che la prima denuncia formale dei vizi sia stata inoltrata mediante raccomandata a/r in data 3/10-4-2019 (depositata il 15-7-2021).
Posto dunque, che l'istituto dell'interruzione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., è applicabile al termine biennale previsto dall'art. 1667, comma 3, c.c. per la prescrizione dell'azione di garanzia per difformità e vizi dell'opera appaltata (cfr. Cass. civ., sentenza n. 290 del 20-1-
1977 e Cass. civ., sentenza n. 333 del 14-1-1980; v. anche Cass. civ., sentenza n. 1955 del
22-2-2000 in tema di prescrizione dell'azione di cui all'art. 1669 c.c.), la comunicazione inoltrata nel mese di aprile 2019 costituisce valido atto di costituzione in mora mediante il quale l'attrice ha, da un lato, ribadito le contestazioni e le richieste già comunicate e dall'altro ha formulato riserva di adire l'autorità giudiziaria al fine di tutelare la propria posizione, con la conseguenza che tale comunicazione costituisce atto idoneo ad interrompere il termine prescrizione previsto dalla norma richiamata. Ne consegue che è da tale data che deve essere accertato l'asserito decorso del biennio, sicché avendo parte attrice inoltrato invito alla negoziazione assistita in data 7-10-2020 e notificato l'atto di citazione in data 7-7-2021, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
4. Per quel che concerne la prova dei vizi lamentanti e del conseguente inadempimento dell'appaltatore, occorre rammentare che la Suprema Corte ha statuito il principio che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001; Cass. civ. n.
982/2002).
Tali principi regolatori dell'onere della prova trovano applicazione anche con riguardo al contratto di appalto, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte “(cfr.: Cass. civ., sez. II, 20-1-2010, n. 936; Cass. civ., 20-
6-1996 n. 5694).
Tuttavia, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere della prova nel contratto di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. Cass. Civ., sez. II, 9-8-2013, n. 19146; Cass. civ., sez. II, 27-12-2012 n. 23923).
Da ultimo, invero, è stato ulteriormente affermato: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche “per facta concludentia”, spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (Cass. civ., sentenza n. 7267 del 13-3-2023).
4.1. Ciò posto, nel caso di specie, l'opera è stata eseguita e consegnata, secondo la prospettazione comune delle parti, nel mese di maggio 2018 e l'attrice committente ha proposto la domanda deducendo che i lavori di realizzazione e posa in opera della struttura non erano stati eseguiti a regola d'arte, in quanto, al verificarsi delle prime piogge, copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalle pergotende, avevano danneggiato i divanetti ubicati nello spazio sottostante ad esse e tutto quanto su di essi posizionato, rendendo inutilizzabile l'intera ampia area del locale coperta dalle suddette strutture, con conseguenti gravi danni economici e all'immagine del Parte_2
A fronte del lamentato inadempimento dell'appaltatore, la convenuta ha replicato osservando che le pergotende e/o pergole sono destinate alla funzione di ombreggiatura e che dal contratto d'appalto non risulta che lo scopo dell'opera da realizzare fosse quello di creare una “copertura ermetica” bensì quella di ampliare lo spazio fruibile ovvero lo spazio per ospitare la clientela e ciò in “un'ottica di crescita ed ampliamento della propria attività commerciale”.
Ha aggiunto che le pergotende ordinate dall'attrice sono formate da teli richiudibili ad impacchettamento fissati ad un sistema di traversi ad arco, carrelli e guide che ne permettono lo scorrimento orizzontale e che se la controparte “… avesse voluto creare una sorta di ulteriore “zona chiusa” del proprio prestigioso bar, avrebbe dovuto utilizzare una soluzione strutturale ben diversa dalla pergotenda, forse non praticabile per mancanza e/o impossibilità di conseguire le relative autorizzazioni” (pag. 6 della comparsa di costituzione). Pertanto, ha sottolineato che: l'opera richiesta era stata esattamente eseguita;
le caratteristiche tecniche ed operative delle strutture e dell'opera nel complesso realizzata, erano quelle indicate dai progettisti della società committente;
i presunti vizi e difformità, non rendevano l'opera realizzata inidonea all'uso cui era destinata (ombreggiamento); eventuali vizi/difformità non erano imputabili alla quanto eventualmente alla CP_4 ditta produttrice delle pergotende.
4.2. Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del sub-procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. - la cui impostazione generale si condivide pienamente per la esatta ed approfondita descrizione dei luoghi oggetto delle controversia,
e per la precisa e dettagliata analisi delle circostanze di fatto evidenziate in riferimento agli inconvenienti lamentati dell'istante – le deduzioni di parte attrice relative ai vizi e difformità dei lavori eseguiti, hanno trovato conferma.
In particolare, l'ausiliario, in seguito alla ispezione dello stato dei luoghi, ha accertato che
“il fenomeno infiltrativo lamentato dall'Attore è effettivamente sussistente e generalizzato.
Ciò è provato dalle tracce evidenti riscontrabili sulle strutture interne sottostanti il telo impermeabile retrattile di entrambe le pergotende (esfoliazioni e deterioramento delle superfici, macchie di umidità, segni di percolazioni, etc.)”.
Secondo i rilievi del consulente, inoltre, “I predetti fenomeni infiltrativi sono riconducibili a tre ordini di fattori: errata progettazione e realizzazione della vetrata trapezoidale di copertura;
inadeguatezza delle sigillature delle giunture dei vari elementi complementari;
difettoso montaggio delle pergotende” (cfr. pag. 18-21 ctu).
Segnatamente, per quanto riguarda gli errori di progettazione, il c.t.u. ha messo in evidenza che “per coprire la porzione di area interposta tra la pergotenda a quota strada e il muro perimetrale, a confine con via Alvino, del complesso aziendale gestito da Pt_1 la di del ha proposto di fornire in opera una Controparte_2 CP_2 vetrata di copertura fatta di lastre di vetro temperato stratificato, tenute da reggi vetri in profilati metallici zincati e non verniciati, da sostenere utilizzando la struttura di legno lamellare preesistente. Il convenuto ha dunque curato la progettazione ed esecuzione della detta copertura, atteso che ha previsto: il numero, le dimensioni, le forme e il tipo di materiale delle lastre;
il numero, le dimensioni, la forma e il tipo di reggi vetro;
lo smaltimento delle acque piovane cadenti sulla vetrata attraverso la trave grondaia della pergotenda a quota strada;
il sostegno della vetrata ancorandola alla struttura in legno lamellare preesistente. Tenuto conto della scelta operata di smaltire le acque meteoriche della vetrata attraverso la grondaia della pergotenda (a quota strada), occorreva assicurarne il deflusso in modo efficace e durevole verso di essa […] I rilievi fotografici mostrano, invece, che le lastre della vetrata non si prolungano oltre l'estremità superiore della scossalina e non sono dotate di dente gocciolatoio (cfr. foto 17, 18, 19 e 20). Siffatta soluzione progettuale e esecutiva non risulta, dunque, idonea a garantire un efficace e duraturo deflusso (ruscellamento) delle acque meteoriche verso il telo per poi defluire nella trave grondaia della pergotenda”.
In merito alla inadeguatezza delle sigillature, l'ausiliario sottolineava che “… in tale situazione, nemmeno il trattamento con mastice siliconico apposto sulle giunture tra il vetro e il ferro, costituisce rimedio efficace e duraturo contro le infiltrazioni, con l'aggravante che il sigillante è utilizzato su materiali caratterizzati da differenti coefficienti di dilatazione termica che rispondono in maniera differente agli sbalzi termici giornalieri e stagionali. Non possono, quindi, ritenersi scongiurati fenomeni di microfessurazioni e lesioni del sigillante nelle giunture, con conseguenti infiltrazioni di acqua piovana, come in dettaglio si dirà al successivo paragrafo.” (cfr. pag. 21-22 c.t.u.).
In merito al difetto di montaggio, l'ausiliario ha evidenziato che “con l'ispezione dall'alto si è notato la non regolare e uniforme stesura dei teli di copertura. Il fenomeno era segnalato dalla presenza di residui terrosi e sabbiosi in alcuni settori dei teli, indice di ristagni di acqua meteorica pregressa [cfr. Foto 26, 27 e 28]. Nelle zone indicate si sono notate ampie pieghe del tessuto che denotano una non uniforme distribuzione delle tensioni cui il telo è sottoposto quando è in fase di completa chiusura”; Inoltre, attuando le manovre di apertura e chiusura delle pergotende è stato rilevato che “a causa del difettoso montaggio si generano tensioni non uniformi nel tessuto del telo, particolarmente evidenti in alcuni dei settori in cui è suddivisa ciascuna pergotenda, e il malfunzionamento della lamina paraschizzi. Ciò comporta che alcuni lembi del telo, non perfettamente tesi, lasciano cadere l'acqua piovana all'interno del telaio e quindi all'interno dell'area coperta, tale trafilamento
è causa delle infiltrazioni lamentate dall'Attore [cfr. Foto 32, 33, 34 e 35]” (cfr. pag. 29-32 ctu).
Sulla base di tali osservazioni il consulente tecnico ha concluso affermando che, di regola, la pergotenda modello Isola 2 della presenta accorgimenti Controparte_3 costruttivi che conferiscono caratteristiche idonee sia alla schermatura e ombreggiamento dai raggi solari, di resistenza al vento e all'umidità, sia ad un efficace riparo in caso di pioggia. Di conseguenza, i vizi che cagionano le infiltrazioni di acqua piovana sull'area coperta del complesso aziendale sono riconducibili a errata progettazione della vetrata di copertura per il sottodimensionamento delle lastre e l'assenza del dente gocciolatoio, nonché
a vizi di esecuzione della stessa vetrata, delle sigillature in matrice siliconica e di montaggio delle pergotende (cfr. pag. 34 c.t.u.).
L'ausiliario ha quindi precisato che, per ripristinare il regolare ed efficace funzionamento della copertura trapezoidale composta da lastre di vetro temperato e stratificato, tenute da reggi vetro in profilati metallici zincati e non verniciati, è necessario eseguire i seguenti interventi: 1) rimozione delle attuali sigillature difettose e degradate e rifacimento delle stesse, previa minuziosa pulizia con idonei detergenti delle superfici dei giunti da trattare;
2) sostituzione dell'attuale scossalina metallica con altra di dimensioni e forma adeguata a raccogliere e convogliare le acque meteoriche di scorrimento della vetrata sul telo della pergotenda a quota strada, per un costo stimato in euro 4.277,06.
Per ripristinare il regolare ed efficace funzionamento delle pergotende in apertura e chiusura, nonché per un'efficace tenuta all'acqua piovana e del funzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, il c.t.u., ha evidenziato che occorre eseguire i seguenti interventi: revisione delle pergotende, previo smontaggio e sostituzione delle parti danneggiate e deteriorate (cinghie di trasmissione e carrelli guida), allineamento delle guide e dei binari, ripristino del funzionamento della lamina paraschizzi, verifica della tensione del telo in apertura e chiusura, sigillatura dei giunti, per un costo stimato di euro 4.577,06.
5. L'accertamento della imperizia della ditta appaltatrice nell'esecuzione dell'appalto non comporta necessariamente la risoluzione del contratto.
Difatti, ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c., se l'opera commissionata è stata portata a termine, il committente può risolvere il contratto d'appalto solo se questa presenta delle difformità o vizi tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Il rimedio risolutorio offerto al committente, dunque, ha natura residuale rispetto all'azione di eliminazione dei vizi e a quella di riduzione del prezzo. In questo caso, infatti, il legislatore ha preferito la via che porta alla conservazione del contratto rispetto al suo scioglimento. Questo si traduce nelle preclusioni imposte al committente che dovrà senz'altro scegliere i rimedi alternativi alla risoluzione se i difetti che affliggono l'opera possono essere sanati, oppure l'opera può comunque servire allo scopo per cui è stata commissionata.
A tal riguardo, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è concorde nell'affermare che “ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera, è necessario un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 c.c., comma 2, la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c., stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore.
Ancora, è stato ribadito che “A differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668
c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore” (Cass. civ., ordinanza n. 21188 del 5-7-2022).
Pertanto, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dell'art. 1668
c.c., comma 1, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto (in tali sensi, tra le tante, Cass. n.
7061 del 2002; Cass. n. 15167 del 2001; Cass. 2 n. 10571 del 2001; Cass. n. 9078 del 1994;
Cass. n. 9613 del 1990; Cass. 1990 n. 7872 del 1990).
Applicando tali principi al caso in esame, risulta evidente – ed è confermato anche dalla consulenza tecnica espletata - che i vizi di cui è affetta la struttura in esame, relativi alla presenza di infiltrazioni di acqua piovana sull'area coperta del complesso aziendale, non sono di gravità tale da incidere in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa e risultano facilmente eliminabili da parte dell'appaltatore con la conseguenza che la natura ed entità dei vizi riscontrati non sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
La presenza delle infiltrazioni nella struttura, in sostanza, non impedisce il godimento del bene;
il vizio riscontrato, invero, non può considerarsi tale da comportare un'alterazione sostanziale dell'opera attesa la sua funzione, non alterata, di schermatura e ombreggiamento dai raggi solari, di resistenza al vento e all'umidità, oltre che di riparazione dalla pioggia.
Il vizio in questione non ha reso l'opera “del tutto inadatta alla sua destinazione” e, per tali ragioni, la domanda di risoluzione del contratto non può essere accolta.
6. L'attrice ha poi richiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, derivanti dal danneggiamento dei divanetti e delle suppellettili rovinate dalla pioggia, dal mancato guadagno derivante dal ridimensionamento degli spazi fruibili dai clienti a causa dell'impossibilità di utilizzare le aree destinate a posti a sedere coperte dalle pergotende;
ha chiesto anche il risarcimento dei danni non patrimoniali relativi all'immagine dell'attività commerciale e allo stress patito dai titolari e gestori, durante le giornate di pioggia, costretti a porre i clienti al riparo dall'acqua piovana caduta sui tavoli e divanetti, e per il timore di cedimento delle strutture dovute alle continue infiltrazioni.
Al riguardo, deve rammentarsi che nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, primo comma, c.c., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltare mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 c.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi (cfr. Cass. civ., sentenza n. 6181 del 16-3-2011; Cass. civ., sentenza n. 24305 del 16-10-2017).
Inoltre, va ricordato che la domanda di risoluzione non è incompatibile con quella di riduzione del prezzo o di eliminazione del vizio, sicché ne è ammesso il cumulo nel medesimo giudizio;
secondo la S.C., ancora, la domanda di riduzione del prezzo in presenza di difetti dell'opera può essere proposta, in luogo di quella originaria di risoluzione per inadempimento, sia nel giudizio di primo grado sia in quello d'appello, giacché, essendo fondata sulla medesima “causa petendi” e caratterizzata da un “petitum” più limitato, non costituisce domanda nuova. Infatti, all'appalto non può essere esteso il principio, dettato per la vendita dall'art. 1492, comma 2, c.c., dell'irrevocabilità della scelta, operata mediante domanda giudiziale, tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo;
inoltre, nel caso di inadempimento dell'appaltatore, il divieto di cui all'art. 1453, comma 2, c.c. impedisce al committente, che abbia proposto domanda di risoluzione, di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo (Cass. civ., ordinanza n.
2037 del 24-1-2019; V. anche Cass. civ., ordinanza n. 12803 del 14-5-2019 e Cass. civ., sentenza n. 19825 del 19-9-2014).
Al contempo, per costante giurisprudenza, si ritiene condivisibilmente che “In tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione” (Cass. civ., sentenza n. 4366 del
4-3-2015; Cass. civ., ordinanza n. 18578 del 13-7-2018).
Orbene, in ragione dei principi illustrati e delle domande proposte, poiché la richiesta di risoluzione del contratto è stata respinta, anche la richiesta di risarcimento del danno deve essere rigettata.
Logicamente, deve essere respinta anche la domanda proposta dall'attrice di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
7. Il rigetto delle domande proposte contro la convenuta assorbe logicamente ogni questione riguardante la richiesta di manleva proposta dall'appaltatrice nei confronti della terza chiamata in causa.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del valore indeterminato della controversia (indeterminabile, complessiva bassa: fase studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase istruttoria, euro 903,00; fase decisoria, euro 1.453,00), da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., le domande proposte contro la stessa persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale, per cui alla domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo di euro 42.150,99 oltre interessi e rivalutazione deve essere sommata quella di risarcimento del danno di valore indeterminato.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , quale titolare Controparte_2 della impresa individuale ” e di Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, Controparte_3 eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta le domande proposte da in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1
B) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di , quale titolare della impresa individuale Controparte_2
”, che liquida in euro 3.809,00, per Controparte_2 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Rosa Abagnale e Ylenia Zaira Alfano, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
C) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., che liquida in euro 3.809,00, per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
D) pone le spese di c.t.u. a carico di in persona del legale rappresentante p.t Parte_1
Torre Annunziata, 1° marzo 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3997/2021 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato Parte_1 in Castellammare di Stabia (NA) alla via Roma n. 35 presso lo studio dell'avvocato Emilio
Del Sorbo che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in alce all'atto di citazione
ATTRICE
E
QUALE TITOLARE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE Controparte_1
“ ”, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Sant'Antonio Abate (NA) alla via Teilliti n. 79, presso lo studio dell'avvocato
Rosa Abagnale e dell'avvocato Ylenia Zaira Alfano, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato Nicola Rossi che la rappresenta e la Email_1 difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risoluzione per inadempimento e risarcimento dei danni
Conclusioni:
Attrice: 1) accertato e dichiarato l'inadempimento della società convenuta, dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1668, comma 2, c.c. e per l'effetto, condannare la suindicata società alla restituzione del prezzo di acquisto pari ad euro
42.150,00 oltre interessi, anche moratori, maturati e maturandi e rivalutazione monetaria;
2) condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ed anche quelli derivanti dal ridimensionamento Parte_1 degli spazi fruibili dai clienti a causa dell'impossibilità di utilizzare le aree destinate a posti a sedere coperte dalle pergotende da quantificare anche in via equitativa;
3) condannare la società convenuta ex art. 96 c.p.c. per aver formulato eccezioni palesemente infondate sia in fatto che in diritto e per aver ingiustificatamente rifiutato una risoluzione stragiudiziale della controversia anche successivamente all'esperimento dell'a.t.p. ed al deposito di una c.t.u. dove in maniera chiara ha accertato la responsabilità della CP_2
4) condannare comunque la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Convenuta: rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice;
Terza chiamata in causa: in via preliminare di rito, dichiarare la nullità della citazione introduttiva notificata da per violazione del disposto di cui all'art. 163, comma Parte_1
2, n. 3 e 5 c.p.c.; in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. di Controparte_2
e per l'effetto respingere le domande formulate dalla convenuta nei confronti
[...] della terza chiamata nel merito, rigettare ogni e qualsiasi Controparte_3 domanda da chiunque formulata nei confronti di in quanto Controparte_3 infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione. In ogni caso con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 2 T.F., c.p.a. e i.v.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 7-7-2021, in qualità di titolare del Parte_1 ristorante/bar “ , evocava in giudizio Org_1 Controparte_2 al fine di sentir dichiarare l'inadempimento del contratto di appalto ex art.
[...]
1668, comma 2, c.c. della convenuta e per l'effetto, ottenere la condanna della stessa alla restituzione del prezzo corrisposto, ammontante ad euro 42.150,00 oltre interessi, anche moratori nonché rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'inadempimento.
A tal fine premetteva che: nel mese di maggio 2018, aveva acquistato e fatto istallare dalla ditta : una pergotenda denominata Isola 2 della KE Controparte_2 motorizzate, una pergotenda autoportante denominata Isola 2 della KE motorizzate, una copertura trapezoidale in vetro temperato e stratificato con la relativa, struttura portante in metallo zincato, una gronda per il deflusso, una chiusura in tenda verticale motorizzata Co denominata con tessuto in cristall della e una chiusura in vetro ad Org_2 impacchettamento;
il costo convenuto era di euro 42.150,00 che veniva corrisposto mediante bonifici bancari;
al verificarsi delle prime piogge nell'autunno/inverno dell'anno
2018, copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalle pergotende danneggiavano le strutture in legno e gli arredi ubicati nello spazio ad esse sottostanti e rendevano inutilizzabile l'ampia area del locale coperta dalle suddette strutture;
denunciati i fenomeni infiltrativi alla
[...]
, quest'ultima inviava propri operai presso il bar/ristorante “ Controparte_2 [...]
al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni;
non avendo avuto alcun risultato Org_1 riparatore, l'attrice diffidava la con messa in mora del 3-4-2019, invitandola ad CP_2 eliminare i vizi alle strutture, nonché a risarcire tutti i danni ovvero, in subordine, a risolvere il contratto;
in data 28-11-2019, continuando a persistere il fenomeno infiltrativo, veniva formalmente contestato il grave inadempimento della e, risolto il contratto, che CP_2 veniva invitata a restituire all'attrice l'importo pagato per l'acquisto e l'installazione delle pergotende, oltre interessi e risarcimento danni;
in data 7-10-2020, l'attrice avviava la procedura di negoziazione assistita, che, tuttavia, si concludeva con esito negativo.
Costituitasi in giudizio, l'impresa individuale convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.; nel merito, affermava di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto concluso con la società e chiedeva, pertanto, il rigetto integrale delle Parte_1 domande.
Inoltre, chiedeva, l'autorizzazione alla chiamata in causa di al Controparte_3 fine di essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne rispetto agli effetti pregiudizievoli di una eventuale soccombenza. Autorizzata la richiesta, veniva chiamata in causa produttrice Controparte_3 delle pergotende, che eccepiva la nullità della citazione introduttiva e la decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. di . Controparte_2
Inoltre, contestava la fondatezza in fatto e in diritto delle domande, chiedendone il rigetto, con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfettario ex art. 2 T.F., c.p.a. e i.v.a. .
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164, comma 4, c.p.c. per mancanza della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Difatti, con riferimento ai vizi dell'edictio actionis, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n.
4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez.
II sentenza n.1681/2015).
In base all'orientamento della Suprema Corte, infatti, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr.
Cass. n. 27670/08; Cass., sez. un., 22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del
15/05/2013).
Nel caso di specie, le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento dell'atto di citazione appaiono sufficienti ed idonee a consentire alla convenuta di articolare le proprie difese, con la conseguenza che l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
3. Nel merito, è pacifica, in quanto risulta dimostrata per tabulas e non contestata tra le parti, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra e la convenuta in forza del Parte_1 quale la società attrice aveva richiesto all'impresa individuale la fornitura e la posa in opera di diverse strutture, come sopra individuate e specificate dalla nel documento CP_2 trasmesso via e-mail alla in data 12-12-2017 (cfr. relativo documento depositato Parte_1 il 15-7-2021).
In ordine alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale occorre osservare che in tutti i casi in cui ricorrano, in relazione alla medesima fattispecie, gli elementi tipici sia del contratto di appalto che del contratto di compravendita, deve trovare applicazione la disciplina del contratto i cui elementi tipici assumono carattere prevalente (cfr. Cass. civ.,
3578/1999; Cass. civ., sez. un., 11656/2008), considerando che l'elemento discretivo è rappresentato dalla prevalenza della prestazione di “facere” rispetto alla “res” e dalla volontà delle parti. Ne consegue che il contratto rientra nello schema del contratto di appalto ove la fornitura della materia sia funzionale alla realizzazione dell'opera - assumendo il lavoro importanza prevalente - mentre rientra nello schema della compravendita ove la produzione del bene e, quindi, l'attività svolta per la sua realizzazione siano tipiche della sua ordinaria produzione e la consegna della res sia l'oggetto della prestazione a carico del venditore.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle deduzioni delle parti, emerge che la è stata incaricata di provvedere alla installazione delle strutture presso CP_4 il locale della società istante al fine di ampliare l'attività commerciale di quest'ultima, con la conseguenza che risulta prevalente la prestazione di facere, in cui la fornitura e il montaggio del prodotto appaiono strumentali alla realizzazione dell'opera, sicché si ritiene ricorrere tra le parti un contratto inquadrabile nello schema dell'appalto.
Ciò posto, la domanda proposta deve essere qualificata come azione di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c., trovando applicazione la disciplina speciale in materia di appalto.
La giurisprudenza della S.C., invero, è costante nell'affermare il principio secondo cui la responsabilità dell'appaltatore di cui all'art. 1667 c.c., inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, può configurarsi solo quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna,
a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. (Cass. civ., n. 11950/90,
10255/1998, 3302/2006, 13983/2011, 1186/2015).
3.1. Tanto premesso, devono essere innanzitutto esaminate le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla convenuta ai sensi dell'art. 1667, commi 2 e 3, c.c.
Sul punto occorre osservare che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., per esercitare l'azione di garanzia è necessaria la denuncia dei vizi e delle difformità entro il termine decadenziale sessanta giorni, decorrenti da quando si determina e si consolida una situazione tale da fare ragionevolmente ritenere al committente che il difetto o il vizio riscontrato sia da attribuire a responsabilità dell'appaltatore.
La tempestività della denuncia è elemento costitutivo del diritto di garanzia spettante al committente ed è onere di quest'ultimo dimostrarla (cfr. Cass. civ. 10579/2012).
Tuttavia, tale denuncia non è necessaria nelle ipotesi in cui l'appaltatore abbia occultato i vizi, ovvero abbia riconosciuto i vizi o le difformità dell'opera.
Invero, il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, soggetta al termine breve di decadenza di sessanta giorni in base allo stesso art. 1667 c.c., ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un espresso impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera.
Alla stregua dei principi generali, tale impegno, laddove assunto, costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ., n. 62 del 4-1-2018).
È dunque possibile affermare che, quando l'appaltatore, come nel caso in esame, riconosca i vizi dell'opera e si impegni ad emendarli, tale impegno, senza novare l'originaria obbligazione gravante su quest'ultimo, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui si è detto.
Pertanto, in simili ipotesi, il committente potrà avvalersi di una distinta ed autonoma obbligazione di garanzia soggetta al solo termine prescrizionale decennale ordinario.
È utile infine ricordare che la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., n. 6263/2012) ha precisato che il riconoscimento del vizio da parte dell'impresa appaltatrice può anche essere tacito, ad esempio mediante l'intervento sul bene, anche se effettuato attraverso l'opera di terzi e pur in presenza del diniego formale dell'esistenza dei vizi lamentati dal committente.
Nel caso in esame, il comportamento avuto dalla convenuta può essere valutato come un riconoscimento dei vizi per facta concludentia.
Tanto si deduce, da un lato, dai messaggi scambiati tra la committente e , CP_5 il quale, a fronte dei lamentati vizi dell'opera, si rendeva disponibile a provvedere alla riparazione della struttura (cfr. screenshot di messaggistica depositati in data 22-7-2002); e dall'altro, dalle allegazioni della impresa produttrice chiamata in causa, la quale ha sottolineato la circostanza che nel mese di settembre 2019 la ditta SI aveva richiesto la fornitura di gocciolatoi da applicare ai traversi portatelo per il deflusso delle acque piovane funzionali ad impedire il verificarsi delle infiltrazioni d'acqua denunciate (cfr. doc. 6, ovvero d.t.t. del 24-9-2019, depositato il 19-4-2022 da . Controparte_3
Pertanto, l'eccezione di decadenza va rigettata atteso che il riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatrice non deve necessariamente accompagnarsi ad una sua dichiarazione, essendo sufficiente un comportamento che possa qualificarsi come riconoscimento implicito qual è, appunto, l'intervento sull'opera.
3.2. Del pari, non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1667, comma 3, c.c. secondo la quale il diritto alla garanzia si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera.
Nel caso in esame, infatti, è pacifico tra le parti che l'opera sia stata consegnata nel mese di maggio 2018 e che la prima denuncia formale dei vizi sia stata inoltrata mediante raccomandata a/r in data 3/10-4-2019 (depositata il 15-7-2021).
Posto dunque, che l'istituto dell'interruzione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., è applicabile al termine biennale previsto dall'art. 1667, comma 3, c.c. per la prescrizione dell'azione di garanzia per difformità e vizi dell'opera appaltata (cfr. Cass. civ., sentenza n. 290 del 20-1-
1977 e Cass. civ., sentenza n. 333 del 14-1-1980; v. anche Cass. civ., sentenza n. 1955 del
22-2-2000 in tema di prescrizione dell'azione di cui all'art. 1669 c.c.), la comunicazione inoltrata nel mese di aprile 2019 costituisce valido atto di costituzione in mora mediante il quale l'attrice ha, da un lato, ribadito le contestazioni e le richieste già comunicate e dall'altro ha formulato riserva di adire l'autorità giudiziaria al fine di tutelare la propria posizione, con la conseguenza che tale comunicazione costituisce atto idoneo ad interrompere il termine prescrizione previsto dalla norma richiamata. Ne consegue che è da tale data che deve essere accertato l'asserito decorso del biennio, sicché avendo parte attrice inoltrato invito alla negoziazione assistita in data 7-10-2020 e notificato l'atto di citazione in data 7-7-2021, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
4. Per quel che concerne la prova dei vizi lamentanti e del conseguente inadempimento dell'appaltatore, occorre rammentare che la Suprema Corte ha statuito il principio che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001; Cass. civ. n.
982/2002).
Tali principi regolatori dell'onere della prova trovano applicazione anche con riguardo al contratto di appalto, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte “(cfr.: Cass. civ., sez. II, 20-1-2010, n. 936; Cass. civ., 20-
6-1996 n. 5694).
Tuttavia, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere della prova nel contratto di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. Cass. Civ., sez. II, 9-8-2013, n. 19146; Cass. civ., sez. II, 27-12-2012 n. 23923).
Da ultimo, invero, è stato ulteriormente affermato: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche “per facta concludentia”, spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (Cass. civ., sentenza n. 7267 del 13-3-2023).
4.1. Ciò posto, nel caso di specie, l'opera è stata eseguita e consegnata, secondo la prospettazione comune delle parti, nel mese di maggio 2018 e l'attrice committente ha proposto la domanda deducendo che i lavori di realizzazione e posa in opera della struttura non erano stati eseguiti a regola d'arte, in quanto, al verificarsi delle prime piogge, copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalle pergotende, avevano danneggiato i divanetti ubicati nello spazio sottostante ad esse e tutto quanto su di essi posizionato, rendendo inutilizzabile l'intera ampia area del locale coperta dalle suddette strutture, con conseguenti gravi danni economici e all'immagine del Parte_2
A fronte del lamentato inadempimento dell'appaltatore, la convenuta ha replicato osservando che le pergotende e/o pergole sono destinate alla funzione di ombreggiatura e che dal contratto d'appalto non risulta che lo scopo dell'opera da realizzare fosse quello di creare una “copertura ermetica” bensì quella di ampliare lo spazio fruibile ovvero lo spazio per ospitare la clientela e ciò in “un'ottica di crescita ed ampliamento della propria attività commerciale”.
Ha aggiunto che le pergotende ordinate dall'attrice sono formate da teli richiudibili ad impacchettamento fissati ad un sistema di traversi ad arco, carrelli e guide che ne permettono lo scorrimento orizzontale e che se la controparte “… avesse voluto creare una sorta di ulteriore “zona chiusa” del proprio prestigioso bar, avrebbe dovuto utilizzare una soluzione strutturale ben diversa dalla pergotenda, forse non praticabile per mancanza e/o impossibilità di conseguire le relative autorizzazioni” (pag. 6 della comparsa di costituzione). Pertanto, ha sottolineato che: l'opera richiesta era stata esattamente eseguita;
le caratteristiche tecniche ed operative delle strutture e dell'opera nel complesso realizzata, erano quelle indicate dai progettisti della società committente;
i presunti vizi e difformità, non rendevano l'opera realizzata inidonea all'uso cui era destinata (ombreggiamento); eventuali vizi/difformità non erano imputabili alla quanto eventualmente alla CP_4 ditta produttrice delle pergotende.
4.2. Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del sub-procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. - la cui impostazione generale si condivide pienamente per la esatta ed approfondita descrizione dei luoghi oggetto delle controversia,
e per la precisa e dettagliata analisi delle circostanze di fatto evidenziate in riferimento agli inconvenienti lamentati dell'istante – le deduzioni di parte attrice relative ai vizi e difformità dei lavori eseguiti, hanno trovato conferma.
In particolare, l'ausiliario, in seguito alla ispezione dello stato dei luoghi, ha accertato che
“il fenomeno infiltrativo lamentato dall'Attore è effettivamente sussistente e generalizzato.
Ciò è provato dalle tracce evidenti riscontrabili sulle strutture interne sottostanti il telo impermeabile retrattile di entrambe le pergotende (esfoliazioni e deterioramento delle superfici, macchie di umidità, segni di percolazioni, etc.)”.
Secondo i rilievi del consulente, inoltre, “I predetti fenomeni infiltrativi sono riconducibili a tre ordini di fattori: errata progettazione e realizzazione della vetrata trapezoidale di copertura;
inadeguatezza delle sigillature delle giunture dei vari elementi complementari;
difettoso montaggio delle pergotende” (cfr. pag. 18-21 ctu).
Segnatamente, per quanto riguarda gli errori di progettazione, il c.t.u. ha messo in evidenza che “per coprire la porzione di area interposta tra la pergotenda a quota strada e il muro perimetrale, a confine con via Alvino, del complesso aziendale gestito da Pt_1 la di del ha proposto di fornire in opera una Controparte_2 CP_2 vetrata di copertura fatta di lastre di vetro temperato stratificato, tenute da reggi vetri in profilati metallici zincati e non verniciati, da sostenere utilizzando la struttura di legno lamellare preesistente. Il convenuto ha dunque curato la progettazione ed esecuzione della detta copertura, atteso che ha previsto: il numero, le dimensioni, le forme e il tipo di materiale delle lastre;
il numero, le dimensioni, la forma e il tipo di reggi vetro;
lo smaltimento delle acque piovane cadenti sulla vetrata attraverso la trave grondaia della pergotenda a quota strada;
il sostegno della vetrata ancorandola alla struttura in legno lamellare preesistente. Tenuto conto della scelta operata di smaltire le acque meteoriche della vetrata attraverso la grondaia della pergotenda (a quota strada), occorreva assicurarne il deflusso in modo efficace e durevole verso di essa […] I rilievi fotografici mostrano, invece, che le lastre della vetrata non si prolungano oltre l'estremità superiore della scossalina e non sono dotate di dente gocciolatoio (cfr. foto 17, 18, 19 e 20). Siffatta soluzione progettuale e esecutiva non risulta, dunque, idonea a garantire un efficace e duraturo deflusso (ruscellamento) delle acque meteoriche verso il telo per poi defluire nella trave grondaia della pergotenda”.
In merito alla inadeguatezza delle sigillature, l'ausiliario sottolineava che “… in tale situazione, nemmeno il trattamento con mastice siliconico apposto sulle giunture tra il vetro e il ferro, costituisce rimedio efficace e duraturo contro le infiltrazioni, con l'aggravante che il sigillante è utilizzato su materiali caratterizzati da differenti coefficienti di dilatazione termica che rispondono in maniera differente agli sbalzi termici giornalieri e stagionali. Non possono, quindi, ritenersi scongiurati fenomeni di microfessurazioni e lesioni del sigillante nelle giunture, con conseguenti infiltrazioni di acqua piovana, come in dettaglio si dirà al successivo paragrafo.” (cfr. pag. 21-22 c.t.u.).
In merito al difetto di montaggio, l'ausiliario ha evidenziato che “con l'ispezione dall'alto si è notato la non regolare e uniforme stesura dei teli di copertura. Il fenomeno era segnalato dalla presenza di residui terrosi e sabbiosi in alcuni settori dei teli, indice di ristagni di acqua meteorica pregressa [cfr. Foto 26, 27 e 28]. Nelle zone indicate si sono notate ampie pieghe del tessuto che denotano una non uniforme distribuzione delle tensioni cui il telo è sottoposto quando è in fase di completa chiusura”; Inoltre, attuando le manovre di apertura e chiusura delle pergotende è stato rilevato che “a causa del difettoso montaggio si generano tensioni non uniformi nel tessuto del telo, particolarmente evidenti in alcuni dei settori in cui è suddivisa ciascuna pergotenda, e il malfunzionamento della lamina paraschizzi. Ciò comporta che alcuni lembi del telo, non perfettamente tesi, lasciano cadere l'acqua piovana all'interno del telaio e quindi all'interno dell'area coperta, tale trafilamento
è causa delle infiltrazioni lamentate dall'Attore [cfr. Foto 32, 33, 34 e 35]” (cfr. pag. 29-32 ctu).
Sulla base di tali osservazioni il consulente tecnico ha concluso affermando che, di regola, la pergotenda modello Isola 2 della presenta accorgimenti Controparte_3 costruttivi che conferiscono caratteristiche idonee sia alla schermatura e ombreggiamento dai raggi solari, di resistenza al vento e all'umidità, sia ad un efficace riparo in caso di pioggia. Di conseguenza, i vizi che cagionano le infiltrazioni di acqua piovana sull'area coperta del complesso aziendale sono riconducibili a errata progettazione della vetrata di copertura per il sottodimensionamento delle lastre e l'assenza del dente gocciolatoio, nonché
a vizi di esecuzione della stessa vetrata, delle sigillature in matrice siliconica e di montaggio delle pergotende (cfr. pag. 34 c.t.u.).
L'ausiliario ha quindi precisato che, per ripristinare il regolare ed efficace funzionamento della copertura trapezoidale composta da lastre di vetro temperato e stratificato, tenute da reggi vetro in profilati metallici zincati e non verniciati, è necessario eseguire i seguenti interventi: 1) rimozione delle attuali sigillature difettose e degradate e rifacimento delle stesse, previa minuziosa pulizia con idonei detergenti delle superfici dei giunti da trattare;
2) sostituzione dell'attuale scossalina metallica con altra di dimensioni e forma adeguata a raccogliere e convogliare le acque meteoriche di scorrimento della vetrata sul telo della pergotenda a quota strada, per un costo stimato in euro 4.277,06.
Per ripristinare il regolare ed efficace funzionamento delle pergotende in apertura e chiusura, nonché per un'efficace tenuta all'acqua piovana e del funzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, il c.t.u., ha evidenziato che occorre eseguire i seguenti interventi: revisione delle pergotende, previo smontaggio e sostituzione delle parti danneggiate e deteriorate (cinghie di trasmissione e carrelli guida), allineamento delle guide e dei binari, ripristino del funzionamento della lamina paraschizzi, verifica della tensione del telo in apertura e chiusura, sigillatura dei giunti, per un costo stimato di euro 4.577,06.
5. L'accertamento della imperizia della ditta appaltatrice nell'esecuzione dell'appalto non comporta necessariamente la risoluzione del contratto.
Difatti, ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c., se l'opera commissionata è stata portata a termine, il committente può risolvere il contratto d'appalto solo se questa presenta delle difformità o vizi tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Il rimedio risolutorio offerto al committente, dunque, ha natura residuale rispetto all'azione di eliminazione dei vizi e a quella di riduzione del prezzo. In questo caso, infatti, il legislatore ha preferito la via che porta alla conservazione del contratto rispetto al suo scioglimento. Questo si traduce nelle preclusioni imposte al committente che dovrà senz'altro scegliere i rimedi alternativi alla risoluzione se i difetti che affliggono l'opera possono essere sanati, oppure l'opera può comunque servire allo scopo per cui è stata commissionata.
A tal riguardo, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è concorde nell'affermare che “ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera, è necessario un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 c.c., comma 2, la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c., stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore.
Ancora, è stato ribadito che “A differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668
c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore” (Cass. civ., ordinanza n. 21188 del 5-7-2022).
Pertanto, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dell'art. 1668
c.c., comma 1, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto (in tali sensi, tra le tante, Cass. n.
7061 del 2002; Cass. n. 15167 del 2001; Cass. 2 n. 10571 del 2001; Cass. n. 9078 del 1994;
Cass. n. 9613 del 1990; Cass. 1990 n. 7872 del 1990).
Applicando tali principi al caso in esame, risulta evidente – ed è confermato anche dalla consulenza tecnica espletata - che i vizi di cui è affetta la struttura in esame, relativi alla presenza di infiltrazioni di acqua piovana sull'area coperta del complesso aziendale, non sono di gravità tale da incidere in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa e risultano facilmente eliminabili da parte dell'appaltatore con la conseguenza che la natura ed entità dei vizi riscontrati non sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
La presenza delle infiltrazioni nella struttura, in sostanza, non impedisce il godimento del bene;
il vizio riscontrato, invero, non può considerarsi tale da comportare un'alterazione sostanziale dell'opera attesa la sua funzione, non alterata, di schermatura e ombreggiamento dai raggi solari, di resistenza al vento e all'umidità, oltre che di riparazione dalla pioggia.
Il vizio in questione non ha reso l'opera “del tutto inadatta alla sua destinazione” e, per tali ragioni, la domanda di risoluzione del contratto non può essere accolta.
6. L'attrice ha poi richiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, derivanti dal danneggiamento dei divanetti e delle suppellettili rovinate dalla pioggia, dal mancato guadagno derivante dal ridimensionamento degli spazi fruibili dai clienti a causa dell'impossibilità di utilizzare le aree destinate a posti a sedere coperte dalle pergotende;
ha chiesto anche il risarcimento dei danni non patrimoniali relativi all'immagine dell'attività commerciale e allo stress patito dai titolari e gestori, durante le giornate di pioggia, costretti a porre i clienti al riparo dall'acqua piovana caduta sui tavoli e divanetti, e per il timore di cedimento delle strutture dovute alle continue infiltrazioni.
Al riguardo, deve rammentarsi che nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, primo comma, c.c., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltare mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 c.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi (cfr. Cass. civ., sentenza n. 6181 del 16-3-2011; Cass. civ., sentenza n. 24305 del 16-10-2017).
Inoltre, va ricordato che la domanda di risoluzione non è incompatibile con quella di riduzione del prezzo o di eliminazione del vizio, sicché ne è ammesso il cumulo nel medesimo giudizio;
secondo la S.C., ancora, la domanda di riduzione del prezzo in presenza di difetti dell'opera può essere proposta, in luogo di quella originaria di risoluzione per inadempimento, sia nel giudizio di primo grado sia in quello d'appello, giacché, essendo fondata sulla medesima “causa petendi” e caratterizzata da un “petitum” più limitato, non costituisce domanda nuova. Infatti, all'appalto non può essere esteso il principio, dettato per la vendita dall'art. 1492, comma 2, c.c., dell'irrevocabilità della scelta, operata mediante domanda giudiziale, tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo;
inoltre, nel caso di inadempimento dell'appaltatore, il divieto di cui all'art. 1453, comma 2, c.c. impedisce al committente, che abbia proposto domanda di risoluzione, di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo (Cass. civ., ordinanza n.
2037 del 24-1-2019; V. anche Cass. civ., ordinanza n. 12803 del 14-5-2019 e Cass. civ., sentenza n. 19825 del 19-9-2014).
Al contempo, per costante giurisprudenza, si ritiene condivisibilmente che “In tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione” (Cass. civ., sentenza n. 4366 del
4-3-2015; Cass. civ., ordinanza n. 18578 del 13-7-2018).
Orbene, in ragione dei principi illustrati e delle domande proposte, poiché la richiesta di risoluzione del contratto è stata respinta, anche la richiesta di risarcimento del danno deve essere rigettata.
Logicamente, deve essere respinta anche la domanda proposta dall'attrice di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
7. Il rigetto delle domande proposte contro la convenuta assorbe logicamente ogni questione riguardante la richiesta di manleva proposta dall'appaltatrice nei confronti della terza chiamata in causa.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del valore indeterminato della controversia (indeterminabile, complessiva bassa: fase studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase istruttoria, euro 903,00; fase decisoria, euro 1.453,00), da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., le domande proposte contro la stessa persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale, per cui alla domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo di euro 42.150,99 oltre interessi e rivalutazione deve essere sommata quella di risarcimento del danno di valore indeterminato.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , quale titolare Controparte_2 della impresa individuale ” e di Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, Controparte_3 eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta le domande proposte da in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1
B) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di , quale titolare della impresa individuale Controparte_2
”, che liquida in euro 3.809,00, per Controparte_2 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Rosa Abagnale e Ylenia Zaira Alfano, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
C) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., che liquida in euro 3.809,00, per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
D) pone le spese di c.t.u. a carico di in persona del legale rappresentante p.t Parte_1
Torre Annunziata, 1° marzo 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola