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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3884/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZANON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3884/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR 2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASINI FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEBRI SAMANTHA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TRENTINI ANTONELLA ( ) PIAZZA MAGGIORE N.6 C/O C.F._2
AVVOCATURA DEL COMUNE 40124 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
MAGGIORE 6 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ZEBRI SAMANTHA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per : << come in atto di citazione e insiste per le istanze istruttorie di cui Parte_1 alle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2) e n. 3) c.p.c.>>
<Voglia il Tribunale di Bologna
-accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Sindaco p.t., ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c., e comunque dell'art.2043 c.c. e art. 2059 c.c. nel sinistro occorso alla sig.ra
[...]
il 9.11.2015 in Bologna, in via Ugo Bassi;
Parte_1
-conseguentemente, condannare il , nella persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 risarcire ad i danni da questa subito a seguito del predetto infortunio;
danni che Parte_1 si indicano in € 1.443,00 per spese mediche e per l'acquisto degli occhiali rotti già sostenute e documentate;
€ 366,00 per rimborso delle spese della relazione medico-legale; nonché in complessivi € 25.795,30, oltre interessi dal sinistro al saldo e rivalutazione, così suddivisi: € 14.951,00 a titolo di danno biologico quantificato nella misura del 9% dell'integrità psicofisica, o nella diversa somma, maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa;
€ 4.485,30 a titolo di danno morale (30% biologico) o nella diversa somma, maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa;
€ 2.880,00 a titolo di I.T.T. (30 giorni per € 96), € 1.350,00 a titolo di I.T.P. (30 giorni al 50%), € 720,00 a titolo di
pagina 1 di 5 I.T.P. (30 giorni al 25%), oltre interessi e rivalutazione, o nelle diverse somme, maggiori o minori che risultassero dovute in corso di causa;
Con vittoria di spese, competenze e onorari>>.
Per : <come da comparsa di costituzione;
si oppone alle richieste istruttorie Controparte_1 avanzate da controparte richiamandosi integralmente al contenuto delle proprie memorie istruttorie>>.
<Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere: in via principale e nel merito
- respingere tutte le domande formulate nei confronti del in quanto non provate e Controparte_1 comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa;
in via meramente subordinata
- accertare la concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella causazione del sinistro e, conseguentemente, ridurre l'eventuale risarcimento dovuto dal convenuto, secondo la gravità CP_1 della colpa dell'istante e l'entità delle conseguenze derivatane, come accertate in corso di causa;
Con vittoria di spese e declaratoria delle competenze per la Pubblica Avvocatura ex lege 266/2005, art.
1, comma 208 (in luogo di IVA e CPA).>>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito nel
[...] sinistro avvenuto in data 9.11.2015 in Bologna.
A sostegno della domanda l'attrice assumeva che:
i) il giorno 9.11.2015 si trovava occasionalmente a Bologna per far visita alla figlia. Alle ore 11.30 circa percorreva a piedi via Ugo Bassi sotto i portici, provenendo da via San Felice quando, prima dell'incrocio con via Cesare Battisti, decideva di attraversare la strada per dirigersi sul lato opposto del portico della medesima via;
in tale frangente inciampava rovinosamente in un impercettibile dislivello presente sul marciapiede, cadendo a terra e riportando danni fisici;
ii) il cordolo del marciapiede presentava un dislivello invisibile, imprevedibile e come tale inevitabile;
infatti era appena sporgente e di colore identico, grigio, al manto della strada adiacente e pertanto con essa confondibile. Lo stesso non era segnalato da alcuna indicazione/segnaletica, né orizzontale, né verticale, né di altro tipo. Solo successivamente al novembre 2015 quel dislivello veniva riempito con una guaina di altro materiale (foto allegate);
iii) la signora restava a terra in quanto il dolore al ginocchio non le permetteva di rialzarsi;
Pt_1 veniva pertanto soccorsa dai passanti e dai negozianti della zona, uno dei quali allertava il 118; iv) l'attrice veniva accompagnata in ambulanza al P.S dell'Ospedale Maggiore di Bologna, ove le veniva diagnosticata “frattura composta pluriframmentata del terzo-infero esterno di rotula, la presenza di un versamento a densità sovrafluida nel recesso sottoquadrocipitale”, nonché contusioni generali, con prognosi di 30 giorni (doc. 3 Verbale di Pronto Soccorso); v) in occasione della prima visita di controllo, in data 17.11.2015, l'ortopedico di turno evidenziava
“la presenza di una distorsione della caviglia” gonfia e dolente sin dal giorno della caduta di una settimana prima;
vi) la mattina del 30.11.2025, in seguito a un forte dolore alla gamba, la sig.ra veniva Pt_1 riaccompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore ove la mattina seguente le veniva diagnosticata una “Trombosi venosa profonda distale sinistra. Ipertensione” riconducibile alla caduta del 9.11.2015, alla conseguente frattura ed all'immobilità dei venti giorni trascorsi. La signora veniva quindi ricoverata presso il reparto specialistico di Medicina Interna e dimessa in data 3.12.2015. pagina 2 di 5 La richiesta risarcitoria dell'attrice attiene il danno non patrimoniale conseguente alle lesioni riportate, così quantificato dal consulente di parte nella propria relazione medico legale: “Concludendo si può quindi affermare che le descritte alterazioni costituiscono un quadro la cui quantificazione globale, in termini di danno Biologico, potrà essere stimato nella misura non inferiore al 9%. Infine, per quanto riguarda la durata della malattia, anche sulla base della documentazione sanitaria prodotta, possiamo stabilire un periodo di gg. 30 di I.T.T. seguiti da gg. 60 computabili come I.T.P. di cui gg. 30 al 50% ed
i restanti gg. 30 al 25%.”. L'attrice ha allegato, altresì, di aver sostenuto un esborso complessivo pari a € 1.443,00 per spese mediche e di riparazione degli occhiali da vista rotti in occasione della caduta (doc.10 e 11), nonché di €
366,00 per il rimborso delle spese della relazione medico legale (doc 13). Fallito ogni tentativo di composizione stragiudiziale della vicenda, l'attrice ha introdotto, pertanto, il presente giudizio.
Si è costituito in giudizio il assumendo l'infondatezza della domanda, dovendosi Controparte_1 configurare l'esclusiva responsabilità dell'attrice o quantomeno la responsabilità concorrente della stessa ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e, all'udienza in data 19.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
La domanda attorea è fondata nei limiti di quanto in appresso considerato.
Come è noto “in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa…” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18528).
Parte attrice ha fornito adeguata prova sia della presenza del potere di custodia, neppure contestato, sia del fatto e del nesso causale tra l'insidia (dislivello non visibile del marciapiede) e la caduta.
Sul punto, sono infatti state allegate le foto del luogo del sinistro (docc. 1, 22 di parte attrice), nonché il verbale di pronto soccorso e i referti medici.
Per quanto concerne invece l'onere della prova in capo al custode ai fini della sua esimente, è necessario e sufficiente che esso dia prova del caso fortuito, per il quale si intende “un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale del danno, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 11027/2023).
Dunque, come correttamente dedotto dalla convenuta, al fine di integrare il caso fortuito e quindi per l'esclusione della responsabilità del custode è necessario un duplice accertamento:
- che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
- che quella condotta non fosse prevedibile.
Ebbene, dall'esame della documentazione fotografica in atti e dalla narrativa del fatto è senz'altro possibile affermare che se l'attrice avesse attraversato via Ugo Bassi sulle strisce pedonali, disponibili a pochi metri dal luogo dell'attraversamento e come previsto dal codice della strada, l'evento ben si sarebbe potuto evitare.
Non è invece possibile affermare che la condotta dell'attrice non fosse prevedibile.
pagina 3 di 5 Recente giurisprudenza di merito ha ribadito che il comportamento più o meno diligente dell'attore debba essere valutato non già su di un piano astratto, bensì calato nella situazione specifica;
in dettaglio si afferma: “che il grado di diligenza, e di attenzione alla situazione anomala dei luoghi - richiesto affinché il contegno colposo del danneggiato possa da solo integrare gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento - non può essere valutato in astratto, ma deve essere necessariamente rapportato alla situazione concreta;
nel caso di specie, il livello di attenzione e di destrezza dell'anziano attore non può certo essere paragonabile a quello di una persona giovane. Per tali ragioni, si ritiene che il verificarsi del sinistro e le conseguenze da esso derivanti siano addebitabili nella misura del 50% all'attore. (v. Tribunale Roma, Sentenza, 08/11/2023, n. 16071)
Sempre valorizzando il caso di specie, altra Corte di merito ha affermato che: “la caduta dell'utente stradale a causa della presenza di una sconnessione della pavimentazione del marciapiedi va imputata all'ente proprietario, il quale ne risponde ex art. 2051 c.c.. Tuttavia, qualora l'evento abbia trovato verificazione in pieno giorno, con buone condizioni di visibilità, a causa di un dislivello di ampiezza modesta, facilmente evitabile, deve ritenersi sussistente un concorso di colpa del danneggiato (nella specie determinato nel 50%), mentre deve escludersi che il comportamento dello stesso possa assumere efficacia causale esclusiva, in quanto la modestia del rialzo, se da un lato lo rende un ostacolo facilmente superabile, dall'altro può trarre in inganno chi cammina sul fatto stesso di essere un ostacolo.” (v. Tribunale Padova, Sez. II, Sentenza, 04/09/2019, n. 1468)
Il caso in esame trova delle similitudini in entrambe le fattispecie esaminate nelle citate sentenze di merito: la danneggiata è una donna anziana, settantenne all'epoca dei fatti, che occasionalmente si trovava a Bologna per far visita alla figlia e, pertanto, non poteva certo conoscere bene le condizioni delle strade cittadine;
il fatto si è verificato in pieno giorno, con buone condizioni di visibilità, a causa di un dislivello facilmente evitabile ma non immediatamente distinguibile rispetto al piano di calpestio sottostante a causa dell'uniformità di colore della pavimentazione.
Deve, inoltre, aggiungersi, come evidenziato da parte attrice, che il giorno del sinistro la via Ugo Bassi era stata da poco riaperta al traffico dei pedoni dopo un lungo periodo di chiusura per lavori (doc. 23), mentre solo dal 30.11.2015 tornava accessibile alle automobili. L' , quindi, in assenza di traffico veicolare, decideva di attraversare la via all'altezza della Pt_1 banchina di via Ugo Bassi, ove il marciapiede era appena stato innalzato per il passaggio di nuovi autobus;
solo successivamente veniva apposta su tutta la lunghezza del marciapiede una guaina nera che evidenzia la presenza della banchina.
Sul punto parte convenuta sostiene che la funzione di tale guaina non fosse certo quella di coprire alcun dislivello del marciapiede, quanto quella di permettere all'autobus di accostarsi più facilmente alla banchina (doc 12).
Resta tuttavia il fatto, che l'utilizzo di un rivestimento di colore e materiale diverso dal marciapiede e dal manto stradale rende più visibile la presenza del dislivello.
Tutto ciò premesso, non vi sono quindi elementi per poter ritenere che il comportamento della Pt_1 integri un fattore esterno avente i caratteri di imprevedibilità, eccezionalità e inevitabilità rispetto alla sfera di azione del custode, in presenza dei quali soltanto può configurarsi il caso fortuito.
Si è quindi certamente in presenza di una responsabilità del per non aver prontamente Controparte_1 provveduto, prima della riapertura della strada ai pedoni, a porre in sicurezza i nuovi marciapiedi tramite l'apposizione di una guaina nera, come poi successivamente fatto.
D'altro canto è ravvisabile anche un concorso colposo dell'attrice che, benché anziana e trovandosi a passeggiare su strade di sua non abituale percorrenza, decideva di attraversare la strada scendendo dal marciapiede rialzato della banchina, anziché utilizzare più prudentemente le strisce pedonali.
Deve quindi, per quanto sopra, affermarsi la responsabilità del convenuto per i danni derivanti CP_1
pagina 4 di 5 all'attrice dall'evento in questione riconoscendosi peraltro un concorso colposo della attrice medesima nella causazione del danno che si ritiene di quantificare nella percentuale del 50%, con conseguente diminuzione della responsabilità dell'ente convenuto nella percentuale indicata.
Ritenuta, dunque, la sussistenza dell'an della responsabilità invocata, occorre rimettere la causa in istruttoria per la corretta determinazione del quantum risarcitorio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Accerta e dichiara la responsabilità concorsuale, in misura del 50%, del in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., ai sensi dell'art. 2051 c.c., nel sinistro occorso a il Parte_1
9.11.2015 in Bologna, in via Ugo Bassi.
2) Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria finalizzata alla determinazione del quantum risarcitorio come da separata ordinanza.
3) Spese al definitivo.
Bologna 17.01.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZANON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3884/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR 2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASINI FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEBRI SAMANTHA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TRENTINI ANTONELLA ( ) PIAZZA MAGGIORE N.6 C/O C.F._2
AVVOCATURA DEL COMUNE 40124 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
MAGGIORE 6 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ZEBRI SAMANTHA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per : << come in atto di citazione e insiste per le istanze istruttorie di cui Parte_1 alle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2) e n. 3) c.p.c.>>
<Voglia il Tribunale di Bologna
-accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Sindaco p.t., ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c., e comunque dell'art.2043 c.c. e art. 2059 c.c. nel sinistro occorso alla sig.ra
[...]
il 9.11.2015 in Bologna, in via Ugo Bassi;
Parte_1
-conseguentemente, condannare il , nella persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 risarcire ad i danni da questa subito a seguito del predetto infortunio;
danni che Parte_1 si indicano in € 1.443,00 per spese mediche e per l'acquisto degli occhiali rotti già sostenute e documentate;
€ 366,00 per rimborso delle spese della relazione medico-legale; nonché in complessivi € 25.795,30, oltre interessi dal sinistro al saldo e rivalutazione, così suddivisi: € 14.951,00 a titolo di danno biologico quantificato nella misura del 9% dell'integrità psicofisica, o nella diversa somma, maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa;
€ 4.485,30 a titolo di danno morale (30% biologico) o nella diversa somma, maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa;
€ 2.880,00 a titolo di I.T.T. (30 giorni per € 96), € 1.350,00 a titolo di I.T.P. (30 giorni al 50%), € 720,00 a titolo di
pagina 1 di 5 I.T.P. (30 giorni al 25%), oltre interessi e rivalutazione, o nelle diverse somme, maggiori o minori che risultassero dovute in corso di causa;
Con vittoria di spese, competenze e onorari>>.
Per : <come da comparsa di costituzione;
si oppone alle richieste istruttorie Controparte_1 avanzate da controparte richiamandosi integralmente al contenuto delle proprie memorie istruttorie>>.
<Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere: in via principale e nel merito
- respingere tutte le domande formulate nei confronti del in quanto non provate e Controparte_1 comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa;
in via meramente subordinata
- accertare la concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella causazione del sinistro e, conseguentemente, ridurre l'eventuale risarcimento dovuto dal convenuto, secondo la gravità CP_1 della colpa dell'istante e l'entità delle conseguenze derivatane, come accertate in corso di causa;
Con vittoria di spese e declaratoria delle competenze per la Pubblica Avvocatura ex lege 266/2005, art.
1, comma 208 (in luogo di IVA e CPA).>>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito nel
[...] sinistro avvenuto in data 9.11.2015 in Bologna.
A sostegno della domanda l'attrice assumeva che:
i) il giorno 9.11.2015 si trovava occasionalmente a Bologna per far visita alla figlia. Alle ore 11.30 circa percorreva a piedi via Ugo Bassi sotto i portici, provenendo da via San Felice quando, prima dell'incrocio con via Cesare Battisti, decideva di attraversare la strada per dirigersi sul lato opposto del portico della medesima via;
in tale frangente inciampava rovinosamente in un impercettibile dislivello presente sul marciapiede, cadendo a terra e riportando danni fisici;
ii) il cordolo del marciapiede presentava un dislivello invisibile, imprevedibile e come tale inevitabile;
infatti era appena sporgente e di colore identico, grigio, al manto della strada adiacente e pertanto con essa confondibile. Lo stesso non era segnalato da alcuna indicazione/segnaletica, né orizzontale, né verticale, né di altro tipo. Solo successivamente al novembre 2015 quel dislivello veniva riempito con una guaina di altro materiale (foto allegate);
iii) la signora restava a terra in quanto il dolore al ginocchio non le permetteva di rialzarsi;
Pt_1 veniva pertanto soccorsa dai passanti e dai negozianti della zona, uno dei quali allertava il 118; iv) l'attrice veniva accompagnata in ambulanza al P.S dell'Ospedale Maggiore di Bologna, ove le veniva diagnosticata “frattura composta pluriframmentata del terzo-infero esterno di rotula, la presenza di un versamento a densità sovrafluida nel recesso sottoquadrocipitale”, nonché contusioni generali, con prognosi di 30 giorni (doc. 3 Verbale di Pronto Soccorso); v) in occasione della prima visita di controllo, in data 17.11.2015, l'ortopedico di turno evidenziava
“la presenza di una distorsione della caviglia” gonfia e dolente sin dal giorno della caduta di una settimana prima;
vi) la mattina del 30.11.2025, in seguito a un forte dolore alla gamba, la sig.ra veniva Pt_1 riaccompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore ove la mattina seguente le veniva diagnosticata una “Trombosi venosa profonda distale sinistra. Ipertensione” riconducibile alla caduta del 9.11.2015, alla conseguente frattura ed all'immobilità dei venti giorni trascorsi. La signora veniva quindi ricoverata presso il reparto specialistico di Medicina Interna e dimessa in data 3.12.2015. pagina 2 di 5 La richiesta risarcitoria dell'attrice attiene il danno non patrimoniale conseguente alle lesioni riportate, così quantificato dal consulente di parte nella propria relazione medico legale: “Concludendo si può quindi affermare che le descritte alterazioni costituiscono un quadro la cui quantificazione globale, in termini di danno Biologico, potrà essere stimato nella misura non inferiore al 9%. Infine, per quanto riguarda la durata della malattia, anche sulla base della documentazione sanitaria prodotta, possiamo stabilire un periodo di gg. 30 di I.T.T. seguiti da gg. 60 computabili come I.T.P. di cui gg. 30 al 50% ed
i restanti gg. 30 al 25%.”. L'attrice ha allegato, altresì, di aver sostenuto un esborso complessivo pari a € 1.443,00 per spese mediche e di riparazione degli occhiali da vista rotti in occasione della caduta (doc.10 e 11), nonché di €
366,00 per il rimborso delle spese della relazione medico legale (doc 13). Fallito ogni tentativo di composizione stragiudiziale della vicenda, l'attrice ha introdotto, pertanto, il presente giudizio.
Si è costituito in giudizio il assumendo l'infondatezza della domanda, dovendosi Controparte_1 configurare l'esclusiva responsabilità dell'attrice o quantomeno la responsabilità concorrente della stessa ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e, all'udienza in data 19.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
La domanda attorea è fondata nei limiti di quanto in appresso considerato.
Come è noto “in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa…” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18528).
Parte attrice ha fornito adeguata prova sia della presenza del potere di custodia, neppure contestato, sia del fatto e del nesso causale tra l'insidia (dislivello non visibile del marciapiede) e la caduta.
Sul punto, sono infatti state allegate le foto del luogo del sinistro (docc. 1, 22 di parte attrice), nonché il verbale di pronto soccorso e i referti medici.
Per quanto concerne invece l'onere della prova in capo al custode ai fini della sua esimente, è necessario e sufficiente che esso dia prova del caso fortuito, per il quale si intende “un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale del danno, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 11027/2023).
Dunque, come correttamente dedotto dalla convenuta, al fine di integrare il caso fortuito e quindi per l'esclusione della responsabilità del custode è necessario un duplice accertamento:
- che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
- che quella condotta non fosse prevedibile.
Ebbene, dall'esame della documentazione fotografica in atti e dalla narrativa del fatto è senz'altro possibile affermare che se l'attrice avesse attraversato via Ugo Bassi sulle strisce pedonali, disponibili a pochi metri dal luogo dell'attraversamento e come previsto dal codice della strada, l'evento ben si sarebbe potuto evitare.
Non è invece possibile affermare che la condotta dell'attrice non fosse prevedibile.
pagina 3 di 5 Recente giurisprudenza di merito ha ribadito che il comportamento più o meno diligente dell'attore debba essere valutato non già su di un piano astratto, bensì calato nella situazione specifica;
in dettaglio si afferma: “che il grado di diligenza, e di attenzione alla situazione anomala dei luoghi - richiesto affinché il contegno colposo del danneggiato possa da solo integrare gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento - non può essere valutato in astratto, ma deve essere necessariamente rapportato alla situazione concreta;
nel caso di specie, il livello di attenzione e di destrezza dell'anziano attore non può certo essere paragonabile a quello di una persona giovane. Per tali ragioni, si ritiene che il verificarsi del sinistro e le conseguenze da esso derivanti siano addebitabili nella misura del 50% all'attore. (v. Tribunale Roma, Sentenza, 08/11/2023, n. 16071)
Sempre valorizzando il caso di specie, altra Corte di merito ha affermato che: “la caduta dell'utente stradale a causa della presenza di una sconnessione della pavimentazione del marciapiedi va imputata all'ente proprietario, il quale ne risponde ex art. 2051 c.c.. Tuttavia, qualora l'evento abbia trovato verificazione in pieno giorno, con buone condizioni di visibilità, a causa di un dislivello di ampiezza modesta, facilmente evitabile, deve ritenersi sussistente un concorso di colpa del danneggiato (nella specie determinato nel 50%), mentre deve escludersi che il comportamento dello stesso possa assumere efficacia causale esclusiva, in quanto la modestia del rialzo, se da un lato lo rende un ostacolo facilmente superabile, dall'altro può trarre in inganno chi cammina sul fatto stesso di essere un ostacolo.” (v. Tribunale Padova, Sez. II, Sentenza, 04/09/2019, n. 1468)
Il caso in esame trova delle similitudini in entrambe le fattispecie esaminate nelle citate sentenze di merito: la danneggiata è una donna anziana, settantenne all'epoca dei fatti, che occasionalmente si trovava a Bologna per far visita alla figlia e, pertanto, non poteva certo conoscere bene le condizioni delle strade cittadine;
il fatto si è verificato in pieno giorno, con buone condizioni di visibilità, a causa di un dislivello facilmente evitabile ma non immediatamente distinguibile rispetto al piano di calpestio sottostante a causa dell'uniformità di colore della pavimentazione.
Deve, inoltre, aggiungersi, come evidenziato da parte attrice, che il giorno del sinistro la via Ugo Bassi era stata da poco riaperta al traffico dei pedoni dopo un lungo periodo di chiusura per lavori (doc. 23), mentre solo dal 30.11.2015 tornava accessibile alle automobili. L' , quindi, in assenza di traffico veicolare, decideva di attraversare la via all'altezza della Pt_1 banchina di via Ugo Bassi, ove il marciapiede era appena stato innalzato per il passaggio di nuovi autobus;
solo successivamente veniva apposta su tutta la lunghezza del marciapiede una guaina nera che evidenzia la presenza della banchina.
Sul punto parte convenuta sostiene che la funzione di tale guaina non fosse certo quella di coprire alcun dislivello del marciapiede, quanto quella di permettere all'autobus di accostarsi più facilmente alla banchina (doc 12).
Resta tuttavia il fatto, che l'utilizzo di un rivestimento di colore e materiale diverso dal marciapiede e dal manto stradale rende più visibile la presenza del dislivello.
Tutto ciò premesso, non vi sono quindi elementi per poter ritenere che il comportamento della Pt_1 integri un fattore esterno avente i caratteri di imprevedibilità, eccezionalità e inevitabilità rispetto alla sfera di azione del custode, in presenza dei quali soltanto può configurarsi il caso fortuito.
Si è quindi certamente in presenza di una responsabilità del per non aver prontamente Controparte_1 provveduto, prima della riapertura della strada ai pedoni, a porre in sicurezza i nuovi marciapiedi tramite l'apposizione di una guaina nera, come poi successivamente fatto.
D'altro canto è ravvisabile anche un concorso colposo dell'attrice che, benché anziana e trovandosi a passeggiare su strade di sua non abituale percorrenza, decideva di attraversare la strada scendendo dal marciapiede rialzato della banchina, anziché utilizzare più prudentemente le strisce pedonali.
Deve quindi, per quanto sopra, affermarsi la responsabilità del convenuto per i danni derivanti CP_1
pagina 4 di 5 all'attrice dall'evento in questione riconoscendosi peraltro un concorso colposo della attrice medesima nella causazione del danno che si ritiene di quantificare nella percentuale del 50%, con conseguente diminuzione della responsabilità dell'ente convenuto nella percentuale indicata.
Ritenuta, dunque, la sussistenza dell'an della responsabilità invocata, occorre rimettere la causa in istruttoria per la corretta determinazione del quantum risarcitorio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Accerta e dichiara la responsabilità concorsuale, in misura del 50%, del in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., ai sensi dell'art. 2051 c.c., nel sinistro occorso a il Parte_1
9.11.2015 in Bologna, in via Ugo Bassi.
2) Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria finalizzata alla determinazione del quantum risarcitorio come da separata ordinanza.
3) Spese al definitivo.
Bologna 17.01.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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