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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3431/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO e dell'avv. GANZERLI CINZIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. NASO DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio della dott. ssa PERICONE VALENTINA, della dott. ssa BAZZONI DANIELA, della dott. ssa SPATAFORA ILENIA e della dott. ssa BERTUCCELLI ELISA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PERICONE VALENTINA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 20.9.2024 adiva il Tribunale di Bologna chiedendo Parte_1 che: 1) fosse accertato il suo diritto, in virtù del maggior punteggio posseduto, a essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia – Provincia di Bologna per la classe di concorso “AAAA”; 2) fosse condannato il resistente a riconoscerle il diritto a Controparte_1 ottenere il punteggio complessivo di dodici punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 88/24; 3) fosse condannato il suddetto resistente a CP_1
pagina 1 di 3 risarcirle il danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari a complessivi €. 21.132,14.
Affermava che: 1) aveva presentato istanza (in modalità telematica) per la partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle supplenze annuali da GPS, Fascia 1, della Provincia di Bologna per le scuole superiori, per la classe di concorso AAAA;
2) in sede di pubblicazione delle graduatorie era risultata alla posizione numero 1801 con 48 punti;
3) non aveva ottenuto la nomina per il corrente anno scolastico, poiché erano stati nominati docenti con punteggio superiore e/o presso sedi di preferenza che la ricorrente non aveva indicato;
4) successivamente, però, erano stati nominati docenti presso sedi di preferenza da lei indicate e aventi un punteggio inferiore rispetto a quello da lei vantato per la classe di concorso AAAA;
5) ciò era accaduto in quanto l'algoritmo utilizzato dal per gestire le graduatorie, CP_1 dopo i primi turni di nomina, aveva ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza al secondo giro erano stati assegnati per scorrimento, senza considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche docenti con punteggio inferiore;
in tal modo il resistente aveva proceduto alla CP_1 nomina, per il conferimento di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2024/25, in favore di docenti collocati in una posizione e con un punteggio inferiore a quello da lei vantato;
5) tale condotta era illegittima poiché non aveva alcuna logica giustificazione;
inoltre le operazioni di formazione della graduatoria erano state affidate a un algoritmo che aveva operato illegittimamente e che rendeva privo di motivazione il provvedimento del resistente;
CP_1
6) gliene era derivato un grave pregiudizio cagionato dal fatto che - in tal modo - per tutto il corrente a.s. 2024/25, non aveva ricevuto alcun conferimento di supplenza, pregiudizio pari al punteggio non maturato e alle retribuzioni non percepite.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava che: 1) nella tornata di nomine del 5.9.2024 non era stata nominata poiché erano stati nominati docenti con punteggio superiore al suo;
2) era poi stata considerata rinunciataria sulla seconda tornata di nomine e lo scorrimento della graduatoria era stato rispettato, in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 88/24, cosicché nessuna illegittimità poteva ravvisarsi nella condotta dell'Amministrazione; 3) del resto riprendere la graduatoria dall'inizio nel secondo turno di nomine, come avrebbe voluto la ricorrente, e riproporre a tutti i docenti in graduatoria i posti liberatisi in seguito a rinunce (o per altri motivi) avrebbe significato mettere in discussione le nomine fatte, con il conseguente loro ritardo e l'impossibilità di completarle entro il 31 dicembre, con grave ed evidente pregiudizio delle attività didattiche;
4) in ogni caso, anche a ritenere che lo scorrimento della graduatoria sarebbe dovuto avvenire come affermato dalla ricorrente, nel caso concreto altri docenti, in posizione migliore della sua, avevano indicato gli Istituti IC 22 di Bologna e IC di Castenaso nella classe di concorso AAAA, cosicché non era comunque lei ad avere diritto a quel posto (ma altri, come ad esempio - posizione 1240, con punti 85,5 Persona_1
- o – posizione 1175, con punti 89); 5) peraltro, benché non avesse Persona_2 ottenuto supplenze dalla suddetta graduatoria, la ricorrente aveva comunque ottenuto un incarico a tempo determinato per l'a.s. 2024/25 con orario completo, sino al 30.6.2025, presso pagina 2 di 3 la Scuola dell'Infanzia dell'I.C. n. 9 di Bologna (BOAA852007); 6) per tali ragioni nessun danno aveva subito.
La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 6.5.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.
Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
È pacifico fra le parti - e comunque documentalmente provato (documento n. 12 di parte resistente - che, anche a ritenere fondate le doglianze della ricorrente circa le modalità di scorrimento della graduatoria in occasione della seconda tornata di assegnazioni, altri docenti avrebbero avuto comunque diritto all'ottenimento della cattedra al 31.8.2025 presso gli I.C. 22 di Bologna e di Castenaso sulla classe di concorso AAAA, come ad esempio Persona_1
- posizione 1240, con punti 85,5 - o – posizione 1175, con punti
[...] Persona_2
89, entrambe – come altre – con punteggio superiore a quello della ricorrente – 48 – e posizione più alta in graduatoria rispetto alla sua (1801). Le circostanze, compiutamente dedotte dal resistente, risultano CP_1 documentalmente provate (documenti n. 12 di parte resistente) e, comunque, non sono state in alcun modo contestate dal ricorrente, nemmeno nelle note difensive finali nelle quali la ricorrente ha ribadito l'illegittimità della condotta del resistente e ha rideterminato il CP_1 danno subito, tenendo conto dell'incarico ricevuto. Se così è, non può comunque essere riconosciuto alla ricorrente il diritto a ottenere la cattedra presso l'I.C. 22 di Bologna o quello di Castenaso per la classe di concorso AAAA, essendo costei preceduta in graduatoria da colleghi che non hanno ottenuto alcuna supplenza e che avevano espresso preferenza puntuale per la cattedra annuale: in presenza di tali colleghi, aventi diritto prima di lei, la ricorrente non ha dato prova che sarebbe stata la destinataria della proposta del contratto. E ciò anche a ritenere che lo scorrimento della graduatoria avrebbe dovuto ricominciare dall'inizio, il che consente di ritenere assorbita la questione dell'interpretazione e dell'applicazione dell'O.M. n. 88/24 sullo scorrimento delle graduatorie.
Le domande devono essere tutte rigettate.
La decisione in tal senso consente di ritenere assorbite tutte le altre questioni svolte, compresa quella sulla misura del lamentato danno, in ragione dell'incarico che la ricorrente ha comunque ottenuto fino al 30.6.2025 giugno per l'a.s. 2024/25, a tempo pieno.
La particolarità della vicenda trattata costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella controversia n. 3431/24 R. G. LAV. promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni contraria Controparte_1 istanza, domanda ed eccezione respinta:
- rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 6.5.2025
Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3431/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO e dell'avv. GANZERLI CINZIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. NASO DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio della dott. ssa PERICONE VALENTINA, della dott. ssa BAZZONI DANIELA, della dott. ssa SPATAFORA ILENIA e della dott. ssa BERTUCCELLI ELISA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PERICONE VALENTINA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 20.9.2024 adiva il Tribunale di Bologna chiedendo Parte_1 che: 1) fosse accertato il suo diritto, in virtù del maggior punteggio posseduto, a essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia – Provincia di Bologna per la classe di concorso “AAAA”; 2) fosse condannato il resistente a riconoscerle il diritto a Controparte_1 ottenere il punteggio complessivo di dodici punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 88/24; 3) fosse condannato il suddetto resistente a CP_1
pagina 1 di 3 risarcirle il danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari a complessivi €. 21.132,14.
Affermava che: 1) aveva presentato istanza (in modalità telematica) per la partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle supplenze annuali da GPS, Fascia 1, della Provincia di Bologna per le scuole superiori, per la classe di concorso AAAA;
2) in sede di pubblicazione delle graduatorie era risultata alla posizione numero 1801 con 48 punti;
3) non aveva ottenuto la nomina per il corrente anno scolastico, poiché erano stati nominati docenti con punteggio superiore e/o presso sedi di preferenza che la ricorrente non aveva indicato;
4) successivamente, però, erano stati nominati docenti presso sedi di preferenza da lei indicate e aventi un punteggio inferiore rispetto a quello da lei vantato per la classe di concorso AAAA;
5) ciò era accaduto in quanto l'algoritmo utilizzato dal per gestire le graduatorie, CP_1 dopo i primi turni di nomina, aveva ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza al secondo giro erano stati assegnati per scorrimento, senza considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche docenti con punteggio inferiore;
in tal modo il resistente aveva proceduto alla CP_1 nomina, per il conferimento di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2024/25, in favore di docenti collocati in una posizione e con un punteggio inferiore a quello da lei vantato;
5) tale condotta era illegittima poiché non aveva alcuna logica giustificazione;
inoltre le operazioni di formazione della graduatoria erano state affidate a un algoritmo che aveva operato illegittimamente e che rendeva privo di motivazione il provvedimento del resistente;
CP_1
6) gliene era derivato un grave pregiudizio cagionato dal fatto che - in tal modo - per tutto il corrente a.s. 2024/25, non aveva ricevuto alcun conferimento di supplenza, pregiudizio pari al punteggio non maturato e alle retribuzioni non percepite.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava che: 1) nella tornata di nomine del 5.9.2024 non era stata nominata poiché erano stati nominati docenti con punteggio superiore al suo;
2) era poi stata considerata rinunciataria sulla seconda tornata di nomine e lo scorrimento della graduatoria era stato rispettato, in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 88/24, cosicché nessuna illegittimità poteva ravvisarsi nella condotta dell'Amministrazione; 3) del resto riprendere la graduatoria dall'inizio nel secondo turno di nomine, come avrebbe voluto la ricorrente, e riproporre a tutti i docenti in graduatoria i posti liberatisi in seguito a rinunce (o per altri motivi) avrebbe significato mettere in discussione le nomine fatte, con il conseguente loro ritardo e l'impossibilità di completarle entro il 31 dicembre, con grave ed evidente pregiudizio delle attività didattiche;
4) in ogni caso, anche a ritenere che lo scorrimento della graduatoria sarebbe dovuto avvenire come affermato dalla ricorrente, nel caso concreto altri docenti, in posizione migliore della sua, avevano indicato gli Istituti IC 22 di Bologna e IC di Castenaso nella classe di concorso AAAA, cosicché non era comunque lei ad avere diritto a quel posto (ma altri, come ad esempio - posizione 1240, con punti 85,5 Persona_1
- o – posizione 1175, con punti 89); 5) peraltro, benché non avesse Persona_2 ottenuto supplenze dalla suddetta graduatoria, la ricorrente aveva comunque ottenuto un incarico a tempo determinato per l'a.s. 2024/25 con orario completo, sino al 30.6.2025, presso pagina 2 di 3 la Scuola dell'Infanzia dell'I.C. n. 9 di Bologna (BOAA852007); 6) per tali ragioni nessun danno aveva subito.
La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 6.5.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.
Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
È pacifico fra le parti - e comunque documentalmente provato (documento n. 12 di parte resistente - che, anche a ritenere fondate le doglianze della ricorrente circa le modalità di scorrimento della graduatoria in occasione della seconda tornata di assegnazioni, altri docenti avrebbero avuto comunque diritto all'ottenimento della cattedra al 31.8.2025 presso gli I.C. 22 di Bologna e di Castenaso sulla classe di concorso AAAA, come ad esempio Persona_1
- posizione 1240, con punti 85,5 - o – posizione 1175, con punti
[...] Persona_2
89, entrambe – come altre – con punteggio superiore a quello della ricorrente – 48 – e posizione più alta in graduatoria rispetto alla sua (1801). Le circostanze, compiutamente dedotte dal resistente, risultano CP_1 documentalmente provate (documenti n. 12 di parte resistente) e, comunque, non sono state in alcun modo contestate dal ricorrente, nemmeno nelle note difensive finali nelle quali la ricorrente ha ribadito l'illegittimità della condotta del resistente e ha rideterminato il CP_1 danno subito, tenendo conto dell'incarico ricevuto. Se così è, non può comunque essere riconosciuto alla ricorrente il diritto a ottenere la cattedra presso l'I.C. 22 di Bologna o quello di Castenaso per la classe di concorso AAAA, essendo costei preceduta in graduatoria da colleghi che non hanno ottenuto alcuna supplenza e che avevano espresso preferenza puntuale per la cattedra annuale: in presenza di tali colleghi, aventi diritto prima di lei, la ricorrente non ha dato prova che sarebbe stata la destinataria della proposta del contratto. E ciò anche a ritenere che lo scorrimento della graduatoria avrebbe dovuto ricominciare dall'inizio, il che consente di ritenere assorbita la questione dell'interpretazione e dell'applicazione dell'O.M. n. 88/24 sullo scorrimento delle graduatorie.
Le domande devono essere tutte rigettate.
La decisione in tal senso consente di ritenere assorbite tutte le altre questioni svolte, compresa quella sulla misura del lamentato danno, in ragione dell'incarico che la ricorrente ha comunque ottenuto fino al 30.6.2025 giugno per l'a.s. 2024/25, a tempo pieno.
La particolarità della vicenda trattata costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella controversia n. 3431/24 R. G. LAV. promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni contraria Controparte_1 istanza, domanda ed eccezione respinta:
- rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 6.5.2025
Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
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