TRIB
Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 261/2025
TRIBUNALE di BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Boccacino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico, come da procura telematica in calce al ricorso ritenuta la competenza di questo Tribunale, impregiudicata ogni eventuale diversa determinazione nella fase di opposizione, sotto il profilo territoriale avuto riguardo al contenuto dell'art. 22, punto
3, delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria nonché della lettera l) del contratto di fideiussione e che risultano essere state espressamente approvati dalle odierne parti ingiunte;
ritenuto che
non si verta in materia consumeristica in relazione alla posizione del soggetto fideiussore, rivestendo infatti il predetto la qualità di amministratore unico della società garantita;
ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., avendo parte ricorrente fornito prova scritta del diritto fatto valere (cfr. copia dei contratti di locazione finanziaria e di fideiussione, del verbale di presa in consegna nonché fatture elettroniche);
ritenuto che ricorrano altresì i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642, secondo comma, c.p.c., avendo parte ricorrente depositato documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere;
ritenuto che le spese di questa procedura possano essere liquidate secondo gli importi di cui al DM
n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, per i procedimenti monitori, con riferimento ai valori medi di cui alle cause di scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00
INGIUNGE A alla società corrente in Volvera (TO) alla Via Galileo Galilei n.8, in Parte_2 persona dell'Amministratore Unico Sig. e legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1
consegnare immediatamente alla ricorrente il bene di cui alla fattura elettronica n. 742 del
26.11.2019, emessa dalla ditta RE.VI. VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.: n. 1 Renault Maxity 35 AC
2.5M 130 E6, targa FZ023LD, telaio n. VF6SXTF24K7224962, preso in consegna ed accettato in data 27.11.2019, nonché alla società corrente in Volvera (TO) alla Parte_2
Via Galileo Galilei n.8, in persona dell'Amministratore Unico Sig. , quale obbligata Controparte_1
principale, e al Sig. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Volvera (TO) alla Via Galileo Galilei n. 8, quale fideiussore e sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito, di pagare immediatamente per le causali di cui alla premessa:
1. la somma di € 3.110,97;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, € 145,50 per spese non imponibili, oltre il 15 % ex art. 2, comma secondo DM. n. 55/2014, C.P.A e I.V.A. come per legge
AVVERTE
il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
Biella, 25/03/2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
TRIBUNALE di BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Boccacino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico, come da procura telematica in calce al ricorso ritenuta la competenza di questo Tribunale, impregiudicata ogni eventuale diversa determinazione nella fase di opposizione, sotto il profilo territoriale avuto riguardo al contenuto dell'art. 22, punto
3, delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria nonché della lettera l) del contratto di fideiussione e che risultano essere state espressamente approvati dalle odierne parti ingiunte;
ritenuto che
non si verta in materia consumeristica in relazione alla posizione del soggetto fideiussore, rivestendo infatti il predetto la qualità di amministratore unico della società garantita;
ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., avendo parte ricorrente fornito prova scritta del diritto fatto valere (cfr. copia dei contratti di locazione finanziaria e di fideiussione, del verbale di presa in consegna nonché fatture elettroniche);
ritenuto che ricorrano altresì i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642, secondo comma, c.p.c., avendo parte ricorrente depositato documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere;
ritenuto che le spese di questa procedura possano essere liquidate secondo gli importi di cui al DM
n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, per i procedimenti monitori, con riferimento ai valori medi di cui alle cause di scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00
INGIUNGE A alla società corrente in Volvera (TO) alla Via Galileo Galilei n.8, in Parte_2 persona dell'Amministratore Unico Sig. e legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1
consegnare immediatamente alla ricorrente il bene di cui alla fattura elettronica n. 742 del
26.11.2019, emessa dalla ditta RE.VI. VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.: n. 1 Renault Maxity 35 AC
2.5M 130 E6, targa FZ023LD, telaio n. VF6SXTF24K7224962, preso in consegna ed accettato in data 27.11.2019, nonché alla società corrente in Volvera (TO) alla Parte_2
Via Galileo Galilei n.8, in persona dell'Amministratore Unico Sig. , quale obbligata Controparte_1
principale, e al Sig. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Volvera (TO) alla Via Galileo Galilei n. 8, quale fideiussore e sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito, di pagare immediatamente per le causali di cui alla premessa:
1. la somma di € 3.110,97;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, € 145,50 per spese non imponibili, oltre il 15 % ex art. 2, comma secondo DM. n. 55/2014, C.P.A e I.V.A. come per legge
AVVERTE
il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
Biella, 25/03/2025
Il Giudice
Emanuele Migliore