Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25 , recante norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino, con la seguente modificazione:
All'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ricavati dai vini avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e da produttori singoli titolari di aziende agricole, limitatamente alla quantita' di prodotto dichiarata alla fine del raccolto.
E' convertito in legge il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25 , recante norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino, con la seguente modificazione:
All'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ricavati dai vini avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e da produttori singoli titolari di aziende agricole, limitatamente alla quantita' di prodotto dichiarata alla fine del raccolto.