Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/03/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8458/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8458/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Genova, Vico Stella 6/13 presso lo studio dell'avv.
TURAROLO PAOLA, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Corvetto, n. 1/3, presso e nello studio dell'Avv. PORCILE MICHELA STEFANIA (C.F. ) C.F._3
e Avv. RAFFETTO MARA (C.F. ) che lo rappresentano e CodiceFiscale_4 difendono in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 31/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di;
Controparte_1
Rilevato che con all'udienza del 31/01/2025 le parti hanno concordato le condizioni di cui al dispositivo;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 09/08/2018 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del
16/06/2023 omologato in data 23/06/2023 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
c) dal matrimonio è nato in data [...] a [...], il figlio Parte_2
, cod. fisc.:
[...] C.F._5
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di GENOVA il 09/08/2018 dai Signori
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
ECUADOR il 12/05/1992 e
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
ECUADOR il 10/03/1989,
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“a) Il figlio nato a [...] il [...] è affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in
Via Leone Vetrano 4a. I genitori si impegnano a garantire il rispetto delle rispettive figure genitoriali.
b) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tutti i weekend dalle 18.00 circa del venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle 21.00 con riaccompagnamento dalla mamma.
c) Per quanto riguarda le festività infrannuali:
c1) tre festività infrannuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio,
2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola);
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 c2) vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2° periodo); il
26/12 i figli staranno col genitore cui compete il 2° periodo;
i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2025, 1°periodo con la madre;
c3) vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (venerdì e sabato con un genitore, domenica e lunedì con l'altro genitore, alternando); per iniziare, nel 2025 venerdì e sabato col padre;
c4) vacanze scolastiche estive, 2 settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
con possibilità per ciascun genitore di tenere il figlio più giorni in estate ove andasse in Ecuador con il figlio;
d) Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita.
e) In caso di viaggi in Italia o all'estero il genitore che effettua il viaggio con il figlio è tenuto a comunicare all'altro genitore la data di inizio e fine del viaggio e l'itinerario
f) Il padre sig. verserà un assegno per Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio minorenne di € 250,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno quindici di ogni mese a favore della sig.ra a decorrere dal mese di febbraio e da Parte_1
rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal febbraio
2026.
g) Ciascuno dei genitori provvederà al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole.
h) Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di
Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
i) Il bollettino per il rinnovo del permesso di soggiorno del minore verrà suddiviso al
50% come spesa straordinaria.
l) Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipale previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
m) Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla madre sig.ra che provvederà ad inoltrare Parte_1 domanda all'INPS.
n) Le parti collaboreranno per il rilascio dei documenti e del permesso di soggiorno del minore”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2018, Numero 308, Parte I, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 14/03/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5