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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 25/06/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
RG 223/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/06/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del g e sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Sedrani e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 223/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. 223/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1
dagli avv.ti Alessandra Sedrani e Manuela Tortora, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pro liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16 maggio 2024, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti dell' censurandone il provvedimento con cui ha respinto la sua domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995, e chiedendo l'accertamento del diritto alla sua liquidazione con condanna al suo pagamento dalla data della domanda.
2. L' si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto della domanda.
3. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, è pacifico e documentale che la ricorrente, cessato per dimissioni volontarie in data 31.12.2023 il rapporto di lavoro subordinato quale colf presso , abbia formulato la domanda volta Persona_2 al riconoscimento dell'assegno sociale il successivo 09.01.2024 [cfr. doc. 1 ricorrente]. Con provvedimento del 12.01.2024, l' ha respinto la richiesta perché «il rapporto di lavoro è venuto meno per volontarietà della richiedente la prestazione» [cfr. doc. 4 ricorrente]. Tale valutazione è stata ribadita anche a seguito del ricorso amministrativo proposto dall'interessata [cfr. docc. 5 e 6 ricorrente], nonché nella memoria difensiva con cui l' si è costituito in questo giudizio. Dal canto dell' , si CP_2 sostiene, infatti, che con le proprie dimissioni, abbia volontariamente Pt_1 precostituito lo stato di bisogno necessario per il riconoscimento della prestazione. Ne deriverebbe che il requisito richiesto sarebbe mancante. Di contrario avviso il cui ricorso ha posto in luce che la prestazione Pt_1 spetta al mero ricorrere del requisito anagrafico, sussistente, e dell'oggettivo stato di bisogno, ugualmente integrato.
* 5. Ciò posto, va ricordato che l'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995, dispone che «con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione». Nell'interpretare questa disposizione, la Corte di cassazione ha chiarito che «né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit). Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività» [Cass., n. 21573/2023]. Sostenere che all'accesso alla prestazione osti il fatto che la ricorrente abbia volontariamente rinunciato a proseguire la propria attività lavorativa presuppone un'analisi della genesi dello “stato di bisogno” - e segnatamente la verifica della sua involontarietà - che la disciplina di riferimento non prevede. Ciò non significa, ovviamente, che siano prive di rilievo eventuali condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza. Tuttavia, nella vicenda per cui è causa, non è prospettata alcuna artificiosità connotata nei termini predetti, laddove si vorrebbe attribuire portata paralizzante alla mera scelta di “rinunciare” ad un reddito da lavoro. La tesi però, come anticipato, non persuade, tanto ciò vero che la stessa Cassazione, nello scrutinare la speculare vicenda relativa alla rinuncia all'assegno di mantenimento da parte del coniuge – ossia un atto volontario del tutto assimilabile, ai fini del decidere, alle dimissioni – ha respinto la tesi dell' secondo cui ciò impedirebbe il riconoscimento dell'assegno per cui è causa. Le ragioni determinanti lo stato di bisogno di non sono perciò rilevanti Pt_1 nel senso prospettato dall' . CP_2
* 6. Chiarito quest'aspetto, va rilevato che non è controverso che la ricorrente goda del requisito anagrafico, trattandosi di persona nata l'[...]. Non è poi in discussione che costei sia priva di redditi suscettibili di valorizzazione in base all'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995. Il suo stato di bisogno è perciò oggettivamente sussistente. Ne deriva che l' va condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno sociale dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l' a corrispondere a l'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese Parte_1 successivo alla data della domanda amministrativa del 09.01.2024, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo;
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.865,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Gorizia, 25 giugno 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/06/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del g e sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Sedrani e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 223/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. 223/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1
dagli avv.ti Alessandra Sedrani e Manuela Tortora, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pro liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16 maggio 2024, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti dell' censurandone il provvedimento con cui ha respinto la sua domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995, e chiedendo l'accertamento del diritto alla sua liquidazione con condanna al suo pagamento dalla data della domanda.
2. L' si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto della domanda.
3. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, è pacifico e documentale che la ricorrente, cessato per dimissioni volontarie in data 31.12.2023 il rapporto di lavoro subordinato quale colf presso , abbia formulato la domanda volta Persona_2 al riconoscimento dell'assegno sociale il successivo 09.01.2024 [cfr. doc. 1 ricorrente]. Con provvedimento del 12.01.2024, l' ha respinto la richiesta perché «il rapporto di lavoro è venuto meno per volontarietà della richiedente la prestazione» [cfr. doc. 4 ricorrente]. Tale valutazione è stata ribadita anche a seguito del ricorso amministrativo proposto dall'interessata [cfr. docc. 5 e 6 ricorrente], nonché nella memoria difensiva con cui l' si è costituito in questo giudizio. Dal canto dell' , si CP_2 sostiene, infatti, che con le proprie dimissioni, abbia volontariamente Pt_1 precostituito lo stato di bisogno necessario per il riconoscimento della prestazione. Ne deriverebbe che il requisito richiesto sarebbe mancante. Di contrario avviso il cui ricorso ha posto in luce che la prestazione Pt_1 spetta al mero ricorrere del requisito anagrafico, sussistente, e dell'oggettivo stato di bisogno, ugualmente integrato.
* 5. Ciò posto, va ricordato che l'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995, dispone che «con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione». Nell'interpretare questa disposizione, la Corte di cassazione ha chiarito che «né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit). Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività» [Cass., n. 21573/2023]. Sostenere che all'accesso alla prestazione osti il fatto che la ricorrente abbia volontariamente rinunciato a proseguire la propria attività lavorativa presuppone un'analisi della genesi dello “stato di bisogno” - e segnatamente la verifica della sua involontarietà - che la disciplina di riferimento non prevede. Ciò non significa, ovviamente, che siano prive di rilievo eventuali condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza. Tuttavia, nella vicenda per cui è causa, non è prospettata alcuna artificiosità connotata nei termini predetti, laddove si vorrebbe attribuire portata paralizzante alla mera scelta di “rinunciare” ad un reddito da lavoro. La tesi però, come anticipato, non persuade, tanto ciò vero che la stessa Cassazione, nello scrutinare la speculare vicenda relativa alla rinuncia all'assegno di mantenimento da parte del coniuge – ossia un atto volontario del tutto assimilabile, ai fini del decidere, alle dimissioni – ha respinto la tesi dell' secondo cui ciò impedirebbe il riconoscimento dell'assegno per cui è causa. Le ragioni determinanti lo stato di bisogno di non sono perciò rilevanti Pt_1 nel senso prospettato dall' . CP_2
* 6. Chiarito quest'aspetto, va rilevato che non è controverso che la ricorrente goda del requisito anagrafico, trattandosi di persona nata l'[...]. Non è poi in discussione che costei sia priva di redditi suscettibili di valorizzazione in base all'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995. Il suo stato di bisogno è perciò oggettivamente sussistente. Ne deriva che l' va condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno sociale dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l' a corrispondere a l'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese Parte_1 successivo alla data della domanda amministrativa del 09.01.2024, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo;
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.865,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Gorizia, 25 giugno 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri