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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOCHERINI Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO, dell'avv. VIRGILIO MARIA e dell'avv. SANTUNIONE SILVIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FOCHERINI GIANFRANCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio della dott. ssa , della dott. ssa PERICONE VALENTINA e Controparte_2
della dott. ssa , elettivamente domiciliato presso il difensore dott. ssa Controparte_3
Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 4.9.2023 adiva il Tribunale di Bologna chiedendo che: 1) Parte_1 previa disapplicazione della nota dell' prot. Controparte_4
n. 12369 dell'8.9.22 che indicava le nomine conferite a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e grado per l'a.s. 2022/23 e del bollettino allegato alla suddetta nota, fosse accertato che avrebbe avuto il diritto di vedersi assegnata la supplenza annuale sino al 31.8.2023 per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica con contratto a tempo determinato di 18 ore settimanali, presso il liceo di Casalecchio di Reno Parte_2
(BO) – codice meccanografico BOPS080005; 2) fosse condannato il resistente ad CP_1 attribuirgli per l'a.s. 2022/23 un punteggio di 12 punti e a pagargli la somma lorda di €. pagina 1 di 4 16.642,54, oltre a effettuare i relativi versamenti contributivi o, in subordine, a risarcirgli il danno conseguente al mancato versamento dei contributi previdenziali, il tutto oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Affermava che: 1) aveva presentato istanza (in modalità telematica) per la partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle supplenze annuali da GPS, Fascia 2, della Provincia di Bologna per le scuole superiori, per tre classi di concorso, fra cui A027 Matematica e Fisica;
2) aveva indicato le sue preferenze di sede per le supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche, in particolare al Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno;
3) il 29.8.2022 erano state pubblicate le graduatorie ai fini delle nomine a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e grado per l'a.s. 2022/23 e nella graduatoria della scuola secondaria di II grado – II Fascia – era risultato collocato nella posizione n. 222 per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica;
4) il 30.8.2022 erano stati pubblicati gli esiti delle proposte di assunzione e nelle scuole per cui aveva espresso preferenza sono stati nominati docenti in posizione migliore della sua;
nelle nomine dell'8.9.2022, sempre attinte dalle medesime graduatorie, non risultava destinatario di alcuna nomina benché l'incarico A027 – Matematica e Fisica al liceo di Casalecchio di Reno fosse stato Parte_2 conferito a , che tuttavia risultava essere in posizione n. 229 con 45 punti, Persona_1 dunque dopo di lui in graduatoria;
6) la nomina del collega era illegittima poiché non rispettava l'ordine della graduatoria e, quindi, il maggior punteggio a lui attribuito, visto che nella medesima graduatoria era collocato in posizione superiore a quella del collega assegnatario, e precisamente al posto n. 222, con 47,50 punti, come già detto;
7) poiché in quell'anno scolastico aveva svolto solo tre brevi supplenze, maturando quattro punti, aveva diritto – da un lato – ai dodici punti che avrebbe maturato se avesse svolto la supplenza annuale e, dall'altro, alle differenze retributive fra quanto avrebbe percepito svolgendo quella supplenza e quanto effettivamente percepito, anche a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava che: 1) nella sessione di nomina del 30.8.2022 l'ultimo nominato per la classe di concorso A027 risultava la docente , in posizione 226 della II Persona_2 fascia GPS, destinataria di uno spezzone orario presso l'I.I.S. “Caduti della Direttissima” di Castiglione dei Pepoli (BO); 2) nell'istanza di partecipazione alla procedura informatizzata per le supplenze annuali e al 30 giugno tramite l'espressione di preferenza su scuola e su tipologia oraria il ricorrente non aveva manifestato la volontà di ottenere spezzoni orari presso l'I.I.S.
“Caduti della Direttissima” per la classe di concorso A027, cosicché - in applicazione di quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/22 – era stato considerato rinunciatario;
3) nel successivo turno di nomina, quello dell'8.9.2022 le supplenze erano state assegnate scorrendo la graduatoria dal primo dei non nominati nel turno precedente e, quindi, a seguito di una rinuncia al liceo di Casalecchio di Reno per la classe di Parte_2 concorso A027, era stata scorsa la graduatoria dal n. 227 della II fascia GPS, attribuendo al docente , in posizione n. 229, la supplenza annuale di matematica e fisica in Persona_1 quella scuola;
4) lo scorrimento della graduatoria era stato quindi rispettato, in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/22 e nessuna illegittimità poteva ravvisarsi nella condotta dell'Amministrazione; 5) del resto riprendere la graduatoria dall'inizio nel secondo turno di nomine, come avrebbe voluto il ricorrente, e riproporre a tutti i docenti in graduatoria i posti liberatisi in seguito a rinunce (o per altri motivi) avrebbe significato mettere pagina 2 di 4 in discussione le nomine fatte, con il conseguente loro ritardo e l'impossibilità di completarle entro il 31 dicembre, con grave ed evidente pregiudizio delle attività didattiche;
5) in ogni caso, anche a ritenere che lo scorrimento della graduatoria sarebbe dovuto avvenire come affermato dal ricorrente, nel caso concreto altri docenti, in posizione migliore della sua, avevano indicato il liceo di Casalecchio di Reno nella classe di concorso A027, cosicché non Pt_2 Pt_2 era comunque lui ad avere diritto a quel posto;
6) anche per tale ragione nessun danno gli era stato cagionato.
La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 9.1.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.
Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
È pacifico fra le parti - e comunque documentalmente provato (documento n. 10 di parte resistente - che, anche a ritenere fondate le doglianze del ricorrente circa le modalità di scorrimento della graduatoria in occasione della seconda tornata di assegnazioni, altri docenti avrebbero avuto comunque diritto all'ottenimento della cattedra al 31.8.2023 presso il Liceo Da Vinci di Casalecchio (BO) sulla classe di concorso A027. In particolare: 1) , in Persona_3 posizione n. 157, ha espresso preferenza per la cattedra annuale presso il Liceo Da Vinci di Casalecchio;
ha partecipato al primo turno di nomina del 30.08.2022 ma non ha ottenuto alcuna supplenza;
2) , in posizione n. 159, ha espresso preferenza per la cattedra Parte_3 annuale presso il Liceo Da Vinci di Casalecchio;
ha partecipato al primo turno di nomina del 30.08.2022 ma non ha ottenuto alcuna supplenza. Analoga considerazione può essere ripetuta per quei docenti collocati in graduatoria in posizione migliore rispetto a quella del ricorrente i quali hanno espresso preferenza puntuale per la cattedra annuale ma non hanno ottenuto alcuna supplenza in posizione n. 166, , in posizione n. 175, CP_5 Controparte_6
, in posizione n. 185, in posizione n. 186, , in Controparte_7 CP_8 Controparte_9 posizione n. 187, , in posizione n. 209 e in posizione n. Controparte_10 CP_11
210). Le circostanze, compiutamente dedotte dal resistente, risultano CP_1 documentalmente provate e, comunque, non sono state in alcun modo contestate dal ricorrente, nemmeno nelle note difensive finali. Se così è, non può comunque essere riconosciuto al ricorrente il diritto a ottenere la cattedra presso il Liceo Leonardo Da Vinci per la classe di concorso A027, essendo preceduto in graduatoria da colleghi che non hanno ottenuto alcuna supplenza e che avevano espresso preferenza puntuale per la cattedra annuale in quella classe di concorso e per quel liceo: in presenza di tali colleghi, aventi diritto prima di lui, il ricorrente non ha dato prova che sarebbe stato il destinatario della proposta del contratto e che quindi la condotta del resistente CP_1 gli abbia cagionato un danno. Ciò consente di ritenere assorbita la questione dell'interpretazione e dell'applicazione dell'O.M. n. 112/22 sullo scorrimento delle graduatorie.
Le domande devono essere tutte rigettate.
La particolarità della vicenda trattata costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella controversia n. 1720/23 R. G. LAV. promossa da contro il Parte_1
pagina 3 di 4 , in persona del Ministro pro tempore, ogni contraria Controparte_1 istanza, domanda ed eccezione respinta:
- rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 9.1.2025
Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOCHERINI Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO, dell'avv. VIRGILIO MARIA e dell'avv. SANTUNIONE SILVIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FOCHERINI GIANFRANCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio della dott. ssa , della dott. ssa PERICONE VALENTINA e Controparte_2
della dott. ssa , elettivamente domiciliato presso il difensore dott. ssa Controparte_3
Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 4.9.2023 adiva il Tribunale di Bologna chiedendo che: 1) Parte_1 previa disapplicazione della nota dell' prot. Controparte_4
n. 12369 dell'8.9.22 che indicava le nomine conferite a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e grado per l'a.s. 2022/23 e del bollettino allegato alla suddetta nota, fosse accertato che avrebbe avuto il diritto di vedersi assegnata la supplenza annuale sino al 31.8.2023 per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica con contratto a tempo determinato di 18 ore settimanali, presso il liceo di Casalecchio di Reno Parte_2
(BO) – codice meccanografico BOPS080005; 2) fosse condannato il resistente ad CP_1 attribuirgli per l'a.s. 2022/23 un punteggio di 12 punti e a pagargli la somma lorda di €. pagina 1 di 4 16.642,54, oltre a effettuare i relativi versamenti contributivi o, in subordine, a risarcirgli il danno conseguente al mancato versamento dei contributi previdenziali, il tutto oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Affermava che: 1) aveva presentato istanza (in modalità telematica) per la partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle supplenze annuali da GPS, Fascia 2, della Provincia di Bologna per le scuole superiori, per tre classi di concorso, fra cui A027 Matematica e Fisica;
2) aveva indicato le sue preferenze di sede per le supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche, in particolare al Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno;
3) il 29.8.2022 erano state pubblicate le graduatorie ai fini delle nomine a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e grado per l'a.s. 2022/23 e nella graduatoria della scuola secondaria di II grado – II Fascia – era risultato collocato nella posizione n. 222 per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica;
4) il 30.8.2022 erano stati pubblicati gli esiti delle proposte di assunzione e nelle scuole per cui aveva espresso preferenza sono stati nominati docenti in posizione migliore della sua;
nelle nomine dell'8.9.2022, sempre attinte dalle medesime graduatorie, non risultava destinatario di alcuna nomina benché l'incarico A027 – Matematica e Fisica al liceo di Casalecchio di Reno fosse stato Parte_2 conferito a , che tuttavia risultava essere in posizione n. 229 con 45 punti, Persona_1 dunque dopo di lui in graduatoria;
6) la nomina del collega era illegittima poiché non rispettava l'ordine della graduatoria e, quindi, il maggior punteggio a lui attribuito, visto che nella medesima graduatoria era collocato in posizione superiore a quella del collega assegnatario, e precisamente al posto n. 222, con 47,50 punti, come già detto;
7) poiché in quell'anno scolastico aveva svolto solo tre brevi supplenze, maturando quattro punti, aveva diritto – da un lato – ai dodici punti che avrebbe maturato se avesse svolto la supplenza annuale e, dall'altro, alle differenze retributive fra quanto avrebbe percepito svolgendo quella supplenza e quanto effettivamente percepito, anche a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava che: 1) nella sessione di nomina del 30.8.2022 l'ultimo nominato per la classe di concorso A027 risultava la docente , in posizione 226 della II Persona_2 fascia GPS, destinataria di uno spezzone orario presso l'I.I.S. “Caduti della Direttissima” di Castiglione dei Pepoli (BO); 2) nell'istanza di partecipazione alla procedura informatizzata per le supplenze annuali e al 30 giugno tramite l'espressione di preferenza su scuola e su tipologia oraria il ricorrente non aveva manifestato la volontà di ottenere spezzoni orari presso l'I.I.S.
“Caduti della Direttissima” per la classe di concorso A027, cosicché - in applicazione di quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/22 – era stato considerato rinunciatario;
3) nel successivo turno di nomina, quello dell'8.9.2022 le supplenze erano state assegnate scorrendo la graduatoria dal primo dei non nominati nel turno precedente e, quindi, a seguito di una rinuncia al liceo di Casalecchio di Reno per la classe di Parte_2 concorso A027, era stata scorsa la graduatoria dal n. 227 della II fascia GPS, attribuendo al docente , in posizione n. 229, la supplenza annuale di matematica e fisica in Persona_1 quella scuola;
4) lo scorrimento della graduatoria era stato quindi rispettato, in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/22 e nessuna illegittimità poteva ravvisarsi nella condotta dell'Amministrazione; 5) del resto riprendere la graduatoria dall'inizio nel secondo turno di nomine, come avrebbe voluto il ricorrente, e riproporre a tutti i docenti in graduatoria i posti liberatisi in seguito a rinunce (o per altri motivi) avrebbe significato mettere pagina 2 di 4 in discussione le nomine fatte, con il conseguente loro ritardo e l'impossibilità di completarle entro il 31 dicembre, con grave ed evidente pregiudizio delle attività didattiche;
5) in ogni caso, anche a ritenere che lo scorrimento della graduatoria sarebbe dovuto avvenire come affermato dal ricorrente, nel caso concreto altri docenti, in posizione migliore della sua, avevano indicato il liceo di Casalecchio di Reno nella classe di concorso A027, cosicché non Pt_2 Pt_2 era comunque lui ad avere diritto a quel posto;
6) anche per tale ragione nessun danno gli era stato cagionato.
La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 9.1.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.
Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
È pacifico fra le parti - e comunque documentalmente provato (documento n. 10 di parte resistente - che, anche a ritenere fondate le doglianze del ricorrente circa le modalità di scorrimento della graduatoria in occasione della seconda tornata di assegnazioni, altri docenti avrebbero avuto comunque diritto all'ottenimento della cattedra al 31.8.2023 presso il Liceo Da Vinci di Casalecchio (BO) sulla classe di concorso A027. In particolare: 1) , in Persona_3 posizione n. 157, ha espresso preferenza per la cattedra annuale presso il Liceo Da Vinci di Casalecchio;
ha partecipato al primo turno di nomina del 30.08.2022 ma non ha ottenuto alcuna supplenza;
2) , in posizione n. 159, ha espresso preferenza per la cattedra Parte_3 annuale presso il Liceo Da Vinci di Casalecchio;
ha partecipato al primo turno di nomina del 30.08.2022 ma non ha ottenuto alcuna supplenza. Analoga considerazione può essere ripetuta per quei docenti collocati in graduatoria in posizione migliore rispetto a quella del ricorrente i quali hanno espresso preferenza puntuale per la cattedra annuale ma non hanno ottenuto alcuna supplenza in posizione n. 166, , in posizione n. 175, CP_5 Controparte_6
, in posizione n. 185, in posizione n. 186, , in Controparte_7 CP_8 Controparte_9 posizione n. 187, , in posizione n. 209 e in posizione n. Controparte_10 CP_11
210). Le circostanze, compiutamente dedotte dal resistente, risultano CP_1 documentalmente provate e, comunque, non sono state in alcun modo contestate dal ricorrente, nemmeno nelle note difensive finali. Se così è, non può comunque essere riconosciuto al ricorrente il diritto a ottenere la cattedra presso il Liceo Leonardo Da Vinci per la classe di concorso A027, essendo preceduto in graduatoria da colleghi che non hanno ottenuto alcuna supplenza e che avevano espresso preferenza puntuale per la cattedra annuale in quella classe di concorso e per quel liceo: in presenza di tali colleghi, aventi diritto prima di lui, il ricorrente non ha dato prova che sarebbe stato il destinatario della proposta del contratto e che quindi la condotta del resistente CP_1 gli abbia cagionato un danno. Ciò consente di ritenere assorbita la questione dell'interpretazione e dell'applicazione dell'O.M. n. 112/22 sullo scorrimento delle graduatorie.
Le domande devono essere tutte rigettate.
La particolarità della vicenda trattata costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella controversia n. 1720/23 R. G. LAV. promossa da contro il Parte_1
pagina 3 di 4 , in persona del Ministro pro tempore, ogni contraria Controparte_1 istanza, domanda ed eccezione respinta:
- rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 9.1.2025
Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
pagina 4 di 4