Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 526/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, rappresentata e difesa Avv. Luciano Rociola che Parte_1 la rappresenta e difende;
RICORRENTE
e
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_1
Gianluca Fava;
RESISTENTE
e
Controparte_2 con l'assistenza e difesa dell'Avv. Angelo Ascanio Benevento;
[...]
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.2.2019, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420189004094068000 dell'11.5.2018, notificatale a mezzo PEC da parte di Controparte_3
in data 17.5.2018, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali , di competenza dell'intestato Tribunale: CP_4
1) Cartella di pagamento n. 03420070024211490000, asseritamente notificata in data
28.8.2007, di € 909,18;
2) Cartella di pagamento n. 03420080019119828000, asseritamente notificato in data
24.7.2008, di € 909,12;
1
23.9.2009, di € 878,3;
4) Cartella di pagamento n. 0342010003828925000, asseritamente notificato in data
27.7.2010, di € 1.341,77;
5) Cartella di pagamento n. 03420110026683808000, asseritamente notificato in data
1.7.2011, di € 1.489,93;
6) Cartella di pagamento n. 03420120020082811000, asseritamente notificato in data
28.4.2012, di € 1.797,23.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' , essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica delle cartelle e quella CP_4 dell'intimazione di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' e l' contestando in fatto e CP_5 CP_4 CP_6
diritto la domanda della ricorrente con varie argomentazioni e chiedendone il rigetto.
Successivamente, in sede conclusiva del giudizio, a seguito della documentazione dell'avvio di pratiche di definizione agevolata delle pendenze e dell'ottemperanza alle stesse, con note depositate rispettivamente il 10.9.2024 ed il 5.9.2024 la stessa parte ricorrente ed hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessata materia del CP_6
contendere, con compensazione delle spese di lite. , invece, con note del CP_4
10.09.2024 ha insistito per il rigetto della domanda, con condanna alle spese.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, il processo può essere estinto esclusivamente se si è perfezionata la procedura amministrativa tramite la dichiarazione del contribuente di voler aderire alla definizione agevolata, corredata dall'impegno scritto a rinunciare ai giudizi pendenti. Segue, necessaria, la comunicazione dell'agente della riscossione che accoglie tale istanza con indicazione delle somme da versare. Ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio,
è sufficiente la documentazione dei pagamenti effettuati fino a quel momento, senza richiedere l'integrale pagamento delle rate secondo il piano concordato (si veda Cass. civ.
Sez. V Ord., 24/07/2024, n. 20626).
2 La Cassazione ha confermato quanto già disposto con ordinanza n. 11540 del 2 maggio
2019, secondo cui la presentazione del modello di istanza di rottamazione, accolta dal riscossore, comporta l'estinzione del giudizio, stante la rinuncia del contribuente insita nell'istanza di definizione agevolata. La rinuncia alla causa deve essere espressa e può coincidere anche con la sola produzione in giudizio della richiesta di rottamazione accettata dal riscossore.
Resta fermo che, l'estinzione del giudizio, qualora disposta a seguito della sola presentazione dell'accolta istanza di definizione, non determina anche l'estinzione del debito tributario: l'ordinanza che dichiara estinto il giudizio si connota alla stregua di una statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo
"accordo" sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio (si veda Cass. ord. 24428/2024).
Ciò premesso, si rileva come sia pacifico che parte ricorrente abbia documentato in corso di giudizio l'adesione alla definizione agevolata dei crediti di cui è causa (rottamazione c.d. quater ex legge n. 197/2022), da cui deriva l'obbligo di rinuncia ad eventuali giudizi in corso nonché il ricevuto consenso alla richiesta di un piano di rateizzazione.
In particolare, dagli atti risulta come:
- le cartelle rubricate al n. 1, 2, 3, 4, afferenti ai contributi relativi agli anni compresi tra il 2006 e il 2009 ed ammesse alla definizione agevolata sono state tutte soddisfatte, per come confermato dallo stesso ente creditore;
- la cartella n. 6, identificata dal n. 03420120020082811000 ed afferente ai contributi relativi all'anno 2011 ha formato oggetto del piano di rateizzazione n.
241382 accolto dal della riscossione il 25.3.2024 (già versato in CP_7
atti) ed in corso di corresponsione;
- la cartella n. 5, identificata con il n. 034201100266883808000 ed afferente ai contributi relativi all'anno 2010 è stata saldata, per come si evince dalla ricevuta di pagamento del 10.11.2024, rilasciata direttamente dal concessionario della riscossione.
A questo punto, preso atto di quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti, atteso che la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendo il
3 medesimo contribuente dall'aderire alla medesima definizione agevolata (v. Cass.
SS.UU. n. 7107/2019; Cass. Sez V. n. 10198/2018 e Cass. S.L. n. 28311/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 6.4.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Margherita Sitongia
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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