Articolo 1 della Legge 28 giugno 1956, n. 598
Articolo 2
Versione
20 luglio 1956
Art. 1.
Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi verificatisi, durante la campagna 1950-51, nella gestione di ammasso del grano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivati sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:
1° per la gestione "granai del popolo":
a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficiali fissati, del grano (tenero e duro) di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non e' stato possibile provvedere per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonche' in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano (tenero e duro), rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate;
2° per la gestione di distribuzione:
a) le maggiori spese sostenute, rispetto alla quota precalcolata per il deposito, nel periodo precedente all'immissione al consumo, del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato;
b) il maggiore onere derivante dalla insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, oppure in via definitiva nel caso siano forfettariamente fissate, per le spese di distribuzione e per quelle generali e di amministrazione, in queste ultime compreso il compenso all'ente gestore, anche per effetto di trasporti non previsti ne' prevedibili dovuti effettuare per assicurare la buona conservazione di notevoli quantitativi di grano.
Entrata in vigore il 20 luglio 1956