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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 83\2023 RG, vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in , alla via Nizza n.146, presso Pt_1
e del Contenzioso dell' , rappresentato e difeso Controparte_1Controparte_2 CP_3
dall'avv. Franco Marruso, in virtù di procura generale alle liti per notar di Persona_1 Pt_1
del 22\12\2022, rep. 27292 racc. 4225;
APPELLANTE- appellata incidentale
E
(già Controparte_4 Controparte_5
, con sede in , in persona del suo legale rappresentante pro
[...] Pt_1
1 tempore, elettivamente domiciliata in , al Lungomare Trieste n. 84, presso lo studio Pt_1
dell'avv. Vincenzo Macchia, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato redatto su foglio separato in calce al ricorso per ingiunzione;
APPELLATA- appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4492\2022 del 19\12\2022, pubblicata in data
21\12\2022 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 26\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2732\2017 (reso in data 26-29\9\2017 e notificato il 18\10\2017) il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dall' Parte_2
ingiungeva all' (di
[...] Parte_3
seguito, per brevità, solo ) di corrispondere alla parte ricorrente la somma di € CP_6
774.183,25, oltre interessi moratori ex Dlgs 231\2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di incrementi tariffari previsti dal DCA Regione Campania n. 110 del 22\10\2014, relativi agli anni dal 2009 al 2014, sulle prestazioni sociosanitarie in RSA e Centri Diurni, in regime di accreditamento con il SSN (fattura n. 43 del 30\3\2015).
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione notificata il 21\11\2017, CP_6
eccependo: il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario adito;
il difetto di prova sugli elementi costitutivi della pretesa azionata;
l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di macroarea e di struttura per gli anni in riferimento;
la non debenza della quota
2 di compartecipazione dei Comuni per gli anni 2012, 2013 e 2014; la non debenza degli interessi moratori ex Dlgs 231\2002.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la Controparte_5
contestando analiticamente gli assunti avversi e chiedendo il rigetto
[...]
dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, sulla base dell'istruttoria documentale, la causa era decisa, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 4492\2022 del
19\12\2022 e pubblicata il 21\12\2022, non notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così
provvedeva: a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto
ingiuntivo n. 2732/17, emesso dal Tribunale di Salerno il 24/09/17, depositato il 26/09/17; b)
condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_3
della della somma di € 130.228,56, oltre interessi Controparte_5
moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif.; c) compensa per 3/4 le spese processuali
e condanna l' al pagamento, in favore dell'opposta, del restante quarto di tali CP_3
spese, che si liquidano per intero in € 900,00 per spese vive ed € 15.565,00 per compenso
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in
favore dell'avv. Vincenzo Macchia>.
In particolare, il giudice di primo grado, ritenuta la propria giurisdizione e verificato il deposito dei contratti per gli anni in questione, riteneva che l' , sulla quale incombeva il relativo CP_6
onere, dimostrato il superamento del tetto di struttura contrattualmente fissato per gli anni 2010,
2011 e 2012. Di contro, il Tribunale accertava che l' non aveva provato per l'anno CP_6
2009 il superamento del tetto di spesa di macroarea. Infine, in relazione all'anno 2013 il giudice di prime cure affermava che il tetto di struttura indicato in contratto in € 1751.304,45 era da intendersi al lordo della quota di compartecipazione dei Comuni, comunque da anticipare a cura
Cont dell' (ex art. 10, comma 2, lett. e Legge Regione Campania n. 11\07), ragion per cui il
3 fatturato complessivo della (€ 1.698.092,46) non aveva superato i limiti di spesa CP_5
anche considerando l'adeguamento tariffario di € 53.211,99.
Per quanto riguarda gli interessi richiesti, il Tribunale ricordava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate in favore dei fruitori dl servizio da strutture private preaccreditate con lo Stato, sussiste il diritto di queste ultime alla corresponsione degli interessi dimora cd. “commerciali”, qualora sia stato concluso il contratto scritto dopo l'8 agosto 2002. Peraltro, l'art. 7 del contratto del 26\112013 prevedeva espressamente la debenza degli interessi in esame, senza la necessità di una preventiva costituzione in mora.
Pertanto, con la sentenza appellata il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, condannava l' al pagamento in favore della opposta la somma complessiva di € CP_6 CP_5
130.228,56 (€ 92.030,12 per l'anno 2009, € 53.211,99 per l'anno 2013, detratta la somma di €
15.013,55 per il decremento tariffario del periodo gennaio\settembre 2014), oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 Dlgs n. 231\2002 e succ. modif. Spese compensate per 3\4.
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via PEC in data 20\1\2023), l' CP_6
censurava la sentenza di appellata per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non superato il tetto di spesa della macroarea per l'anno 2009, anche se risultava che già nel novembre di tale anno il limite era stato raggiunto, tanto che la struttura privata accreditata non chiedeva il pagamento della fattura di dicembre di € 138.373,00;
- il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non superato il tetto di spesa di struttura per l'anno
2013, senza considerare che la quota di compartecipazione dei Comuni era da sottrarre al predetto tetto, visto che era oggetto di separata fatturazione con onere di pagamento direttamente degli enti territoriali. D'altra parte, a detta di parte appellante, l'art. 7 dei contratti in atti prevedeva l'onere dell' di pagare le prestazioni fatturate, ossia solo quelle a suo CP_6
carico;
4 - Il Tribunale, infine, avrebbe erroneamente ritenuto dovuti gli interessi di mora ex Dlgs
231\2002 (e succ. modif.), benchè nel caso di specie si discutesse di adeguamenti tariffari e non di prestazioni sanitarie.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: in via principale – confermata la revoca del
D.I. n. 2732/2017 – R.G. n. 7461/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data
26/09/2017, attesa la mancanza dei presupposti, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., per la sua
emissione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, dall' Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., in favore della appellata,
[...] CP_5
in ragione della fattura azionata, stante l'avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa
contrattualmente pattuiti, anche per le annualità 2009 e 2013; in via gradata – nella denegata
ipotesi in cui dovesse essere confermata, in tutto o in parte, la sussistenza del diritto di credito
riconosciuto in primo grado, accertare e dichiarare che gli interessi conseguentemente
applicabili vanno calcolati al tasso legale, e non a quello moratorio di cui al D.Lgs. n.
231/2002, con decorrenza a partire dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto>. Spese del doppio grado vinte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_4
(già , contestando tutto quanto ex
[...] Controparte_5
adverso dedotto ed eccependo, in particolare, l'inammissibilità del fatto nuovo dedotto solo in appello dall' in relazione al mancato pagamento della fattura di dicembre 2009; la CP_6
corretta statuizione del primo giudice in merito al tetto di spesa unico del 2013, ossia comprensivo della quota dei Comuni;
la debenza degli interessi di mora. La CP_5
appellata, poi, proponeva formale appello incidentale, affermando la debenza degli adeguamenti tariffari anche per gli anni 2010, 2011 e 2012, ritenendo non superati i tetti di spesa indicati, riferibili alla macroarea.
Pertanto, la concludeva per il Controparte_4
rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, con reiezione in toto
5 dell'opposizione proposta dall' e conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n. CP_6
2732/17.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, invitate in via preliminare le parti ad interloquire riguardo 1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù
di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata;
2) alla validità ed efficacia
degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in
ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di
stipula dei contratto> (cfr. ordinanza del 30\1\2024), la causa era riservata una prima volta a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (60+20) con provvedimento del
18\7\2024.
Tuttavia, con ordinanza del 7\1\2025 la causa era rimessa sul ruolo in ragione delle recenti statuizioni in questioni simili da parte della Suprema Corte di Cassazione.
Infine, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26\6\2025, la causa era definitivamente riservata per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (cfr. provvedimento datato
1\7\2025).
Ciò premesso, ritiene la Corte che sia l'appello principale che quello incidentale siano infondati e vadano, pertanto, rigettati per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Accreditamento e contratto;
giudicato interno.
In via preliminare, ritiene la Corte di dover chiarire la ratio dell'ordinanza interlocutoria del
30\1\2024 sopra richiamata, con al quale si chiedeva alle parti di interloquire sulla esistenza di valido accreditamento e sulla conseguente validità dei contratti conclusi tra l' e la CP_6
struttura privata.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma Parte_4
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale
6 da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
(cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete
7 modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal , in relazione all'impossibilità, da parte Parte_4
delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la
8 remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_4
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
Sanitario è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Pt_4 Parte_4
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività
sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, Parte_4
conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18).
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene
9 nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad
substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività
che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede preso in esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta nel corso
10 - e non antecedentemente – all'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 30\1\2024, ad interloquire.
L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle prestazioni eseguite CP_6
antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
Invero, codesta Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione
(cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. n.
18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n. 32563/24),
essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-
giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che,
unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17;
Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23).
D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno
11 soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n.
7073/24).
Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità
degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti - come si è precedentemente accennato - non è
stata esaminata ex professo dal Tribunale di Salerno, né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l' con l'atto di CP_6
gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia delle statuizioni emesse in prime cure -ed,
ancora prima, del convincimento ad esse sottese- con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, con riferimento allo “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”,
costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano
12 discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24).
Né, per la Corte di Appello di Salerno, rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio - anche perché, a voler ritenere diversamente,
in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità
- in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25).
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall con le strutture private per assenza della necessaria forma CP_6
scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo, Cass., ordinanza n.
8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-1, n. 27310\2022; Cass.,
ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a Cass. Sezioni Unite 26242 e n.
26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017; Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019;
Cass. n. 19161\2020).
Cionondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' si sia formato il giudicato, pur in assenza di specifica domanda CP_6
13 e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame,
individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza
dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi
ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n.
30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive). Di talché la Corte
d'Appello di Salerno, considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno,
in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente all'applicabilità o meno, nel caso di specie,
dello sconto tariffario.
B. Tetto di spesa.
Le doglianze formulate dalle parti con gli appelli contrapposti in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa in conseguenza dell'applicazione degli adeguamenti tariffari per le prestazioni rese dal 2009 al 2014 sono infondate.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_7
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Cont la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di
14 procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
Cont Cont della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Cont Cont
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
Cont superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Cont è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
15 Cont art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve condividersi la valutazione del primo
Cont giudice, in quanto l' ha fornito adeguata prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa per gli anni 2010, 2011 e 2012, emergendo dalla documentazione in atti (cfr.
contratti datati 8\7\2010, 30\5\2011 e 28\8\2012; prospetto riepilogativo allegato n. 3 della in primo grado) che l'intero tetto di struttura, pari ad € 1.645.000,00 per ciascun CP_5
anno, sia stato integralmente coperto dal fatturato della qui appellata, remunerato CP_5
dall' . CP_6
16 D'altra parte, occorre ricordare che gli adeguamenti tariffari di cui al DCA n. 110\2014 non possono in alcun modo comportare uno sforamento del tetto di spesa assegnato alla singola struttura, anche qualora l'adeguamento tariffario non sia avvenuto nel corso dell'anno di riferimento, salva espressa autorizzazione con provvedimento della Giunta Regionale o del
Commissario ad acta (cfr. art. 5, comma 2, dei contratti intercorsi tra le parti1, conformemente alla previsione normativa già contenuta nell'art. 8quinquies, co. 2, lett. e-bis, d.lgs. n. 502/92).
Senza contare che con decreto del Commissario ad acta n. 12 del 25\2\2016 veniva espressamente precisato che i conguagli tariffari scaturenti dall'applicazione delle tariffe di
cui al DCA n. 110/14 per gli esercizi precedenti, possono essere riconosciuti solo nei limiti
consentiti dai tetti di spesa pro tempore vigenti comprensivi della quota a carico degli EELL e
adottati con provvedimenti giuntali o commissariali, come espressamente previsto negli schemi
dei contratti per l'acquisto di prestazioni socio sanitarie ex art. 8 quinquies del Dlgs. 502/1992
e s.m.i., anch'essi approvati per ciascuno degli anni 2009-2013 dagli appositi provvedimenti
regionali (DGRC 1269/2009, DCA 37/2010, 25/2011, 68/2012 86\2013 e successive modifiche
ed integrazione degli stessi) e sottoscritti dalle strutture private erogatrici>.
17 Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Nulla, pertanto, è dovuto alla a titolo Controparte_4
di adeguamento tariffario per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Discorso diverso va fatto per gli anni 2009 e 2013.
Invero, nel contratto stipulato il 30\10\09 per le prestazioni relative all'anno 2009 era previsto il numero di prestazioni e il tetto di spesa della macroarea della branca di assistenza sociosanitaria, ma non alla singola struttura privata, il cui avvenuto superamento non è stato dimostrato dall' , sulla quale gravava il relativo onere probatorio. CP_6
Per inciso, deve ritenersi che la nuova e, come tale, inammissibile difesa dell' , in merito CP_6
al mancato pagamento della fattura di dicembre 2009 perché già a novembre il tetto sarebbe stato raggiunto, non è sorretta da alcun riscontro documentale.
Per quanto riguarda, poi, l'anno 2013, il contratto stipulato in data 26\11\13 fissava un tetto di spesa di € 1.751.304,45 (al lordo della quota di compartecipazione dei Comuni) e il Tribunale
rilevava come tale limite non risultasse superato, avendo la struttura opposta fatturato il minor importo di € 1.698.092,46, con il conseguente riconoscimento dell'incremento tariffario fino a concorrenza del predetto tetto di spesa, ossia per il minor importo di € 53.211,99 (€
1.751.304,45 - € 1.698.092,46), essendo anche la quota di compartecipazione a carico dell' CP_6
[...
.
Una tale conclusione trae fondamento dalla considerazione che il DCA n. 6\10, volto a dettare le linee di indirizzo in materia di compartecipazione sociosanitaria (allegato C), prevedeva espressamente nel “PREMESSO”, alla lett. b), la possibilità, di fatto esercitata, di anticipare da parte delle alle strutture private l'intero importo delle rette con carico di recupero CP_7
dai Comuni e/o cittadini.
C. Interessi moratori ex Dlgs 231\2002.
18 Infine, deve disattendersi il motivo di appello formulato dall' , la quale si doleva CP_6
dell'errata applicazione dei cd. interessi di mora ex Dlgs n. 231\2002.
E' noto, infatti, che giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto
2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, co. 1, lett.
a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass. n. 17665 del 02/07/2019; Cass. n. 20391 del 11/10/2016). Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col rogate agli assistiti in base ad un contratto CP_8
- accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002,
avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato (cfr., da ultimo, Cass.
Sez. U, n. 35092 del 14/12/2023; Cass., Ordinanza n. 29472 del 14/11/2024).
E nel caso che qui ci occupa risulta pienamente dimostrata la condizione di cui alle massime sopra richiamate, avendo la società opposta prodotto gli accordi contrattuali stipulati a partire dal 2009.
Di conseguenza, in caso di ritardo nel pagamento, spettano gli interessi moratori previsti dagli artt. 4 e 5 dello stesso decreto, che decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento (senza necessità di costituzione in mora), anche per gli adeguamenti tariffari che partecipano della stessa natura delle prestazioni sanitarie “adeguate”.
19 In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati.
D. Spese processuali.
Le spese processuali degli appelli contrapposti vanno compensate, stante la reciproca soccombenza.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_4
nonché sull'appello incidentale della appellata, ogni diversa domanda,
[...] CP_5
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.RIGETTA l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
4492\2022 del 19\12\2022, pubblicata in data 21\12\2022 dal Tribunale di Salerno;
2. COMPENSA le spese di lite del secondo grado di giudizio tra le parti;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 5, comma 2, “si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al precedente art.
4. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sforamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta
Regionale o del Commissario ad acta, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 83\2023 RG, vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in , alla via Nizza n.146, presso Pt_1
e del Contenzioso dell' , rappresentato e difeso Controparte_1Controparte_2 CP_3
dall'avv. Franco Marruso, in virtù di procura generale alle liti per notar di Persona_1 Pt_1
del 22\12\2022, rep. 27292 racc. 4225;
APPELLANTE- appellata incidentale
E
(già Controparte_4 Controparte_5
, con sede in , in persona del suo legale rappresentante pro
[...] Pt_1
1 tempore, elettivamente domiciliata in , al Lungomare Trieste n. 84, presso lo studio Pt_1
dell'avv. Vincenzo Macchia, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato redatto su foglio separato in calce al ricorso per ingiunzione;
APPELLATA- appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4492\2022 del 19\12\2022, pubblicata in data
21\12\2022 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 26\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2732\2017 (reso in data 26-29\9\2017 e notificato il 18\10\2017) il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dall' Parte_2
ingiungeva all' (di
[...] Parte_3
seguito, per brevità, solo ) di corrispondere alla parte ricorrente la somma di € CP_6
774.183,25, oltre interessi moratori ex Dlgs 231\2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di incrementi tariffari previsti dal DCA Regione Campania n. 110 del 22\10\2014, relativi agli anni dal 2009 al 2014, sulle prestazioni sociosanitarie in RSA e Centri Diurni, in regime di accreditamento con il SSN (fattura n. 43 del 30\3\2015).
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione notificata il 21\11\2017, CP_6
eccependo: il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario adito;
il difetto di prova sugli elementi costitutivi della pretesa azionata;
l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di macroarea e di struttura per gli anni in riferimento;
la non debenza della quota
2 di compartecipazione dei Comuni per gli anni 2012, 2013 e 2014; la non debenza degli interessi moratori ex Dlgs 231\2002.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la Controparte_5
contestando analiticamente gli assunti avversi e chiedendo il rigetto
[...]
dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, sulla base dell'istruttoria documentale, la causa era decisa, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 4492\2022 del
19\12\2022 e pubblicata il 21\12\2022, non notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così
provvedeva: a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto
ingiuntivo n. 2732/17, emesso dal Tribunale di Salerno il 24/09/17, depositato il 26/09/17; b)
condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_3
della della somma di € 130.228,56, oltre interessi Controparte_5
moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif.; c) compensa per 3/4 le spese processuali
e condanna l' al pagamento, in favore dell'opposta, del restante quarto di tali CP_3
spese, che si liquidano per intero in € 900,00 per spese vive ed € 15.565,00 per compenso
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in
favore dell'avv. Vincenzo Macchia>.
In particolare, il giudice di primo grado, ritenuta la propria giurisdizione e verificato il deposito dei contratti per gli anni in questione, riteneva che l' , sulla quale incombeva il relativo CP_6
onere, dimostrato il superamento del tetto di struttura contrattualmente fissato per gli anni 2010,
2011 e 2012. Di contro, il Tribunale accertava che l' non aveva provato per l'anno CP_6
2009 il superamento del tetto di spesa di macroarea. Infine, in relazione all'anno 2013 il giudice di prime cure affermava che il tetto di struttura indicato in contratto in € 1751.304,45 era da intendersi al lordo della quota di compartecipazione dei Comuni, comunque da anticipare a cura
Cont dell' (ex art. 10, comma 2, lett. e Legge Regione Campania n. 11\07), ragion per cui il
3 fatturato complessivo della (€ 1.698.092,46) non aveva superato i limiti di spesa CP_5
anche considerando l'adeguamento tariffario di € 53.211,99.
Per quanto riguarda gli interessi richiesti, il Tribunale ricordava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate in favore dei fruitori dl servizio da strutture private preaccreditate con lo Stato, sussiste il diritto di queste ultime alla corresponsione degli interessi dimora cd. “commerciali”, qualora sia stato concluso il contratto scritto dopo l'8 agosto 2002. Peraltro, l'art. 7 del contratto del 26\112013 prevedeva espressamente la debenza degli interessi in esame, senza la necessità di una preventiva costituzione in mora.
Pertanto, con la sentenza appellata il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, condannava l' al pagamento in favore della opposta la somma complessiva di € CP_6 CP_5
130.228,56 (€ 92.030,12 per l'anno 2009, € 53.211,99 per l'anno 2013, detratta la somma di €
15.013,55 per il decremento tariffario del periodo gennaio\settembre 2014), oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 Dlgs n. 231\2002 e succ. modif. Spese compensate per 3\4.
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via PEC in data 20\1\2023), l' CP_6
censurava la sentenza di appellata per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non superato il tetto di spesa della macroarea per l'anno 2009, anche se risultava che già nel novembre di tale anno il limite era stato raggiunto, tanto che la struttura privata accreditata non chiedeva il pagamento della fattura di dicembre di € 138.373,00;
- il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non superato il tetto di spesa di struttura per l'anno
2013, senza considerare che la quota di compartecipazione dei Comuni era da sottrarre al predetto tetto, visto che era oggetto di separata fatturazione con onere di pagamento direttamente degli enti territoriali. D'altra parte, a detta di parte appellante, l'art. 7 dei contratti in atti prevedeva l'onere dell' di pagare le prestazioni fatturate, ossia solo quelle a suo CP_6
carico;
4 - Il Tribunale, infine, avrebbe erroneamente ritenuto dovuti gli interessi di mora ex Dlgs
231\2002 (e succ. modif.), benchè nel caso di specie si discutesse di adeguamenti tariffari e non di prestazioni sanitarie.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: in via principale – confermata la revoca del
D.I. n. 2732/2017 – R.G. n. 7461/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data
26/09/2017, attesa la mancanza dei presupposti, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., per la sua
emissione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, dall' Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., in favore della appellata,
[...] CP_5
in ragione della fattura azionata, stante l'avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa
contrattualmente pattuiti, anche per le annualità 2009 e 2013; in via gradata – nella denegata
ipotesi in cui dovesse essere confermata, in tutto o in parte, la sussistenza del diritto di credito
riconosciuto in primo grado, accertare e dichiarare che gli interessi conseguentemente
applicabili vanno calcolati al tasso legale, e non a quello moratorio di cui al D.Lgs. n.
231/2002, con decorrenza a partire dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto>. Spese del doppio grado vinte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_4
(già , contestando tutto quanto ex
[...] Controparte_5
adverso dedotto ed eccependo, in particolare, l'inammissibilità del fatto nuovo dedotto solo in appello dall' in relazione al mancato pagamento della fattura di dicembre 2009; la CP_6
corretta statuizione del primo giudice in merito al tetto di spesa unico del 2013, ossia comprensivo della quota dei Comuni;
la debenza degli interessi di mora. La CP_5
appellata, poi, proponeva formale appello incidentale, affermando la debenza degli adeguamenti tariffari anche per gli anni 2010, 2011 e 2012, ritenendo non superati i tetti di spesa indicati, riferibili alla macroarea.
Pertanto, la concludeva per il Controparte_4
rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, con reiezione in toto
5 dell'opposizione proposta dall' e conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n. CP_6
2732/17.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, invitate in via preliminare le parti ad interloquire riguardo 1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù
di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata;
2) alla validità ed efficacia
degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in
ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di
stipula dei contratto> (cfr. ordinanza del 30\1\2024), la causa era riservata una prima volta a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (60+20) con provvedimento del
18\7\2024.
Tuttavia, con ordinanza del 7\1\2025 la causa era rimessa sul ruolo in ragione delle recenti statuizioni in questioni simili da parte della Suprema Corte di Cassazione.
Infine, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26\6\2025, la causa era definitivamente riservata per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (cfr. provvedimento datato
1\7\2025).
Ciò premesso, ritiene la Corte che sia l'appello principale che quello incidentale siano infondati e vadano, pertanto, rigettati per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Accreditamento e contratto;
giudicato interno.
In via preliminare, ritiene la Corte di dover chiarire la ratio dell'ordinanza interlocutoria del
30\1\2024 sopra richiamata, con al quale si chiedeva alle parti di interloquire sulla esistenza di valido accreditamento e sulla conseguente validità dei contratti conclusi tra l' e la CP_6
struttura privata.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma Parte_4
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale
6 da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
(cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete
7 modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal , in relazione all'impossibilità, da parte Parte_4
delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la
8 remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_4
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
Sanitario è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Pt_4 Parte_4
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività
sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, Parte_4
conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18).
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene
9 nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad
substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività
che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede preso in esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta nel corso
10 - e non antecedentemente – all'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 30\1\2024, ad interloquire.
L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle prestazioni eseguite CP_6
antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
Invero, codesta Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione
(cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. n.
18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n. 32563/24),
essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-
giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che,
unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17;
Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23).
D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno
11 soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n.
7073/24).
Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità
degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti - come si è precedentemente accennato - non è
stata esaminata ex professo dal Tribunale di Salerno, né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l' con l'atto di CP_6
gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia delle statuizioni emesse in prime cure -ed,
ancora prima, del convincimento ad esse sottese- con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, con riferimento allo “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”,
costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano
12 discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24).
Né, per la Corte di Appello di Salerno, rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio - anche perché, a voler ritenere diversamente,
in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità
- in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25).
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall con le strutture private per assenza della necessaria forma CP_6
scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo, Cass., ordinanza n.
8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-1, n. 27310\2022; Cass.,
ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a Cass. Sezioni Unite 26242 e n.
26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017; Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019;
Cass. n. 19161\2020).
Cionondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' si sia formato il giudicato, pur in assenza di specifica domanda CP_6
13 e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame,
individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza
dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi
ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n.
30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive). Di talché la Corte
d'Appello di Salerno, considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno,
in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente all'applicabilità o meno, nel caso di specie,
dello sconto tariffario.
B. Tetto di spesa.
Le doglianze formulate dalle parti con gli appelli contrapposti in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa in conseguenza dell'applicazione degli adeguamenti tariffari per le prestazioni rese dal 2009 al 2014 sono infondate.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_7
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Cont la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di
14 procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
Cont Cont della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Cont Cont
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
Cont superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Cont è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
15 Cont art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve condividersi la valutazione del primo
Cont giudice, in quanto l' ha fornito adeguata prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa per gli anni 2010, 2011 e 2012, emergendo dalla documentazione in atti (cfr.
contratti datati 8\7\2010, 30\5\2011 e 28\8\2012; prospetto riepilogativo allegato n. 3 della in primo grado) che l'intero tetto di struttura, pari ad € 1.645.000,00 per ciascun CP_5
anno, sia stato integralmente coperto dal fatturato della qui appellata, remunerato CP_5
dall' . CP_6
16 D'altra parte, occorre ricordare che gli adeguamenti tariffari di cui al DCA n. 110\2014 non possono in alcun modo comportare uno sforamento del tetto di spesa assegnato alla singola struttura, anche qualora l'adeguamento tariffario non sia avvenuto nel corso dell'anno di riferimento, salva espressa autorizzazione con provvedimento della Giunta Regionale o del
Commissario ad acta (cfr. art. 5, comma 2, dei contratti intercorsi tra le parti1, conformemente alla previsione normativa già contenuta nell'art. 8quinquies, co. 2, lett. e-bis, d.lgs. n. 502/92).
Senza contare che con decreto del Commissario ad acta n. 12 del 25\2\2016 veniva espressamente precisato che i conguagli tariffari scaturenti dall'applicazione delle tariffe di
cui al DCA n. 110/14 per gli esercizi precedenti, possono essere riconosciuti solo nei limiti
consentiti dai tetti di spesa pro tempore vigenti comprensivi della quota a carico degli EELL e
adottati con provvedimenti giuntali o commissariali, come espressamente previsto negli schemi
dei contratti per l'acquisto di prestazioni socio sanitarie ex art. 8 quinquies del Dlgs. 502/1992
e s.m.i., anch'essi approvati per ciascuno degli anni 2009-2013 dagli appositi provvedimenti
regionali (DGRC 1269/2009, DCA 37/2010, 25/2011, 68/2012 86\2013 e successive modifiche
ed integrazione degli stessi) e sottoscritti dalle strutture private erogatrici>.
17 Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Nulla, pertanto, è dovuto alla a titolo Controparte_4
di adeguamento tariffario per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Discorso diverso va fatto per gli anni 2009 e 2013.
Invero, nel contratto stipulato il 30\10\09 per le prestazioni relative all'anno 2009 era previsto il numero di prestazioni e il tetto di spesa della macroarea della branca di assistenza sociosanitaria, ma non alla singola struttura privata, il cui avvenuto superamento non è stato dimostrato dall' , sulla quale gravava il relativo onere probatorio. CP_6
Per inciso, deve ritenersi che la nuova e, come tale, inammissibile difesa dell' , in merito CP_6
al mancato pagamento della fattura di dicembre 2009 perché già a novembre il tetto sarebbe stato raggiunto, non è sorretta da alcun riscontro documentale.
Per quanto riguarda, poi, l'anno 2013, il contratto stipulato in data 26\11\13 fissava un tetto di spesa di € 1.751.304,45 (al lordo della quota di compartecipazione dei Comuni) e il Tribunale
rilevava come tale limite non risultasse superato, avendo la struttura opposta fatturato il minor importo di € 1.698.092,46, con il conseguente riconoscimento dell'incremento tariffario fino a concorrenza del predetto tetto di spesa, ossia per il minor importo di € 53.211,99 (€
1.751.304,45 - € 1.698.092,46), essendo anche la quota di compartecipazione a carico dell' CP_6
[...
.
Una tale conclusione trae fondamento dalla considerazione che il DCA n. 6\10, volto a dettare le linee di indirizzo in materia di compartecipazione sociosanitaria (allegato C), prevedeva espressamente nel “PREMESSO”, alla lett. b), la possibilità, di fatto esercitata, di anticipare da parte delle alle strutture private l'intero importo delle rette con carico di recupero CP_7
dai Comuni e/o cittadini.
C. Interessi moratori ex Dlgs 231\2002.
18 Infine, deve disattendersi il motivo di appello formulato dall' , la quale si doleva CP_6
dell'errata applicazione dei cd. interessi di mora ex Dlgs n. 231\2002.
E' noto, infatti, che giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto
2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, co. 1, lett.
a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass. n. 17665 del 02/07/2019; Cass. n. 20391 del 11/10/2016). Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col rogate agli assistiti in base ad un contratto CP_8
- accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002,
avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato (cfr., da ultimo, Cass.
Sez. U, n. 35092 del 14/12/2023; Cass., Ordinanza n. 29472 del 14/11/2024).
E nel caso che qui ci occupa risulta pienamente dimostrata la condizione di cui alle massime sopra richiamate, avendo la società opposta prodotto gli accordi contrattuali stipulati a partire dal 2009.
Di conseguenza, in caso di ritardo nel pagamento, spettano gli interessi moratori previsti dagli artt. 4 e 5 dello stesso decreto, che decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento (senza necessità di costituzione in mora), anche per gli adeguamenti tariffari che partecipano della stessa natura delle prestazioni sanitarie “adeguate”.
19 In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati.
D. Spese processuali.
Le spese processuali degli appelli contrapposti vanno compensate, stante la reciproca soccombenza.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_4
nonché sull'appello incidentale della appellata, ogni diversa domanda,
[...] CP_5
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.RIGETTA l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
4492\2022 del 19\12\2022, pubblicata in data 21\12\2022 dal Tribunale di Salerno;
2. COMPENSA le spese di lite del secondo grado di giudizio tra le parti;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 5, comma 2, “si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al precedente art.
4. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sforamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta
Regionale o del Commissario ad acta, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate”.