Ordinanza cautelare 1 ottobre 2012
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2013
Ordinanza cautelare 17 aprile 2013
Ordinanza cautelare 14 novembre 2014
Sentenza 10 giugno 2015
Sentenza 9 luglio 2015
Sentenza 9 luglio 2015
Sentenza 3 dicembre 2015
Decreto decisorio 30 dicembre 2016
Decreto decisorio 30 dicembre 2016
Ordinanza collegiale 15 marzo 2018
Ordinanza collegiale 15 marzo 2018
Improcedibile
Sentenza 21 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/03/2019, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2019
N. 01870/2019REG.PROV.COLL.
N. 09507/2015 REG.RIC.
N. 09509/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9507 del 2015, proposto da
Comune di Sant'Andrea di ON, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Taranto 95;
contro
Regione PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Lemmo e Francesco Vergara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Pignatiello in Roma, via in Arcione,71;
TE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Mastrolilli, Giancarlo Bruno e Filippo Di Stefano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via F. Denza, 15;
Associazione Nazionale dei Produttori Agricoli, ER ET, Antonio ET non costituitisi in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
ON Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Boso Caretta in Roma, via dei Due Macelli 66;
sul ricorso numero di registro generale 9509 del 2015, proposto da
Comune di Sant'Andrea di ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Donato Cicenia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Taranto 95;
contro
Regione PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Lemmo e Francesco Vergara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Pignatiello in Roma, via in Arcione,71;
TE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano e Stefano Mastrolilli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via F. Denza, 15;
Comune di ON DE PA non costituitosi in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 9507 del 2015:
DE sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la PA, Sezione Staccata di LE (Sezione Seconda) n. 01563/2015,
quanto al ricorso n. 9509 del 2015:
DE sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la PA, Sezione Staccata di LE (Sezione Seconda) n. 01562/2015;
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio DE Regione PA e delle società IN s.r.l. e TE s.p.a.;
Visto l’atto di intervento ad opponendum DE società ON Energia s.r.l.;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 15 novembre 2018 il Cons. Silvia Martino;
Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Donato Cicenia, Massimo Consoli (su delega dell’avv. Rosanna Panariello), Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone (su delega dell’avv. Filippo Di Stefano), Francesco Pignatiello (su delega degli avvocati Francesco Vergara e Gian Luca Lemmo), e Germana Cassar;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Appello n.9507 del 2015.
1. Con nota acquisita al prot. n. 714079 del 26.8.2008 del competente Settore DE Regione PA, la Società IN s.r.l. presentava, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 29.12.2003 e s.m.i., istanza di “ Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia con tecnologia eolica per una potenza di 36 MW da ubicarsi nel Comune di ON DE PA (AV) in località Piano di ON, Costa Cappiello, Monte La Serra e Serro Dei Mortali ”.
Con nota prot. n. 324545 del 21.4.2011, l’amministrazione regionale in applicazione del combinato disposto del comma 3 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell’art. 14 ter DE l n. 241/90 e s.m.i., indiceva la prescritta conferenza dei servizi.
Nella prima riunione, venivano espresse sia le posizioni in merito all’iniziativa da parte delle amministrazioni interessate (pareri di competenza, nulla osta o atti di assenso e/o dissenso, richieste di integrazioni e/o documentazione) sia la posizione del soggetto proponente.
Il competente settore regionale, quindi, con nota prot. n. 959229 del 16.12.2011, convocava la riunione conclusiva DE conferenza per il giorno 28.12.2011, al fine di acquisire ulteriori posizioni in merito alla realizzazione dell’impianto de quo e per poter procedere alla conclusione dell’ iter procedimentale previsto dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003.
Nel corso dell'istruttoria procedimentale, la Regione acquisiva tutta la documentazione tecnica ed amministrativa atta a valutare il progetto proposto, nonché i pareri delle amministrazioni interessate e coinvolte nel procedimento, tra cui:
a) il parere favorevole dell'AR (prot. n. 12511 del 28/12/2011);
b) il parere favorevole del Comune di ON DE PA (espresso in sede di conferenza in data 28.12.2011);
c) il parere favorevole di TE s.p.a. (prot. n. TE/P2011.0018755 del 12/12/2011);
d) il parere favorevole del Settore Regionale Tutela dell'Ambiente (D.D. n. 524 del 07/07/2011);
e) la nota DE Soprintendenza per i Beni Archeologici di LE, Avellino, Benevento e Caserta, con la quale veniva comunicato che non sussistevano motivi ostativi alla realizzazione dell'opera in questione (prot. n. 0015984 del 07/12/2011);
f) la nota DE Soprintendenza per i Beni Architettonici di LE e Avellino, con la quale si comunicava che il progetto era compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica;
g) la nota del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura - Centro Provinciale Informazione e Consulenza in Agricoltura Avellino, con la quale si comunicava che sulle particelle su cui insisteva il parco eolico non risultavano iscritti vigneti al potenziale viticolo nazionale e alla DOC "Irpinia" e che lo stesso Comune (ON DE PA) risultava al di fuori degli areali di coltivazione delle tre DOCG DE provincia di Avellino;
h) la nota DE Comunità Montana “Alta Irpinia”, con la quale si comunicava che l'area interessata alla realizzazione dell'impianto non risultava sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;
i) il parere favorevole DE A. S. L. (prot. 27163 del 22/12/2011);
j) il parere favorevole del Settore Provinciale del Genio Civile;
k) il nullaosta del Comando Militare Esercito PA (prot. n. MD - E 24465/1036).
Acquisiti i pareri richiesti dalla vigente normativa, gli uffici regionali concludevano il procedimento con l’adozione del D.D. n. 257 del 02/05/2012, autorizzando la società IN s.r.l. alla realizzazione e all'esercizio di un impianto eolico DE potenza di 36 MW, mediante l'installazione di n. 12 aerogeneratori con le relative opere e infrastrutture connesse, da ubicarsi nel Comune di ON DE PA, nonché all'allacciamento alla rete elettrica di TE S.p.A. mediante il collegamento in antenna a 150 KV sulla nuova stazione elettrica di smistamento in doppia sbarra a 150 KV DE RTN da collegare mediante raccordi in entra - esce sulla linea a 150 KV “Calabritto – Calitri”.
2. Avverso i suddetti provvedimenti insorgeva innanzi al TAR per la PA, Sezione staccata di LE, il Comune di Sant'Andrea di ON, sull’assunto che la stessa potesse cagionare danni al settore agricolo, al paesaggio e alla salute dei cittadini residenti nel proprio territorio.
In particolare, il Comune deduceva:
- che nonostante il procedimento autorizzatorio coinvolgesse direttamente l’interesse pubblico tutelato dallo stesso Comune, l’ente non era stato convocato al fine di partecipare né alla Conferenza di servizi né al subprocedimento per il rilascio del parere di VIA – VAS; in particolare, il progetto prevedeva una stazione elettrica di 150 KW sulla linea di confine con il territorio del Comune;
- che erano state eluse le linee guida all’uopo dettate dalla DGR n. 500 del 203.2009 e all’art. 3 del DPGR n. 17/2009, non solo per quanto concerne il mancato coinvolgimento del Comune ma anche perché l’Ente non aveva dato l’assenso all’utilizzo dei fondi demaniali né aveva potuto visionare il progetto esecutivo; analoga omissione aveva riguardato il procedimento di VIA;
- che per gli interventi simili a quello autorizzato, il legislatore ha previsto uno specifico procedimento, disciplinato dall’art. 1, comma 26, DE l. n. 239/2004, che prevede una autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente; né può ipotizzarsi una sorta di attrazione di tale procedimento in quello disciplinato dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;
- che era stato sconvolto il sistema dei controlli disposti dalla normativa in materia di impianti elettrici poiché i soggetti coinvolti in tale procedimento coincidono solo parzialmente con quelli previsti dal d.lgs. n. 387/2003, cit.,
- che la società TE, in seno a tale procedimento, aveva espresso parere favorevole, in violazione dell’art. 14 – ter DE l. n. 241/90, e, comunque, indebitamente orientando le decisioni dell’amministrazione proponente;
- il progetto DE stazione non era stato sottoposto né a VIA né a VAS:
- la stazione elettrica era comunque sovradimensionata rispetto alle esigenze di connessione del parco eolico;
- non era stato comunque tenuto in debito conto delle disposizioni previste in materia di sostegno del settore agricolo, così come prescritto dall’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003 (il Comune allegava, all’uopo, una perizia tecnica giurata);
- infine, non era stato rilasciato il parere definitivo di competenza del Genio civile di Avellino, ai sensi dell’art. 113 Tu n. 1775/1993 e del R.D. n. 523/1904. Quest’Autorità si sarebbe infatti limitata a rinviare genericamente alle prescrizioni contenute nelle citate norme e a rinviare al provvedimento “definitivo” per la loro specificazione; con le conseguenze pure descritte nell’allegata perizia tecnica, dal punto di vista idrogeologico e ambientale; in particolare l’area di intervento ricadrebbe in una fascia di pertinenza fluviale alla quale si applicano l’art. 10 delle N.T.A. del PAI, oltre le disposizioni generali di cui all’art. 4. Inoltre la sottostazione elettrica dista dal vallone “Capperone” meno di 150 metri con conseguente divieto di edificabilità ex art. 96 del R.D. n. 523 del 1904.
3. Con ordinanza n. 397, resa alla camera di consiglio del 27.9.2012, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare “ai soli fini del riesame”, per l’effetto sospendendo in via provvisoria l’efficacia del provvedimento regionale ed sollecitando le parti ad escogitare una soluzione alternativa e concordata, con riguardo al posizionamento DE stazione elettrica.
In ottemperanza a quanto disposto con la suddetta ordinanza e per le finalità ivi indicate, la Regione PA provvedeva a convocare i competenti tavoli tecnici per i giorni 19.2.2013 e 12.3.2013, invitando presso gli uffici regionali le amministrazioni interessate, compreso il Comune di Sant’Andrea di ON.
All'esito delle suddette riunioni emergeva, tuttavia, che non era tecnicamente possibile optare per alcuna delle soluzioni alternative proposte dal Comune ricorrente che, successivamente, si doleva DE sfavorevole conclusione DE fase procedimentale mercé l’articolazione di motivi aggiunti, accompagnati da una incidentale istanza di sospensiva, peraltro disattesa dal TAR con ordinanza n. 205 del 17.4.2013.
Nei motivi aggiunti il Comune deduceva:
- che gli argomenti addotti dalla società IN, contrari alle localizzazioni proposte dal Comune ricorrente, erano generici e, comunque, in contrasto con il giudicato cautelare; l’amministrazione era vincolata al contenuto dell’ordinanza e non poteva derogare a quanto ivi previsto;
- il verbale DE Conferenza di servizi del 12.3.2013 non poteva costituire esecuzione dell’ordinanza, la quale, a dire DE ricorrente, comportava l’individuazione di una soluzione alternativa e concordata per il posizionamento DE stazione elettrica;
- i siti 4 e 5 proposti dal Comune rispettavano tutti i requisiti tecnici richiesti dal Codice di Rete e risulterebbero più favorevoli per la stessa IN, così come evidenziato dalla perizia idraulica e idrogeologica fatta svolgere dal Comune;
- il procedimento di riesame sarebbe stato definito dalla Regione prima che le parti potessero esprimersi definitivamente sulla documentazione tecnica depositata dal Comune;
- che la conclusione circa l’impossibilità di individuare soluzioni alternative era priva di adeguata motivazione;
4. Nelle resistenza DE Regione PA, nonché delle odierne intimate, il TAR respingeva tutti i motivi dedotti.
5. La sentenza è stata appellata dal Comune di ON, il quale ha dedotto:
I) Error in procedendo, errore in iudicando, difetto di motivazione, omessa pronuncia.
La sentenza sarebbe inficiata dal vizio di fondo insito nell’argomentazione secondo cui la stazione elettrica non potrà incidere negativamente sul territorio comunale perché posta al di fuori del suo territorio, solamente limitrofo. L’assunto sarebbe tuttavia in contrasto con l’ordinanza cautelare n. 397 dell’1.2.2012 con cui lo stesso TAR aveva riconosciuto l’interesse del Comune appellante.
Sarebbe comunque provato per tabulas (doc. n. 13 depositato dalla IN nel ricorso RG n. 1899/2014), che ben 200 metri di cavidotto DE sottostazione elettrica da realizzare nel territorio di ON DE PA saranno interrati nel territorio Comune di Sant’Andrea di ON.
Il Comune avrebbe poi dimostrato – contrariamente a quanto evidenziato dai giudici di prime cure al punto 4 – le forti criticità e instabilità del territorio. Secondo tale perizia, l’area nella quale è stata prevista la realizzazione DE sottostazione, presenta un traliccio di collegamento alla rete TE del parco eolico esistente giù fortemente inclinato (pag. 2 perizia). Altrettanto visibili e considerevoli sarebbero le condizioni franose DE strada a monte DE stazione elettrica.
L’interramento del cavidotto non potrebbe che acuire e/o determinare gli smottamenti del terreno già compromesso
I progetti sarebbero quindi illegittimi, irrealizzabili e pericolosi per il territorio.
Il Comune appellante sottolinea, altresì, che nel decreto n. 49/2014 di parere VIA relativo al nuovo parco autorizzato con il D.D. n. 449/2014, impugnato con il ricorso RG n. 1899/2014, la Regione PA ha ritenuto applicabili alla fattispecie de qua l’art. 30, commi 2 e 2 bis del d.lgs. n. 152/2006.
Il Comune torna dunque a lamentare di non essere stato convocato nella Conferenza di Servizi e neppure nel subprocedimento per il rilascio DE VIA/VAS sebbene il procedimento coinvolgesse l’interesse pubblico da esso tutelato.
Il progetto DE sottostazione elettrica alla quale sono connessi i due parchi eolici, l’uno autorizzato con il d.d. n. 257/2012 (Rg. n. 1164/2012) e l’altro autorizzato con il d.d. n. 449/2014 (RG. n. 1899/2014) avrebbe dovuto essere sottoposto al procedimento di VIA.
Il Comune di Sant’Andrea di ON rientra nel novero dei Comuni confinanti ai sensi DE lettera h) del DPGR n. 17/2009 e in quello delle realtà locali di riferimento ai sensi delle linee guida di cui alla DGR n. 500 del 20.3.2009
Vi sarebbe stata una evidente violazione delle linee guida regionali perché il Comune non solo non è stato coinvolto, ma non ha rilasciato l’assenso all’utilizzo dei fondi demaniali né ha potuto esaminare il progetto esecutivo;
II) Errore in procedendo, error in iudicando, difetto di motivazione, omessa pronuncia .
Viene riproposto il secondo motivo del ricorso di primo grado, poiché non sarebbe scalfito dal ragionamento svolto nella sentenza impugnata che non avrebbe correttamente valutato, al punto 5, l’ iter procedimentale necessario ad attivare un autonomo e distinto procedimento ai sensi del comma 6 dell’art. 1 DE l n. 239/2004;
III) Error in procedendo, errore in iudicando, difetto di motivazione, omessa pronuncia .
Vengono riproposti, al riguardo, i motivi che non sarebbero esaminati dal TAR, in particolare quelli relativi alla necessità di un distinto procedimento per la sottostazione elettrica nonché concernenti il fatto che la società TE, da soggetto chiamato ad esprimere un atto di assenso nell’ambito DE Conferenza di servizi finalizzata ad autorizzare un impianto eolico, è in realtà divenuto un soggetto manifestamente interessato (al pari del RTI proponente) all’esito positivo del procedimento;
IV. Error in procedendo, error in iudicando, difetto di motivazione, omessa pronuncia.
I primi giudici, in relazione all’attività svolta dal Comune in seno alla riattivazione del procedimento, hanno omesso di evidenziare le molteplici e gravose attività poste in essere dal Comune per la individuazione di siti alternativi, attività che non sarebbero stato valutate dalla Regione. In ogni casi, le conclusioni dei tavoli tecnici del 19.2.2013 e del 12.3.2013, sarebbero prive di motivazione.
L’appellante, ripropone, altresì, la doglianza secondo cui la Regione non ha invitato il soggetto proponente ad esprimersi specificamente sull’idoneità dei siti per giungere ad una ipotesi di soluzione concordata e condivisa. In sostanza, non vi sarebbe stata la concreta valutazione in contraddittorio DE possibile localizzazione in area aliena DE sottostazione elettrica;
V) Error in procedendo, error in iudicando, difetto di motivazione, omesso pronuncia.
Vengono riproposte integralmente le deduzioni sollevate in primo grado per quanto concerne il provvedimento di riesame del provvedimento impugnato con il ricorso principale.
In particolare, l’appellante ripropone la doglianza secondo cui l’esecuzione dell’ordinanza cautelare comportava la necessità di individuare una soluzione alternativa e concordata per il posizionamento DE sottostazione e non già un “asettico” riesame;
VI ) Error in procedendo, errore in iudicando, difetto di motivazione, omessa pronuncia.
L’appellante ripropone gli ulteriori motivi di ricorso perché le deduzioni dei giudici di primo grado, non avrebbero superato i rilievi sollevati dal Comune;
VII) Omessa pronuncia, Violazione dell’art. 113 del Tu n. 1775 del 1993; Violazione art. 93 e ww RD n. 523 del 1904, violazione del giusto procedimento di legge; violazione dei principi di efficacia, buon andamento e di efficienza DE p.a., difetto di istruttoria, di motivazione sviamento .
Il primo giudice non si è pronunciato sulla mancanza da parte del Genio civile di Avellino del parere definitivo di competenza e delle relative prescrizioni. Richiama, al riguardo, tutte le deduzioni svolte in primo grado circa le conseguenza di tale omissione.
6. Si sono costituite, per resistere, le società TE s.p.a. e IN s.r.l.
7. In data 30.12.2016, con d.p. n. 1836, l’appello è stato dichiarato perento.
Con ordinanza collegiale n. 1660 del 15.3.208, è stata tuttavia accolta l’opposizione presentata dal Comune è l’appello è stato rimesso sul ruolo di merito con fissazione all’udienza del 15 novembre 2018.
8. In data 9.10.2018, si è costituita, in resistenza, anche la Regione PA, significando quanto segue:
- il d.d. n. 257/2012 riporta, in maniera inequivocabile, tutto l’ iter procedimentale seguito ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto proposto dalla società IN, nonché tutti i pareri richiesti dalle normative vigenti in materia e gli atti comprovanti l’inesistenza di cause ostative al rilascio DE citata autorizzazione unica;
- la localizzazione DE stazione elettrica è stata prevista in un’area ricadente esclusivamente nel territorio del Comune di ON DE PA ed è posta al di fuori del territorio del Comune di Sant’Andrea di ON, precisamente ad una distanza di oltre 120 metri. La compatibilità del progetto de quo è stata attestata dalle autorità competenti che hanno rilasciato i pareri favorevoli riportati integralmente nel D.D. n. 257/2012 (Autorizzazione Unica alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto eolico in oggetto);
- come correttamente affermato in sentenza, essendo la soprarichiamata stazione elettrica un’opera connessa, l’unico iter autorizzativo necessario ai fini DE sua realizzazione è quello previsto dal dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 s.m.i. che riguarda anche «le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti stessi»;
- la competenza in capo alla Regione al rilascio dell’A.U. è prevista anche dal d.lgs. n. 112/98 che stabilisce la competenza DE citata amministrazione con riguardo alle opere connesse ove si tratti di stazione elettrica fino a 150 KV, precisando che qualora la potenza sia superiore a 150 KV la competenza è del Ministero alle Attività Produttive.
Inoltre, l’art. 3, punto 1, delle Linee Guida Nazionali dettate con il D.M. del 10/09/2010 chiarisce che tra le opere connesse « sono compresi anche i servizi ausiliari dell’impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione […]»;
- per quanto concerne il procedimento di riesame, il Comune ricorrente non ha avanzato soluzioni alternative idonee relativamente alla localizzazione DE citata stazione elettrica, in quanto ha individuato siti che presentono criticità equivalenti al sito autorizzato, criticità confermate, peraltro, sempre nelle suddette sedute, anche dalla società TE s.p.a.,
- per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata convocazione alla Conferenza di servizi, la Regione evidenzia che, poiché il dettato normativo degli articoli 14 e 14 ter DE l. n. 241/90 s.m.i. prevede la sola partecipazione, alla Conferenza, delle amministrazioni titolari di interessi pubblici pertinenti al progetto da autorizzare e pertanto, direttamente coinvolte nel procedimento de quo , non ha ritenuto indispensabile la convocazione del Comune ricorrente (il parco eolico non viene realizzato nel suo territorio);
- il sito fatto oggetto di autorizzazione rilasciata con d.d. n. 257/2012 ha superato positivamente la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di compatibilità idrogeologica ed idraulica, presenta la migliore pendenza ed è il più vicino all’elettrodotto e alla stazione elettrica di Castelnuovo di ON. Di contro il Comune di Sant’Andrea di ON nel corso dell’attività di riesame si è limitato ad indicare cinque siti alternativi senza corredare tale indicazione con i documenti che idonei ad evidenziare la fattibilità urbanistica, ambientale ed idrogeologica.
9. Hanno depositato memorie conclusionali, oltre al Comune appellante, la società TE e la società IN.
La prima ha rappresentato che, successivamente ai fatti per cui è causa, la società IN ha chiesto una modifica DE soluzione tecnica minima generale di connessione (STMG), consistente nella variazione del punto di connessione alla RTN.
E’ stata quindi elaborata una nuova soluzione di connessione, trasmessa al produttore con nota del 29.7.2013, che prevede il collegamento dell’impianto eolico alla RTN tramite l’esistente stazione elettrica a 150 kV di Castelnuovo di ON (SA) in luogo di quella che si sarebbe dovuta realizzare nel Comune di ON DE PA (AV).
Pertanto IN, in data 24.9.2013, ha presentato alla Regione PA un’istanza di autorizzazione in variante al progetto dell’impianto eolico e delle opere connesse già autorizzato con decreto dirigenziale n. 257 del 2.5.2012, proprio al fine di ottenere l’autorizzazione alle modifiche progettuali necessarie per tener conto DE nuova soluzione di connessione alla RTN dell’impianto eolico.
Con nota del 31.1.2014 TE ha comunicato alla società il proprio benestare al progetto delle opere di connessione alla RTN, come elaborato e presentato dal proponente, con riferimento ai requisiti tecnici indicati nella nuova soluzione tecnica minima generale di connessione rilasciata e nel Codice di Rete
La Regione PA, con decreto dirigenziale n. 251 del 9.4.2014, ha quindi assentito la variante progettuale richiesta, autorizzando IN s.r.l. alla costruzione e all’esercizio delle opere di connessione alla RTN consistenti nell’ allacciamento alla rete elettrica di TE mediante il collegamento con la esistente Stazione Elettrica a 150 kV di Castelnuovo di ON.
Da quanto precede deduce che, in capo al Comune di Sant’Andrea di ON, sia venuto meno l’interesse a coltivare il presente giudizio di appello.
La società IN ha precisato, dal canto suo, di avere presentato alla Regione anche un altro progetto di impianto eolico nel Comune di ON, con previsione DE stazione elettrica TE e dell’adiacente stazione di utenza nel Comune di ON, nello stesso sito già previsto per il progetto di parco eolico autorizzato con D.D. n. 257/2012.
Nell’ambito del relativo procedimento VIA regionale IN ha effettuato la consultazione pubblica con le forme di pubblicità previste dall’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006, tra cui il deposito di copia del progetto presso gli enti territoriali competenti, compreso il Comune di Sant’Andrea di ON; dopo la richiesta di integrazioni progettuali dalla Regione, IN ha ripetuto le pubblicazioni ai fini DE “consultazione pubblica” ex art. 24 del d.lgs. n. 152/06, depositando nuovamente il progetto anche presso il Comune di Sant’Andrea di ON (cfr. nota prot.n. 5442 del 13/12/2013) e presso la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza ed il Comune di Pescopagano.
Il Comune di Sant’Andrea di ON non ha presentato osservazioni al progetto, né nel previsto termine di 60 giorni né successivamente, ed è stato quindi espresso parere DE Commissione regionale VIA – poi confluito nel decreto di VIA n. 49 dell’11.6.2014 - favorevole solo per gli 8 aerogeneratori nel Comune di ON, e negativo per i restanti 3 aerogeneratori nel Comune di Sant’Andrea di ON.
È stato quindi adottato il d.d. regionale n. 449 del 23/6/2014, di “autorizzazione unica” dell’impianto eolico in ON DE PA di 8 aerogeneratori (potenza complessiva 24 MW) ed opere connesse, tra cui la stazione elettrica TE e di utenza in ON DE PA, impugnato dal Comune di Sant’Andrea di ON con ricorso al TAR LE R.G. 1899/2014.
Per quanto di interesse in questa sede, anche IN sottolinea che - con decreto dirigenziale n. 251 del 9/4/2014 (doc. 1 produz. del 5.10.2018) - la Regione PA ha approvato una variante al d.d. n. 257/2012, di “autorizzazione unica” del primo impianto eolico di IN s.r.l. nel Comune di ON, consistente nella connessione elettrica dell’impianto non più a mezzo DE costruenda stazione elettrica nello stesso Comune di ON ma a mezzo DE stazione elettrica già realizzata ed in esercizio nel Comune di Castelnuovo di ON; inoltre con decreto dirigenziale n. 205 del 4.8.2016 (doc. 2 produz. del 5.10.2018) sono stati volturati da IN s.r.l. a ON Energia s.r.l., cui la prima ha ceduto il relativo ramo d’azienda, il d.d. n. 257/2012 ed il d.d. in variante n. 251/14.
Quindi con note del 9.11.2016 e del 2.12.2016, IN s.r.l. ha chiesto alla Regione PA di prendere atto DE “ variazione del punto di connessione dell’impianto alla RTN ” anche con riferimento al secondo impianto eolico di ON, autorizzato con il d.d. n. 449/2014 (oggetto del giudizio R.G. 9509/15), ed anche in questo caso non più a mezzo DE costruenda stazione elettrica nello stesso Comune di ON (contestata nel presente giudizio), ma a mezzo DE stazione elettrica già realizzata ed in esercizio nel Comune di Castelnuovo di ON.
Con nota prot. 402353 dell’8/6/2017 la Regione PA ha comunicato la presa d’atto di tale variazione del punto di connessione nel Comune di Castelnuovo di ON.
Pertanto non è più prevista la realizzazione DE stazione elettrica nel Comune di ON contestata con l’appello qui in discussione.
Ha quindi anch’essa dedotto l’improcedibilità per carenza di interesse all’impugnazione, a seguito DE autorizzata variazione del punto di connessione dell’impianto alla RTN (non più nel Comune di ON ma nel Comune di Castelnuovo di ON)
10. In data 16.10.2018, è intervenuta, ad opponendum , la società ON Energia s.r.l. in quanto succeduta alla IN S.r.l. nella titolarità dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio dell'impianto eolico in oggetto. Detta società ha infatti ceduto a ON Energia il ramo di azienda costituente la costruzione e la gestione dell'impianto eolico con le relative opere e infrastrutture connesse per cui è causa.
La società intervenuta ha precisato che i 200 metri di cavidotto menzionati dal Comune all’interno dell’atto relativo al presente appello non riguardano l’impianto eolico oggetto dell’autorizzazione per cui è causa ma afferiscono ad altro, diverso impianto, denominato “ON 2”, nella titolarità DE IN s.r.l., autorizzato con un diverso provvedimento autorizzativo (d.d. regionale n. 449 del 23/6/2014), oggetto dell’appello iscritto al n. di RG 9509/2015.
Anche tale società si è poi diffusa sulle conseguenze in seno al presente processo del procedimento di variante relativo alla modifica DE soluzione di connessione alla rete nazionale di TE s.p.a. dell’impianto eolico. La Stazione Elettrica A e le relative opere connesse per il collegamento elettrico delle turbine eoliche dell'impianto eolico di cui la ricorrente si duole sono state espunte dal progetto approvato dall'Autorizzazione Unica.
Dopo la modifica DE localizzazione DE Stazione Elettrica, nessuna opera costituente l’impianto eolico e le sue opere connesse interessa, neppure nelle immediate vicinanze, il territorio del Comune di Sant'Andrea di ON
11. Il Comune appellante, nella propria memoria conclusionale, ha ribadito le argomentazioni svolte nell’atto di appello.
Nella memoria di replica, ha eccepito la tardività dell’atto di intervento DE società ON Energia, intervento che sarebbe anche inammissibile perché la società è succeduta a IN che ha già svolto le sue difese.
Ha altresì lamentato il fatto che la Regione PA abbia ritenuto che la sostituzione, nonché la soppressione di n. 3 aerogeneratori e la proroga dell’inizio dei lavori nonché infine la voltura dell’impianto di cui ai decreti nn. 257 del 2.5.2012 e successivo d.d. n. 365 del 23.10.2013 e n. 251 del 9.4.2014 a favore DE società ON Energia, potessero realizzarsi mediante una variante c.d. non sostanziale.
Ha infine svolto una serie di rilievi relativi alla procedure di modificazione DE originaria A.U. nonché agli adempimenti prescritti dalla suddetta autorizzazione in capo alla società titolare.
12. L’appello è passato in decisione alla pubblica udienza del 15.11.2018.
Appello n.9509 del 2015.
13. Con nota prot. n. 147909 del 19.2.2009, la IN s.r.l. presentava istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico per una potenza di 36 MW da realizzare nel Comune di ON DE PA e S. Andrea di ON (AV) in località Capperoni - Piano Di Campo - Piano dell'incoronata - Piano La Specchia e varie contrade (identificato con il codice progetto 387-532).
Con successiva nota prot. n. 746201del 31.8.2009, la società presentava una ulteriore istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico per una potenza di 30 MW da realizzare nel Comune di ON DE PA (AV) in località Monte Travaglioso - Piano Molinaro - Zampa Di Cavallo - Piano Delle Briglie (identificato con il codice progetto 500-023).
Acquisita in fase istruttoria la prevista documentazione, la prima riunione DE conferenza di servizi, relativa al primo progetto, veniva convocata per il giorno 22.6.2011, e quella relativa al secondo progetto per il giorno 23.6.2011.
Nel corso di tali sedute il soggetto proponente chiedeva di accorpare i due progetti, insistendo gli stessi su aree contigue e - attesa l’insussistenza di altri progetti presentati sulla stessa area e quindi con potenziali interferenze - gli enti coinvolti e la Regione PA accoglievano tale richiesta.
Il proponente presentava, quindi, in data 25.1.2013 sia domanda di “autorizzazione unica” sia di V.I.A. per l’impianto eolico accorpato da 33 MW, costituito da 11 aerogeneratori DE potenza di 3 MW (di cui n. 8 aerogeneratori in territorio del Comune di ON e n. 3 in territorio del Comune di Sant’Andrea di ON), ed opere elettriche connesse relative alla stazione elettrica TE ed annessa stazione di utenza (entrambe previste nel Comune di ON DE PA).
Alla riunione DE prima conferenza di servizi del 6.5.2014, relativa al progetto accorpato presentato il 25.1.2013, DE cui convocazione erano stati avvisati tutti gli Enti interessati, acquisita in via preliminare dichiarazione di avvenuto deposito del progetto presso tutti gli Enti convocati ed acquisiti, altresì, i pareri di alcune delle autorità competenti, veniva disposto rinvio per l’acquisizione del parere di compatibilità ambientale (VIA).
Nella seduta del 22.5.2014, l’amministrazione procedente prendeva atto del parere positivo VIA, limitato agli aerogeneratori da 1 a 8 (tutti localizzati nel Comune di ON), con conseguente stralcio degli aerogeneratori 9, 10 e 11 (localizzati invece nel Comune di Sant'Andrea di ON), ed il Responsabile del Procedimento, visti i pareri acquisiti, chiudeva la conferenza a prevalenza di pareri favorevoli ai sensi dell’art. 14 ter DE l.n. 241/90.
Infatti, nel corso del procedimento erano stati acquisiti i pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate, in larga prevalenza favorevoli, e segnatamente:
a) nota dell'AR - Agenzia Regionale Protezione Ambientale PA - Dip. Pr. Avellino, prot n. 29851/2014 del 22.5.2014, recante parere favorevole con prescrizioni per la compatibilità elettromagnetica ed acustica dell'impianto;
b) nota dell'Autorità di Bacino Puglia prot. 0004914 del 16.4.2014, recante parere favorevole in ordine alla compatibilità del progetto alle previsioni del Piano d' Assetto Idrogeologico (PA1), con prescrizioni;
c) nota del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale di Otranto prot. 005059 del 7.2.2014, recante nulla osta di competenza;
d) parere favorevole del Comune di ON DE PA, espresso in conferenza dei servizi del 22.5.2014;
e) nota DE Comunità Montana “Alta Irpinia” prot. n. 1305 del 21.3.2014, con la quale si comunicava che l’area interessata dall’impianto non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923;
f) nota dell'ENAC prot. 48077 dell’8.5.2014, recante nulla osta di competenza con prescrizioni;
g) nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici prot. 7219 del 4.6.2014, con la quale si comunicava che, ai sensi dell’art.17 comma 3 lett. n) del d.P.R. n. 233/2007, la stessa non era competente ad esprimere il proprio parere in sede di conferenza, in quanto l’intervento in oggetto non riguardava le competenze di più Soprintendenze di settore;
h) nota DE Soprintendenza per i Beni Archeologici di LE, Avellino, Benevento e Caserta prot. 5771 del 22.5.2014, citata nella suddetta nota DE Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici, con la quale si comunicava che l'area interessata dall'impianto non è soggetta al vincolo archeologico;
i) nota DE Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di LE e Avellino prot. 15858 del 16.6.2014, con la quale si comunicava che il progetto era compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica;
j) nota del Comando Militare Esercito “PA” prot. MD . E 24465/4623 dell’1.4.2014, recante nulla osta di competenza con prescrizioni;
k) nota di TE s.p.a. prot. n. 5097 del 6.5.2014, con cui si comunicava tra l’altro parere positivo;
l) nota DE Regione PA - D.G. per le Politiche Agricole e Forestali, U.O.D. Tutela DE qualità - Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, Servizi di Sviluppo Agricolo, prot. 111825 del 17/02/2014, intesa ad evidenziare la necessaria acquisizione di attestazione DE D.G. per le Politiche Agricole e Forestali, Servizio Territoriale Provinciale di Avellino circa l’inesistenza di colture DOC e DOCG;
m) nota DE D.G. per le Politiche Agricole e Forestali, Servizio Territoriale Provinciale di Avellino di prot. n. 143910 del 28/02/2014, con la quale si comunicava che sulle particelle su cui insisteva il parco eolico non risultavano iscritti vigneti al potenziale viticolo nazionale e alla DOC "Irpinia" e che gli stessi Comuni di ON DE PA e S. Andrea di ON risultavano al di fuori degli areali di coltivazione delle tre DOCG DE Provincia di Avellino;
n) nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 1292 del 12.2.2014, recante nulla osta provvisorio con prescrizioni;
o) nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi - U.S.T.I.F. di Napoli prot. 602/AT/GEN del 20/02/2014, con la quale si prendeva atto dell’accorpamento dei due progetti DE società IN e si riconfermavano i pareri positivi già espressi con precedenti note prot. 602/AT/GEN 09/06/2011 E 2515/AT/GEN del 9.6.2011;
p) nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco DE Provincia di Avellino prot. 6679 del 12.6.2014, con la quale si esprimeva parere favorevole di conformità antincendio con prescrizioni;
q) nota dell'Aeronautica Militare Comando Scuole dell’AM/3^ Regione Aerea di prot. 63/2014, recante parere favorevole con prescrizioni;
r) nota DE Regione PA - D.G. per l’ambiente e l'ecosistema, U.O.D. valutazioni ambientali e Autorità ambientale prot. 349699 del 21.5.2014, con la quale si comunicava parere favorevole di compatibilità ambientale (VIA) integrata con la Valutazione di incidenza con prescrizioni, a formalizzarsi in successivo decreto dirigenziale;
s) decreto dirigenziale n. 49 dell’11.6. 2014 DE Regione PA - D.G. per l'ambiente e l’ecosistema, U.O.D. valutazioni ambientali e Autorità ambientale, recante parere favorevole di compatibilità ambientale (VIA) integrata con la Valutazione di incidenza con prescrizioni, limitatamente a n. 8 aerogeneratori in ON DE PA per una potenza complessiva di 24 MW ed opere elettriche connesse, eliminando gli aerogeneratori nn. 9,10,11 in Sant’Andrea di ON e relative opere connesse.
Invece, il Comune di S. Andrea di ON, con dichiarazione resa nella conferenza dei servizi del 22.5.2014, esprimeva il proprio parere negativo, il quale veniva ritenuto, per un verso, inammissibile ai sensi dell'art. 14 quater , comma 1, L. 241/90 in quanto non congruamente motivato né costruttivo, e per altro verso non meritevole di seguito, sull’assunto che, a dispetto dell’opinione ivi espressa, « la regione confinante [dovesse] essere convocata solo in caso di sconfinamento degli impianti o delle opere connesse sul suo territorio » e che «la medesima considerazione [dovesse valere] per il comune confinante».
Ciò posto, verificato che la fase endoprocedimentale di Valutazione di Impatto Ambientale si era conclusa con il d.d. n. 49 dell’11.6.2014 Dip.52/DG05/U0D07, con il quale si era espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, veniva adottato il d.d. di autorizzazione unica n. 449 del 23.6.2014, in favore di IN s.r.l. alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica, per una potenza nominale di 24 MW mediante l’installazione di 8 aerogeneratori con le relative opere e infrastrutture connesse, consistenti in nuova stazione elettrica di smistamento e stazione di utenza da realizzare nel Comune di ON DE PA.
13. Avverso il suddetto decreto e gli atti presupposti, insorgeva innanzi al TAR per la PA, sezione staccata di LE, il Comune odierno appellante, articolando le seguenti censure:
a) la propria asserita estromissione dall’endoprocedimento preordinato al rilascio DE VIA;
b) il contrasto con il regime autorizzatorio previsto per gli interventi facenti parte DE Rete Termica Nazionale, con conseguente vizio di incompetenza in danno dei Ministeri intestatari delle relative attribuzioni autorizzative ex art. 1, comma 26 d.l.. n. 239/2003;
c) insufficienza DE disposta istruttoria, avuto riguardo al ventilato stravolgimento dell’intero sistema dei controlli convolti nel procedimento di cui alla l. n. 239/2004;
d) la abusiva pretermissione, in sede di conferenza, DE confinante Regione Basilicata;
e) la sostanziale inutilità ed il sovradimensionamento degli impianti autorizzati;
f) l’insufficiente producibilità del sito, in relazione al previsto rendimento, con conseguente non bancabilità del relativo progetto;
g) il difetto di apposito studio di compatibilità geologica e geotecnica, in relazione al programmato interessamento del locale Vallone “Capperone dei Gamberi”.
14. Nella resistenza DE Regione PA e delle società odierne intimate, il TAR respingeva tutti i motivi di ricorso.
15. La sentenza è stata appellata dal Comune di Sant’Andrea di ON, il quale ha dedotto:
1) Error in procedendo, error in iudicando, difetto di motivazione, omessa pronuncia .
L’impugnata sentenza avrebbe travisato l’oggetto del giudizio, con il quale si era inteso impugnare il d.d. n. 449/2014 con esclusivo riferimento alla sottostazione elettrica.
Il Comune ripropone il motivo secondo cui né il d.d. n. 49/2014 sulla VIA né il d.d. n. 449/2014 di autorizzazione al secondo parco eolico offrono chiara ed inequivoca contezza dell’effettiva autorizzazione DE sottostazione elettrica per cui è causa e prima ancora del positivo parere di VIA;
II) Error in procedendo, error in iudicando, difetto di motivazione, omessa pronuncia .
Il Comune ribadisce di non essere stato chiamato a partecipare al subprocedimento di VIA. Inoltre la IN ha trasmesso al Comune il piano particellare grafico e descrittivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio solo in data 9 maggio 2014;
III) Error in procedendo, error in iudicando, difetto di motivazione, omessa pronuncia.
Ben 200 metri di cavidotto DE sottostazione elettrica da realizzare nel confinante territorio del Comune di ON DE PA saranno interrati nel territorio del Comune appellante, il quale, in primo grado, ritiene di avere dimostrato la forti criticità di tale scelta per il proprio territorio;
IV) Error in procedendo, error in iudicando, difetto di motivazione, omessa pronuncia
La sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie de qua il d.l. n. 239/2003.
V) Error in procedendo, error in iudicando, difetto di motivazione, omessa pronuncia.
Il Comune richiama il contenuto DE perizia in primo grado, non esaminata dal TAR, circa le criticità, dal punto di vista idrogeologico, del Vallone “Capperone dei Gamberi”.
Nella fattispecie, non sarebbe possibile valutare la realizzabilità o meno delle opere autorizzate con il d.d. n. 449/2014, attesa la carenza dello studio di compatibilità geologica e geotecnica;
VI) Error in procedendo, error in iudicando, difetto di motivazione, omessa pronuncia.
La Regione Basilicata e la Provincia di Potenza avrebbero dovuto essere chiamate a partecipare al procedimento di VIA a norma degli artt. 30, comma 2, e 2 bis , del d.lgs. n. 152/2006;
VII) Error in procedendo, error in iudicando, difetto di motivazione, omessa pronuncia.
Il Comune ribadisce che la Regione PA nei suoi atti programmatici ha conferito priorità ai progetti riguardanti aree con rendimento di almeno 1800kWh/kW, laddove invece l’impianto progettato da IN prevede una producibilità di 1667 ore equivalenti.
15. Si sono costituite, per resistere le società TE s.p.a. e IN s.r.l.. rispettivamente in data 22.1.2016 e 4.4.2016.
La società TE ha rappresentato che l’attività da essa svolta ai fini DE connessione alla rete elettrica nazionale in alta tensione dell’impianto eolico di IN s.r.l. ha natura esclusivamente tecnica in ordine alle modalità di connessione, essendo rimessa al produttore ogni decisione in merito alla localizzazione sul territorio DE stazione elettrica.
16. Con decreto n. 1837 del 30.12.2016 il giudizio è stato dichiarato perento.
Con ordinanza collegiale n.1661 del 15.3.2018, è stata accolta l’opposizione del Comune di Sant’Andrea di ON e l’appello è stato rimesso sul ruolo del merito, con fissazione dell’udienza pubblica al 15 novembre 2018.
17. In data 10.10.2018 si è costituita, in resistenza, anche la Regione PA, evidenziando, nel merito:
- che il subprocedimento di VIA non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai Comuni il cui territorio è interessato dalle opere, ma solo:
a) il deposito ( ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006) del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale e di altra documentazione amministrativa presso gli uffici degli Enti il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato (Regioni, Province e Comuni);
b) la successiva consultazione pubblica ( ex art. 24 del d.lgs. n. 152/2006), con possibilità per qualunque interessato (soggetto pubblico o privato) di proporre osservazioni entro 60 gg. dal deposito del progetto presso le predette amministrazioni, dalla pubblicazione di avviso presso l’Albo degli Enti interessati nonché su quotidiani a diffusione nazionale e locale.
Tali forme di pubblicità nella specie sono state in concreto osservate dalla Regione, che ha curato, in particolare, l’effettuazione dei prescritti depositi e avvisi anche presso il Comune di Sant'Andrea di ON, ma nei previsti 60 giorni né il Comune, né alcuno dei suoi cittadini o Associazioni e/o Enti di rilievo locale, hanno proposto osservazioni critiche rispetto al progetto.
Il Comune ha poi ricevuto anche tempestiva comunicazione via PEC DE convocazione delle conferenze di servizi;
- che la stazione elettrica rientra nel territorio del Comune di ON e non è affatto posta “sul confine” tra i due Comuni, né è vicina al centro abitato di Sant'Andrea di ON;
- che si tratta di una “stazione di raccolta”, destinata a servizio di numerosi impianti di produzione di energia elettrica da installare nell'area in questione, le cui iniziative sono di titolarità di altri produttori, come risulta dai verbali delle riunioni tenutesi presso TE s.p.a.; le dimensioni DE stazione sono state, in ogni caso, approvate da TE s.p.a. sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa tecnica e rispondono alle specifiche tecniche attualmente richieste dalla tecnologia: e, sul punto, non sussistono specifiche contestazioni di merito da parte del Comune ricorrente;
- nessuna delle Autorità convocate in conferenza dei servizi, anche quelle preposte alla tutela di interessi sensibili ed in materia ambientale, ha espresso parere negativo o rilievi critici sulla localizzazione, sulle dimensioni e sulla utilità DE stazione elettrica; neppure il Comune di Sant’Andrea in sede procedimentale si è motivatamente opposto alla stazione;
- la stazione elettrica a 150 kV autorizzata con il decreto impugnato non è prevista nel “Piano di Sviluppo DE RTN” di TE s.p.a.. L’art. 1 sexies del d.l. n. 239 del 2003, invocato dalla parte ricorrente, si applica solo a fattispecie diverse da quella in esame, ed in particolare alle “ reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ” ed alla “ costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte DE rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica ”;
- nel procedimento definito con il decreto regionale impugnato sono stati acquisiti i pareri favorevoli di tutti i soggetti pubblici competenti;
- l’appellante non ha fornito prova dell’esistenza di “atti programmatici” regionali che precludano l’assenso all'impianto eolico autorizzato con il decreto impugnato;
- inconferente, sarebbe poi il riferimento ad un rilevante interesse del Comune ricorrente alla producibilità dell’impianto, sotto il profilo delle maggiori compensazioni patrimoniali che avrebbe diritto a percepire. Non sussiste infatti alcun “diritto” alla compensazione ambientale ma una mera facoltà, ed anzi secondo l’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003, « l’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province ».
18. La società IN, dal canto suo, ha rappresentato che a causa delle difficoltà ad ottenere il finanziamento per la costruzione dell’impianto eolico in pendenza del ricorso R.G. 1164/2012 del TAR LE (incentrato sulla localizzazione DE stazione elettrica nel Comune di ON), ha richiesto ed ottenuto il d.d. regionale n. 251 del 9.4.2014, di variante al d.d. n. 257/2012, per l’allacciamento dell’impianto alla preesistente stazione elettrica TE in Castelnuovo di ON. Inoltre con decreto dirigenziale n. 205 del 4.8.2016, sono stati volturati da IN s.r.l. alla società ON Energia s.r.l., cui la prima ha ceduto il relativo ramo d’azienda, il d.d. n. 257/2012 ed il d.d. in variante n. 251/2014; quindi con note del 9.11.2016 e del 2.12.2016, la società ha chiesto alla Regione PA di prendere atto DE “variazione del punto di connessione dell’impianto alla RTN” anche con riferimento al secondo impianto eolico di ON, autorizzato con il D.D. n. 449/2014 (oggetto del presente giudizio), ed anche in questo caso non più a mezzo DE costruenda stazione elettrica nello stesso Comune di ON (contestata nel presente giudizio), ma a mezzo DE stazione elettrica già realizzata ed in esercizio nel Comune di Castelnuovo di ON; con nota prot. 402353 dell’8.6.2017, la Regione PA ha comunicato la presa d’atto di tale variazione del punto di connessione.
La società ha fatto altresì osservare che il Comune di Sant’Andrea di ON ha depositato in giudizio il 4.10.2018 la nota del 31.8.2018 di ON Energia s.r.l. recante “comunicazione di inizio lavori” per il giorno 3.9.2018.
Tale nota non rileva nel presente giudizio, sia perché si riferisce ai lavori dell’impianto eolico autorizzato con d.d. n. 257/12 (e volturato con d.d. n. 205/2016 in favore di ON Energia s.r.l., oggetto dell’appello R.G. 9507/15), sia perché il progetto esecutivo DE “sottostazione elettrica” ivi richiamato è quello DE sottostazione di utenza nel Comune di Castelnuovo di ON (e non nel Comune di ON).
Anche in questo giudizio ha fatto rilevare che è venuto meno l’interesse all’impugnazione, a seguito DE autorizzata variazione del punto di connessione dell’impianto alla RTN.
19. Con memoria del 15.10.2018, il Comune ha ribadito di non essere stato posto nelle condizioni di partecipare al sub procedimento VIA ed ha ulteriormente lamentato le criticità derivanti al proprio territorio dalla localizzazione DE stazione elettrica.
In replica, in merito alle deduzioni concernenti l’improcedibilità dell’atto di appello per sopravvenuta carenza di interesse, ha precisato che con il d.d. n. 205/2016 (impugnato innanzi la sezione staccata di LE del TAR PA - RG. n. 1734/2016) la Regione ha, a suo dire illegittimamente, autorizzato alcune importanti modifiche progettuali che si sarebbero potute accogliere e realizzare soltanto rinnovando il procedimento autorizzatorio, attesa la natura sostanziale DE variante de qua .
Con riferimento al progetto in esame l’Ufficio Regionale DE Basilicata - Dipartimento Ambiente ed Energia Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota prot. 35130 del 23.02.2018, ha avuto conferma dal Ministero dell’Ambiente DE competenza statale riguardo alla valutazione ambientale per gli impianti eolici di potenza superiore a 30MW.
Pertanto, l’indicata ed ulteriore illegittimità avrebbe dovuto determinare l’obbligo per la Regione PA di procedere all’annullamento e/o alla decadenza e/o alla declaratoria di inefficacia dell’autorizzazione unica e successive modificazioni e varianti.
Ha svolto, infine, una serie di rilievi relativi alla procedure di modificazione DE originaria A.U. nonché agli adempimenti prescritti dalla suddetta autorizzazione in capo alla società titolare.
20. Anche tale appello è passato in decisione alla pubblica udienza del 15.11.2018.
21. In via preliminare, occorre procedere alla riunione degli appelli in epigrafe in quanto, in parte, soggettivamente e oggettivamente connessi.
22. Va poi dato atto del fatto che, diversamente da quanto eccepito dal Comune appellante, l’intervento DE società ON Energia s.r.l. è sia ricevibile che ammissibile.
Sotto il primo profilo, è lo stesso Comune a rilevare che l’atto di intervento è stato depositato “ il 31 ° giorno rispetto al dies ad quem ” (precisamente, in data 16 ottobre 2018) e quindi nel rispetto del termine prescritto dall’ultimo comma dell’art. 50 del codice del processo amministrativo, secondo cui « Il deposito dell’atto di intervento di cui all’articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell’udienza ».
Non è poi chiara la ragione di inammissibilità che l’appellante ravvisa nel fatto che la società interveniente abbia addotto ulteriori argomentazioni difensive rispetto a quelle spiegate dalla proprie dante causa. A tanto, era infatti pienamente legittimata in quanto attuale titolare dell’autorizzazione unica oggetto dell’appello n. 9507 del 2015.
Si tratta, peraltro, di una ordinaria ipotesi di intervento nel processo, ex art. 111 c.p.c., da parte del successore a titolo particolare nel diritto controverso.
23. Deve altresì convenirsi con le parti resistenti che gli appelli sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Essi mirano infatti ad ottenere l’annullamento di due distinte autorizzazioni uniche le quali hanno (o meglio avevano) in comune la stazione elettrica localizzata nel Comune di ON DE PA, laddove, per effetto DE variante autorizzata con decreto dirigenziale n. 251 del 9.4.2014, è stato variato il punto di connessione del primo impianto alla RTN che ora è previsto a mezzo DE stazione elettrica già realizzata e in esercizio nel Comune di Castelnuovo di ON.
Identica variazione ha interessato il secondo impianto, oggetto dell’appello n. 9509 del 2015; di tanto, la Regione ha preso atto con la nota prot. n. 402353 dell’8.6.2017 (questi provvedimenti sono in atti).
Tutte le doglianze articolate hanno avuto esclusivo riguardo alla stazione elettrica da realizzarsi nel Comune di ON DE PA (e al relativo cavidotto, per quanto concerne l’appello n. 9509 del 2015).
Il Comune stesso ha più volte rimarcato il fatto di avere impugnato le autorizzazioni con esclusivo riferimento alla sottostazione elettrica.
Sull’eccezione di improcedibilità l’appellante non ha però ritenuto di prendere posizione e si è invece diffuso, nelle memorie depositate in vista dell’udienza del 15.11.2018, in merito a doglianze totalmente nuove nonché riguardanti atti diversi e successivi rispetto a quelli impugnati, sulla cui evidente inammissibilità è inutile indugiare.
In ogni caso, non è possibile ipotizzare nemmeno la permanenza di un qualche interesse di tipo risarcitorio, atteso che i lavori per la realizzazione DE sottostazione elettrica, a quanto consta, non sono mai iniziati.
Una volta accertato che la pronuncia giurisdizionale non può attribuire alcun concreto vantaggio al ricorrente, al g.a. non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, giacché l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo all’atto DE proposizione del gravame, ma in qualsiasi fase del giudizio, fino al momento DE decisione, in base al principio per il quale le condizioni dell’azione debbono permanere fino al passaggio in decisione DE controversia (fra le tante, Cons. Stato, Sez.VI, 26 ottobre 2006, n.6417),
Nel caso in esame, come testé evidenziato, le autorizzazioni impugnate sono state modificate nella parte oggetto di gravame e il Comune non ha allegato alcuna ragione idonea ad attestare il suo perdurante interesse alla decisione di merito.
Ne consegue che, per quanto testé evidenziato, gli appelli debbono essere dichiarati improcedibili.
Appare peraltro equo, in considerazione del carattere sensibile degli interessi coinvolti, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti di cui in premessa, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Troiano, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Paolo Troiano |
IL SEGRETARIO