Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 25/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01007/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00862/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Canonici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari,
- del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 06.08.2025, notificato in pari data, recante diniego dell’istanza di subentro nuovo datore di lavoro / attesa occupazione presentata dal ricorrente in data 01.08.2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa EM TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso all’esame, notificato il 15.10.2025 e depositato il 27.10.2025, l’esponente, cittadino del -OMISSIS-, rappresenta che:
- su istanza “-OMISSIS-S.r.l.s.”, che aveva manifestato l’intenzione di procedere alla propria assunzione, la Prefettura di -OMISSIS- - S.U.I. rilasciava in proprio favore il nulla osta al lavoro subordinato -OMISSIS-, a valere sulle “quote Flussi” 2022;
- giunto sul territorio nazionale, presentava in data 06.04.2023 il “kit postale” necessario al rilascio del permesso di soggiorno;
- il rapporto di lavoro, tuttavia, non si perfezionava per indisponibilità della società che aveva fatto richiesta del nulla osta, così come l’iter finalizzato al rilascio del premesso di soggiorno;
- ciononostante il ricorrente trovava una nuova occupazione e un nuovo datore di lavoro (“-OMISSIS- S.r.l.s.” attiva nel campo della ristorazione), che lo assumeva a far data dal 10.11.2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mansione “lavapiatti”;
- in data 01.08.2025 presentava, quindi, alla Prefettura di -OMISSIS- istanza tesa al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero alla regolarizzazione della propria posizione tramite “subentro” del nuovo datore di lavoro;
- con il provvedimento impugnato la Prefettura rigettava l’istanza, rendendo altresì noto che era stata nel frattempo disposta la revoca del nulla osta fin dal 26 novembre 2024 in ragione dell’incapienza reddituale del datore di lavoro richiedente l’ingresso.
2. Di tale provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendone l’illegittimità per:
I) - « Violazione/erronea applicazione degli artt. 5, comma 5; 22, commi 2, 5-quater e 11, D.lgs. 286/98; violazione artt. 1 e 2, L. n. 241/90 e art. 97 della Costituzione. Intempestività dell’agere amministrativo con riguardo alle tempistiche procedimentali scandite dalla normativa in punto di immigrazione e dalla disciplina generale », sostenendo che il combinato disposto degli artt. 5 e 22 del D.lgs. 286/98 consentirebbe il rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione, anche in ragione della sopravvenienza rappresentata dal rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente ancorché con un soggetto diverso da quello che aveva fatto richiesta di ingresso; la tempistica con cui il procedimento è stato gestito, senza tenere conto della citata sopravvenienza, avrebbe poi determinato un esito di carattere punitivo/sanzionatorio per il lavoratore incolpevole;
II) - « Illegittimità del provvedimento per eccesso di potere: carenza di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta con riguardo alla situazione individuale del ricorrente, all’attuale contesto socio-economico-lavorativo ed agli attuali indirizzi giurisprudenziali » in quanto l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valorizzato né la buona fede del ricorrente e la mancanza di pericolosità sociale dello stesso, né il contesto socio-economico e l’attuale stato dell’arte concernenti il fenomeno migratorio che, secondo alcune pronunce del giudice amministrativo, la stessa sarebbe tenuta a prendere in considerazione.
3. Nel giudizio così introdotto si è costituita in resistenza l’Amministrazione intimata, con atto di mera forma.
4. All’esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso di rito.
5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5.1. Deve preliminarmente rilevarsi che il provvedimento impugnato ha disposto il rigetto dell’istanza, formulata dal ricorrente, di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero di subentro del nuovo datore di lavoro, rilevando che:
- il nulla osta all’ingresso era stato revocato per motivazioni economiche di incapienza del datore di lavoro;
- di conseguenza non poteva essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, essendo tale istituto previsto, dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, per l’ipotesi di perdita del posto di lavoro, non ricorrente nel caso di specie;
- neppure poteva essere accolta l’istanza di subentro, potendo tale istituto operare, in virtù di quanto previsto dalla circolare ministeriale del 7 luglio 2026, solo per i casi di morte del datore di lavoro domestico o di cessione dell’azienda prima del rilascio del nulla osta.
5.2. Ciò posto, deve rilevarsi che è pacifico che il ricorrente abbia fatto ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta rilasciato dalla Prefettura di -OMISSIS- per essere assunto alle dipendenze della società -OMISSIS-S.r.l.s., e che tale provvedimento sia stato revocato per insussistenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro, senza che peraltro fosse stato stipulato alcun contratto di lavoro; il provvedimento di revoca non è stato, inoltre, impugnato né diversamente contestato.
5.3. Premesso quanto sopra, i motivi di censura veicolati in ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
5.3.1. Deve al riguardo osservarsi che, secondo recente giurisprudenza anche di questa Sezione (sentenze 14 ottobre 2025 n. 836 e 837), dal combinato disposto delle norme contenute nell’art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e nell’art. 24 (Lavoro stagionale) del d.lgs. 286/1998, emerge che « in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro tra l'immigrato e l’impresa, dopo l'ingresso dello straniero in Italia, il nulla-osta al lavoro dipendente subordinato risulta privo di efficacia. Ciò in quanto esso è rilasciato per l’assunzione dell’extracomunitario presso uno specifico datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all'esecuzione di quello specifico contratto di lavoro subordinato ed all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa presso il predetto datore di lavoro (ex multis: T.A.R. Basilicata, 27 novembre 2008, n. 901; Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2022, n. 8006; Cons. St., sez. III, ord. 21 ottobre 2022, n. 5053) » (TAR Sardegna, sez. II, 29 ottobre 2024 n. 753, confermata in appello da Cons. St., sez. III, 11 aprile 2025, n. 3158, secondo cui « l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore ».)
L’ingresso del lavoratore extracomunitario nel territorio nazionale è, dunque, motivato con specifico riferimento all’assunzione in presso l’impresa richiedente il nulla osta, e la mancata conclusione del contratto con quest’ultima, secondo la giurisprudenza citata, può costituire il presupposto per il rilascio, in via eccezionale, del c.d. permesso (provvisorio) per ricerca di occupazione, solo se dovuta a documentato caso di forza maggiore (es.: morte, fallimento, evento calamitoso, etc.) che abbia impedito al datore di lavoro di assumere il lavoratore (in termini, TAR Sardegna, sent. cit.).
Poiché nel caso di specie nessun contratto di lavoro risulta essere stato stipulato dal ricorrente con il soggetto che ne aveva richiesto l’ingresso nel territorio nazionale per il quale è stato rilasciato il nulla osta, né ricorrono casi di forza maggiore, correttamente l’Amministrazione ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio del permesso per attesa occupazione.
5.3.2. Quanto al rigetto dell’istanza di subentro di un diverso datore di lavoro, lo stesso parimenti non poteva essere consentito in considerazione dell’inoppugnata revoca del nulla osta rilasciato per l’ingresso del lavoratore, conseguendo a tale provvedimento, per quanto rilevato dalla richiamata giurisprudenza, anche nel caso di buona fede del lavoratore, l’irregolarità della presenza dello stesso nel territorio nazionale; per altro verso la motivazione spesa a supporto del rigetto di tale istanza (non ricorrenza degli specifici casi in cui il subentro è consentito) non risulta neppure contestata dal ricorrente.
5.3.3. Osserva, per altro verso, il Collegio che la stipulazione di un contratto di lavoro con un soggetto diverso da quello richiedente il nulla osta per l’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale non avrebbe potuto condurre l’Amministrazione a conclusioni diverse da quelle raggiunte, considerato che l’assunzione di lavoratori privi del permesso di soggiorno costituisce illecito penale ai sensi dell’art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/1998 e non è, quindi, considerata dall’ordinamento quale una situazione meritevole di tutela.
5.4. La motivazione del provvedimento impugnato risulta, quindi, ad avviso del Collegio, corretta in quanto conforme al quadro normativo di riferimento, nonché esente dalle censure mosse con il ricorso all’esame, non apparendo, peraltro, i precedenti giurisprudenziali citati a supporto del II motivo di gravame pertinenti rispetto al caso in esame.
6. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve quindi, ed in conclusione, essere respinto.
7. Sussistono, non di meno, giustificati motivi, in ragione della materia trattata e della peculiarità del caso all’esame, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la società -OMISSIS- S.r.l.s.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
EM TR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM TR | AT SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.