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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6143/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6143/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dell'Avv. Elvira Parte_1
Campana del Foro di Castrovillari (CS), elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Francesca Russo del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore,
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 21 agosto 2024.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 21 agosto 2024 e , Parte_1 Parte_2 premettendo di essere separati in virtù di sentenza non definitiva n. 1295/2022 pubblicata in data 14 novembre 2022, soggiungendo di avere definito consensualmente il procedimento di separazione come da sentenza definitiva n. 621/2024 pubblicata il 17 aprile 2024 e affermando di non voler riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Fidenza, il 3 agosto 2019, alle concordate condizioni di natura prettamente economica.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, la medesima intenzione è stata ribadita dai ricorrenti con le note autorizzate del 16 e 17 dicembre 2024.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
pagina 1 di 2 Sussistono anzitutto i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale specie alla luce della loro reiterata manifestazione di volontà di non riconciliarsi.
Si ritiene, per altro verso, doversi prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, già vagliate in sede di separazione, giacché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
L'esito del giudizio e la particolarità della fattispecie giustificano, infine, l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 3 agosto 2019, in Fidenza (PR), da Parte_1
e , iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
Fidenza al n. 28, parte I, Serie - anno 2019, prendendo atto delle condizioni concordate di cui al ricorso depositato il 21 agosto 2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fidenza di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 30 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6143/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dell'Avv. Elvira Parte_1
Campana del Foro di Castrovillari (CS), elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Francesca Russo del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore,
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 21 agosto 2024.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 21 agosto 2024 e , Parte_1 Parte_2 premettendo di essere separati in virtù di sentenza non definitiva n. 1295/2022 pubblicata in data 14 novembre 2022, soggiungendo di avere definito consensualmente il procedimento di separazione come da sentenza definitiva n. 621/2024 pubblicata il 17 aprile 2024 e affermando di non voler riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Fidenza, il 3 agosto 2019, alle concordate condizioni di natura prettamente economica.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, la medesima intenzione è stata ribadita dai ricorrenti con le note autorizzate del 16 e 17 dicembre 2024.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
pagina 1 di 2 Sussistono anzitutto i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale specie alla luce della loro reiterata manifestazione di volontà di non riconciliarsi.
Si ritiene, per altro verso, doversi prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, già vagliate in sede di separazione, giacché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
L'esito del giudizio e la particolarità della fattispecie giustificano, infine, l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 3 agosto 2019, in Fidenza (PR), da Parte_1
e , iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
Fidenza al n. 28, parte I, Serie - anno 2019, prendendo atto delle condizioni concordate di cui al ricorso depositato il 21 agosto 2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fidenza di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 30 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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