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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12487/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12487/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Paolo Sormani e dell'avv. Andrea Carlo Silvestri, elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesca Prandini in Bologna, via Azzo Gardino 3
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Controparte_1 P.IVA_2
Pinardi, elettivamente domiciliato in Bologna, via Santo Stefano 30, presso il citato difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale della CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'infortunio
[...] occorso al sig. nella misura del 50%, per i motivi di cui in narrativa;
Parte_2
pagina 1 di 11 dato atto che compagnia assicuratrice della ha liquidato Parte_1 Parte_3 al sig. e ad in surroga ex art. 1916 cc la somma complessiva di € Parte_2 CP_2
212.000,00, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento dell'importo di € 106.000,00, pari al 50% di quanto liquidato da
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella somma Parte_1 maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: a) Se ritenuto necessario, ammettersi prova per interrogatorio formale del rapp.te legale pro-tempore della convenuta e per testi sui Controparte_1 seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel giugno 2017 la promissaria acquirente del capannone Controparte_1 sito in Sala Bolognese (BO), via Bizzarri 57 (doc. 1), con il consenso della proprietà ( ) incaricava la di GI (BO), di predisporre un CP_3 Parte_3 preventivo per la realizzazione di un parapetto a ringhiera metallico sul coperto del capannone, con la prospettiva di sostituire il manto di copertura;
2. Vero che, in data 29.06.2017, il signor rappresentante legale Testimone_1 della la signora ed il signor questi Parte_3 Parte_4 Parte_2 ultimi dipendenti della si recavano presso il capannone di cui al Parte_3 capitolo 1) per effettuare un primo sopralluogo;
3. Vero che, che per le operazioni di verifica, veniva utilizzata una piattaforma elevabile munita di cestello, fornita dalla stessa , totalmente priva di dispositivi di CP_1 protezione individuale e/o collettiva e manovrata da un suo incaricato, tale signor
Persona_1
4. Vero che il signor dipendente della con mansione di Parte_2 Parte_3 operaio addetto ai lavori di carpenteria metallica (doc. 2), dopo essere stato portato in quota, al fine di poter effettuare le misurazioni necessarie per la predisposizione del preventivo richiesto dalla , sbarcava dal cestello sulla copertura, che CP_1 crollava sotto il suo peso;
5. Vero che, trattandosi di infortunio sul lavoro, riceveva, la richiesta di Parte_1 risarcimento da parte dell in surroga ai sensi dell'art. 1916 cc, della somma di € CP_2
165.038,47, pari ad € 150.038,47 liquidati al danneggiato, maggiorati di € 15.000,00 per compensi legali (doc. 12, 13);
6. Vero liquidava all' la minor somma di € 110.000,00, determinata in Parte_1 CP_2 via transattiva (doc. 14);
7. Vero che all'esito degli accertamenti medico-legali, liquidava al signor Parte_1
la somma di € 92.000,00, a titolo di risarcimento del danno Parte_2 differenziale e riconosceva all'avv. Linda Giuriato € 10.000,00 a titolo di compenso per l'attività professionale;
Si indicano a testi: 1) il signor res. a GI (BO) Frazione Parte_2
Bazzano, via Giovanni da Bazzano, 8 Int. 4, sui capitoli 1) 2), 3), 4) e 7); 2) avv. Linda pagina 2 di 11 Giuriato, con studio a Bologna, via San Vitale 56 sul capitolo 7); 3) la signora Pt_4
res. a Vignola (MO), via Sega, 8 sui capitoli 1), 2), 3) e 4); 4) sede di
[...] CP_2
Bologna, via Amendola 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sul cap. 5)
e 6).
b) Se ritenuto necessario, disporsi CTU medico-legale sulla persona del signor
[...]
o, in subordine, sulla documentazione medica prodotta, al fine di accertare Parte_2
l'entità dei danni subiti nell'infortunio sul lavoro per cui è causa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese del giudizio e compensi professionali oltre ad IVA e CPA.”
Per PARTE CONVENUTA:
“NEL MERITO: rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto;
IN VIA ISTRUTTORIA, si reiterano le istanze rigettate dal giudice: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, indicandosi per la risposta i sig.ri , Controparte_4 presso , via Pradazzo 7, Zola Predosa;
c/o ditta Ideal sa.s. CP_1 Tes_2 con sede in Calderara di Reno, loc. Lippo, via Crocetta n. 5,
1) Vero che , all'epoca dei fatti di causa promittente acquirente del CP_1 capannone ove si è svolto il sinistro, era stata autorizzata dalla parte venditrice
[...]
ad accedere all'immobile per verificare gli impianti e per valutare le spese CP_5 necessarie alle regolarizzazioni urbanistiche, al montaggio della linea vita ed all'eliminazione del manto di copertura in lastre di cemento amianto;
2) Vero che in relazione alle dette verifiche, da svolgersi prima del rogito, CP_1 aveva chiesto alla ditta (come peraltro anche ad altre ditte, la Parte_3 [...]
ed Ideal s.a.s.) di formulare un preventivo per la fornitura di un CP_6 CP_7 parapetto in metallo con funzione di Linea Vita, da installarsi sulle pareti esterne dell'immobile e non sul tetto;
3) Vero che la ditta svolgeva attività di carpenteria metallica ed era Parte_3 sprovvista dell'autorizzazione ad eseguire i lavori di sostituzione del manto di copertura degli immobili;
4) Vero che il giorno 29 giugno 2017, proprio per formulare il preventivo di cui sopra per la realizzazione dell a linea vita, il sig. (dipendente della F.lli Parte_2
Lanzarini s.a.s.) si recava, in compagnia del sig. , presso il Testimone_1 capannone di via Bizzarri 57 a Calderara di Reno ed ivi incontrava il sig. Tes_2
dipendente della ditta Ideal s.a.s., incaricato da di manovrare la
[...] CP_1 piattaforma elevabile munita di cestello, di proprietà della convenuta, per consentire l'accesso alla quota necessaria.
5) Vero che nessun addetto né responsabile di era presente in loco. CP_1
pagina 3 di 11 6) Vero che richiesto dal sig. il sig. portava in quota il Testimone_1 Tes_2 sig. (mentre il sig. rimaneva a terra), e quivi giunto, Parte_2 Testimone_1 lo esortava a non spostarsi sul tetto e, comunque, a non muoversi senza far uso di idonei dispositivi anticaduta.
7) Vero che il sig. invece, contravvenendo a tali espliciti avvertimenti Parte_2
e comunque di sua volontà, senza comunicarlo, decideva di sbarcare sulla copertura ed anzi percorreva, senza neppur assicurarsi con un cavo, quasi 5 metri sul tetto, calpestando la lastra di policarbonato che si sfondò al passaggio;
8) Vero che, al fine di formulare il preventivo richiesto, non era assolutamente necessario che il sig. sbarcasse sul tetto, posto che il suddetto parapetto in Parte_2 funzione di Linea Vita doveva essere installato sul perimetro esterno dell'immobile mediante bullonatura e non sulla copertura dello stesso.
9) Vero che nessuna verifica sulla struttura dell'immobile e del tetto venne fatta dalla ditta prima di procedere allo sbarco in quota;
Parte_2
10) Vero che il parapetto in funzione di linea vita è misura protettiva propedeutica a qualunque accesso al tetto di ogni immobile;
11) Vero che la linea vita poi successivamente installata sull'immobile (cfr doc. 1) dalla ditta alla quale NG si rivolse, venne difatti montata sulle pareti esterne CP_7 del detto immobile;
12) Vero che andò esente da ogni sanzione sia amministrativa che penale in CP_1 relazione al sinistro di cui è causa;
Con osservanza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Parte_1 qualità di assicuratrice per la responsabilità civile della ditta Parte_3 conveniva in giudizio la per sentirla condannare, previo accertamento Controparte_1 della sua corresponsabilità nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso a in data 29.6.2017, al rimborso della somma complessiva di € Parte_2
106.000,00, pari alla metà di quanto da essa attrice corrisposto in favore del danneggiato, a titolo di risarcimento del danno differenziale, e in favore dell' a CP_2 titolo di surroga ex art. 1916 cc.
A sostegno delle spiegate domande, parte attrice premetteva in fatto che:
- nel giugno 2017 la promissaria acquirente del capannone sito in Sala Controparte_1
Bolognese (BO), via Bizzarri 57, con il consenso della proprietà ( ), CP_3 incaricava la di predisporre un preventivo per la realizzazione di un Parte_3 parapetto a ringhiera metallico sul coperto del citato capannone;
pagina 4 di 11 - in data 29.06.2017, in occasione del primo sopralluogo finalizzato alla verifica degli interventi da eseguire, , dipendente della con Parte_2 Pt_3 Parte_3 mansione di operaio addetto ai lavori di carpenteria metallica, veniva elevato, per mezzo di una piattaforma con cestello fornita dalla sul solaio di copertura del Controparte_1 capannone, che crollava sotto il suo peso, provocandone la caduta;
- a causa della caduta, il riportava lesioni personali tali da rendere necessario il Parte_2 suo immediato trasporto presso l'Ospedale Maggiore di Bologna per “politrauma da precipitazione, trauma cranio, facciale, toracico e scheletrico con perdita di conoscenza”;
- sul luogo dell'infortunio interveniva l'Ausl di Bologna, che redigeva il rapporto di intervento e provvedeva ad irrogare sanzioni a carico di e Pt_5 Testimone_1 quali soci legali rappresentanti della ritenuti responsabili, in virtù Parte_3 delle loro cariche e ruoli aziendali, della violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- l'Ausl di Bologna trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Bologna, che avviava le indagini a carico dei predetti, all'esito delle quali si apriva un procedimento penale conclusosi con l'emissione di un decreto penale di condanna dei citati soci per il reato di cui agli artt. 113, 590 comma 2 e 3 c.p.;
- ricevuta la richiesta di risarcimento da parte di l'assicuratore incaricava un Parte_2 proprio medico di effettuare una consulenza sul danneggiato, all'esito della quale veniva accertato un danno biologico del 25%, oltre a una ITT di 35 giorni, una ITP di 60 giorni al 75% e di 90 giorni al 50% e, la congruità delle spese mediche per € 1.255,20;
- sulla base di detta valutazione, liquidava al la somma di € 92.000,00 e Parte_2 all' la somma di € 110.000,00, determinata in via transattiva. CP_2
Ciò posto, parte attrice deduceva di avere correttamente rivolto domanda restitutoria nei confronti di in quanto, sulla scorta di quanto esposto in precedenza e, Controparte_1 in particolare, delle contestazioni accertate dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro, la responsabilità della convenuta in concorso con la era Parte_3 ravvisabile nella violazione dell'articolo 26 comma 1 lett. b), d.lgs. 81 del 2008, per non avere fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione da adottare.
Sulla base di queste argomentazioni, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva la chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese.
pagina 5 di 11 In particolare, eccepiva la mancanza a suo carico delle condizioni soggettive ed oggettive richieste dall'art. 26, c.1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 per il riconoscimento della asserita responsabilità, non avendo essa la disponibilità giuridica dell'immobile ove il sinistro era avvenuto, in quanto la relativa proprietà, unitamente al possesso ed al godimento, sarebbero stati trasferiti solo col il rogito di vendita, come pattuito con la venditrice;
inoltre, eccepiva che i lavori non erano ancora stati affidati, essendo la ditta incaricata del mero preventivo.
Escludeva poi alcuna responsabilità a suo carico, come già accaduto in sede di procedimento penale a cui era rimasta estranea. In ogni caso, invocava il caso fortuito ravvisabile nella condotta abnorme del dipendente infortunato, che era salito sulla copertura senza alcuna autorizzazione e senza dispositivi di protezione, nonostante l'operatore addetto alla movimentazione della piattaforma elevatrice lo avesse esortato a non farlo.
Infine, invocava l'eccezione all'obbligo di solidarietà c.d. “infortunistica” prevista dall'ultimo comma dell'art. 26, n. 3 del D.Lgs. n. 81/2008. Per queste ragioni chiedeva il rigetto della domanda.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. e depositate le relative memorie, con provvedimento del 8.3.2024, veniva sottoposta alle parti una proposta transattiva, rifiutata dalla sola parte convenuta.
All'esito, la causa, ritenuta matura e rigettate le richieste istruttorie, veniva rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 6.3.2025, con l'assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
2. La Compagnia attrice ha agito per ottenere, con azione di surroga e regresso verso la convenuta, ritenuta corresponsabile nella causazione di infortunio subito dal lavoratore il pagamento del 50% dell'importo erogato a quest'ultimo a titolo di Parte_2 risarcimento del danno differenziale, e all' , che aveva agito in surroga per quanto CP_2 corrisposto al medesimo lavoratore.
La domanda dell presuppone l'accertamento della corresponsabilità della CP_8 nella causazione dell'infortunio occorso al che viene Controparte_1 Parte_2 affermata dall'attrice sul presupposto che la società convenuta, in qualità di promissaria acquirente del capannone sito in Sala Bolognese, Via Bizzarri n. 57, aveva incaricato la ditta F.lli Lanzarini S.r.l. di predisporre un preventivo per la realizzazione di un parapetto a ringhiera metallico sulla copertura del capannone, in vista della sostituzione del manto di copertura. A tal fine, in data 29.6.2017, quale dipendente Parte_2 della società incaricata, si era recato presso il capannone per un sopralluogo, unitamente pagina 6 di 11 al rappresentante legale e altra dipendente della medesima società. Per verificare gli interventi da eseguire, il veniva elevato su una piattaforma con cestello messa Parte_2
a disposizione dalla convenuta e manovrata dall'operatore a sua volta Persona_2 dipendente della ditta Ideal s.a.s.. Giunto all'altezza della copertura, il era Parte_2 sceso dalla piattaforma percorrendo il tetto da dove era poi precipitato, riportando lesioni.
A seguito dell'accaduto, veniva accertata la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro a carico di ed (artt. 111 e 148 D. Lgs. 81/08), in Pt_5 Testimone_1 virtù della carica dagli stessi rivestita nella società datrice di lavoro dell'infortunato; pertanto, nei loro confronti era stato emesso un decreto penale di condanna per il reato di lesioni colpose in concorso.
Secondo l'attrice, anche la in virtù dell'incarico conferito alla Controparte_1 [...]
era gravata dall'obbligo di informare la società incaricata per il Parte_3 sopralluogo dei rischi presenti sul luogo da ispezionare, ai sensi dell'art. 26 c. lett. b) D.
Lgs. 81/08. Il fatto che nulla sia stato detto su tali rischi dalla società convenuta (di cui, peraltro, non era presente alcun dipendente o incaricato all'atto del sopralluogo), è condizione sufficiente per attribuire ad essa la corresponsabilità dell'infortunio, causalmente riconducibile alla violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro invocata.
La società convenuta si è opposta alla propria condanna, deducendo:
- che la normativa invocata (art. 26 c. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08) non fosse applicabile nel caso di specie, in quanto la non aveva la disponibilità giuridica del Controparte_1 capannone poiché proprietà, possesso e godimento del capannone le sarebbero stati trasferiti con il contratto definitivo;
inoltre, nessun affidamento rilevante ai sensi della citata disposizione era ancora intervenuto nei confronti della perché Parte_3 non era stato stipulato ancora alcun contratto di appalto;
- gli accertamenti disposti dall'autorità amministrativa e penale avevano condotto alla sola responsabilità dei datori di lavoro del dipendente, mentre la era Controparte_1 rimasta estranea ad ogni ipotesi di responsabilità;
- l'attività commissionata alla ditta non comportava la necessità Parte_3 dello sbarco sul tetto, che non era dunque stato concordato con la Controparte_1 peraltro, lo stesso operatore della piattaforma aveva esortato il a non salire Parte_2 sulla copertura, essendo sprovvisto dei dispositivi di protezione. La condotta del lavoratore è dunque da considerarsi abnorme e assorbente rispetto a qualsiasi altra ipotesi di responsabilità di terzi.
pagina 7 di 11 Le argomentazioni dedotte a fondamento della tesi difensiva della convenuta e volte ad escluderne la responsabilità non sono convincenti per le ragioni che si passa ad esporre.
La in virtù del contratto preliminare di vendita (doc. 1 parte attrice), Controparte_1 aveva assunto ogni “onere di custodia e responsabilità per la conservazione dei beni promessi in vendita” in quanto ad essa era stata consegnata l'unità immobiliare
“all'esclusivo scopo … di provvedere alle verifiche tecniche degli impianti alle regolarizzazioni di cui all'Art. 1 Punto 5 (n.d.r. opere di regolarizzazioni di difformità urbanistiche e/o catastali) e alla rimozione a sua cura e spese del manto di copertura in lastre di cemento” (Art. 3 punti 1). Tali previsioni consentono di superare l'argomentazione della mancanza, in capo alla della “disponibilità Controparte_1 giuridica” dell'immobile. Infatti, proprio in virtù dell'autorizzazione ad eseguire la rimozione del manto di amianto e le opere di regolarizzazione prima dell'acquisto della proprietà del bene e sin dal preliminare, che la convenuta si era rivolta alla società
[...] perché approntasse il parapetto lungo la copertura. L'infortunio del Parte_3 si era poi verificato nel corso del sopralluogo volto a verificare lo stato dei Parte_2 luoghi al fine di elaborare il preventivo dell'installazione richiesta.
Orbene, dalla lettura degli atti degli accertamenti condotti dopo l'accaduto ed, in particolare, dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dallo stesso infortunato (v. verbale di s.i.t. rilasciate da in data 8.9.2017 - doc. 5 Parte_2 bis), emerge che, per la predisposizione del preventivo richiesto dalla convenuta, era necessario effettuare rilievi strutturali e misurazioni sulla copertura;
il che presupponeva che il dipendente incaricato salisse sulla copertura. A tal fine, la committente aveva messo a disposizione della ditta incaricata una piattaforma elevabile per il sopralluogo.
Si evidenzia, peraltro, che dal verbale di s.i.t. (doc. 5 bis parte attrice) rese il 20.7.2017 da impiegata della anch'ella presente al momento Parte_4 Parte_3 dell'infortunio, il sarebbe precipitato mentre la piattaforma si Parte_2
“accingeva a scendere a terra per caricare il Sig. ”. Il fatto che anche Testimone_1 quest'ultimo, amministratore della società dovesse salire sulla Parte_3 copertura, lascia presumere che la condotta assunta dal dipendente era, non Parte_2 solo prevedibile e non abnorme, ma necessaria per elaborare il preventivo richiesto. Non
è verosimile, come sostenuto dalla convenuta, che la committente non sapesse che, per la redazione del preventivo, fosse opportuno eseguire rilievi e misurazioni sulla copertura. Allo stesso modo, appare contraddetta la tesi della convenuta secondo cui l'operatore della piattaforma avesse esortato il a non salire sulla copertura, se Parte_2 poi è lo stesso operatore ad attivarsi a consentire anche la salita di Testimone_1 dopo aver lasciato sulla copertura La situazione di rischio data dalla presenza di Pt_2
pagina 8 di 11 onduline di policarbonato, non pedonabili e non portanti, presenti sul tetto, era facilmente riconoscibile anche dall'interno del capannone, dunque dalla stessa committente, che avrebbe dovuto mettere la ditta incaricata in condizioni di eseguire il sopralluogo in sicurezza, informandola dello stato e della conformazione della copertura, di modo che il datore di lavoro potesse valutare adeguatamente la situazione di rischio presenti sui luoghi da ispezionare e predisporre le opportune misure di protezione per il lavoratore. Non risulta che tale obbligo informativo sia stato osservato, né era presente, al momento del sopralluogo, un incaricato della che soprassedesse alle Controparte_1 operazioni, assicurandosi che la ditta incaricata fosse informata dei rischi presenti ed operasse adottando le cautele necessarie. Tale compito non può ritenersi assolto dalle mere “esortazioni” dell'operatore della piattaforma, soggetto estraneo alla CP_1
e dalla stessa solo incaricato di condurre in quota i dipendenti della ditta
[...] Parte_2
A nulla vale, inoltre, l'osservazione che, in sede penale, la non sia stata Controparte_1 ritenuta responsabile, essendo gli accertamenti effettuati nei riguardi del datore di lavoro
(posizione distinta da quella del committente rivestita dalla convenuta) volti alla verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro nella sua propria qualifica;
ciò che non esclude il concorso di responsabilità nell'accaduto della per altri Controparte_1 aspetti e per la diversa posizione rivestita dalla stessa.
Sotto tale ultimo profilo, poi, non pare suggestivo neppure l'argomento utilizzato dalla convenuta per andare esente da responsabilità, secondo cui nessun obbligo aveva la di informare la ditta incaricata del preventivo perché non era stato Controparte_1 ancora stipulato con quest'ultima un contratto di appalto. Invero, pur non rivestendo la la qualità di datore di lavoro nei confronti del lavoratore infortunato, in Controparte_1 capo alla stessa può riconoscersi la qualità di committente, definito come quel soggetto per conto del quale l'opera doveva essere eseguita (art. 89 D. Lgs. 81/08). Nella materia della sicurezza del lavoro e della prevenzione degli infortuni, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che il committente possa essere ritenuto corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive
(Cass. pen. sez. III, 19.1.2009 n. 1825).
La figura del committente, infatti, è destinataria di precisi obblighi in tale materia, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 81/08, che prevede che il committente, nelle fasi di progettazione dell'opera, debba attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, tra cui sono enunciate anche la valutazione e la prevenzione dei rischi, la loro eliminazione o riduzione e l'informazione ai lavoratori.
La predette misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro pongono, dunque,
pagina 9 di 11 specifiche cautele a carico del committente sin dalla fase di progettazione dell'opera e delle conseguenti scelte tecniche. Da tanto, la Suprema Corte (Cass. pen. Sez. III,
1.3.2017 n. 10014) ha inferito che, perché il committente possa dirsi gravato dai suddetti obblighi di cautela, “non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perchè trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perchè la norma in esame non contempla tale figura contrattuale - come si desume dal tenore letterale dello stesso art.90 che parla di "affidamento dei lavori" e che nel comma 9, lett. c), contemplante a sua volta gli adempimenti di cui alle precedenti lett. a) e b), esclude espressamente la necessità del ricorso all'appalto - ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d'opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste”.
Pertanto, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in un caso del tutto analogo a quello in esame, si può desumere come la società convenuta avesse l'obbligo di valutare i rischi esistenti sul capannone e di informare la ditta incaricata del sopralluogo funzionale al preventivo richiesto dei lavori che dovevano essere eseguiti.
Non risulta che ciò sia stato espletato dalla che aveva a disposizione il Controparte_1 capannone per le opere necessarie, in virtù del contratto preliminare stipulato con la proprietà, e che pertanto era in grado di conoscere le condizioni ed i possibili rischi esistenti sul bene da ispezionare;
rischi che, come si è detto, erano visibili dall'interno del capannone da dove era possibile vedere la consistenza della copertura, costituita in parte da strisce di policarbonato, la cui tenuta poteva immediatamente apparire precaria.
Rendendosi inadempiente agli obblighi di informazione dei rischi verso la ditta incaricata del sopralluogo, la società convenuta ha indubbiamente fornito un apporto causale nella verificazione dell'evento dannoso a carico del lavoratore infortunato, contribuendo alla mancata valutazione del rischio, per il proprio dipendente, legato alla tenuta della copertura.
Alla luce di quanto detto, può essere accolta la domanda della Compagnia attrice di condanna della convenuta al pagamento di quanto dalla prima versato in occasione del sinistro, nella più ridotta misura del 40% del totale versato, ravvisandosi in tale percentuale l'apporto causale della alla verificazione del sinistro, e così Controparte_1 per euro 84.800 (40% di 212.000).
Su detta somma non va riconosciuta la rivalutazione, ma solo gli interessi legali dagli esborsi al saldo (avendo il debito in oggetto natura pecuniaria).
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come richiesto nella pagina 10 di 11 nota spese depositata unitamente memoria conclusiva di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata la corresponsabilità della convenuta per le ragioni indicate in parte motiva, la condanna a versare all'attrice la somma di euro 84.800, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 786,00 per spese non imponibili, euro 10.500 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 9 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12487/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Paolo Sormani e dell'avv. Andrea Carlo Silvestri, elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesca Prandini in Bologna, via Azzo Gardino 3
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Controparte_1 P.IVA_2
Pinardi, elettivamente domiciliato in Bologna, via Santo Stefano 30, presso il citato difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale della CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'infortunio
[...] occorso al sig. nella misura del 50%, per i motivi di cui in narrativa;
Parte_2
pagina 1 di 11 dato atto che compagnia assicuratrice della ha liquidato Parte_1 Parte_3 al sig. e ad in surroga ex art. 1916 cc la somma complessiva di € Parte_2 CP_2
212.000,00, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento dell'importo di € 106.000,00, pari al 50% di quanto liquidato da
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella somma Parte_1 maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: a) Se ritenuto necessario, ammettersi prova per interrogatorio formale del rapp.te legale pro-tempore della convenuta e per testi sui Controparte_1 seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel giugno 2017 la promissaria acquirente del capannone Controparte_1 sito in Sala Bolognese (BO), via Bizzarri 57 (doc. 1), con il consenso della proprietà ( ) incaricava la di GI (BO), di predisporre un CP_3 Parte_3 preventivo per la realizzazione di un parapetto a ringhiera metallico sul coperto del capannone, con la prospettiva di sostituire il manto di copertura;
2. Vero che, in data 29.06.2017, il signor rappresentante legale Testimone_1 della la signora ed il signor questi Parte_3 Parte_4 Parte_2 ultimi dipendenti della si recavano presso il capannone di cui al Parte_3 capitolo 1) per effettuare un primo sopralluogo;
3. Vero che, che per le operazioni di verifica, veniva utilizzata una piattaforma elevabile munita di cestello, fornita dalla stessa , totalmente priva di dispositivi di CP_1 protezione individuale e/o collettiva e manovrata da un suo incaricato, tale signor
Persona_1
4. Vero che il signor dipendente della con mansione di Parte_2 Parte_3 operaio addetto ai lavori di carpenteria metallica (doc. 2), dopo essere stato portato in quota, al fine di poter effettuare le misurazioni necessarie per la predisposizione del preventivo richiesto dalla , sbarcava dal cestello sulla copertura, che CP_1 crollava sotto il suo peso;
5. Vero che, trattandosi di infortunio sul lavoro, riceveva, la richiesta di Parte_1 risarcimento da parte dell in surroga ai sensi dell'art. 1916 cc, della somma di € CP_2
165.038,47, pari ad € 150.038,47 liquidati al danneggiato, maggiorati di € 15.000,00 per compensi legali (doc. 12, 13);
6. Vero liquidava all' la minor somma di € 110.000,00, determinata in Parte_1 CP_2 via transattiva (doc. 14);
7. Vero che all'esito degli accertamenti medico-legali, liquidava al signor Parte_1
la somma di € 92.000,00, a titolo di risarcimento del danno Parte_2 differenziale e riconosceva all'avv. Linda Giuriato € 10.000,00 a titolo di compenso per l'attività professionale;
Si indicano a testi: 1) il signor res. a GI (BO) Frazione Parte_2
Bazzano, via Giovanni da Bazzano, 8 Int. 4, sui capitoli 1) 2), 3), 4) e 7); 2) avv. Linda pagina 2 di 11 Giuriato, con studio a Bologna, via San Vitale 56 sul capitolo 7); 3) la signora Pt_4
res. a Vignola (MO), via Sega, 8 sui capitoli 1), 2), 3) e 4); 4) sede di
[...] CP_2
Bologna, via Amendola 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sul cap. 5)
e 6).
b) Se ritenuto necessario, disporsi CTU medico-legale sulla persona del signor
[...]
o, in subordine, sulla documentazione medica prodotta, al fine di accertare Parte_2
l'entità dei danni subiti nell'infortunio sul lavoro per cui è causa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese del giudizio e compensi professionali oltre ad IVA e CPA.”
Per PARTE CONVENUTA:
“NEL MERITO: rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto;
IN VIA ISTRUTTORIA, si reiterano le istanze rigettate dal giudice: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, indicandosi per la risposta i sig.ri , Controparte_4 presso , via Pradazzo 7, Zola Predosa;
c/o ditta Ideal sa.s. CP_1 Tes_2 con sede in Calderara di Reno, loc. Lippo, via Crocetta n. 5,
1) Vero che , all'epoca dei fatti di causa promittente acquirente del CP_1 capannone ove si è svolto il sinistro, era stata autorizzata dalla parte venditrice
[...]
ad accedere all'immobile per verificare gli impianti e per valutare le spese CP_5 necessarie alle regolarizzazioni urbanistiche, al montaggio della linea vita ed all'eliminazione del manto di copertura in lastre di cemento amianto;
2) Vero che in relazione alle dette verifiche, da svolgersi prima del rogito, CP_1 aveva chiesto alla ditta (come peraltro anche ad altre ditte, la Parte_3 [...]
ed Ideal s.a.s.) di formulare un preventivo per la fornitura di un CP_6 CP_7 parapetto in metallo con funzione di Linea Vita, da installarsi sulle pareti esterne dell'immobile e non sul tetto;
3) Vero che la ditta svolgeva attività di carpenteria metallica ed era Parte_3 sprovvista dell'autorizzazione ad eseguire i lavori di sostituzione del manto di copertura degli immobili;
4) Vero che il giorno 29 giugno 2017, proprio per formulare il preventivo di cui sopra per la realizzazione dell a linea vita, il sig. (dipendente della F.lli Parte_2
Lanzarini s.a.s.) si recava, in compagnia del sig. , presso il Testimone_1 capannone di via Bizzarri 57 a Calderara di Reno ed ivi incontrava il sig. Tes_2
dipendente della ditta Ideal s.a.s., incaricato da di manovrare la
[...] CP_1 piattaforma elevabile munita di cestello, di proprietà della convenuta, per consentire l'accesso alla quota necessaria.
5) Vero che nessun addetto né responsabile di era presente in loco. CP_1
pagina 3 di 11 6) Vero che richiesto dal sig. il sig. portava in quota il Testimone_1 Tes_2 sig. (mentre il sig. rimaneva a terra), e quivi giunto, Parte_2 Testimone_1 lo esortava a non spostarsi sul tetto e, comunque, a non muoversi senza far uso di idonei dispositivi anticaduta.
7) Vero che il sig. invece, contravvenendo a tali espliciti avvertimenti Parte_2
e comunque di sua volontà, senza comunicarlo, decideva di sbarcare sulla copertura ed anzi percorreva, senza neppur assicurarsi con un cavo, quasi 5 metri sul tetto, calpestando la lastra di policarbonato che si sfondò al passaggio;
8) Vero che, al fine di formulare il preventivo richiesto, non era assolutamente necessario che il sig. sbarcasse sul tetto, posto che il suddetto parapetto in Parte_2 funzione di Linea Vita doveva essere installato sul perimetro esterno dell'immobile mediante bullonatura e non sulla copertura dello stesso.
9) Vero che nessuna verifica sulla struttura dell'immobile e del tetto venne fatta dalla ditta prima di procedere allo sbarco in quota;
Parte_2
10) Vero che il parapetto in funzione di linea vita è misura protettiva propedeutica a qualunque accesso al tetto di ogni immobile;
11) Vero che la linea vita poi successivamente installata sull'immobile (cfr doc. 1) dalla ditta alla quale NG si rivolse, venne difatti montata sulle pareti esterne CP_7 del detto immobile;
12) Vero che andò esente da ogni sanzione sia amministrativa che penale in CP_1 relazione al sinistro di cui è causa;
Con osservanza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Parte_1 qualità di assicuratrice per la responsabilità civile della ditta Parte_3 conveniva in giudizio la per sentirla condannare, previo accertamento Controparte_1 della sua corresponsabilità nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso a in data 29.6.2017, al rimborso della somma complessiva di € Parte_2
106.000,00, pari alla metà di quanto da essa attrice corrisposto in favore del danneggiato, a titolo di risarcimento del danno differenziale, e in favore dell' a CP_2 titolo di surroga ex art. 1916 cc.
A sostegno delle spiegate domande, parte attrice premetteva in fatto che:
- nel giugno 2017 la promissaria acquirente del capannone sito in Sala Controparte_1
Bolognese (BO), via Bizzarri 57, con il consenso della proprietà ( ), CP_3 incaricava la di predisporre un preventivo per la realizzazione di un Parte_3 parapetto a ringhiera metallico sul coperto del citato capannone;
pagina 4 di 11 - in data 29.06.2017, in occasione del primo sopralluogo finalizzato alla verifica degli interventi da eseguire, , dipendente della con Parte_2 Pt_3 Parte_3 mansione di operaio addetto ai lavori di carpenteria metallica, veniva elevato, per mezzo di una piattaforma con cestello fornita dalla sul solaio di copertura del Controparte_1 capannone, che crollava sotto il suo peso, provocandone la caduta;
- a causa della caduta, il riportava lesioni personali tali da rendere necessario il Parte_2 suo immediato trasporto presso l'Ospedale Maggiore di Bologna per “politrauma da precipitazione, trauma cranio, facciale, toracico e scheletrico con perdita di conoscenza”;
- sul luogo dell'infortunio interveniva l'Ausl di Bologna, che redigeva il rapporto di intervento e provvedeva ad irrogare sanzioni a carico di e Pt_5 Testimone_1 quali soci legali rappresentanti della ritenuti responsabili, in virtù Parte_3 delle loro cariche e ruoli aziendali, della violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- l'Ausl di Bologna trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Bologna, che avviava le indagini a carico dei predetti, all'esito delle quali si apriva un procedimento penale conclusosi con l'emissione di un decreto penale di condanna dei citati soci per il reato di cui agli artt. 113, 590 comma 2 e 3 c.p.;
- ricevuta la richiesta di risarcimento da parte di l'assicuratore incaricava un Parte_2 proprio medico di effettuare una consulenza sul danneggiato, all'esito della quale veniva accertato un danno biologico del 25%, oltre a una ITT di 35 giorni, una ITP di 60 giorni al 75% e di 90 giorni al 50% e, la congruità delle spese mediche per € 1.255,20;
- sulla base di detta valutazione, liquidava al la somma di € 92.000,00 e Parte_2 all' la somma di € 110.000,00, determinata in via transattiva. CP_2
Ciò posto, parte attrice deduceva di avere correttamente rivolto domanda restitutoria nei confronti di in quanto, sulla scorta di quanto esposto in precedenza e, Controparte_1 in particolare, delle contestazioni accertate dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro, la responsabilità della convenuta in concorso con la era Parte_3 ravvisabile nella violazione dell'articolo 26 comma 1 lett. b), d.lgs. 81 del 2008, per non avere fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione da adottare.
Sulla base di queste argomentazioni, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva la chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese.
pagina 5 di 11 In particolare, eccepiva la mancanza a suo carico delle condizioni soggettive ed oggettive richieste dall'art. 26, c.1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 per il riconoscimento della asserita responsabilità, non avendo essa la disponibilità giuridica dell'immobile ove il sinistro era avvenuto, in quanto la relativa proprietà, unitamente al possesso ed al godimento, sarebbero stati trasferiti solo col il rogito di vendita, come pattuito con la venditrice;
inoltre, eccepiva che i lavori non erano ancora stati affidati, essendo la ditta incaricata del mero preventivo.
Escludeva poi alcuna responsabilità a suo carico, come già accaduto in sede di procedimento penale a cui era rimasta estranea. In ogni caso, invocava il caso fortuito ravvisabile nella condotta abnorme del dipendente infortunato, che era salito sulla copertura senza alcuna autorizzazione e senza dispositivi di protezione, nonostante l'operatore addetto alla movimentazione della piattaforma elevatrice lo avesse esortato a non farlo.
Infine, invocava l'eccezione all'obbligo di solidarietà c.d. “infortunistica” prevista dall'ultimo comma dell'art. 26, n. 3 del D.Lgs. n. 81/2008. Per queste ragioni chiedeva il rigetto della domanda.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. e depositate le relative memorie, con provvedimento del 8.3.2024, veniva sottoposta alle parti una proposta transattiva, rifiutata dalla sola parte convenuta.
All'esito, la causa, ritenuta matura e rigettate le richieste istruttorie, veniva rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 6.3.2025, con l'assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
2. La Compagnia attrice ha agito per ottenere, con azione di surroga e regresso verso la convenuta, ritenuta corresponsabile nella causazione di infortunio subito dal lavoratore il pagamento del 50% dell'importo erogato a quest'ultimo a titolo di Parte_2 risarcimento del danno differenziale, e all' , che aveva agito in surroga per quanto CP_2 corrisposto al medesimo lavoratore.
La domanda dell presuppone l'accertamento della corresponsabilità della CP_8 nella causazione dell'infortunio occorso al che viene Controparte_1 Parte_2 affermata dall'attrice sul presupposto che la società convenuta, in qualità di promissaria acquirente del capannone sito in Sala Bolognese, Via Bizzarri n. 57, aveva incaricato la ditta F.lli Lanzarini S.r.l. di predisporre un preventivo per la realizzazione di un parapetto a ringhiera metallico sulla copertura del capannone, in vista della sostituzione del manto di copertura. A tal fine, in data 29.6.2017, quale dipendente Parte_2 della società incaricata, si era recato presso il capannone per un sopralluogo, unitamente pagina 6 di 11 al rappresentante legale e altra dipendente della medesima società. Per verificare gli interventi da eseguire, il veniva elevato su una piattaforma con cestello messa Parte_2
a disposizione dalla convenuta e manovrata dall'operatore a sua volta Persona_2 dipendente della ditta Ideal s.a.s.. Giunto all'altezza della copertura, il era Parte_2 sceso dalla piattaforma percorrendo il tetto da dove era poi precipitato, riportando lesioni.
A seguito dell'accaduto, veniva accertata la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro a carico di ed (artt. 111 e 148 D. Lgs. 81/08), in Pt_5 Testimone_1 virtù della carica dagli stessi rivestita nella società datrice di lavoro dell'infortunato; pertanto, nei loro confronti era stato emesso un decreto penale di condanna per il reato di lesioni colpose in concorso.
Secondo l'attrice, anche la in virtù dell'incarico conferito alla Controparte_1 [...]
era gravata dall'obbligo di informare la società incaricata per il Parte_3 sopralluogo dei rischi presenti sul luogo da ispezionare, ai sensi dell'art. 26 c. lett. b) D.
Lgs. 81/08. Il fatto che nulla sia stato detto su tali rischi dalla società convenuta (di cui, peraltro, non era presente alcun dipendente o incaricato all'atto del sopralluogo), è condizione sufficiente per attribuire ad essa la corresponsabilità dell'infortunio, causalmente riconducibile alla violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro invocata.
La società convenuta si è opposta alla propria condanna, deducendo:
- che la normativa invocata (art. 26 c. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08) non fosse applicabile nel caso di specie, in quanto la non aveva la disponibilità giuridica del Controparte_1 capannone poiché proprietà, possesso e godimento del capannone le sarebbero stati trasferiti con il contratto definitivo;
inoltre, nessun affidamento rilevante ai sensi della citata disposizione era ancora intervenuto nei confronti della perché Parte_3 non era stato stipulato ancora alcun contratto di appalto;
- gli accertamenti disposti dall'autorità amministrativa e penale avevano condotto alla sola responsabilità dei datori di lavoro del dipendente, mentre la era Controparte_1 rimasta estranea ad ogni ipotesi di responsabilità;
- l'attività commissionata alla ditta non comportava la necessità Parte_3 dello sbarco sul tetto, che non era dunque stato concordato con la Controparte_1 peraltro, lo stesso operatore della piattaforma aveva esortato il a non salire Parte_2 sulla copertura, essendo sprovvisto dei dispositivi di protezione. La condotta del lavoratore è dunque da considerarsi abnorme e assorbente rispetto a qualsiasi altra ipotesi di responsabilità di terzi.
pagina 7 di 11 Le argomentazioni dedotte a fondamento della tesi difensiva della convenuta e volte ad escluderne la responsabilità non sono convincenti per le ragioni che si passa ad esporre.
La in virtù del contratto preliminare di vendita (doc. 1 parte attrice), Controparte_1 aveva assunto ogni “onere di custodia e responsabilità per la conservazione dei beni promessi in vendita” in quanto ad essa era stata consegnata l'unità immobiliare
“all'esclusivo scopo … di provvedere alle verifiche tecniche degli impianti alle regolarizzazioni di cui all'Art. 1 Punto 5 (n.d.r. opere di regolarizzazioni di difformità urbanistiche e/o catastali) e alla rimozione a sua cura e spese del manto di copertura in lastre di cemento” (Art. 3 punti 1). Tali previsioni consentono di superare l'argomentazione della mancanza, in capo alla della “disponibilità Controparte_1 giuridica” dell'immobile. Infatti, proprio in virtù dell'autorizzazione ad eseguire la rimozione del manto di amianto e le opere di regolarizzazione prima dell'acquisto della proprietà del bene e sin dal preliminare, che la convenuta si era rivolta alla società
[...] perché approntasse il parapetto lungo la copertura. L'infortunio del Parte_3 si era poi verificato nel corso del sopralluogo volto a verificare lo stato dei Parte_2 luoghi al fine di elaborare il preventivo dell'installazione richiesta.
Orbene, dalla lettura degli atti degli accertamenti condotti dopo l'accaduto ed, in particolare, dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dallo stesso infortunato (v. verbale di s.i.t. rilasciate da in data 8.9.2017 - doc. 5 Parte_2 bis), emerge che, per la predisposizione del preventivo richiesto dalla convenuta, era necessario effettuare rilievi strutturali e misurazioni sulla copertura;
il che presupponeva che il dipendente incaricato salisse sulla copertura. A tal fine, la committente aveva messo a disposizione della ditta incaricata una piattaforma elevabile per il sopralluogo.
Si evidenzia, peraltro, che dal verbale di s.i.t. (doc. 5 bis parte attrice) rese il 20.7.2017 da impiegata della anch'ella presente al momento Parte_4 Parte_3 dell'infortunio, il sarebbe precipitato mentre la piattaforma si Parte_2
“accingeva a scendere a terra per caricare il Sig. ”. Il fatto che anche Testimone_1 quest'ultimo, amministratore della società dovesse salire sulla Parte_3 copertura, lascia presumere che la condotta assunta dal dipendente era, non Parte_2 solo prevedibile e non abnorme, ma necessaria per elaborare il preventivo richiesto. Non
è verosimile, come sostenuto dalla convenuta, che la committente non sapesse che, per la redazione del preventivo, fosse opportuno eseguire rilievi e misurazioni sulla copertura. Allo stesso modo, appare contraddetta la tesi della convenuta secondo cui l'operatore della piattaforma avesse esortato il a non salire sulla copertura, se Parte_2 poi è lo stesso operatore ad attivarsi a consentire anche la salita di Testimone_1 dopo aver lasciato sulla copertura La situazione di rischio data dalla presenza di Pt_2
pagina 8 di 11 onduline di policarbonato, non pedonabili e non portanti, presenti sul tetto, era facilmente riconoscibile anche dall'interno del capannone, dunque dalla stessa committente, che avrebbe dovuto mettere la ditta incaricata in condizioni di eseguire il sopralluogo in sicurezza, informandola dello stato e della conformazione della copertura, di modo che il datore di lavoro potesse valutare adeguatamente la situazione di rischio presenti sui luoghi da ispezionare e predisporre le opportune misure di protezione per il lavoratore. Non risulta che tale obbligo informativo sia stato osservato, né era presente, al momento del sopralluogo, un incaricato della che soprassedesse alle Controparte_1 operazioni, assicurandosi che la ditta incaricata fosse informata dei rischi presenti ed operasse adottando le cautele necessarie. Tale compito non può ritenersi assolto dalle mere “esortazioni” dell'operatore della piattaforma, soggetto estraneo alla CP_1
e dalla stessa solo incaricato di condurre in quota i dipendenti della ditta
[...] Parte_2
A nulla vale, inoltre, l'osservazione che, in sede penale, la non sia stata Controparte_1 ritenuta responsabile, essendo gli accertamenti effettuati nei riguardi del datore di lavoro
(posizione distinta da quella del committente rivestita dalla convenuta) volti alla verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro nella sua propria qualifica;
ciò che non esclude il concorso di responsabilità nell'accaduto della per altri Controparte_1 aspetti e per la diversa posizione rivestita dalla stessa.
Sotto tale ultimo profilo, poi, non pare suggestivo neppure l'argomento utilizzato dalla convenuta per andare esente da responsabilità, secondo cui nessun obbligo aveva la di informare la ditta incaricata del preventivo perché non era stato Controparte_1 ancora stipulato con quest'ultima un contratto di appalto. Invero, pur non rivestendo la la qualità di datore di lavoro nei confronti del lavoratore infortunato, in Controparte_1 capo alla stessa può riconoscersi la qualità di committente, definito come quel soggetto per conto del quale l'opera doveva essere eseguita (art. 89 D. Lgs. 81/08). Nella materia della sicurezza del lavoro e della prevenzione degli infortuni, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che il committente possa essere ritenuto corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive
(Cass. pen. sez. III, 19.1.2009 n. 1825).
La figura del committente, infatti, è destinataria di precisi obblighi in tale materia, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 81/08, che prevede che il committente, nelle fasi di progettazione dell'opera, debba attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, tra cui sono enunciate anche la valutazione e la prevenzione dei rischi, la loro eliminazione o riduzione e l'informazione ai lavoratori.
La predette misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro pongono, dunque,
pagina 9 di 11 specifiche cautele a carico del committente sin dalla fase di progettazione dell'opera e delle conseguenti scelte tecniche. Da tanto, la Suprema Corte (Cass. pen. Sez. III,
1.3.2017 n. 10014) ha inferito che, perché il committente possa dirsi gravato dai suddetti obblighi di cautela, “non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perchè trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perchè la norma in esame non contempla tale figura contrattuale - come si desume dal tenore letterale dello stesso art.90 che parla di "affidamento dei lavori" e che nel comma 9, lett. c), contemplante a sua volta gli adempimenti di cui alle precedenti lett. a) e b), esclude espressamente la necessità del ricorso all'appalto - ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d'opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste”.
Pertanto, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in un caso del tutto analogo a quello in esame, si può desumere come la società convenuta avesse l'obbligo di valutare i rischi esistenti sul capannone e di informare la ditta incaricata del sopralluogo funzionale al preventivo richiesto dei lavori che dovevano essere eseguiti.
Non risulta che ciò sia stato espletato dalla che aveva a disposizione il Controparte_1 capannone per le opere necessarie, in virtù del contratto preliminare stipulato con la proprietà, e che pertanto era in grado di conoscere le condizioni ed i possibili rischi esistenti sul bene da ispezionare;
rischi che, come si è detto, erano visibili dall'interno del capannone da dove era possibile vedere la consistenza della copertura, costituita in parte da strisce di policarbonato, la cui tenuta poteva immediatamente apparire precaria.
Rendendosi inadempiente agli obblighi di informazione dei rischi verso la ditta incaricata del sopralluogo, la società convenuta ha indubbiamente fornito un apporto causale nella verificazione dell'evento dannoso a carico del lavoratore infortunato, contribuendo alla mancata valutazione del rischio, per il proprio dipendente, legato alla tenuta della copertura.
Alla luce di quanto detto, può essere accolta la domanda della Compagnia attrice di condanna della convenuta al pagamento di quanto dalla prima versato in occasione del sinistro, nella più ridotta misura del 40% del totale versato, ravvisandosi in tale percentuale l'apporto causale della alla verificazione del sinistro, e così Controparte_1 per euro 84.800 (40% di 212.000).
Su detta somma non va riconosciuta la rivalutazione, ma solo gli interessi legali dagli esborsi al saldo (avendo il debito in oggetto natura pecuniaria).
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come richiesto nella pagina 10 di 11 nota spese depositata unitamente memoria conclusiva di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata la corresponsabilità della convenuta per le ragioni indicate in parte motiva, la condanna a versare all'attrice la somma di euro 84.800, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 786,00 per spese non imponibili, euro 10.500 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 9 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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