CASS
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2024, n. 29962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29962 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 18904-2021 proposto da: DM SERVIZI COT S.R.L., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno 23/a, presso lo studio dell’Avvocato Simone EMILIANI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Domenico BRANCOZZI;
- ricorrente -
contro ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, in persona del Presidente e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende “ex lege”; Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Inammissibilità dei motivi di ricorso R.G.N. 18904/2021 Cron. Rep. Ud. 03/07/2024 Udienza Pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 29962 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 20/11/2024 2
- controricorrente -
nonché contro ARCA FONDI SGR S.P.A.; - intimata - Avverso la sentenza n. 1054/2020 del Tribunale di Como, depositata il 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 03/07/2024 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro PEPE, che ha concluso per la cassazione senza rinvio, come da conclusioni scritte già in atti. FATTI DI CAUSA 1. La società DM Servizi Cot S.r.l. (d’ora in poi, “DM”) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1054/20, del 30 dicembre 2020, del Tribunale di Como, che ne ha respinto l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione del medesimo Tribunale, nell’ambito di procedura espropriativa mobiliare presso terzi – nella specie, la società Arca Fondi Sgr S.p.a. – promossa dall’Agenzia delle Entrate e Riscossioni (d’ora in poi, “ADER”), in relazione al mancato pagamento di quanto dovuto all’INPS per l’iscrizione a ruolo di crediti contributivi per l’anno 2013, portati in avviso di addebito disposto dallo stesso ente impositore, ex art. 38 del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, in data 23 aprile 2018, tale AN EL iscriveva al ruolo delle esecuzioni mobiliari del Tribunale comasco pignoramento presso terzi, notificato (asseritamente, a dire di DM) dall’ADER il 3 precedente 22 marzo, notificazione all’esito della quale il terzo pignorato aveva dichiarato l’avvenuta sottoscrizione, da parte della debitrice esecutata, “di n. 8.482,543 quote Arca Strategia G Crescita CLP, il cui controvalore all’ultimo valore quota disponibile è pari a € 53.813,25”, alla data del pignoramento. Sebbene il terzo pignorato – come contestato da DM (la quale, peraltro, aveva anche eccepito l’improcedibilità dell’esecuzione, per mancato deposito delle copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, come richiesto dall’art. 543, comma 4, cod. proc. civ.) – si fosse dichiarato creditore non di somme di danaro, bensì di beni mobili, il giudice dell’esecuzione assegnava ad ADER la predetta somma di € 53.813,25, come “controvalore all’ultimo valore di quota disponibile”, senza disporre, invece, la vendita ex art. 552 cod. proc. civ. Avverso l’ordinanza di assegnazione proponeva opposizione DM, innanzitutto reiterando l’eccezione d’improcedibilità dell’esecuzione ex art. 543, comma 4, cod. proc. civ., con la precisazione di aver “formalmente disconosciuto gli atti depositati siccome non conformi e non corrispondenti a quelli comunicati”, e ciò “in quanto non risultano essere firmati né dal funzionario che porta l’atto alla notifica” (tale IR Mela) e neppure “dal funzionario che ha notificato l’atto”, ovvero tale MA Malinverno, sicché il pignoramento avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace “e la procedura estinta con liberazione del terzo da ogni eventuale obbligo”. Nell’opposizione, inoltre, si ribadiva l’illegittimità del provvedimento di assegnazione, atteso che si sarebbe dovuta disporre la vendita delle quote suddette. L’esito della fase cautelare del giudizio di opposizione consisteva nella sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di assegnazione (con provvedimento, peraltro, riformato in sede di reclamo), avendo ritenuto l’adito giudicante, in dichiarata applicazione del principio della “ragione più liquida”, l’opposizione 4 “dotata di un fumus di fondatezza quanto all’erroneità del criterio di assegnazione adottato dal GE”. Radicato il giudizio di merito, l’opposizione veniva rigettata. Ha escluso, infatti, l’adito giudicante la violazione dell’art. 543 cod. proc. civ., sul rilievo che il titolo esecutivo, nella specie, risultava costituito “dall’avviso di addebito, già notificato dall’ente creditore INPS alla società debitrice in un unico originale”, che “sostituisce nella procedura di riscossione il titolo ed il precetto e che è stato richiamato ed indicato puntualmente nell’atto di pignoramento” (peraltro anche esso impugnato mediante opposizione, rigettata), sicché, “non vi è necessità che esso sia depositato nella procedura in copia conforme”. Escludeva, inoltre, il giudice la necessità della vendita delle quote, risultando esse “tutt’altro che insuscettibili di valutazione economica”, tanto che, “proprio la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. del terzo pignorato” avrebbe palesato “l’apprezzabile liquidità delle quote”, il cui valore “costituisce il tantundem di somme di denaro disponibili e suscettibili di pignoramento”. D’altra parte, si osserva nella sentenza impugnata, “la possibilità di una immediata valorizzazione monetaria delle quote, cristallizzata al momento della dichiarazione del terzo, e la conversione delle medesime nell’equivalente controvalore, ai fini del loro effettivo pagamento, è dimostrata dalla pacifica circostanza che il terzo pignorato ha provveduto a effettuare, in data 31 ottobre 2018, ovverosia prima dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’ordinanza di assegnazione, il pagamento dell’importo di € 57.696,17 che è stato corrisposto all’Agenzia Entrate e Riscossione”. 3. Avverso la sentenza del Tribunale lariano ha proposto ricorso per cassazione DM, sulla base – come detto – di due motivi. 5 3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 543, comma 4, cod. proc. civ., ribadendo come il creditore non abbia mai provveduto al deposito delle copie conformi dell’atto di citazione del titolo esecutivo e del precetto, entra trenta giorni dalla consegna”, omettendo, altresì, di depositare “l’attestazione di conformità di tali copie”, donde l’improcedibilità dell’esecuzione. Ribadisce la ricorrente che gli “atti depositati non sono conformi” e che “ne è stata formalmente disconosciuta la corrispondenza a quelli comunicati al debitore e al terzo in quanto non risultano essere firmati digitalmente né dal funzionario che porta l’atto alla notifica” (il quale si sarebbe limitato “a firmare in fresco l’originale analogico omettendo di firmare digitalmente l’atto prima della notifica”) e neppure “dal funzionario che ha notificato l’atto”. Pertanto, alla violazione dell’art. 543 cod. proc. civ., si è aggiunta pure l’inerzia dell’Ente, il quale, evidenzia la ricorrente, “di fronte al disconoscimento degli atti depositati, non ha provveduto a depositare gli originali ed attestarne la conformità a quanto asseritamente notificato”. Tale inerzia, a sua volta, sarebbe conseguenza del fatto che l’iscrizione a ruolo del pignoramento risulta avvenuta ad iniziativa di un soggetto (il già citato AN EL) non legittimato, non trattandosi né di avvocato, né persona provvista di potere di rappresentanza giuridica e processuale di ADER. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 552 cod. proc. civ., lamentando che il giudice dell’esecuzione, in assenza di un’istanza di assegnazione, piuttosto che procedere all’assegnazione dei beni mobili costituiti dalle quote del Fondo Arca Strategia G. Crescita CL. P. o alla loro vendita, ha assegnato 6 la somma, indicata dal terzo pignorato nella dichiarazione resa ex art. 547 cod. proc. civ., pari al “controvalore all’ultimo valore quota disponibile” alla data del pignoramento. Si richiama la ricorrente a quanto sottolineato nel provvedimento che aveva sospeso l’esecutività dell’ordinanza di assegnazione della somma suddetta, ove si evidenziava che tale ordinanza “non tiene in alcun modo conto dei continui mutamenti di valore dell’investimento”, così enunciando un principio conforme a quanto affermato da questa Corte, secondo cui, in “una situazione di questo tipo, il procedimento esecutivo avrebbe potuto proseguire o attraverso l’assegnazione dei titoli o attraverso la loro vendita e la successiva assegnazione del ricavato nei limiti del credito fatto valere esecutivamente e delle spese del processo (art. 552 cod. proc. civ.)” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 28 febbraio 2007, n. 4653). 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’ADER, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasta solo intimata la società Arca Fondi Sgr. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato requisitoria scritta. Nella stessa, esso ha concluso – in via di principalità – per la declaratoria di improcedibilità del ricorso, per essere la copia depositata della sentenza impugnata priva dell’indicazione della data di pubblicazione. In subordine, ha chiesto pronunciarsi sentenza di cassazione senza rinvio. Difatti, a suo dire, con la proposta opposizione l’odierna ricorrente aveva lamentato “l’illegittimità degli atti in cui si articola 7 la sequenza procedimentale per effetto del verificarsi di due fattispecie estintive”, sicché il relativo provvedimento sarebbe stato impugnabile solo attraverso il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., in base alla giurisprudenza di questa Corte che contempla esclusivamente tale mezzo in relazione al provvedimento che decida sull’istanza di estinzione, qualunque ne sia il contenuto. 7. Inizialmente fissata per la trattazione del presente ricorso l’udienza del 24 aprile 2024, in occasione della stessa veniva rilevato il difetto di comunicazione all’Avvocatura Generale dello Stato del relativo avviso, disponendosi, pertanto, rinvio all’udienza del 3 luglio 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. In via preliminare, deve rilevarsi che il presente giudizio può essere deciso – in ragione dell’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso – sulla base del criterio della “ragione più liquida”, prescindendosi dalla tematica relativa alla regolarità formale della copia (notificata) della sentenza gravata, in quanto priva di indicazioni autentiche sul numero di identificazione e sulla data di pubblicazione, sulla quale è intervenuta, all’esito di pubblica udienza all’uopo specificamente dedicata, una recentissima pronuncia di questa Sezione (Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2024, n. 12971, Rv. 671148-01). 9. Infatti, il ricorso va dichiarato inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola: e tanto assorbe ogni altra questione. 9.1. Quanto, infatti, al primo motivo, va evidenziata la mancata deduzione del pregiudizio che sarebbe derivato alla ricorrente dal deposito di atti non conformi agli originali, così 8 dando seguito al principio secondo cui l’opposizione agli atti esecutivi “con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l’opponente non deduce le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo”, facendo “eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. Sez. 3, ord. 26 settembre 2023, n. 27424, Rv. 669114-01; conforme Cass. Sez. 3, ord. 9 gennaio 2024, n. 903, Rv. 669741- 01: a conferma di un risalente e consolidato orientamento, di cui in quella sede si sono soltanto ulteriormente precisati i termini). 9.2. In merito, invece, al secondo motivo, l’inammissibilità va affermata sulla scorta dell’osservazione contenuta nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, secondo cui l’odierna ricorrente non ha impugnato la sentenza nella parte in cui afferma “che il debitore esecutato non aveva interesse ad agire atteso che al creditore è stato attribuito un controvalore delle quote superiore a quello che esse avevano al momento in cui avrebbe dovuto essere espletata la vendita prodromica alla distribuzione”. Tale “ratio decidendi” – autonomamente idonea a sorreggere l’impugnato provvedimento del Tribunale di Como – non è censurata dall’odierna ricorrente, donde l’inammissibilità del motivo (cfr., Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9752, Rv. 643802-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 31 agosto 2020, n. 18119, Rv. 658607-02). 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 9 11. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società DM Servizi Cot S.r.l. a rifondere, all’Agenzia delle Entrate e Riscossione, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, più spese eventualmente prenotate a debito, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della
- ricorrente -
contro ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, in persona del Presidente e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende “ex lege”; Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Inammissibilità dei motivi di ricorso R.G.N. 18904/2021 Cron. Rep. Ud. 03/07/2024 Udienza Pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 29962 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 20/11/2024 2
- controricorrente -
nonché contro ARCA FONDI SGR S.P.A.; - intimata - Avverso la sentenza n. 1054/2020 del Tribunale di Como, depositata il 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 03/07/2024 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro PEPE, che ha concluso per la cassazione senza rinvio, come da conclusioni scritte già in atti. FATTI DI CAUSA 1. La società DM Servizi Cot S.r.l. (d’ora in poi, “DM”) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1054/20, del 30 dicembre 2020, del Tribunale di Como, che ne ha respinto l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione del medesimo Tribunale, nell’ambito di procedura espropriativa mobiliare presso terzi – nella specie, la società Arca Fondi Sgr S.p.a. – promossa dall’Agenzia delle Entrate e Riscossioni (d’ora in poi, “ADER”), in relazione al mancato pagamento di quanto dovuto all’INPS per l’iscrizione a ruolo di crediti contributivi per l’anno 2013, portati in avviso di addebito disposto dallo stesso ente impositore, ex art. 38 del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, in data 23 aprile 2018, tale AN EL iscriveva al ruolo delle esecuzioni mobiliari del Tribunale comasco pignoramento presso terzi, notificato (asseritamente, a dire di DM) dall’ADER il 3 precedente 22 marzo, notificazione all’esito della quale il terzo pignorato aveva dichiarato l’avvenuta sottoscrizione, da parte della debitrice esecutata, “di n. 8.482,543 quote Arca Strategia G Crescita CLP, il cui controvalore all’ultimo valore quota disponibile è pari a € 53.813,25”, alla data del pignoramento. Sebbene il terzo pignorato – come contestato da DM (la quale, peraltro, aveva anche eccepito l’improcedibilità dell’esecuzione, per mancato deposito delle copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, come richiesto dall’art. 543, comma 4, cod. proc. civ.) – si fosse dichiarato creditore non di somme di danaro, bensì di beni mobili, il giudice dell’esecuzione assegnava ad ADER la predetta somma di € 53.813,25, come “controvalore all’ultimo valore di quota disponibile”, senza disporre, invece, la vendita ex art. 552 cod. proc. civ. Avverso l’ordinanza di assegnazione proponeva opposizione DM, innanzitutto reiterando l’eccezione d’improcedibilità dell’esecuzione ex art. 543, comma 4, cod. proc. civ., con la precisazione di aver “formalmente disconosciuto gli atti depositati siccome non conformi e non corrispondenti a quelli comunicati”, e ciò “in quanto non risultano essere firmati né dal funzionario che porta l’atto alla notifica” (tale IR Mela) e neppure “dal funzionario che ha notificato l’atto”, ovvero tale MA Malinverno, sicché il pignoramento avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace “e la procedura estinta con liberazione del terzo da ogni eventuale obbligo”. Nell’opposizione, inoltre, si ribadiva l’illegittimità del provvedimento di assegnazione, atteso che si sarebbe dovuta disporre la vendita delle quote suddette. L’esito della fase cautelare del giudizio di opposizione consisteva nella sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di assegnazione (con provvedimento, peraltro, riformato in sede di reclamo), avendo ritenuto l’adito giudicante, in dichiarata applicazione del principio della “ragione più liquida”, l’opposizione 4 “dotata di un fumus di fondatezza quanto all’erroneità del criterio di assegnazione adottato dal GE”. Radicato il giudizio di merito, l’opposizione veniva rigettata. Ha escluso, infatti, l’adito giudicante la violazione dell’art. 543 cod. proc. civ., sul rilievo che il titolo esecutivo, nella specie, risultava costituito “dall’avviso di addebito, già notificato dall’ente creditore INPS alla società debitrice in un unico originale”, che “sostituisce nella procedura di riscossione il titolo ed il precetto e che è stato richiamato ed indicato puntualmente nell’atto di pignoramento” (peraltro anche esso impugnato mediante opposizione, rigettata), sicché, “non vi è necessità che esso sia depositato nella procedura in copia conforme”. Escludeva, inoltre, il giudice la necessità della vendita delle quote, risultando esse “tutt’altro che insuscettibili di valutazione economica”, tanto che, “proprio la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. del terzo pignorato” avrebbe palesato “l’apprezzabile liquidità delle quote”, il cui valore “costituisce il tantundem di somme di denaro disponibili e suscettibili di pignoramento”. D’altra parte, si osserva nella sentenza impugnata, “la possibilità di una immediata valorizzazione monetaria delle quote, cristallizzata al momento della dichiarazione del terzo, e la conversione delle medesime nell’equivalente controvalore, ai fini del loro effettivo pagamento, è dimostrata dalla pacifica circostanza che il terzo pignorato ha provveduto a effettuare, in data 31 ottobre 2018, ovverosia prima dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’ordinanza di assegnazione, il pagamento dell’importo di € 57.696,17 che è stato corrisposto all’Agenzia Entrate e Riscossione”. 3. Avverso la sentenza del Tribunale lariano ha proposto ricorso per cassazione DM, sulla base – come detto – di due motivi. 5 3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 543, comma 4, cod. proc. civ., ribadendo come il creditore non abbia mai provveduto al deposito delle copie conformi dell’atto di citazione del titolo esecutivo e del precetto, entra trenta giorni dalla consegna”, omettendo, altresì, di depositare “l’attestazione di conformità di tali copie”, donde l’improcedibilità dell’esecuzione. Ribadisce la ricorrente che gli “atti depositati non sono conformi” e che “ne è stata formalmente disconosciuta la corrispondenza a quelli comunicati al debitore e al terzo in quanto non risultano essere firmati digitalmente né dal funzionario che porta l’atto alla notifica” (il quale si sarebbe limitato “a firmare in fresco l’originale analogico omettendo di firmare digitalmente l’atto prima della notifica”) e neppure “dal funzionario che ha notificato l’atto”. Pertanto, alla violazione dell’art. 543 cod. proc. civ., si è aggiunta pure l’inerzia dell’Ente, il quale, evidenzia la ricorrente, “di fronte al disconoscimento degli atti depositati, non ha provveduto a depositare gli originali ed attestarne la conformità a quanto asseritamente notificato”. Tale inerzia, a sua volta, sarebbe conseguenza del fatto che l’iscrizione a ruolo del pignoramento risulta avvenuta ad iniziativa di un soggetto (il già citato AN EL) non legittimato, non trattandosi né di avvocato, né persona provvista di potere di rappresentanza giuridica e processuale di ADER. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 552 cod. proc. civ., lamentando che il giudice dell’esecuzione, in assenza di un’istanza di assegnazione, piuttosto che procedere all’assegnazione dei beni mobili costituiti dalle quote del Fondo Arca Strategia G. Crescita CL. P. o alla loro vendita, ha assegnato 6 la somma, indicata dal terzo pignorato nella dichiarazione resa ex art. 547 cod. proc. civ., pari al “controvalore all’ultimo valore quota disponibile” alla data del pignoramento. Si richiama la ricorrente a quanto sottolineato nel provvedimento che aveva sospeso l’esecutività dell’ordinanza di assegnazione della somma suddetta, ove si evidenziava che tale ordinanza “non tiene in alcun modo conto dei continui mutamenti di valore dell’investimento”, così enunciando un principio conforme a quanto affermato da questa Corte, secondo cui, in “una situazione di questo tipo, il procedimento esecutivo avrebbe potuto proseguire o attraverso l’assegnazione dei titoli o attraverso la loro vendita e la successiva assegnazione del ricavato nei limiti del credito fatto valere esecutivamente e delle spese del processo (art. 552 cod. proc. civ.)” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 28 febbraio 2007, n. 4653). 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’ADER, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasta solo intimata la società Arca Fondi Sgr. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato requisitoria scritta. Nella stessa, esso ha concluso – in via di principalità – per la declaratoria di improcedibilità del ricorso, per essere la copia depositata della sentenza impugnata priva dell’indicazione della data di pubblicazione. In subordine, ha chiesto pronunciarsi sentenza di cassazione senza rinvio. Difatti, a suo dire, con la proposta opposizione l’odierna ricorrente aveva lamentato “l’illegittimità degli atti in cui si articola 7 la sequenza procedimentale per effetto del verificarsi di due fattispecie estintive”, sicché il relativo provvedimento sarebbe stato impugnabile solo attraverso il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., in base alla giurisprudenza di questa Corte che contempla esclusivamente tale mezzo in relazione al provvedimento che decida sull’istanza di estinzione, qualunque ne sia il contenuto. 7. Inizialmente fissata per la trattazione del presente ricorso l’udienza del 24 aprile 2024, in occasione della stessa veniva rilevato il difetto di comunicazione all’Avvocatura Generale dello Stato del relativo avviso, disponendosi, pertanto, rinvio all’udienza del 3 luglio 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. In via preliminare, deve rilevarsi che il presente giudizio può essere deciso – in ragione dell’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso – sulla base del criterio della “ragione più liquida”, prescindendosi dalla tematica relativa alla regolarità formale della copia (notificata) della sentenza gravata, in quanto priva di indicazioni autentiche sul numero di identificazione e sulla data di pubblicazione, sulla quale è intervenuta, all’esito di pubblica udienza all’uopo specificamente dedicata, una recentissima pronuncia di questa Sezione (Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2024, n. 12971, Rv. 671148-01). 9. Infatti, il ricorso va dichiarato inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola: e tanto assorbe ogni altra questione. 9.1. Quanto, infatti, al primo motivo, va evidenziata la mancata deduzione del pregiudizio che sarebbe derivato alla ricorrente dal deposito di atti non conformi agli originali, così 8 dando seguito al principio secondo cui l’opposizione agli atti esecutivi “con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l’opponente non deduce le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo”, facendo “eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. Sez. 3, ord. 26 settembre 2023, n. 27424, Rv. 669114-01; conforme Cass. Sez. 3, ord. 9 gennaio 2024, n. 903, Rv. 669741- 01: a conferma di un risalente e consolidato orientamento, di cui in quella sede si sono soltanto ulteriormente precisati i termini). 9.2. In merito, invece, al secondo motivo, l’inammissibilità va affermata sulla scorta dell’osservazione contenuta nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, secondo cui l’odierna ricorrente non ha impugnato la sentenza nella parte in cui afferma “che il debitore esecutato non aveva interesse ad agire atteso che al creditore è stato attribuito un controvalore delle quote superiore a quello che esse avevano al momento in cui avrebbe dovuto essere espletata la vendita prodromica alla distribuzione”. Tale “ratio decidendi” – autonomamente idonea a sorreggere l’impugnato provvedimento del Tribunale di Como – non è censurata dall’odierna ricorrente, donde l’inammissibilità del motivo (cfr., Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9752, Rv. 643802-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 31 agosto 2020, n. 18119, Rv. 658607-02). 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 9 11. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società DM Servizi Cot S.r.l. a rifondere, all’Agenzia delle Entrate e Riscossione, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, più spese eventualmente prenotate a debito, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della