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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/12/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. UI SA, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2000/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cassino Via Molise Parte_1
n. 40, presso lo studio degli avv.ti Daniela Paolella e Antonella Ricci, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso la propria sede in Cassino, via Polledrera s.n.c. e rappresentato e difeso dall'avv.to Filippo Mangiapane in virtù di procura in atti.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 e 442 c.p.c. premesso di Parte_1 essere dipendente della Controparte_2 con mansioni di cuoco di bordo, di aver presentato
[...] denuncia di malattia e visita medica dopo lo sbarco del 16 febbraio 2023 e
1 di essere stato visitato in data 20 febbraio 2023 con diagnosi di “cervicalgia”, ha esposto di non aver ricevuto l'indennità di malattia per 26 giorni lavorativi, dal 24/02/2023 al 21/03/2023, a seguito del verbale di accesso per controllo domiciliare n. prot. 3301 1670 31986715 1 relativo a un accesso per controllo disciplinare in cui il medico verbalizzante ha ritenuto
“impossibile rintracciare la persona in assenza del numero civico o altra indicazione utile”.
Sostenendo di aver indicato minuziosamente l'indirizzo di residenza, e di essere presente all'ora dell'accesso presso la sua abitazione dopo essere rientrato da una visita presso il Laboratorio Chimico del Cassinate S.r.l., per eseguire RM della colonna cervicale, e dunque evidenziando l'illegittimità della condotta dell' e la sussistenza del diritto a CP_1 percepire integralmente l'indennità di malattia, ha agito in giudizio articolando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità del verbale di accesso per controllo domiciliare n. 3301 1670319867151 del 27.02.2023, per l'effetto corrispondere al medesimo l'indennità di malattia per il periodo dal
24.02.2023 al 21.03.2023.
b) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si è costituito in giudizio l' contestando quanto affermato nel CP_1 ricorso introduttivo, evidenziando la correttezza del proprio operato, l'onere di indicazione specifica dell'indirizzo di residenza da parte dell'assicurato e la natura di prova legale del verbale redatto dal medico accertatore e sostenendo in punto di fatto che l'aggiornamento dell'indirizzo di residenza sarebbe stato eseguito successivamente all'accesso del 27.2.2023, ed evidenziando comunque l'avvenuta corresponsione dell'indennità per il periodo conteso.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo
Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto”.
2 La causa è stata istruita in via documentale, e il giudice con ordinanza del 16.4.2024 ha invitato le parti a dedurre e a depositare documentazione
“in merito alle effettive risultanze della consultazione della “procedura
ARCA” citata dall' nonchè sull'effettivo pagamento di parte CP_1 dell'indennità richiesta dal ricorrente”.
All'esito del mancato deposito della documentazione richiesta, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione e all'udienza odierna è stata discussa e decisa con la presente pronuncia resa all'esito della camera di consiglio.
****
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, la parte ricorrente ha richiesto il pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 24.02.2023 al 21.03.2023, a fronte del verbale redatto il 27.2.2023, ove il medico verbalizzante ha evidenziato l'impossibilità di reperire la persona da sottoporre a controllo in assenza del numero civico o di altra indicazione utile.
Va premesso che l' non ha contestato ed è pacifico tra le parti CP_1
l'invio del certificato di malattia per il periodo in oggetto, mentre è stata oggetto di contestazione la sufficiente e idonea indicazione dell'indirizzo di residenza ai fini dell'esecuzione del controllo, oltre che l'effettiva percezione dell'indennità di malattia.
Va rilevato che, ai fini del diritto all'indennità di malattia, il lavoratore - in forza di espressa previsione normativa ed al fine di consentire un tempestivo ed efficace controllo dello stato d'infermità - è tenuto ad indicare il proprio indirizzo o domicilio nel certificato medico da inviare all' . La CP_1 mancanza di detta indicazione non è sanzionabile ai sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983), relativo all'ipotesi d'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo (sent. Corte Cost. n. 78 del
1988), ma - come si verifica nell'ipotesi (espressamente prevista dall'art. 2 del d.l. n. 663 del 1979) della mancanza di tempestivo invio del certificato - implica il venir meno del diritto al trattamento economico di malattia per
3 tutto il periodo durante il quale l'istituto previdenziale non è stato in grado di esercitare il proprio potere-dovere di controllo e di verifica a causa della mancata indicazione dell'indirizzo o domicilio dell'assicurato (sul punto cfr.
Cass. n. 9877 del 21/09/1991 e successive conformi).
Con riferimento alla maturazione del diritto del lavoratore all'indennità di malattia e all'esercizio del potere di controllo dell'ente previdenziale sull'effettività dello stato di malattia, può richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che pone a carico del lavoratore l'onere di comunicare il proprio indirizzo nel certificato medico, ai fini dell'esercizio del suddetto controllo, evidenziando tuttavia come il diritto all'indennità comunque non venga meno - neanche in caso di omessa comunicazione - qualora lo stesso lavoratore provi che l' avrebbe CP_1 potuto, usando l'ordinaria diligenza e mediante eventuali atti in suo possesso, ugualmente desumere aliunde il dato carente e dunque esercitare efficacemente il controllo (cfr. Cass. n. 8093 del 26/07/1999 e successiva
Cass. n. 11286 del 18/07/2003).
La giurisprudenza di legittimità, nelle pronunce appena citate, ha inoltre rilevato come il comportamento negligente dell' non può comunque CP_3 essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione, e non può desumersi da altra comunicazione da parte dell' CP_1 in epoca temporalmente diversa da quella della malattia.
Ciò chiarito con riferimento ai principi applicabili nell'ipotesi in esame, nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente ha pienamente adempiuto al proprio onere di specifica e puntuale indicazione dell'indirizzo di residenza nel certificato medico (cfr. doc. all.to 3 fasc. ric.) così come nei sistemi informativi I.N.P.S., dove il ricorrente risulta censito non solo con l'indirizzo (Pontecorvo, via S. Giovanni Battista, snc) ma anche con indicazioni aggiuntive per rinvenire l'edificio in assenza di numero civico
(risulta dalla schermata prodotta sub. all.to 5 fasc. ric. la precisazione:
“dopo la conad palazzo rosa A”).
La difesa dell'istituto ha confermato la circostanza, con riferimento anche alla specificazione dell'indirizzo presente nell'anagrafica, così confermando
4 la diligenza prestata dal lavoratore, sostenendo tuttavia che tale precisazione sarebbe stata disposta soltanto in un momento successivo alla visita di controllo del 27.2.2023, e che tale dato sarebbe stato ricavabile dalla procedura c.d. ARCA.
Non può tuttavia ritenersi raggiunta alcuna prova di tale circostanza, non avendo l'istituto prodotto documentazione a supporto di quanto affermato e non avendo neanche riscontrato la richiesta del giudice di produrre documentazione – in sicuro possesso dell' e non nella disponibilità CP_1 della parte ricorrente – volta ad attestare i registri di tale procedura ARCA e l'effettiva data di inserimento o modifica della risultanza anagrafica.
Ciò chiarito, deve ritenersi correttamente adempiuto l'onere del lavoratore di indicare con sufficiente specificità il proprio indirizzo, e in assenza di prova della mancata o incompleta indicazione dell'indirizzo già al momento della visita può presumersi il dato già presente a tale data, non può dunque ritenersi imputabile al lavoratore l'esito negativo della visita di controllo, dovendosi di converso ritenere provato che l' consultando la propria CP_1 anagrafica e comunque utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto efficacemente esercitare il proprio potere di controllo e accedere al domicilio del ricorrente.
Va inoltre ribadito che il ricorrente non ha ricevuto quanto spettante a titolo di indennità di malattia nel periodo conteso, in quanto a fronte delle allegazioni di parte ricorrente – suffragata dalle comunicazioni via mail prodotte sub all.to II alle note autorizzate del 11.10.2024 – l'istituto non ha fornito alcuna prova del pagamento, né può considerarsi tale la tabella acclusa alla memoria difensiva, che costituisce una mera affermazione difensiva e che nulla specifica in merito all'imputazione delle somme e alla loro quantificazione.
In conclusione, la domanda dev'essere integralmente accolta e va accertato il diritto di a percepire l'indennità di malattia Parte_1 anche per il periodo dal 24/02/2023 al 11/04/2023, avendo quest'ultimo fornito sufficienti indicazioni per l'individuazione della propria residenza nel
5 periodo di malattia e avendo posto l' in condizione di eseguire CP_1 efficacemente il proprio controllo.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, l'attività difensiva concretamente espletata e della limitata complessità della causa, per cui può operarsi una percentuale riduzione sui compensi per i parametri medi, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennità di malattia non ancora corrisposta anche per il periodo dal
24/02/2023 al 11/04/2023 e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento di tale indennità, nella misura di legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore CP_1 della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.800,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Cassino il 16/12/2025
IL GIUDICE
UI SA
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