Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 644
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata valutazione delle memorie di costituzione in primo grado

    La Corte ha ritenuto sussistente una carenza di documentazione relativa alla notifica dell'appello alla parte appellata, specificamente la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata a Nominativo 1. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione che impone il deposito dell'originale dell'avviso di ricevimento prima dell'udienza di discussione, pena l'inammissibilità, salvo richiesta di rimessione in termini con prova rigorosa della non colpevolezza.

  • Inammissibile
    Nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione

    La Corte ha ritenuto sussistente una carenza di documentazione relativa alla notifica dell'appello alla parte appellata, specificamente la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata a Nominativo 1. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione che impone il deposito dell'originale dell'avviso di ricevimento prima dell'udienza di discussione, pena l'inammissibilità, salvo richiesta di rimessione in termini con prova rigorosa della non colpevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 644
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 644
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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