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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 644/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: SO UC, Presidente
RI ES, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3171/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente 1. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea
elettivamente domiciliato presso Comune Di Ardea Comune 00040 Ardea RM
Nominativo 1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Via G. B. Pininfarina 3 Int 2 00133 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 10/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1366 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede che la adita Onorevole Corte di Giustizia di secondo Grado di Roma,
Proceda alla riforma totale della appellata sentenza 6276/2024, emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Roma, sez.39, ritendo l'accertamento emesso perentorio, con condanna alle spese del ricorrente per il doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato: non risultano costituiti in giudizio le parti evocate;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Ricorrente_1, con sede legale in Trento (TN), quale Concessionaria per la Riscossione coattiva delle Entrate del Comune di Ardea in relazione all'avviso di Accertamento IMU n.
1366, anno di imposta 2017, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ROMA, sez. 39, n. 6279/2024 del 14/12/2023, depositata il
10/05/2024, che ha accolto il ricorso proposto dal contribuente per l'annullamento dell'atto lesivo.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- deposito in primo grado da parte dell'attuale appellante di proprie memorie di costituzione non valutate;
- nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, atteso che il giudice di prime cure avrebbe surrettiziamente rilevato la prescrizione dell'imposta accertata senza valutare in concreto il carattere sospensivo dell'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che aveva introdotto la disciplina emergenziale in tema di accertamento e riscossione delle imposte.
Nonostante la notifica dell'appello non risultano costituite in giudizio le parti evocate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la pregiudiziale, rilevabile d'ufficio, circa il mancato deposito in sede di appello della relativa prova del buon esito della procedura di notificazione avvenuta tramite servizio postale, dato che la parte evocata non si è di fatto costituita in giudizio.
La mancata prova della notifica di un appello può portare all'inammissibilità dell'impugnazione, ma la sanabilità con rimessione in termini è possibile (art. 153 c.p.c.) se il ritardo è dovuto a una causa non imputabile alla parte (es. errore tecnico del sistema telematico o mancato recapito della raccomandata andata persa per colpa dell'operatore del servizio) e viene dimostrata la diligenza, per cui il giudice può concedere un nuovo termine per la notifica o fissare una nuova udienza.
La Cassazione ha chiarito che la rimessione non è automatica e richiede prova rigorosa della non colpevolezza, specie nel processo telematico, ma in alcuni casi (es. nullità per mancanza di firma del giudice) la sanatoria avviene per rinnovazione dell'atto. Sul punto è chiara l'Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30114 Anno 2024.
Giova premettere che la giurisprudenza della Corte ha affermato più volte che il procedimento di notificazione si perfeziona, se avvenuto con modalità telematiche, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata della pec di trasmissione, in conformità alla previsione dell'art. 16 -bis, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito in sede di conversione dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (ordinanze 24 settembre 2020, n.
20039, e 2 marzo 2022, n. 6912).
È stato parimenti affermato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, debba riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sezioni
Unite, sentenza 15 luglio 2016, n. 14594, ribadita, tra le altre, dall'ordinanza 9 agosto 2018, n. 20700).
Nel fascicolo di causa è dato riscontrare la presenza di una pec di notifica dell'atto di appello indirizzata a Email 2 con ricevuta di avvenuta consegna.
Nel ricorso di primo grado la parte ricorrente (Nominativo_1) risulta essersi difesa personalmente con domicilio in Indirizzo_1.
Nei confronti di Nominativo_1 l'appello è stato spedito con raccomandata postale con avviso di ricevimento n. 200116502962 del 9.6.2024 di cui si deposita soltanto la ricevuta di invio.
La Cassazione, con l'ordinanza del 1.10.2018 n. 23793, ha introdotto un chiaro principio sull'inammissibilità dell'atto d'appello notificato tramite raccomandata. Precisamente, è stato statuito che, nel caso di mancata costituzione in appello dell'appellato, è dovere del soggetto che ha impugnato la sentenza depositare l'originale dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato (che conteneva l'atto d'appello), prima dell'udienza di discussione, pena l'inammissibilità dell'impugnazione. Se non è possibile produrre l'originale (o una copia) prima dell'udienza di discussione, la parte interessata (appellante) deve chiedere di essere rimessa in termini, dando prova che la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento non è dipeso da sua colpa.
Sulla base dei criteri di cui agli arresti giurisprudenziali sopra esposti, risulta evidente sia la carenza di documentazione sia la reale possibilità per la parte appellante di essere rimessa in termini per il deposito della ricevuta di ricevimento della raccomandata suindicata, idonea a provare l'avvenuta notifica dell'appello alla parte personalmente.
Per le ragioni sopra espresse, l'appello della Ricorrente_1 va dichiarato inammissibile.
La mancata costituzione in giudizio della parte avversa induce a non disporre alcunché in merito alle spese.
P.Q.M.
l'appello va dichiarato inammissibile.
Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
UC SO ES RI
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: SO UC, Presidente
RI ES, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3171/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente 1. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea
elettivamente domiciliato presso Comune Di Ardea Comune 00040 Ardea RM
Nominativo 1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Via G. B. Pininfarina 3 Int 2 00133 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 10/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1366 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede che la adita Onorevole Corte di Giustizia di secondo Grado di Roma,
Proceda alla riforma totale della appellata sentenza 6276/2024, emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Roma, sez.39, ritendo l'accertamento emesso perentorio, con condanna alle spese del ricorrente per il doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato: non risultano costituiti in giudizio le parti evocate;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Ricorrente_1, con sede legale in Trento (TN), quale Concessionaria per la Riscossione coattiva delle Entrate del Comune di Ardea in relazione all'avviso di Accertamento IMU n.
1366, anno di imposta 2017, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ROMA, sez. 39, n. 6279/2024 del 14/12/2023, depositata il
10/05/2024, che ha accolto il ricorso proposto dal contribuente per l'annullamento dell'atto lesivo.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- deposito in primo grado da parte dell'attuale appellante di proprie memorie di costituzione non valutate;
- nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, atteso che il giudice di prime cure avrebbe surrettiziamente rilevato la prescrizione dell'imposta accertata senza valutare in concreto il carattere sospensivo dell'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che aveva introdotto la disciplina emergenziale in tema di accertamento e riscossione delle imposte.
Nonostante la notifica dell'appello non risultano costituite in giudizio le parti evocate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la pregiudiziale, rilevabile d'ufficio, circa il mancato deposito in sede di appello della relativa prova del buon esito della procedura di notificazione avvenuta tramite servizio postale, dato che la parte evocata non si è di fatto costituita in giudizio.
La mancata prova della notifica di un appello può portare all'inammissibilità dell'impugnazione, ma la sanabilità con rimessione in termini è possibile (art. 153 c.p.c.) se il ritardo è dovuto a una causa non imputabile alla parte (es. errore tecnico del sistema telematico o mancato recapito della raccomandata andata persa per colpa dell'operatore del servizio) e viene dimostrata la diligenza, per cui il giudice può concedere un nuovo termine per la notifica o fissare una nuova udienza.
La Cassazione ha chiarito che la rimessione non è automatica e richiede prova rigorosa della non colpevolezza, specie nel processo telematico, ma in alcuni casi (es. nullità per mancanza di firma del giudice) la sanatoria avviene per rinnovazione dell'atto. Sul punto è chiara l'Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30114 Anno 2024.
Giova premettere che la giurisprudenza della Corte ha affermato più volte che il procedimento di notificazione si perfeziona, se avvenuto con modalità telematiche, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata della pec di trasmissione, in conformità alla previsione dell'art. 16 -bis, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito in sede di conversione dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (ordinanze 24 settembre 2020, n.
20039, e 2 marzo 2022, n. 6912).
È stato parimenti affermato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, debba riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sezioni
Unite, sentenza 15 luglio 2016, n. 14594, ribadita, tra le altre, dall'ordinanza 9 agosto 2018, n. 20700).
Nel fascicolo di causa è dato riscontrare la presenza di una pec di notifica dell'atto di appello indirizzata a Email 2 con ricevuta di avvenuta consegna.
Nel ricorso di primo grado la parte ricorrente (Nominativo_1) risulta essersi difesa personalmente con domicilio in Indirizzo_1.
Nei confronti di Nominativo_1 l'appello è stato spedito con raccomandata postale con avviso di ricevimento n. 200116502962 del 9.6.2024 di cui si deposita soltanto la ricevuta di invio.
La Cassazione, con l'ordinanza del 1.10.2018 n. 23793, ha introdotto un chiaro principio sull'inammissibilità dell'atto d'appello notificato tramite raccomandata. Precisamente, è stato statuito che, nel caso di mancata costituzione in appello dell'appellato, è dovere del soggetto che ha impugnato la sentenza depositare l'originale dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato (che conteneva l'atto d'appello), prima dell'udienza di discussione, pena l'inammissibilità dell'impugnazione. Se non è possibile produrre l'originale (o una copia) prima dell'udienza di discussione, la parte interessata (appellante) deve chiedere di essere rimessa in termini, dando prova che la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento non è dipeso da sua colpa.
Sulla base dei criteri di cui agli arresti giurisprudenziali sopra esposti, risulta evidente sia la carenza di documentazione sia la reale possibilità per la parte appellante di essere rimessa in termini per il deposito della ricevuta di ricevimento della raccomandata suindicata, idonea a provare l'avvenuta notifica dell'appello alla parte personalmente.
Per le ragioni sopra espresse, l'appello della Ricorrente_1 va dichiarato inammissibile.
La mancata costituzione in giudizio della parte avversa induce a non disporre alcunché in merito alle spese.
P.Q.M.
l'appello va dichiarato inammissibile.
Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
UC SO ES RI