CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 3224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3224 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AO SI EVA TO GIOVANBATTISTA TONA - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 15/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bari sentita la relazione fatta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXX rivolta alla concessione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, revocando con decorrenza ex tunc l’affidamento provvisoriamente disposto dal Magistrato di sorveglianza di Foggia, in ragione del netto rifiuto esternato dal detenuto rispetto al percorso comunitario intrapreso. Ammesso il 14 maggio 2025 all’affidamento terapeutico in via provvisoria, il 22 maggio seguente XXXXXXXXX formulava espressa richiesta di lasciare la comunità per fare ritorno in carcere. Con relazione in pari data la struttura ospitante chiedeva l’allontanamento immediato del condannato, avendo questi mostrato totale distacco nei confronti delle persone e dell’ambiente comunitario, un persistente atteggiamento di chiusura ad ogni approccio al dialogo con operatori e compagni, la volontà di fare rientro in carcere, poiché non condivideva e non intendeva seguire le regole della comunità. Seguiva, l’11 giugno 2025, la sospensione dell’affidamento provvisorio con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Foggia, che rimetteva la decisione definitiva sulla misura alternativa al Tribunale di sorveglianza.
2. Avverso l’ordinanza del 15 luglio 2025 il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. Ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente disposto la revoca retroattiva della misura alternativa, non consentita per l’affidamento terapeutico, in assenza di una violazione delle prescrizioni da parte del condannato, il quale si era limitato a manifestare un disagio personale. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3224 Anno 2026 Presidente: AL SE Relatore: GE NT CO Data Udienza: 18/12/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. L’ordinanza impugnata, congruamente motivata ed esente da violazioni di legge, resiste alle critiche difensive, supportate peraltro dal richiamo a precedenti inconferenti in tema di revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto del rifiuto manifestato dal condannato rispetto al percorso terapeutico residenziale appena intrapreso, ha rigettato la richiesta di concessione dell’affidamento ex art. 94 T.U. stup., già precariamente ottenuto dal detenuto. L’atteggiamento assunto dal ricorrente, tradottosi nella mancata adesione ab initio al trattamento riabilitativo, ha legittimamente comportato la caducazione ex tunc degli effetti del beneficio penitenziario disposto in via interinale dal Magistrato di sorveglianza.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NT CO GE SE AL IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXX rivolta alla concessione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, revocando con decorrenza ex tunc l’affidamento provvisoriamente disposto dal Magistrato di sorveglianza di Foggia, in ragione del netto rifiuto esternato dal detenuto rispetto al percorso comunitario intrapreso. Ammesso il 14 maggio 2025 all’affidamento terapeutico in via provvisoria, il 22 maggio seguente XXXXXXXXX formulava espressa richiesta di lasciare la comunità per fare ritorno in carcere. Con relazione in pari data la struttura ospitante chiedeva l’allontanamento immediato del condannato, avendo questi mostrato totale distacco nei confronti delle persone e dell’ambiente comunitario, un persistente atteggiamento di chiusura ad ogni approccio al dialogo con operatori e compagni, la volontà di fare rientro in carcere, poiché non condivideva e non intendeva seguire le regole della comunità. Seguiva, l’11 giugno 2025, la sospensione dell’affidamento provvisorio con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Foggia, che rimetteva la decisione definitiva sulla misura alternativa al Tribunale di sorveglianza.
2. Avverso l’ordinanza del 15 luglio 2025 il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. Ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente disposto la revoca retroattiva della misura alternativa, non consentita per l’affidamento terapeutico, in assenza di una violazione delle prescrizioni da parte del condannato, il quale si era limitato a manifestare un disagio personale. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3224 Anno 2026 Presidente: AL SE Relatore: GE NT CO Data Udienza: 18/12/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. L’ordinanza impugnata, congruamente motivata ed esente da violazioni di legge, resiste alle critiche difensive, supportate peraltro dal richiamo a precedenti inconferenti in tema di revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto del rifiuto manifestato dal condannato rispetto al percorso terapeutico residenziale appena intrapreso, ha rigettato la richiesta di concessione dell’affidamento ex art. 94 T.U. stup., già precariamente ottenuto dal detenuto. L’atteggiamento assunto dal ricorrente, tradottosi nella mancata adesione ab initio al trattamento riabilitativo, ha legittimamente comportato la caducazione ex tunc degli effetti del beneficio penitenziario disposto in via interinale dal Magistrato di sorveglianza.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NT CO GE SE AL IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2