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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/08/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1437/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1437/2020 promossa da:
(già ), P.I. , in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MONICA FAZIO e
IVANO FAZIO, elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, via S. Barnaba n. 30
-attore-
contro
, P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO CUCCHI, elettivamente domiciliato presso il suo studio a La Spezia, via Don Minzoni n. 5
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*BFF precisa le conclusioni come in foglio di p.c. del 3.02.2025: Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1 • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto
di (già , condannare il Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di
[...] P.IVA_2
(già delle seguenti somme: Parte_1 Parte_2
• € 10.731,13 per residua sorte capitale, di cui alle fatture prodotte e riepilogate nell'elenco
sub doc. A o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da
maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, determinati ex artt. 2 e 5 e da
calcolarsi, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalla scadenza
delle singole ed originarie fatture cedute al saldo, che alla data del 31/01/25, ammontano ad €
10.167,60 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella
misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in
subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• € 1.110,73 per il mancato pagamento delle DI emesse per gli interessi di mora maturati
per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle DI, prodotte sub doc. 7 e
riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi
dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02,
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di
notifica dell'atto di citazione;
• € 2.920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato, ritardato parziale e / o ritardato pagamento delle fatture, da
maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di
pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n. 35 fatture) che alle
fatture (n. 38 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle DI,
azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 73 fatture, sino al pagamento
dell'importo sopra quantificato (€ 2.920,00).
2 • IN VIA ISTRUTTORIA: stante l'esito peritale, per scrupolo di difesa, parte attrice insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la II memoria, richiamato il contenuto della
III memoria nonché del verbale di udienza 6/10/22 e 15/02/24.
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella
misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive
nonché delle spese di CTU”.
*COMUNE DI VE UR precisa le conclusioni come in foglio di p.c. del 29.01.2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis:
In via principale, nel merito: respingere l'azione avversaria, in quanto infondata in fatto e in
diritto per i motivi illustrati, ed in ogni caso non provata, e quindi procedere alla riduzione nel
quantum della pretesa creditoria avversaria, alla luce di tutte le contestazioni esposte in corso
di causa e delle risultanze della CTU contabile.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da
liquidarsi in distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore, che si dichiara
antistatario.
Con vittoria, altresì, delle spese di CTU, da porsi ad integrale carico della parte attrice”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, parte attrice allegava di essere creditore nei confronti del , in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, in forza delle cessioni di credito intervenute con le società Controparte_2
( ) ed , per le somme di seguito indicate e descritte nell'elenco
[...] CP_3 Parte_3
prodotto (doc. 3):
- € 13.229,76 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da Controparte_4
[...
[...] [
;
[...]
- € 21,78 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da;
Parte_3
- € 5.380,89, alla data del 28/07/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del
D.Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.Lgs. n. 192/12;
- € 1.110,73 per il mancato pagamento delle DI (note di debito di interessi);
- € 2.920,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
*Parte attrice precisava che le fatture cedute erano state emesse da ED ER PA (e cedute da essa od altre società del gruppo a ed le quali a loro volta le CP_3 Parte_3
avevano cedute a poi ), a titolo di Controparte_5 Parte_1
corrispettivo, per le forniture di energia erogate in favore del di , che, CP_1 CP_1
ricevute le fatture e l'intimazione di pagamento (doc. 6), non aveva contestato né l'ammontare dei crediti né l'erogazione delle forniture.
Parte attrice argomentava inoltre che i contratti di cessione avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale, i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo e che la sorte capitale ceduta doveva essere, quindi, maggiorata dagli interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
L'attore richiedeva inoltre gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. da quantificarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo.
La difesa di parte attrice specificava che:
- il credito di € 1.110,73 era determinato dal mancato pagamento delle DI, emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle
4 DI (docc. 7 e 8);
- l'importo di € 2.920,00 era dovuto in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle n. 73 fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio e delle fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
- l'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore
spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a
titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può
comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 (doc. 10) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - “Gli stati membri assicurano che,
ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo
3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di
40 EUR” - tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata” (doc. 11).
Sulla base di tali premesse, parte attrice insisteva nel promuovere il presente giudizio per richiedere a parte convenuta le somme descritte in atto nonché, come espressamente dichiarato nella richiamata direttiva, “ogni altro costo in cui (il creditore) è ragionevolmente
incorso per ottenere il pagamento tardivo del credito”.
*Si costituiva in giudizio il fornendo una diversa Controparte_1
ricostruzione fattuale dei rapporti tra le parti.
In particolare, parte convenuta rilevava in via preliminare la nullità dell'atto di citazione avversario per carente indicazione dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n. 3) e n. 4) c.p.c.,
sostenendo che, nel corpo dell'atto di citazione, non venivano in alcun modo indicate le fatture oggetto di cessione in favore di poste a fondamento Parte_2
della pretesa azionata da quest'ultima nei confronti del né, CP_1 CP_1
5 secondo parte convenuta, maggiore chiarezza veniva fatta dai documenti allegati da parte attrice, tra i quali vi era coincidenza solo parziale sia relativamente agli importi complessivi richiesti, sia relativamente alle singole fatture richiamate.
Soprattutto con riferimento alla richiesta di € 1.110,73, derivante dall'asserito mancato pagamento delle due DI n. 90003915 e n. 90010040, parte convenuta riteneva assoluta l'indeterminatezza della domanda avversaria dal momento che nessuno dei fondamentali dati era ricavabile dai documenti 7) e 8) di parte attrice, contrariamente a quanto asserito da controparte. Conseguentemente, il convenuto non era posto in condizioni di poter CP_1
conoscere a quali fatture (emesse per sorte capitale) tali interessi di mora si riferivano, né
tanto meno di poter comprendere le modalità di calcolo di tali interessi.
Parimenti indeterminata risultava, secondo il convenuto, la richiesta di € 2.920,00 a CP_1
titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002,
novellato dal D.lgs. 192/2012: tale somma, spiegava parte convenuta, sembrava essere stata ottenuta moltiplicando il risarcimento del danno forfettario previsto dall'art. 6, comma 2, D.lgs.
231/2002 (di € 40,00) per il numero di 73 fatture;
tuttavia, aggiungeva, che “le fatture elencate
nel doc. 3 avversario (che dovrebbero costituire la sorte capitale oggetto del giudizio) sono
soltanto n. 36 (i.e.: n. 35 emesse dal cedente ED ER S.p.A. e n. 1 emessa dal
cedente . Tra queste, la fattura n. NCAP262465 del 22.06.2015 presenta un Parte_3
importo negativo (importo originale: - € 2.859,00; importo residuo: - € 0,78), e quindi
chiaramente non può essere stata posta a fondamento di alcuna richiesta risarcitoria ex art.
6, comma 2, D.lgs. 231/2001.
Pertanto le fatture enumerate al doc. 3, che possono aver originato una richiesta risarcitoria ai
sensi della predetta norma, sono soltanto 35”.
Sempre in via preliminare, parte convenuta rilevava la temporanea improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
6 Nel merito, il riteneva l'inopponibilità delle cessioni di credito nei confronti di una CP_1
Pubblica Amministrazione, senza il consenso di quest'ultima, essendo l'Ente soggetto ad una disciplina speciale derogatoria delle norme generali oltre che al Codice dei contratti pubblici.
La convenuta aggiungeva che, nella fattispecie in esame, il non Controparte_1
solo non aveva mai accettato, ma anzi aveva espressamente rifiutato le cessioni di credito,
con comunicazione p.e.c. del 10.07.2020, Prot. 8.838 (doc. 3), in risposta al sollecito di pagamento avversario del 26.06.2020 in quanto le fatture emesse da ED ER S.p.A.
erano già state saldate e, per tale motivo, le cessioni di credito da ED ER S.p.A. a e da quest'ultima a notificate Controparte_2 Parte_2
al , erano state da quest'ultimo rifiutate con note prot. 9922/2015 Controparte_1
del 06.08.2015 (doc. 4), prot. 16076/2015 del 28.12.2015 (doc. 5) e prot. 6162/2016 del
10.05.2016 (doc. 6).
Ancora, con nota prot. 2291/2019 dell'11.02.2019 (doc. 7), era stata contestata l'avvenuta cessione di credito da (appartenente al gruppo di EDISON ENERGIA SPA) a Controparte_6
notificata al in data 23.01.2019 Parte_2 Controparte_1
(doc. 9 avversario), significando come fossero già state saldate con mandati di pagamento n.
1740 e n. 1741 del 06.12.2018 le fatture n. 1830058552, n. 1830058556, n. 1830058600, n.
1830058604, n. 1830058555, n. 1830058557, n. 1830058603 e n. 1830058605, incluse nella suddetta cessione di credito da a con espressa Controparte_6 Parte_2
diffida dalla reiterazione di ulteriori richieste di pagamento e dall'addebito di interessi e/o spese di ritardi pagamento sulle stesse.
La convenuta segnalava che i suddetti atti di rifiuto erano sempre stati espressi nei confronti sia del cessionario, sia del cedente ed entro il termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, e risulterebbero pertanto perfettamente idonei ad impedire l'opponibilità delle cessioni di credito al Comune di . CP_1
7 Infine, parte convenuta contestava la debenza degli importi richiesti a titolo di capitale ed interessi in quanto oggetto di cessione erano stati crediti già pagati dal di CP_1 CP_1
: in particolare, la fattura ED ER n. 5700320725 del 13.10.2014 recava
[...]
l'indicazione “storno del documento 5700238436 del 14.07.2014” di € 4.318,70 (doc. 8) e con mandato di pagamento n. 1445/2014 dell'11.08.2014 (doc. 9), detta nota di credito n.
5700238436 del 14.07.2014 di € 4.318,70, secondo parte convenuta, era stata posta in compensazione con le fatture a debito n. 5700204080 del 12.06.2014 di € 4.315,80
(compensata per intero) e n. 5700204193 del 12.06.2014 di € 7,95 (compensata parzialmente), con un residuo pagamento in favore di ED ER S.p.A. di € 5,05, come da comunicazione mail del 24.11.2014 e risposta del 26.11.2014 (doc. 10).
Argomentava che, a fronte di tale compensazione, si trovava conferma nell'ulteriore comunicazione mail di ED ER S.p.A. del 02.12.2014 (doc. 11), dove veniva convalidato l'avvenuto utilizzo della nota di credito n. 5700238436 del 14.07.2014 (di €
4.318,70) in compensazione per la chiusura delle fatture n. 5700204080 del 12.06.2014
(compensata per intero, per l'importo di € 4.315,80) e n. 5700204193 del 12.06.2014 (di €
7,95), compensata per € 2,90 e pagata con bonifico in favore di ED ER S.p.A. di €
5,05 con valuta del 14.08.2014, concludendo pertanto che l'importo di € 4.318,70, portato dalla fattura n. 5700320725 del 13.10.2014 costituiva un'evidente ed indebita duplicazione dell'importo di cui alla nota di credito n. 5700238436 del 14.07.2014, già utilizzata per la compensazione di due precedenti fatture a debito.
A fronte di un totale fatture a debito datate 14.10.2014 e 16.10.2014 e con scadenza il
20.12.2014 per complessivi € 15.210,45 (doc. 13) e di un totale note di credito pervenute in data 29.10.2014 (datate 13.10.2014) per complessivi € 9.705,59 (doc. 14), parte convenuta sottolineava che emergeva una differenza a debito di € 5.504,86 (15.210,45 – 9.705,59), che era stata pagata dal mediante mandato n. 2327/2014 del Controparte_1
8 15.12.2014 (doc. 15).
Analogamente, il credito residuo di cui alla fattura n. 576818 dell'08.09.2018, Parte_3
pari ad Euro 21,78, era stato pagato con mandato n. 1358/2018 del 25.09.2018 (doc. 17).
L'avvenuto pagamento di tali fatture determinava quindi la mancata debenza non solo degli importi richiesti a titolo di capitale, ma anche di quelli ex adverso pretesi a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 D.lgs. 231/2002, come novellato dal D.lgs. 192/2012 (e quantificati da parte attrice in Euro 5.380,89).
Il contestava inoltre la debenza degli importi richiesti a titolo di interessi e CP_1
risarcimento del danno, rappresentando come l'Amministrazione comunale possa procedere a lavorare e mettere in pagamento le fatture dei fornitori, solo una volta ricevute queste ultime nel formato elettronico prescritto ex lege.
Aggiungeva che ciò era appunto quanto avvenuto relativamente alle fatture emesse da Eni
Gas e Luce S.p.A. ed il cui ritardato pagamento veniva posto da parte attrice Controparte_6
a fondamento delle due note di debito azionate mentre il convenuto ribadiva come CP_1
spettasse esclusivamente a controparte provare l'asserito ritardo nei pagamenti delle fatture-
capitale emesse da Eni Gas e Luce S.p.A. ed posto a fondamento della Controparte_6
richiesta degli ulteriori interessi, così come quantificati nelle due predette note di debito,
evidenziando altresì che la nota di debito n. 90010040 del 18.04.2019 di Euro 423,92 era stata immediatamente contestata dal con nota prot. n. 7261 del Controparte_1
16.05.2019 (docc. 18 e 19).
Pertanto, almeno relativamente alle fatture emesse da Eni Gas e Luce S.p.A., il convenuto deduceva che non potevano in alcun caso essere addebitati al Controparte_1
interessi per ritardati pagamenti, posto che questi ultimi non risultavano in alcun modo imputabili all'Amministrazione comunale, ma unicamente a ritardi del fornitore nell'invio delle fatture.
9 Parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree.
In subordine, parte convenuta richiedeva che la pretesa creditoria avversaria, alla luce delle su esposte contestazioni, fosse ridotta nel quantum.
*All'udienza del 4.11.2021 le parti davano atto dell'esito negativo della negoziazione assistita.
A scioglimento della riserva all'udienza del 06.10.2022 sulle istanze istruttorie delle parti, il
Giudice, rilevava la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio, formulando, in sede di udienza del 23.11.22, i quesiti come di seguito.
“Il Consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, proceda come segue:
1. Ricostruisca il CTU sulla base delle fatture a debito prodotte da parte attrice, l'esatto
importo richiesto in linea capitale.
2. Ricostruisca il CTU sulla base dei mandati di pagamento prodotti da parte convenuta, quali
importi corrisposti si riferiscono alle fatture oggetto di causa.
3. Ricostruisca quindi il CTU sulla base delle risultanze di cui ai punti 1 e 2 l'esatto dare avere
tra le parti provvedendo altresì al calcolo degli interessi dalle singole scadenze alla data della
domanda.
4. Ricostruisca il CTU in base alle DI (note di debito per interessi di mora) prodotte da parte
attrice, l'esatto ammontare degli interessi moratori maturati per il ritardato pagamento delle
fatture indicate nelle note stesse”.
In data 20.11.2023 veniva depositata la CTU del nominato dott. Persona_1
Il Giudice, con provvedimento del 21.03.2024, liquidava a favore del perito dott. Per_1
Euro 1.568,65 oltre accessori per onorari, ponendoli a carico solidale delle parti nei
[...]
rapporti con il consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di
[...]
nei rapporti interni tra le parti. Parte_2
All'udienza del 06.02.2025 le parti precisavano le conclusioni, ed il Giudice concedeva i
10 termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
Osservato
*Questo Giudice deve evidenziate quanto segue.
La domanda di (già ), in persona del Parte_1 Pt_2 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, nell'atto di citazione introduttivo della causa iscritta a RG
n. 1437/2020 è parzialmente fondata, per i motivi di seguito indicati, come accertati dalla consulenza tecnica d'ufficio, depositata innanzi a codesto Tribunale.
L'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda la prova dell'esistenza di eventuali fatti contrari.
Secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione (Sez. U.
Sentenza n. 13533 del 30.10.2001), il creditore che agisca per l'adempimento, così come per il risarcimento del danno, come nel caso del presente giudizio, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
*Applicando tali principi al caso di specie, si rileva dalle risultanze della CTU quanto segue.
Le cessioni di credito, intervenute tra le parti e prodotte da parte attrice, avevano per oggetto i crediti di alcune fatture emesse dalle società cedenti nei confronti del Comune di CP_1
, a titolo di corrispettivo per forniture di energia erogate a favore dell'Ente, che parte
[...]
attrice assumeva/asseriva come non pagate.
A differenza di quanto inizialmente richiesto da parte attrice (e ridotto da ultimo ad euro
10.731,13), il CTU riconosce come dovuto in linea capitale l'ammontare di € 437,00
corrispondente, in base alla documentazione agli atti ed in base alle risultanze di cui al quesito 3, al debito del nei confronti di parte attrice. Controparte_1
11 A fronte di ciò, il C.T.U. ha provveduto al calcolo degli interessi moratori previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, sulla base dei contratti stipulati con fornitori di beni/servizi, conteggiandoli nell'importo di € 252,48 (sino alla data del 28.07.2020
compresa) che, sommato al capitale, indica un ammontare totale del credito in € 689,48.
Il C.T.U. procede in alternativa anche al calcolo degli interessi legali fissati dal legislatore,
ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, specificando altresì che “L'art. 1283 del codice civile, consente l'anatocismo in casi ristretti, salvo la
possibilità di ricorrervi quando lo prevedano gli usi normativi”.
Nello specifico, in base alla capitalizzazione annuale, gli interessi indicati ammontano ad €
29,72, per un totale del credito di € 466,72 (sommatoria di Euro 437,00 ed Euro 29,72).
In particolare, sul Quesito 4 -“Ricostruisca il CTU in base alle DI (note di debito per interessi
di mora) prodotte da parte attrice, l'esatto ammontare degli interessi moratori maturati per il
ritardato pagamento delle fatture indicate nelle note stesse”- il CTU scrive che “L'atto di
citazione riporta le copie delle due note di debito, per un totale di € 1.110,73, emesse per gli
interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di alcune fatture emesse dalle società
cedenti ed Eni Gas e Luce S.p.A.” e viene specificato che: “Risulta importante Controparte_6
evidenziare che il C.T.U., visti gli atti, non è in condizioni di poter conoscere a quali fatture
(emesse per sorte capitale) i già menzionati interessi di mora si riferiscano, né tanto meno di
poter comprendere le modalità di calcolo di tali interessi”.
La difesa di parte attrice lamentava che “Le note debito interessi rappresentano gli interessi
maturati per il ritardato pagamento di fatture diverse rispetto a quelle che rappresentano la
sorte capitale oggetto del presente giudizio”, specificando di aver prodotto sia le DI
trasmesse al unitamente all'elenco delle fatture pagate in ritardo ma anche le fatture CP_1
pagate in ritardo (doc. 39-55 e 56-73).
Le note di credito prodotte non si riferirebbero tuttavia al credito ceduto essendo state
12 utilizzate dalla società cedente per altre posizioni debitorie del senz'altro CP_1
specificare.
Devono quindi ritenersi condivisibili le risultanze del CTU in quanto parte creditrice non ha fornito le prove necessarie ai calcoli richiesti.
Scrive il CTU, in merito alle osservazioni del CTP di che “Parte attrice, Parte_1
infatti, conferma le pretese e contesta il calcolo degli interessi, ma senza motivare nello
specifico tale posizione. Così come quanto indicato in merito ai mandati ed alle note di
credito, non viene evidenziata alcuna specifica contestazione ”.
Anche a fronte delle contestazioni del che faceva decorrere il Controparte_1
termine di scadenza dell'obbligazione, non già dall'emissione della fattura elettronica, ma dalla sua effettiva ricezione da parte della PA competente (Sistema di Interscambio), nessuna precisazione è stata mossa da controparte sul fatto che il termine non fosse ancora scaduto al momento dell'adempimento.
L'importo delle fatture a debito prodotte da parte attrice, sulle quali identificare l'esatto importo richiesto in sorte capitale, si modifica in corso di causa e nel corso delle operazioni peritali.
Devono essere condivise, in quanto adeguatamente argomentate, le conclusioni cui è giunto il CTU:
- al quesito “1”, il CTU ha risposto che la cifra di € 10.731,13 viene considerata quale importo in linea capitale oggetto di causa;
- al quesito “2”, il CTU ha risposto riscontrando che “le singole fatture non trovano
sempre perfetta corrispondenza con i relativi pagamenti;
alcuni pagamenti,
corrispondenti ai mandati, infatti, corrispondono ai saldi in compensazione tra fatture e
note di credito. Il C.T.U, quindi, ricostruisce i predetti pagamenti a saldi, esponendo
analiticamente le fatture e le note di credito oggetto del saldo stesso”, elencando quanto effettuato, anche solo parzialmente, dalla convenuta, evidenziando in tabella gli
13 importi corrisposti dal a cui si riferiscono le fatture oggetto di causa;
CP_1
- al quesito “3”, il CTU ha risposto che “L'ammontare di € 437,00 corrisponde, in base
alla documentazione agli atti ed in base alle risultanze di cui ai punti 1 e 2 che
precedono, al debito del Comune di nei confronti di parte attrice”, CP_1
provvedendo su tale importo al calcolo degli interessi come già trattato in precedenza;
- al quesito “4”, il CTU ha ritenuto, visti gli atti di causa, di non poter rispondere.
*Sulla richiesta, avanzata da parte attrice, di risarcimento del danno per € 2.920,00 (importo non ricalcolato alla luce della progressiva riduzione delle fatture azionate in linea capitale),
questo Giudice deve tenere conto che la CTU espletata in corso di causa ha riconosciuto l'esistenza di una sola fattura di importo attivo non pagata, maggiorata degli interessi, e pertanto deve rigettare tale domanda.
La convenuta dovrà quindi essere condannata a restituire la somma di € 437,00 oltre rivalutazione ed interessi, calcolati (in prima ipotesi) nella cifra di € 252,48, come da consulenza tecnica d'ufficio.
A tale somma si aggiungono € 40,00 per la sola fattura non pagata o comunque tardiva.
(fattura n. 2004431621/2012 di EDISON ENERGIA SPA).
*Questo Giudice, alla luce delle suesposte considerazioni, deve decidere il merito del procedimento.
Questo Giudice deve accogliere la sola domanda di parte attrice per il pagamento in suo favore della somma di € 437,00 per residua sorte capitale (anziché € 10.731,13), da maggiorarsi di interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 determinati in € 252,48
(anziché € 10.167,60), per un totale di € 689,48, come risultante da CTU, a cui vanno aggiunti
€ 40,00 per la somma complessiva di € 729,48, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002
dalla data del 29.07.2020 sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
14 Gli onorari della difesa di (a carico del ) Parte_1 Controparte_1
vengono liquidati in Euro 662,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri medi di cui al
DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 729,48 pari al credito riconosciuto a favore del ), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), Controparte_1
dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate dal Giudice con il provvedimento del 21.03.2024, in ragione dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio che ha determinato la notevole riduzione del credito di parte attrice, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti e nei rapporti tra Parte_1 Controparte_1
le parti ed il consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti Parte_1
interni tra le parti.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
A) Accoglie parzialmente la domanda di (già Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per il Parte_2
pagamento da parte della convenuta di € 689,48, accertati e così determinati sulla base della
CTU espletata (€ 437,00 per residua sorte capitale da maggiorarsi di interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 determinati in € 252,48 sino alla data del 28.07.2020 compresa),
oltre € 40,00 a titolo di importo forfettario minimo per l'unica fattura di riferimento, come rilevato in CTU, e quindi complessivamente per € 729,48, oltre ulteriori interessi ai sensi del
D.Lgs. 231/2002 dalla data del 29.07.2020 sino al saldo.
B) Dichiara e Condanna , in persona del Sindaco pro Controparte_1
15 tempore, al pagamento a favore di (già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 729,48 oltre
[...]
interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data del 29.07.2020 sino al saldo.
C) Condanna il alla rifusione delle spese processuali a Controparte_1
favore di , liquidandole in Euro 662,00 oltre accessori per onorari. Parte_1
D) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico solidale delle parti e nei rapporti tra le parti ed il Parte_1 Controparte_1
consulente tecnico d'ufficio, ed a carico esclusivo di nei rapporti interni tra le Parte_1
parti.
E) Rigetta ogni altra domanda.
La Spezia, 07.08.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1437/2020 promossa da:
(già ), P.I. , in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MONICA FAZIO e
IVANO FAZIO, elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, via S. Barnaba n. 30
-attore-
contro
, P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO CUCCHI, elettivamente domiciliato presso il suo studio a La Spezia, via Don Minzoni n. 5
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*BFF precisa le conclusioni come in foglio di p.c. del 3.02.2025: Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1 • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto
di (già , condannare il Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di
[...] P.IVA_2
(già delle seguenti somme: Parte_1 Parte_2
• € 10.731,13 per residua sorte capitale, di cui alle fatture prodotte e riepilogate nell'elenco
sub doc. A o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da
maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, determinati ex artt. 2 e 5 e da
calcolarsi, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalla scadenza
delle singole ed originarie fatture cedute al saldo, che alla data del 31/01/25, ammontano ad €
10.167,60 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella
misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in
subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• € 1.110,73 per il mancato pagamento delle DI emesse per gli interessi di mora maturati
per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle DI, prodotte sub doc. 7 e
riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi
dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02,
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di
notifica dell'atto di citazione;
• € 2.920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato, ritardato parziale e / o ritardato pagamento delle fatture, da
maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di
pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n. 35 fatture) che alle
fatture (n. 38 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle DI,
azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 73 fatture, sino al pagamento
dell'importo sopra quantificato (€ 2.920,00).
2 • IN VIA ISTRUTTORIA: stante l'esito peritale, per scrupolo di difesa, parte attrice insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la II memoria, richiamato il contenuto della
III memoria nonché del verbale di udienza 6/10/22 e 15/02/24.
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella
misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive
nonché delle spese di CTU”.
*COMUNE DI VE UR precisa le conclusioni come in foglio di p.c. del 29.01.2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis:
In via principale, nel merito: respingere l'azione avversaria, in quanto infondata in fatto e in
diritto per i motivi illustrati, ed in ogni caso non provata, e quindi procedere alla riduzione nel
quantum della pretesa creditoria avversaria, alla luce di tutte le contestazioni esposte in corso
di causa e delle risultanze della CTU contabile.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da
liquidarsi in distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore, che si dichiara
antistatario.
Con vittoria, altresì, delle spese di CTU, da porsi ad integrale carico della parte attrice”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, parte attrice allegava di essere creditore nei confronti del , in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, in forza delle cessioni di credito intervenute con le società Controparte_2
( ) ed , per le somme di seguito indicate e descritte nell'elenco
[...] CP_3 Parte_3
prodotto (doc. 3):
- € 13.229,76 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da Controparte_4
[...
[...] [
;
[...]
- € 21,78 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da;
Parte_3
- € 5.380,89, alla data del 28/07/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del
D.Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.Lgs. n. 192/12;
- € 1.110,73 per il mancato pagamento delle DI (note di debito di interessi);
- € 2.920,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
*Parte attrice precisava che le fatture cedute erano state emesse da ED ER PA (e cedute da essa od altre società del gruppo a ed le quali a loro volta le CP_3 Parte_3
avevano cedute a poi ), a titolo di Controparte_5 Parte_1
corrispettivo, per le forniture di energia erogate in favore del di , che, CP_1 CP_1
ricevute le fatture e l'intimazione di pagamento (doc. 6), non aveva contestato né l'ammontare dei crediti né l'erogazione delle forniture.
Parte attrice argomentava inoltre che i contratti di cessione avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale, i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo e che la sorte capitale ceduta doveva essere, quindi, maggiorata dagli interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
L'attore richiedeva inoltre gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. da quantificarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo.
La difesa di parte attrice specificava che:
- il credito di € 1.110,73 era determinato dal mancato pagamento delle DI, emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle
4 DI (docc. 7 e 8);
- l'importo di € 2.920,00 era dovuto in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle n. 73 fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio e delle fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
- l'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore
spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a
titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può
comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 (doc. 10) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - “Gli stati membri assicurano che,
ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo
3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di
40 EUR” - tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata” (doc. 11).
Sulla base di tali premesse, parte attrice insisteva nel promuovere il presente giudizio per richiedere a parte convenuta le somme descritte in atto nonché, come espressamente dichiarato nella richiamata direttiva, “ogni altro costo in cui (il creditore) è ragionevolmente
incorso per ottenere il pagamento tardivo del credito”.
*Si costituiva in giudizio il fornendo una diversa Controparte_1
ricostruzione fattuale dei rapporti tra le parti.
In particolare, parte convenuta rilevava in via preliminare la nullità dell'atto di citazione avversario per carente indicazione dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n. 3) e n. 4) c.p.c.,
sostenendo che, nel corpo dell'atto di citazione, non venivano in alcun modo indicate le fatture oggetto di cessione in favore di poste a fondamento Parte_2
della pretesa azionata da quest'ultima nei confronti del né, CP_1 CP_1
5 secondo parte convenuta, maggiore chiarezza veniva fatta dai documenti allegati da parte attrice, tra i quali vi era coincidenza solo parziale sia relativamente agli importi complessivi richiesti, sia relativamente alle singole fatture richiamate.
Soprattutto con riferimento alla richiesta di € 1.110,73, derivante dall'asserito mancato pagamento delle due DI n. 90003915 e n. 90010040, parte convenuta riteneva assoluta l'indeterminatezza della domanda avversaria dal momento che nessuno dei fondamentali dati era ricavabile dai documenti 7) e 8) di parte attrice, contrariamente a quanto asserito da controparte. Conseguentemente, il convenuto non era posto in condizioni di poter CP_1
conoscere a quali fatture (emesse per sorte capitale) tali interessi di mora si riferivano, né
tanto meno di poter comprendere le modalità di calcolo di tali interessi.
Parimenti indeterminata risultava, secondo il convenuto, la richiesta di € 2.920,00 a CP_1
titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002,
novellato dal D.lgs. 192/2012: tale somma, spiegava parte convenuta, sembrava essere stata ottenuta moltiplicando il risarcimento del danno forfettario previsto dall'art. 6, comma 2, D.lgs.
231/2002 (di € 40,00) per il numero di 73 fatture;
tuttavia, aggiungeva, che “le fatture elencate
nel doc. 3 avversario (che dovrebbero costituire la sorte capitale oggetto del giudizio) sono
soltanto n. 36 (i.e.: n. 35 emesse dal cedente ED ER S.p.A. e n. 1 emessa dal
cedente . Tra queste, la fattura n. NCAP262465 del 22.06.2015 presenta un Parte_3
importo negativo (importo originale: - € 2.859,00; importo residuo: - € 0,78), e quindi
chiaramente non può essere stata posta a fondamento di alcuna richiesta risarcitoria ex art.
6, comma 2, D.lgs. 231/2001.
Pertanto le fatture enumerate al doc. 3, che possono aver originato una richiesta risarcitoria ai
sensi della predetta norma, sono soltanto 35”.
Sempre in via preliminare, parte convenuta rilevava la temporanea improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
6 Nel merito, il riteneva l'inopponibilità delle cessioni di credito nei confronti di una CP_1
Pubblica Amministrazione, senza il consenso di quest'ultima, essendo l'Ente soggetto ad una disciplina speciale derogatoria delle norme generali oltre che al Codice dei contratti pubblici.
La convenuta aggiungeva che, nella fattispecie in esame, il non Controparte_1
solo non aveva mai accettato, ma anzi aveva espressamente rifiutato le cessioni di credito,
con comunicazione p.e.c. del 10.07.2020, Prot. 8.838 (doc. 3), in risposta al sollecito di pagamento avversario del 26.06.2020 in quanto le fatture emesse da ED ER S.p.A.
erano già state saldate e, per tale motivo, le cessioni di credito da ED ER S.p.A. a e da quest'ultima a notificate Controparte_2 Parte_2
al , erano state da quest'ultimo rifiutate con note prot. 9922/2015 Controparte_1
del 06.08.2015 (doc. 4), prot. 16076/2015 del 28.12.2015 (doc. 5) e prot. 6162/2016 del
10.05.2016 (doc. 6).
Ancora, con nota prot. 2291/2019 dell'11.02.2019 (doc. 7), era stata contestata l'avvenuta cessione di credito da (appartenente al gruppo di EDISON ENERGIA SPA) a Controparte_6
notificata al in data 23.01.2019 Parte_2 Controparte_1
(doc. 9 avversario), significando come fossero già state saldate con mandati di pagamento n.
1740 e n. 1741 del 06.12.2018 le fatture n. 1830058552, n. 1830058556, n. 1830058600, n.
1830058604, n. 1830058555, n. 1830058557, n. 1830058603 e n. 1830058605, incluse nella suddetta cessione di credito da a con espressa Controparte_6 Parte_2
diffida dalla reiterazione di ulteriori richieste di pagamento e dall'addebito di interessi e/o spese di ritardi pagamento sulle stesse.
La convenuta segnalava che i suddetti atti di rifiuto erano sempre stati espressi nei confronti sia del cessionario, sia del cedente ed entro il termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, e risulterebbero pertanto perfettamente idonei ad impedire l'opponibilità delle cessioni di credito al Comune di . CP_1
7 Infine, parte convenuta contestava la debenza degli importi richiesti a titolo di capitale ed interessi in quanto oggetto di cessione erano stati crediti già pagati dal di CP_1 CP_1
: in particolare, la fattura ED ER n. 5700320725 del 13.10.2014 recava
[...]
l'indicazione “storno del documento 5700238436 del 14.07.2014” di € 4.318,70 (doc. 8) e con mandato di pagamento n. 1445/2014 dell'11.08.2014 (doc. 9), detta nota di credito n.
5700238436 del 14.07.2014 di € 4.318,70, secondo parte convenuta, era stata posta in compensazione con le fatture a debito n. 5700204080 del 12.06.2014 di € 4.315,80
(compensata per intero) e n. 5700204193 del 12.06.2014 di € 7,95 (compensata parzialmente), con un residuo pagamento in favore di ED ER S.p.A. di € 5,05, come da comunicazione mail del 24.11.2014 e risposta del 26.11.2014 (doc. 10).
Argomentava che, a fronte di tale compensazione, si trovava conferma nell'ulteriore comunicazione mail di ED ER S.p.A. del 02.12.2014 (doc. 11), dove veniva convalidato l'avvenuto utilizzo della nota di credito n. 5700238436 del 14.07.2014 (di €
4.318,70) in compensazione per la chiusura delle fatture n. 5700204080 del 12.06.2014
(compensata per intero, per l'importo di € 4.315,80) e n. 5700204193 del 12.06.2014 (di €
7,95), compensata per € 2,90 e pagata con bonifico in favore di ED ER S.p.A. di €
5,05 con valuta del 14.08.2014, concludendo pertanto che l'importo di € 4.318,70, portato dalla fattura n. 5700320725 del 13.10.2014 costituiva un'evidente ed indebita duplicazione dell'importo di cui alla nota di credito n. 5700238436 del 14.07.2014, già utilizzata per la compensazione di due precedenti fatture a debito.
A fronte di un totale fatture a debito datate 14.10.2014 e 16.10.2014 e con scadenza il
20.12.2014 per complessivi € 15.210,45 (doc. 13) e di un totale note di credito pervenute in data 29.10.2014 (datate 13.10.2014) per complessivi € 9.705,59 (doc. 14), parte convenuta sottolineava che emergeva una differenza a debito di € 5.504,86 (15.210,45 – 9.705,59), che era stata pagata dal mediante mandato n. 2327/2014 del Controparte_1
8 15.12.2014 (doc. 15).
Analogamente, il credito residuo di cui alla fattura n. 576818 dell'08.09.2018, Parte_3
pari ad Euro 21,78, era stato pagato con mandato n. 1358/2018 del 25.09.2018 (doc. 17).
L'avvenuto pagamento di tali fatture determinava quindi la mancata debenza non solo degli importi richiesti a titolo di capitale, ma anche di quelli ex adverso pretesi a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 D.lgs. 231/2002, come novellato dal D.lgs. 192/2012 (e quantificati da parte attrice in Euro 5.380,89).
Il contestava inoltre la debenza degli importi richiesti a titolo di interessi e CP_1
risarcimento del danno, rappresentando come l'Amministrazione comunale possa procedere a lavorare e mettere in pagamento le fatture dei fornitori, solo una volta ricevute queste ultime nel formato elettronico prescritto ex lege.
Aggiungeva che ciò era appunto quanto avvenuto relativamente alle fatture emesse da Eni
Gas e Luce S.p.A. ed il cui ritardato pagamento veniva posto da parte attrice Controparte_6
a fondamento delle due note di debito azionate mentre il convenuto ribadiva come CP_1
spettasse esclusivamente a controparte provare l'asserito ritardo nei pagamenti delle fatture-
capitale emesse da Eni Gas e Luce S.p.A. ed posto a fondamento della Controparte_6
richiesta degli ulteriori interessi, così come quantificati nelle due predette note di debito,
evidenziando altresì che la nota di debito n. 90010040 del 18.04.2019 di Euro 423,92 era stata immediatamente contestata dal con nota prot. n. 7261 del Controparte_1
16.05.2019 (docc. 18 e 19).
Pertanto, almeno relativamente alle fatture emesse da Eni Gas e Luce S.p.A., il convenuto deduceva che non potevano in alcun caso essere addebitati al Controparte_1
interessi per ritardati pagamenti, posto che questi ultimi non risultavano in alcun modo imputabili all'Amministrazione comunale, ma unicamente a ritardi del fornitore nell'invio delle fatture.
9 Parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree.
In subordine, parte convenuta richiedeva che la pretesa creditoria avversaria, alla luce delle su esposte contestazioni, fosse ridotta nel quantum.
*All'udienza del 4.11.2021 le parti davano atto dell'esito negativo della negoziazione assistita.
A scioglimento della riserva all'udienza del 06.10.2022 sulle istanze istruttorie delle parti, il
Giudice, rilevava la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio, formulando, in sede di udienza del 23.11.22, i quesiti come di seguito.
“Il Consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, proceda come segue:
1. Ricostruisca il CTU sulla base delle fatture a debito prodotte da parte attrice, l'esatto
importo richiesto in linea capitale.
2. Ricostruisca il CTU sulla base dei mandati di pagamento prodotti da parte convenuta, quali
importi corrisposti si riferiscono alle fatture oggetto di causa.
3. Ricostruisca quindi il CTU sulla base delle risultanze di cui ai punti 1 e 2 l'esatto dare avere
tra le parti provvedendo altresì al calcolo degli interessi dalle singole scadenze alla data della
domanda.
4. Ricostruisca il CTU in base alle DI (note di debito per interessi di mora) prodotte da parte
attrice, l'esatto ammontare degli interessi moratori maturati per il ritardato pagamento delle
fatture indicate nelle note stesse”.
In data 20.11.2023 veniva depositata la CTU del nominato dott. Persona_1
Il Giudice, con provvedimento del 21.03.2024, liquidava a favore del perito dott. Per_1
Euro 1.568,65 oltre accessori per onorari, ponendoli a carico solidale delle parti nei
[...]
rapporti con il consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di
[...]
nei rapporti interni tra le parti. Parte_2
All'udienza del 06.02.2025 le parti precisavano le conclusioni, ed il Giudice concedeva i
10 termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
Osservato
*Questo Giudice deve evidenziate quanto segue.
La domanda di (già ), in persona del Parte_1 Pt_2 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, nell'atto di citazione introduttivo della causa iscritta a RG
n. 1437/2020 è parzialmente fondata, per i motivi di seguito indicati, come accertati dalla consulenza tecnica d'ufficio, depositata innanzi a codesto Tribunale.
L'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda la prova dell'esistenza di eventuali fatti contrari.
Secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione (Sez. U.
Sentenza n. 13533 del 30.10.2001), il creditore che agisca per l'adempimento, così come per il risarcimento del danno, come nel caso del presente giudizio, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
*Applicando tali principi al caso di specie, si rileva dalle risultanze della CTU quanto segue.
Le cessioni di credito, intervenute tra le parti e prodotte da parte attrice, avevano per oggetto i crediti di alcune fatture emesse dalle società cedenti nei confronti del Comune di CP_1
, a titolo di corrispettivo per forniture di energia erogate a favore dell'Ente, che parte
[...]
attrice assumeva/asseriva come non pagate.
A differenza di quanto inizialmente richiesto da parte attrice (e ridotto da ultimo ad euro
10.731,13), il CTU riconosce come dovuto in linea capitale l'ammontare di € 437,00
corrispondente, in base alla documentazione agli atti ed in base alle risultanze di cui al quesito 3, al debito del nei confronti di parte attrice. Controparte_1
11 A fronte di ciò, il C.T.U. ha provveduto al calcolo degli interessi moratori previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, sulla base dei contratti stipulati con fornitori di beni/servizi, conteggiandoli nell'importo di € 252,48 (sino alla data del 28.07.2020
compresa) che, sommato al capitale, indica un ammontare totale del credito in € 689,48.
Il C.T.U. procede in alternativa anche al calcolo degli interessi legali fissati dal legislatore,
ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, specificando altresì che “L'art. 1283 del codice civile, consente l'anatocismo in casi ristretti, salvo la
possibilità di ricorrervi quando lo prevedano gli usi normativi”.
Nello specifico, in base alla capitalizzazione annuale, gli interessi indicati ammontano ad €
29,72, per un totale del credito di € 466,72 (sommatoria di Euro 437,00 ed Euro 29,72).
In particolare, sul Quesito 4 -“Ricostruisca il CTU in base alle DI (note di debito per interessi
di mora) prodotte da parte attrice, l'esatto ammontare degli interessi moratori maturati per il
ritardato pagamento delle fatture indicate nelle note stesse”- il CTU scrive che “L'atto di
citazione riporta le copie delle due note di debito, per un totale di € 1.110,73, emesse per gli
interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di alcune fatture emesse dalle società
cedenti ed Eni Gas e Luce S.p.A.” e viene specificato che: “Risulta importante Controparte_6
evidenziare che il C.T.U., visti gli atti, non è in condizioni di poter conoscere a quali fatture
(emesse per sorte capitale) i già menzionati interessi di mora si riferiscano, né tanto meno di
poter comprendere le modalità di calcolo di tali interessi”.
La difesa di parte attrice lamentava che “Le note debito interessi rappresentano gli interessi
maturati per il ritardato pagamento di fatture diverse rispetto a quelle che rappresentano la
sorte capitale oggetto del presente giudizio”, specificando di aver prodotto sia le DI
trasmesse al unitamente all'elenco delle fatture pagate in ritardo ma anche le fatture CP_1
pagate in ritardo (doc. 39-55 e 56-73).
Le note di credito prodotte non si riferirebbero tuttavia al credito ceduto essendo state
12 utilizzate dalla società cedente per altre posizioni debitorie del senz'altro CP_1
specificare.
Devono quindi ritenersi condivisibili le risultanze del CTU in quanto parte creditrice non ha fornito le prove necessarie ai calcoli richiesti.
Scrive il CTU, in merito alle osservazioni del CTP di che “Parte attrice, Parte_1
infatti, conferma le pretese e contesta il calcolo degli interessi, ma senza motivare nello
specifico tale posizione. Così come quanto indicato in merito ai mandati ed alle note di
credito, non viene evidenziata alcuna specifica contestazione ”.
Anche a fronte delle contestazioni del che faceva decorrere il Controparte_1
termine di scadenza dell'obbligazione, non già dall'emissione della fattura elettronica, ma dalla sua effettiva ricezione da parte della PA competente (Sistema di Interscambio), nessuna precisazione è stata mossa da controparte sul fatto che il termine non fosse ancora scaduto al momento dell'adempimento.
L'importo delle fatture a debito prodotte da parte attrice, sulle quali identificare l'esatto importo richiesto in sorte capitale, si modifica in corso di causa e nel corso delle operazioni peritali.
Devono essere condivise, in quanto adeguatamente argomentate, le conclusioni cui è giunto il CTU:
- al quesito “1”, il CTU ha risposto che la cifra di € 10.731,13 viene considerata quale importo in linea capitale oggetto di causa;
- al quesito “2”, il CTU ha risposto riscontrando che “le singole fatture non trovano
sempre perfetta corrispondenza con i relativi pagamenti;
alcuni pagamenti,
corrispondenti ai mandati, infatti, corrispondono ai saldi in compensazione tra fatture e
note di credito. Il C.T.U, quindi, ricostruisce i predetti pagamenti a saldi, esponendo
analiticamente le fatture e le note di credito oggetto del saldo stesso”, elencando quanto effettuato, anche solo parzialmente, dalla convenuta, evidenziando in tabella gli
13 importi corrisposti dal a cui si riferiscono le fatture oggetto di causa;
CP_1
- al quesito “3”, il CTU ha risposto che “L'ammontare di € 437,00 corrisponde, in base
alla documentazione agli atti ed in base alle risultanze di cui ai punti 1 e 2 che
precedono, al debito del Comune di nei confronti di parte attrice”, CP_1
provvedendo su tale importo al calcolo degli interessi come già trattato in precedenza;
- al quesito “4”, il CTU ha ritenuto, visti gli atti di causa, di non poter rispondere.
*Sulla richiesta, avanzata da parte attrice, di risarcimento del danno per € 2.920,00 (importo non ricalcolato alla luce della progressiva riduzione delle fatture azionate in linea capitale),
questo Giudice deve tenere conto che la CTU espletata in corso di causa ha riconosciuto l'esistenza di una sola fattura di importo attivo non pagata, maggiorata degli interessi, e pertanto deve rigettare tale domanda.
La convenuta dovrà quindi essere condannata a restituire la somma di € 437,00 oltre rivalutazione ed interessi, calcolati (in prima ipotesi) nella cifra di € 252,48, come da consulenza tecnica d'ufficio.
A tale somma si aggiungono € 40,00 per la sola fattura non pagata o comunque tardiva.
(fattura n. 2004431621/2012 di EDISON ENERGIA SPA).
*Questo Giudice, alla luce delle suesposte considerazioni, deve decidere il merito del procedimento.
Questo Giudice deve accogliere la sola domanda di parte attrice per il pagamento in suo favore della somma di € 437,00 per residua sorte capitale (anziché € 10.731,13), da maggiorarsi di interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 determinati in € 252,48
(anziché € 10.167,60), per un totale di € 689,48, come risultante da CTU, a cui vanno aggiunti
€ 40,00 per la somma complessiva di € 729,48, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002
dalla data del 29.07.2020 sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
14 Gli onorari della difesa di (a carico del ) Parte_1 Controparte_1
vengono liquidati in Euro 662,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri medi di cui al
DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 729,48 pari al credito riconosciuto a favore del ), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), Controparte_1
dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate dal Giudice con il provvedimento del 21.03.2024, in ragione dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio che ha determinato la notevole riduzione del credito di parte attrice, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti e nei rapporti tra Parte_1 Controparte_1
le parti ed il consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti Parte_1
interni tra le parti.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
A) Accoglie parzialmente la domanda di (già Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per il Parte_2
pagamento da parte della convenuta di € 689,48, accertati e così determinati sulla base della
CTU espletata (€ 437,00 per residua sorte capitale da maggiorarsi di interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 determinati in € 252,48 sino alla data del 28.07.2020 compresa),
oltre € 40,00 a titolo di importo forfettario minimo per l'unica fattura di riferimento, come rilevato in CTU, e quindi complessivamente per € 729,48, oltre ulteriori interessi ai sensi del
D.Lgs. 231/2002 dalla data del 29.07.2020 sino al saldo.
B) Dichiara e Condanna , in persona del Sindaco pro Controparte_1
15 tempore, al pagamento a favore di (già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 729,48 oltre
[...]
interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data del 29.07.2020 sino al saldo.
C) Condanna il alla rifusione delle spese processuali a Controparte_1
favore di , liquidandole in Euro 662,00 oltre accessori per onorari. Parte_1
D) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico solidale delle parti e nei rapporti tra le parti ed il Parte_1 Controparte_1
consulente tecnico d'ufficio, ed a carico esclusivo di nei rapporti interni tra le Parte_1
parti.
E) Rigetta ogni altra domanda.
La Spezia, 07.08.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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