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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/09/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/11/2023
da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con l'Avv. FLORE MARCO e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Mortara, Via Bianchi 4;
i quali hanno contratto matrimonio in Baia (Romania), in data 07/05/1998, successivamente trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mortara (atto n. 67, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024). separati consensualmente con sentenza n. 1660/24 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 07.05.1998 in Romania – matrimonio Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mortara
Confermare il provvedimento della separazione.”
Di seguito quanto stabilito in sede di separazione: “- autorizzare i coniugi a vivere separati
-la moglie già vive per proprio conto in immobile diverso dall'abitazione coniugale che rimarrà adibita ad uso del marito.
-nulla disporsi in merito al diritto di visita, in quanto la figlia maggiorenne sceglierà in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori
- dichiarare che le parti hanno già regolato ogni altra questione di carattere economico e non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/11/2023, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 1660/23 emessa dal Tribunale di Pavia in data 5/12/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Baia (Romania) il giorno 07/05/1998, con atto successivamente Parte_2
Pag. 2 di 3 trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Mortara (atto n. 67, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024)
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 22/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/11/2023
da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con l'Avv. FLORE MARCO e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Mortara, Via Bianchi 4;
i quali hanno contratto matrimonio in Baia (Romania), in data 07/05/1998, successivamente trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mortara (atto n. 67, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024). separati consensualmente con sentenza n. 1660/24 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 07.05.1998 in Romania – matrimonio Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mortara
Confermare il provvedimento della separazione.”
Di seguito quanto stabilito in sede di separazione: “- autorizzare i coniugi a vivere separati
-la moglie già vive per proprio conto in immobile diverso dall'abitazione coniugale che rimarrà adibita ad uso del marito.
-nulla disporsi in merito al diritto di visita, in quanto la figlia maggiorenne sceglierà in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori
- dichiarare che le parti hanno già regolato ogni altra questione di carattere economico e non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/11/2023, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 1660/23 emessa dal Tribunale di Pavia in data 5/12/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Baia (Romania) il giorno 07/05/1998, con atto successivamente Parte_2
Pag. 2 di 3 trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Mortara (atto n. 67, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024)
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 22/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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