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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/07/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 253/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 253/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
02/04/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.;
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Jessica De Benedetto, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Cosenza, Via Aldo
Moro, n. 53, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTORE
E
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Mastri Flamini, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Follonica
(GR), Via Bicocchi, n. 97, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTO
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni: all'udienza del 02/04/2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio nei Parte_1 confronti di , al fine di ottenere la risoluzione del contratto tra gli stessi Controparte_1
stipulato ovvero, in subordine, per far valere la nullità dello stesso ovvero l'annullabilità ovvero per ottenere la ripetizione dell'indebito, con la conseguente condanna del secondo alla restituzione di € 25.000,00.
Parte attrice esponeva in fatto che:
-nel mese di febbraio 2020 il sig. gli prometteva che, a fronte del Controparte_1 versamento nelle sue mani di € 25.000,00, quale finanziamento per dei lavori chimici o clinici da effettuarsi presso la Clinica Continental di Tirana, avrebbe potuto partecipare alla divisione degli utili della predetta clinica in base al totale versato in percentuale;
-in data 22.02.2020 il sig. accettava la proposta e versava al convenuto Parte_1 in contanti la somma di € 25.000,00, il quale gli rilasciava apposita dichiarazione;
-in virtù di tale versamento il medesimo avrebbe dovuto partecipare alla divisione sugli utili della clinica in base al totale versato in percentuale;
-in seguito al pagamento non riceveva più alcuna notizia dal convenuto, né alcuna informazione circa l'esito dell'impiego delle somme, né alcun utile da alcuna clinica;
-per tali ragioni, il sig. tramite il suo legale, inviava apposita diffida e messa in Pt_1 mora per ottenere la restituzione di quanto corrisposto;
-perveniva una pec interlocutoria dal convenuto che si impegnava a riscontrare la richiesta restitutoria in un altro momento, ma non seguiva più alcun riscontro.
Per questi motivi
parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere:
a) per tutte le suesposte ragioni in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale per inadempimento del convenuto;
ovvero la nullità dell'accordo, ovvero annullarlo per dolo del convenuto, ovvero accertare la natura indebita del pagamento ovvero l'indebito arricchimento del convenuto, e per l'effetto
b) in ogni caso: condannare il convenuto alla restituzione dell'importo da Egli percepito di €25.000,00 ovvero al pagamento dell'equivalente somma a titolo risarcitorio;
ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche secondo equità;
c) il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio di cui al D.Lgs. 231/02 ovvero in via gradata ex art. 1284, co. 4, ovvero moratori, a far data dal pagamento ovvero dalla diversa decorrenza che sarà accertata di giustizia,
- 2 -
d) il tutto con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. spese forf. al 15%, CPA ed
IVA, da distrarsi in favore del difensore costituito in giudizio che si dichiara sin d'ora anticipatario”.
All'udienza del 12.09.2023 il giudice disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti di . Controparte_1
Si costituiva in giudizio il convenuto con regolare comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di
Grosseto, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa, previa rimessione in termini del convenuto, in via preliminare rigettare la domanda attorea per carenza di legittimazione passiva e per l'effetto l'estromissione dal presente giudizio.
In Via ulteriormente principale e nel merito:
1) nella denegata ipotesi di rigetto dall'estromissione dal processo, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e non provata.
2) condannare controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Fatti salvi ogni ulteriore diritto, facoltà ed azione, anche in ordine alle spese del presente giudizio”.
All'udienza del 20.03.2024 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
All'udienza del 02.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Principiando dalla eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, è necessario evidenziare che la questione non involge il piano della legittimazione passiva bensì quello del merito del giudizio.
Deve tenersi, difatti, conto della distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione; mentre il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda, “la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore” (si veda Cass. Sez. Un., n. 2951/2016).
- 3 -
Orbene, le domande proposte da parte attrice sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
afferma di aver versato al convenuto la somma di € 25.000,00 in virtù di Parte_1 un accordo concluso tra gli stessi.
A sostegno di ciò, l'attore ha prodotto in giudizio una dichiarazione unilaterale sottoscritta dal convenuto, ove risulta che quest'ultimo dichiara di aver ricevuto dal
“la somma di € 25.000,00, allo scopo di finanziamento per lavori chimici o Pt_1 clinici da eseguirsi a pagamento presso la clinica Continental di Tirana” e che “per tale versamento il sig. parteciperà alla divisione sugli utili come da Parte_1 contratto firmato alla Clinica, in base al totale versato in percentuale” (all.1).
Dunque, l'attore chiede la risoluzione del contratto per grave inadempimento dello il quale non avrebbe utilizzato le somme per finanziare la clinica, oltre che per CP_1 la mancata partecipazione agli utili della Clinica.
Trattasi di circostanze del tutto sfornite di prova.
Ed infatti, il suddetto accordo prevede che la somma di € 25.000,00 dovesse essere destinata allo scopo di finanziamento per lavori chimici o clinici da eseguirsi presso la
Clinica Continental di Tirana, e che in virtù del suddetto versamento il sig. Pt_1 aveva diritto a partecipare agli utili come da contratto stipulato con la suddetta
[...]
Clinica.
Non avendo prodotto quest'ultimo contratto, né tantomeno documentazione attestante la produzione di utili da parte della citata Clinica e l'avvenuta divisione degli stessi, non è provato proprio il titolo della pretesa creditoria azionata dall'attore.
Allo stesso modo l'attore fa valere in via subordinata la nullità dell'accordo per difetto di causa, facendo indubbiamente riferimento al contratto concluso con la Clinica, in base al quale avrebbe dovuto partecipare agli utili della stessa. Pertanto, l'attore chiede accertarsi la nullità per difetto di causa di un contratto al quale si fa riferimento nel predetto accordo, senza produrlo in giudizio, il quale è stato concluso con soggetto diverso dall'odierno convenuto;
circostanza che comporta, quindi, il rigetto anche dell'azione di nullità.
Per quanto concerne l'azione di annullamento alcuna prova di un raggiro è stata fornita in sede processuale.
- 4 -
Infondata è anche l'azione di ingiustificato arricchimento non essendo stati provati gli elementi costitutivi della stessa e difettando, in particolare, il requisito della residualità ex art. 2042 c.c..
In relazione, infine, alla domanda proposta da parte convenuta di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1
e 2, c.p.c., la stessa non può essere accolta.
La responsabilità aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé una condotta rimproverabile, anche in caso di infondatezza della stessa. Ed infatti, l'ipotesi contemplata dalla norma richiamata costituisce una figura eccezionale e residuale, ragion per cui non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva e di applicazione automatica (Cass. Civ., n. 19948/2023).
Nel caso di specie, difetta sia l'an che il quantum della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
Rispetto all'an non è emersa la mala fede o colpa grave di parte attrice.
Per quanto concerne il quantum dei danni subiti, se è pur vero che il giudice può liquidare il danno anche d'ufficio ed in via equitativa, questo non vuol dire che il risarcimento debba essere disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, in quanto in caso contrario si trasformerebbe in una pena pecuniaria o in una misura di carattere sanzionatorio o afflittivo (Corte appello Napoli, n. 3004/2019).
Parte convenuta nel rimettere del tutto al giudice la liquidazione e la quantificazione del danno non ha, quindi, assolto all'onere probatorio di cui poc'anzi.
Ogni altra eccezione e questione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 5 -
a) Rigetta le domande di parte attrice;
a) Condanna al pagamento nei confronti di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 22.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 253/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
02/04/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.;
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Jessica De Benedetto, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Cosenza, Via Aldo
Moro, n. 53, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTORE
E
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Mastri Flamini, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Follonica
(GR), Via Bicocchi, n. 97, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTO
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni: all'udienza del 02/04/2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio nei Parte_1 confronti di , al fine di ottenere la risoluzione del contratto tra gli stessi Controparte_1
stipulato ovvero, in subordine, per far valere la nullità dello stesso ovvero l'annullabilità ovvero per ottenere la ripetizione dell'indebito, con la conseguente condanna del secondo alla restituzione di € 25.000,00.
Parte attrice esponeva in fatto che:
-nel mese di febbraio 2020 il sig. gli prometteva che, a fronte del Controparte_1 versamento nelle sue mani di € 25.000,00, quale finanziamento per dei lavori chimici o clinici da effettuarsi presso la Clinica Continental di Tirana, avrebbe potuto partecipare alla divisione degli utili della predetta clinica in base al totale versato in percentuale;
-in data 22.02.2020 il sig. accettava la proposta e versava al convenuto Parte_1 in contanti la somma di € 25.000,00, il quale gli rilasciava apposita dichiarazione;
-in virtù di tale versamento il medesimo avrebbe dovuto partecipare alla divisione sugli utili della clinica in base al totale versato in percentuale;
-in seguito al pagamento non riceveva più alcuna notizia dal convenuto, né alcuna informazione circa l'esito dell'impiego delle somme, né alcun utile da alcuna clinica;
-per tali ragioni, il sig. tramite il suo legale, inviava apposita diffida e messa in Pt_1 mora per ottenere la restituzione di quanto corrisposto;
-perveniva una pec interlocutoria dal convenuto che si impegnava a riscontrare la richiesta restitutoria in un altro momento, ma non seguiva più alcun riscontro.
Per questi motivi
parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere:
a) per tutte le suesposte ragioni in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale per inadempimento del convenuto;
ovvero la nullità dell'accordo, ovvero annullarlo per dolo del convenuto, ovvero accertare la natura indebita del pagamento ovvero l'indebito arricchimento del convenuto, e per l'effetto
b) in ogni caso: condannare il convenuto alla restituzione dell'importo da Egli percepito di €25.000,00 ovvero al pagamento dell'equivalente somma a titolo risarcitorio;
ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche secondo equità;
c) il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio di cui al D.Lgs. 231/02 ovvero in via gradata ex art. 1284, co. 4, ovvero moratori, a far data dal pagamento ovvero dalla diversa decorrenza che sarà accertata di giustizia,
- 2 -
d) il tutto con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. spese forf. al 15%, CPA ed
IVA, da distrarsi in favore del difensore costituito in giudizio che si dichiara sin d'ora anticipatario”.
All'udienza del 12.09.2023 il giudice disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti di . Controparte_1
Si costituiva in giudizio il convenuto con regolare comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di
Grosseto, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa, previa rimessione in termini del convenuto, in via preliminare rigettare la domanda attorea per carenza di legittimazione passiva e per l'effetto l'estromissione dal presente giudizio.
In Via ulteriormente principale e nel merito:
1) nella denegata ipotesi di rigetto dall'estromissione dal processo, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e non provata.
2) condannare controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Fatti salvi ogni ulteriore diritto, facoltà ed azione, anche in ordine alle spese del presente giudizio”.
All'udienza del 20.03.2024 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
All'udienza del 02.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Principiando dalla eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, è necessario evidenziare che la questione non involge il piano della legittimazione passiva bensì quello del merito del giudizio.
Deve tenersi, difatti, conto della distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione; mentre il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda, “la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore” (si veda Cass. Sez. Un., n. 2951/2016).
- 3 -
Orbene, le domande proposte da parte attrice sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
afferma di aver versato al convenuto la somma di € 25.000,00 in virtù di Parte_1 un accordo concluso tra gli stessi.
A sostegno di ciò, l'attore ha prodotto in giudizio una dichiarazione unilaterale sottoscritta dal convenuto, ove risulta che quest'ultimo dichiara di aver ricevuto dal
“la somma di € 25.000,00, allo scopo di finanziamento per lavori chimici o Pt_1 clinici da eseguirsi a pagamento presso la clinica Continental di Tirana” e che “per tale versamento il sig. parteciperà alla divisione sugli utili come da Parte_1 contratto firmato alla Clinica, in base al totale versato in percentuale” (all.1).
Dunque, l'attore chiede la risoluzione del contratto per grave inadempimento dello il quale non avrebbe utilizzato le somme per finanziare la clinica, oltre che per CP_1 la mancata partecipazione agli utili della Clinica.
Trattasi di circostanze del tutto sfornite di prova.
Ed infatti, il suddetto accordo prevede che la somma di € 25.000,00 dovesse essere destinata allo scopo di finanziamento per lavori chimici o clinici da eseguirsi presso la
Clinica Continental di Tirana, e che in virtù del suddetto versamento il sig. Pt_1 aveva diritto a partecipare agli utili come da contratto stipulato con la suddetta
[...]
Clinica.
Non avendo prodotto quest'ultimo contratto, né tantomeno documentazione attestante la produzione di utili da parte della citata Clinica e l'avvenuta divisione degli stessi, non è provato proprio il titolo della pretesa creditoria azionata dall'attore.
Allo stesso modo l'attore fa valere in via subordinata la nullità dell'accordo per difetto di causa, facendo indubbiamente riferimento al contratto concluso con la Clinica, in base al quale avrebbe dovuto partecipare agli utili della stessa. Pertanto, l'attore chiede accertarsi la nullità per difetto di causa di un contratto al quale si fa riferimento nel predetto accordo, senza produrlo in giudizio, il quale è stato concluso con soggetto diverso dall'odierno convenuto;
circostanza che comporta, quindi, il rigetto anche dell'azione di nullità.
Per quanto concerne l'azione di annullamento alcuna prova di un raggiro è stata fornita in sede processuale.
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Infondata è anche l'azione di ingiustificato arricchimento non essendo stati provati gli elementi costitutivi della stessa e difettando, in particolare, il requisito della residualità ex art. 2042 c.c..
In relazione, infine, alla domanda proposta da parte convenuta di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1
e 2, c.p.c., la stessa non può essere accolta.
La responsabilità aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé una condotta rimproverabile, anche in caso di infondatezza della stessa. Ed infatti, l'ipotesi contemplata dalla norma richiamata costituisce una figura eccezionale e residuale, ragion per cui non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva e di applicazione automatica (Cass. Civ., n. 19948/2023).
Nel caso di specie, difetta sia l'an che il quantum della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
Rispetto all'an non è emersa la mala fede o colpa grave di parte attrice.
Per quanto concerne il quantum dei danni subiti, se è pur vero che il giudice può liquidare il danno anche d'ufficio ed in via equitativa, questo non vuol dire che il risarcimento debba essere disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, in quanto in caso contrario si trasformerebbe in una pena pecuniaria o in una misura di carattere sanzionatorio o afflittivo (Corte appello Napoli, n. 3004/2019).
Parte convenuta nel rimettere del tutto al giudice la liquidazione e la quantificazione del danno non ha, quindi, assolto all'onere probatorio di cui poc'anzi.
Ogni altra eccezione e questione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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a) Rigetta le domande di parte attrice;
a) Condanna al pagamento nei confronti di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 22.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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