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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 5461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5461 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8096/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. IO DI quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
TAGLIABUE MAURO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to BUFFONI, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 7 CP_1 P.IVA_1
20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Infortunio sul lavoro.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28/06/2025, il ricorrente conveniva in giudizio , premettendo di essere stato Parte_1 CP_1 dipendente di a decorrere dal 1/9/2014, con un primo contratto di lavoro subordinato a Parte_2 tempo pieno e successivamente con un secondo contratto di lavoro, sempre subordinato a tempo pieno, con decorrenza 2/12/2019, con mansioni di macellaio addetto al servizio di lavorazione della carne, inquadramento 4° livello CCNL dipendenti imprese del Terziario, orario di lavoro 40 ore settimanali, rendendo la prestazione presso il magazzino di Limito di Pioltello sin dal CP_2
01/09/2014, allegava di aver subito un infortunio sul lavoro in data 28/12/2023, che tuttavia l'evento era staro ricondotto a malattia generica dal 26/01/2024 al 1/2/2024, benché fosse inizialmente qualificato da come infortunio sul lavoro, che, a causa di tale riqualificazione era stato licenziato CP_1 per superamento del periodo di comporto con lettera del 1/2/2024, licenziamento impugnato con giudizio attualmente pendente davanti al Tribunale di Milano, sez. lav., n. 10937/2024 r.g.
Deduceva che i fatti del 28/12/2023 ben potevano essere qualificati come infortunio sul lavoro così come da definizione ex art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, ricorrendo l'occasione sul lavoro,
l'inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro per più di tre giorni, e infine la causa violenta dello stesso, stante l'efficienza, la rapidità e l'esteriorità dell'azione provocata da uno sforzo muscolare atta a danneggiare l'integrità fisica del lavoratore, ossia l'aver sollevato manualmente un peso pari a 15 chili, che la quantificazione del danno da infortunio, secondo la perizia medico legale allegata, andava stimata nella invalidità pari al 35%. Riservava la richiesta di accertamento e condanna sul quantum dell'indennità/rendita dovuta dall' . CP_1
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«1) accertare e dichiarare che l'evento del 28.12.2023 subito dal ricorrente
[...]
abbia natura di infortunio sul lavoro;
Parte_1
2) accertare e dichiarare che la menomazione all'integrità psicofisica (danno biologico) subita dal ricorrente a seguito dell'infortunio su lavoro Parte_1 occorsogli in data 28.12.2023 è pari al 35%, ovvero in subordine al diverso grado che sarà ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Costituitosi con memoria di costituzione e risposta depositato in data 8/8/2025, evidenziava CP_1 come i propri sanitari avevano correttamente valutato il caso in termini di esclusione degli estremi della causa violenta, che aveva comunicato in data 22/4/2025 l'accoglimento del caso come malattia CP_3 comune. Deduceva che il ricorrente non aveva richiesto la condanna di all'erogazione delle CP_1 prestazioni di legge, ma soltanto l'accertamento e la declaratoria della natura infortunistica dell'evento e della quantificazione della menomazione nel 35%, che secondo la giurisprudenza della Cassazione
2 l'azione di mero accertamento della natura professionale della malattia, proposta in difetto di uno degli elementi costitutivi del diritto alla sua indennizzabilità, doveva ritenersi inammissibile.
Tanto allegato ed eccepito chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni istanza, azione e deduzione contraria, dichiarare inammissibile la domanda avversaria per carenza di interesse ad agire per i motivi visti in narrativa ovvero, in subordine, respingerla perché infondata in fatto e diritto per le suesposte ragioni.
Spese secondo giustizia».
***
Il ricorso proposto da appare inammissibile, risultando fondata Parte_1
l'eccezione preliminare svolta dalla difesa di parte ricorrente.
Per costante e condivisibile affermazione giurisprudenziale, «la domanda di mero accertamento della natura professionale dell'infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa (in assenza di una inabilità permanente residuata indennizzabile) è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Né può ritenersi che la natura lavorativa dell'infortunio costituisca questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo» (Cass. civ., sez. lav., 7 settembre
2018, n. 21903).
Nel caso di specie, parte ricorrente agisce per l'accertamento della natura professionale dell'infortunio, con quantificazione dei postumi invalidanti senza, tuttavia, avanzare alcuna domanda di riconoscimento della prestazione a carico dell' (una tantum o rendita), rispetto alla quale formula CP_4 espressa riserva. Ciò rende, sulla base dei principi enunciati, inammissibile l'azione, restando irrilevante la circostanza che lo stesso avanzi domanda di accertamento della percentuale di invalidità, ciò alla luce della chiara proposizione secondo cui non può agirsi per l'accertamento pregiudiziale dell'infortunio professionale separatamente dalla proposizione di domanda volta all'accertamento della prestazione dovuta dall'Istituto.
3 Né le argomentazioni proposte dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione finale appaiono idonee a concludere nel senso della ricorrenza dell'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che valorizza l'inciso di Cass., sez. lav., 22 novembre 2003, n. 17788, secondo cui il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi «(salvo casi eccezionali)» con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizi. Il riferimento alla impugnativa del licenziamento per superamento del periodo di comporto, pendente dinanzi al Tribunale di Milano, sez. lav., r.g. n. 10937/2024, benché contenuto nel ricorso, appare tardivamente valorizzato in termini di interesse ad agire, né appaiono sufficientemente circostanziati i periodi di tempo da ascrivere a infortunio anziché a malattia comune, sì da determinare il mancato superamento del periodo di comporto.
Per quanto sopra esposto ed illustrato il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Sussistono i motivi di cui all'art. 92 c.p.c., in ragione della tipologia di pronuncia per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_1 dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Milano, 9/12/2025
Il Giudice
IO DI
4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. IO DI quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
TAGLIABUE MAURO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to BUFFONI, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 7 CP_1 P.IVA_1
20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Infortunio sul lavoro.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28/06/2025, il ricorrente conveniva in giudizio , premettendo di essere stato Parte_1 CP_1 dipendente di a decorrere dal 1/9/2014, con un primo contratto di lavoro subordinato a Parte_2 tempo pieno e successivamente con un secondo contratto di lavoro, sempre subordinato a tempo pieno, con decorrenza 2/12/2019, con mansioni di macellaio addetto al servizio di lavorazione della carne, inquadramento 4° livello CCNL dipendenti imprese del Terziario, orario di lavoro 40 ore settimanali, rendendo la prestazione presso il magazzino di Limito di Pioltello sin dal CP_2
01/09/2014, allegava di aver subito un infortunio sul lavoro in data 28/12/2023, che tuttavia l'evento era staro ricondotto a malattia generica dal 26/01/2024 al 1/2/2024, benché fosse inizialmente qualificato da come infortunio sul lavoro, che, a causa di tale riqualificazione era stato licenziato CP_1 per superamento del periodo di comporto con lettera del 1/2/2024, licenziamento impugnato con giudizio attualmente pendente davanti al Tribunale di Milano, sez. lav., n. 10937/2024 r.g.
Deduceva che i fatti del 28/12/2023 ben potevano essere qualificati come infortunio sul lavoro così come da definizione ex art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, ricorrendo l'occasione sul lavoro,
l'inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro per più di tre giorni, e infine la causa violenta dello stesso, stante l'efficienza, la rapidità e l'esteriorità dell'azione provocata da uno sforzo muscolare atta a danneggiare l'integrità fisica del lavoratore, ossia l'aver sollevato manualmente un peso pari a 15 chili, che la quantificazione del danno da infortunio, secondo la perizia medico legale allegata, andava stimata nella invalidità pari al 35%. Riservava la richiesta di accertamento e condanna sul quantum dell'indennità/rendita dovuta dall' . CP_1
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«1) accertare e dichiarare che l'evento del 28.12.2023 subito dal ricorrente
[...]
abbia natura di infortunio sul lavoro;
Parte_1
2) accertare e dichiarare che la menomazione all'integrità psicofisica (danno biologico) subita dal ricorrente a seguito dell'infortunio su lavoro Parte_1 occorsogli in data 28.12.2023 è pari al 35%, ovvero in subordine al diverso grado che sarà ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Costituitosi con memoria di costituzione e risposta depositato in data 8/8/2025, evidenziava CP_1 come i propri sanitari avevano correttamente valutato il caso in termini di esclusione degli estremi della causa violenta, che aveva comunicato in data 22/4/2025 l'accoglimento del caso come malattia CP_3 comune. Deduceva che il ricorrente non aveva richiesto la condanna di all'erogazione delle CP_1 prestazioni di legge, ma soltanto l'accertamento e la declaratoria della natura infortunistica dell'evento e della quantificazione della menomazione nel 35%, che secondo la giurisprudenza della Cassazione
2 l'azione di mero accertamento della natura professionale della malattia, proposta in difetto di uno degli elementi costitutivi del diritto alla sua indennizzabilità, doveva ritenersi inammissibile.
Tanto allegato ed eccepito chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni istanza, azione e deduzione contraria, dichiarare inammissibile la domanda avversaria per carenza di interesse ad agire per i motivi visti in narrativa ovvero, in subordine, respingerla perché infondata in fatto e diritto per le suesposte ragioni.
Spese secondo giustizia».
***
Il ricorso proposto da appare inammissibile, risultando fondata Parte_1
l'eccezione preliminare svolta dalla difesa di parte ricorrente.
Per costante e condivisibile affermazione giurisprudenziale, «la domanda di mero accertamento della natura professionale dell'infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa (in assenza di una inabilità permanente residuata indennizzabile) è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Né può ritenersi che la natura lavorativa dell'infortunio costituisca questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo» (Cass. civ., sez. lav., 7 settembre
2018, n. 21903).
Nel caso di specie, parte ricorrente agisce per l'accertamento della natura professionale dell'infortunio, con quantificazione dei postumi invalidanti senza, tuttavia, avanzare alcuna domanda di riconoscimento della prestazione a carico dell' (una tantum o rendita), rispetto alla quale formula CP_4 espressa riserva. Ciò rende, sulla base dei principi enunciati, inammissibile l'azione, restando irrilevante la circostanza che lo stesso avanzi domanda di accertamento della percentuale di invalidità, ciò alla luce della chiara proposizione secondo cui non può agirsi per l'accertamento pregiudiziale dell'infortunio professionale separatamente dalla proposizione di domanda volta all'accertamento della prestazione dovuta dall'Istituto.
3 Né le argomentazioni proposte dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione finale appaiono idonee a concludere nel senso della ricorrenza dell'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che valorizza l'inciso di Cass., sez. lav., 22 novembre 2003, n. 17788, secondo cui il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi «(salvo casi eccezionali)» con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizi. Il riferimento alla impugnativa del licenziamento per superamento del periodo di comporto, pendente dinanzi al Tribunale di Milano, sez. lav., r.g. n. 10937/2024, benché contenuto nel ricorso, appare tardivamente valorizzato in termini di interesse ad agire, né appaiono sufficientemente circostanziati i periodi di tempo da ascrivere a infortunio anziché a malattia comune, sì da determinare il mancato superamento del periodo di comporto.
Per quanto sopra esposto ed illustrato il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Sussistono i motivi di cui all'art. 92 c.p.c., in ragione della tipologia di pronuncia per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_1 dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Milano, 9/12/2025
Il Giudice
IO DI
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