Articolo 13 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88
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21 marzo 1958
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7 febbraio 1961
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17 maggio 1990
Art. 13. (Costituzione delle cattedre)

L'obbligo di orario degli insegnanti di educazione fisica e' di diciotto ore settimanali.
La cattedra di ruolo, maschile o femminile, si istituisce in ogni scuola e istituto, anche quando ciascuno di essi abbia un minor numero di ore di lezione, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti della stessa sede. ((5)) In tale caso la cattedra sara' istituita presso la scuola o istituto avente l'orario piu' elevato.
Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante puo' assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre due ore nelle scuole medie, nelle scuole di avviamento professionale o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri istituti e scuole.
La determinazione del numero complessivo delle cattedre di ruolo sara' fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e sara' soggetta a revisione biennale.
---------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 8 maggio 1990 n. 225 ( in G.U. 1a s.s. 16.05.1990 n. 20) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell' art. 13, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile".
Entrata in vigore il 17 maggio 1990
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