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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/02/2024, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 972/2022
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 15/02/2024
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
si ritira in Camera di Consiglio.
È verbale.
Nola, 15/02/2024
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 972/2022 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Parte_1
degli avv.ti Manuela Malavasi, Giuseppe Rotundo e Marcello Sorbo
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Cinzia Nunziata Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ai fini della presente udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come
2 modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Nola nr. 4666/2021, con la quale veniva accolta la domanda, proposta da , di rimborso delle spese connesse Controparte_1
all'estinzione anticipata del finanziamento concluso con l'odierna appellante e,
per l'effetto, condannava la al pagamento della somma Parte_2
di € 227,52, oltre spese ed onorari di causa.
Provvedeva a costituirsi nel presente grado di giudizio , il Controparte_1
quale resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa veniva rinviata alla presente udienza cartolare ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza necessità di alcuna attività istruttoria stante la natura documentale della stessa, reputandosi sufficienti allo scopo i documenti depositati dalle parti unitamente agli atti introduttivi.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Venendo al merito dell'appello, ritiene il Tribunale che lo stesso sia infondato e vada rigettato per le ragioni che seguono.
In relazione alla disciplina applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, va innanzitutto rammentato che l'art. 3 125 sexies del d.lgs. del 385/1993 (c.d. T.U.B.), introdotto dal d.lgs. 141/2010 e rubricato “Rimborso anticipato”, nella sua originaria formulazione, al comma
1, stabiliva che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il
consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari
all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del
contratto”. Tale disposizione aveva recepito l'art. 16, paragrafo 1 della
Direttiva 2008/48/CE, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in
qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal
contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale
del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata
del contratto”.
Secondo la giurisprudenza di merito, tuttavia, andava fatta una distinzione tra due tipologie di costi: quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, inerenti alla fase esecutiva del contratto. Secondo l'impostazione maggioritaria, solo i secondi rientravano nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.
Nella materia oggetto d'esame è di recente intervenuta la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea che, con sentenza del 11/09/2019 (n. C-383/19) enunciava il seguente principio di diritto: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del
4 consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
A fronte di ciò, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B. e riformulando la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le
imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B. Inoltre, secondo il comma 2
dell'art. 11 octies, l'articolo 125-sexies, come da esso sostituito, deve applicarsi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ebbene, a fronte di tale quadro normativo la Corte
Costituzionale, con sentenza 263/2022, ha ritenuto parzialmente illegittimo il predetto art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie
contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della » Org_1
in quanto “La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-
sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor,
modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso
5 anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla
riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività
finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della
eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto
alle norme secondarie della , le quali avallano l'interpretazione Org_1
riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti
della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma
1, Cost.” Difatti la norma in esame limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della vigenti alla data della Org_1
sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua evidenziava che “[…] attraverso il
rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della , rinvio che si specifica in Org_1
relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco
l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma
circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si
discosta dai contenuti della citata pronuncia […]” (cfr. C. Cost. n. 263/2022).
6 Tornando al caso in esame, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la Banca appellante avrebbe dovuto corrispondere all'appellato, in proporzione alla residua durata del contratto, tutti i costi sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up
front” e quelli “recurring”. Va, altresì, disattesa l'eccezione sollevata dall'appellante in primo grado e reiterata in appello, in merito alla non invocabilità nei rapporti c.d. “orizzontali” della Direttiva 48/2008/CE art. 16,
par. 1, per come interpretata dalla sentenza “Lexitor” atteso che la Direttiva citata è stata recepita dal legislatore nazionale e, nonostante minime differenze lessicali, la disposizione di recepimento si presta all'interpretazione conforme alla sentenza “Lexitor”. La questione interpretativa, pertanto,
riguarda, piuttosto, l'art. 125-sexies T.U.B., che è norma interna applicabile nei rapporti tra privati. Dunque, in applicazione dei principi espressi dalle citate pronunce, correttamente il Giudice di prime cure riconosceva il diritto dell'odierno appellato alla ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari,
maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto.
Inoltre, alla luce dei principi espressi nella predetta sentenza Lexitor, il costo totale del credito che dovrà essere rimborsato al consumatore deve includere anche le eventuali remunerazioni chieste da terzi soggetti e poste in capo al cliente, come nel caso di commissioni dovute a fronte di un'attività di intermediazione o, anche, di stipula di un'assicurazione. D'altronde, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “[…] l'esternalizzazione della fase
7 di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti,
mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del
finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla
riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata”
(Tribunale Torino, 20/03/2023).
In relazione, infine, alla questione concernente le modalità di calcolo dei costi da restituire, se “pro rata temporis” o mediante “curva degli interessi”, va reputata corretta la scelta di ricorrere al primo dei predetti criteri. Difatti il calcolo in questione, in ossequio ai principi espressi dalla CGE, deve essere intuitivo e semplice da effettuare per il consumatore e tali requisiti possono dirsi rispettati solo utilizzando il criterio di calcolo del “pro rata temporis”.
D'altronde, come ben evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito,
“In tema di contratti bancari il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso
di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento pari all'importo degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto, senza entrare nei
dettagli del criterio di calcolo, tuttavia, in forza della direttiva generale della
trasparenza contrattuale e dei costi recurring si deve applicare il principio di
competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del
tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis”
(Tribunale Napoli sez. II, 26/05/2023, n.5470).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
In merito alle spese di lite, l'evoluzione della materia in esame a seguito delle pronunce giurisprudenziali indicate in motivazione e dei conseguenti interventi
8 normativi giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante,
della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Nola nr. 4666/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 15/02/2024
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
9
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 15/02/2024
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
si ritira in Camera di Consiglio.
È verbale.
Nola, 15/02/2024
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 972/2022 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Parte_1
degli avv.ti Manuela Malavasi, Giuseppe Rotundo e Marcello Sorbo
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Cinzia Nunziata Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ai fini della presente udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come
2 modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Nola nr. 4666/2021, con la quale veniva accolta la domanda, proposta da , di rimborso delle spese connesse Controparte_1
all'estinzione anticipata del finanziamento concluso con l'odierna appellante e,
per l'effetto, condannava la al pagamento della somma Parte_2
di € 227,52, oltre spese ed onorari di causa.
Provvedeva a costituirsi nel presente grado di giudizio , il Controparte_1
quale resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa veniva rinviata alla presente udienza cartolare ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza necessità di alcuna attività istruttoria stante la natura documentale della stessa, reputandosi sufficienti allo scopo i documenti depositati dalle parti unitamente agli atti introduttivi.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Venendo al merito dell'appello, ritiene il Tribunale che lo stesso sia infondato e vada rigettato per le ragioni che seguono.
In relazione alla disciplina applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, va innanzitutto rammentato che l'art. 3 125 sexies del d.lgs. del 385/1993 (c.d. T.U.B.), introdotto dal d.lgs. 141/2010 e rubricato “Rimborso anticipato”, nella sua originaria formulazione, al comma
1, stabiliva che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il
consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari
all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del
contratto”. Tale disposizione aveva recepito l'art. 16, paragrafo 1 della
Direttiva 2008/48/CE, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in
qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal
contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale
del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata
del contratto”.
Secondo la giurisprudenza di merito, tuttavia, andava fatta una distinzione tra due tipologie di costi: quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, inerenti alla fase esecutiva del contratto. Secondo l'impostazione maggioritaria, solo i secondi rientravano nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.
Nella materia oggetto d'esame è di recente intervenuta la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea che, con sentenza del 11/09/2019 (n. C-383/19) enunciava il seguente principio di diritto: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del
4 consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
A fronte di ciò, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B. e riformulando la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le
imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B. Inoltre, secondo il comma 2
dell'art. 11 octies, l'articolo 125-sexies, come da esso sostituito, deve applicarsi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ebbene, a fronte di tale quadro normativo la Corte
Costituzionale, con sentenza 263/2022, ha ritenuto parzialmente illegittimo il predetto art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie
contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della » Org_1
in quanto “La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-
sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor,
modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso
5 anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla
riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività
finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della
eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto
alle norme secondarie della , le quali avallano l'interpretazione Org_1
riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti
della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma
1, Cost.” Difatti la norma in esame limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della vigenti alla data della Org_1
sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua evidenziava che “[…] attraverso il
rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della , rinvio che si specifica in Org_1
relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco
l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma
circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si
discosta dai contenuti della citata pronuncia […]” (cfr. C. Cost. n. 263/2022).
6 Tornando al caso in esame, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la Banca appellante avrebbe dovuto corrispondere all'appellato, in proporzione alla residua durata del contratto, tutti i costi sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up
front” e quelli “recurring”. Va, altresì, disattesa l'eccezione sollevata dall'appellante in primo grado e reiterata in appello, in merito alla non invocabilità nei rapporti c.d. “orizzontali” della Direttiva 48/2008/CE art. 16,
par. 1, per come interpretata dalla sentenza “Lexitor” atteso che la Direttiva citata è stata recepita dal legislatore nazionale e, nonostante minime differenze lessicali, la disposizione di recepimento si presta all'interpretazione conforme alla sentenza “Lexitor”. La questione interpretativa, pertanto,
riguarda, piuttosto, l'art. 125-sexies T.U.B., che è norma interna applicabile nei rapporti tra privati. Dunque, in applicazione dei principi espressi dalle citate pronunce, correttamente il Giudice di prime cure riconosceva il diritto dell'odierno appellato alla ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari,
maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto.
Inoltre, alla luce dei principi espressi nella predetta sentenza Lexitor, il costo totale del credito che dovrà essere rimborsato al consumatore deve includere anche le eventuali remunerazioni chieste da terzi soggetti e poste in capo al cliente, come nel caso di commissioni dovute a fronte di un'attività di intermediazione o, anche, di stipula di un'assicurazione. D'altronde, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “[…] l'esternalizzazione della fase
7 di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti,
mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del
finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla
riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata”
(Tribunale Torino, 20/03/2023).
In relazione, infine, alla questione concernente le modalità di calcolo dei costi da restituire, se “pro rata temporis” o mediante “curva degli interessi”, va reputata corretta la scelta di ricorrere al primo dei predetti criteri. Difatti il calcolo in questione, in ossequio ai principi espressi dalla CGE, deve essere intuitivo e semplice da effettuare per il consumatore e tali requisiti possono dirsi rispettati solo utilizzando il criterio di calcolo del “pro rata temporis”.
D'altronde, come ben evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito,
“In tema di contratti bancari il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso
di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento pari all'importo degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto, senza entrare nei
dettagli del criterio di calcolo, tuttavia, in forza della direttiva generale della
trasparenza contrattuale e dei costi recurring si deve applicare il principio di
competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del
tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis”
(Tribunale Napoli sez. II, 26/05/2023, n.5470).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
In merito alle spese di lite, l'evoluzione della materia in esame a seguito delle pronunce giurisprudenziali indicate in motivazione e dei conseguenti interventi
8 normativi giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante,
della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Nola nr. 4666/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 15/02/2024
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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