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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Ludovico Delle Vergini Presidente relatore
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 14.11.2019 al n. 2238 del Ruolo Affari Civili ONenziosi dell'anno 2019 avverso l'ordinanza del Tribunale di Siena ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del 3.10.2019, pubblicata il 3.10.2019, pronunciata all'esito del giudizio n.r.g. 885/2019 avente ad oggetto: ONratti bancari promossa da:
corrente in PE NO (AR) fraz. Parte_1 Laterina, rappresenta e difesa dall'avv. Tullio Zanchi del Foro di Siena, presso il quale è elettivamente domiciliata, e dall'avv. Giulia Barbanti, del Foro di Siena, come da mandato allegato alle note difensive del 13.2.2023 APPELLANTE contro
corrente in ONroparte_1 Siena, elettivamente domiciliata in Siena, presso e nello studio dell'avv. Paolo Panzieri, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, APPELLATA
All'esito dell'udienza dell'11.3.2025, la causa, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
13.03.2025, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica – sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI: per come da memoria conclusionale Parte_1 del 12.5. 2025,
“Voglia l'adita Corte di Appello, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione ex adverso reietta ed al
1 netto di quanto già deciso con sentenza non definitiva n. 2825/2022 pubblicata il 19/12/2022 che ha dichiarato ammissibile e procedibile la domanda proposta da Parte_1
in accoglimento delle conclusioni già formulate
[...] (“1): In accoglimento della spiegata impugnazione, riformare integralmente la sentenza appellata e per l'effetto: - Dichiarare la tempestività della Domanda di Mediazione introdotta dalla all'Organismo di CP_2 Conciliazione Forense di Siena e per effetto riformare in toto l'Ordinanza resa in data 03/10/2019 dal Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico d.ssa CLARA CIOFETTI nella causa civile N. 885/2019 R.G., pubblicata il 07/10/2019 e notificata in data 08/10/2019, asserendo pertanto l'Ammissibilità della domanda proposta da parte Appellante con Ricorso ex art. 702 bis cpc.- Con Vittoria di spese ed Onorari di entrambi i gradi di Giudizio.”), così provvedere: in via istruttoria a. sul tema della invalidità delle pattuizioni contrattuali sul conto ordinario e relativi conti tecnici e come meglio specificato nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate il 10.03.2025 da intendersi qui richiamate e trascritte, disporre la chiamata a chiarimenti del c.t.u., ordinando al medesimo ausiliario il ricalcolo del rapporto di conto corrente n. 14920 con applicazione dei tassi sostitutivi richiesti dal quesito assegnato dall'inizio alla fine del rapporto stante l'assenza di valide pattuizioni;
b. sul tema della illegittimità delle competenze per spese addebitate sul conto ordinario e come meglio specificato nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate il 10.03.2025 da intendersi qui richiamate e trascritte, disporre la chiamata a chiarimenti del c.t.u., ordinando al predetto ausiliario il ricalcolo del rapporto di conto corrente n. 14920 con espunzione degli illegittimi addebiti in assenza di valida pattuizione contrattuale;
c. sul tema della illegittimità delle competenze addebitate sul conto ordinario relative a conti tecnici e come meglio specificato nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate il 10.03.2025 da intendersi qui richiamate e trascritte, disporre la chiamata a chiarimenti del c.t.u., ordinando il ricalcolo del rapporto con espunzione dell'ulteriore importo di euro 292.739,12 (già individuato dal medesimo ctu a pagina 26 della sua relazione) senza mai ripristinare detto addebito, in quanto non fondato su valida pattuizione;
(2) Nel Merito: acquisita tutta la produzione documentale di cui al fascicolo di 1° grado ed il documento prodotto con la presente impugnativa (doc. 3)
2 ed accolta la richiesta di CTU già avanzata con il Ricorso ex art 702 bis cpc: a) IN TESI: nel caso di accoglimento della domanda avente per oggetto gli interessi, le spese e/o le commissioni, e/o le valute, non validamente pattuite e/o uso piazza in relazione al contratto di conto n 14920.45, condannare la in ONroparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della parte in favore della parte ricorrente della somma di € 1.116.760,81=, importo calcolato tra quanto indebitamente corrisposto all'Istituto Bancario a titolo interessi passivi e interessi attivi non ricevuti;
e/o di quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. b) Nella denegata Ipotesi che quanto al precedente punto 1) non trovi accoglimento, condannare tuttavia la in persona del ONroparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite per effetto di commissioni e spese a vario titolo denominate Valute e commissioni di Massimo scoperto/Commissioni di Affidamento, comunque non validamente pattuite per un importo pari ad € 529.275,13 e/o a quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. c) Nella ulteriore denegata ipotesi che quanto sopra richiesto non trovi accoglimento, condannare comunque la in persona del ONroparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di Anatocismo che ammontano a complessivi € 494.572,90= e/o di quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. d) In ogni caso, oltre a quanto sopra richiesto, condannare la in ONroparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di Giustizia, per i danni subiti da parte ricorrente, a seguito delle non corrette e/o difformi segnalazioni in Centrale Rischi Banca d'Italia, e) Condannare, infine, parte convenuta al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di Giustizia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c. per il comportamento omissivo e/o negligente dalla medesima tenuto anche in ordine alla mediazione, che di conseguenza costringeva parte ricorrente alla presente azione giudiziaria;
oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con Vittoria di spese ed Onorari di entrambi i gradi di Giudizio.”
3 Per , ONroparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis, per le motivazioni di cui in premessa, respingere l'appello presentato da in persona del legale CP_2 rappresentate pro-tempore avverso l'Ordinanza del Tribunale di Siena in data 3.10.19 nella causa n. 885/2019 R.G. perché inammissibile, improponibile, irricevibile, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa e condanna ex art. 96 ultimo comma cpc per la proposizione di lite temeraria”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(nel prosieguo ha impugnato Parte_1 Pt_1 l'ordinanza del Tribunale di Siena ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del 3.10.2019, pubblicata il 07.10.2019, che aveva respinto le domande da essa proposte nei confronti di nel prosieguo ONroparte_1 ON
, con riferimento al conto corrente nr. 14920 con essa intrattenuto, ossia: a) la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità degli addebiti per interessi passivi, commissioni variamente denominate, valute, spese, anatocismo e dell'accredito di quelli attivi in misura minore di quella spettanti;
b) quella di ON conseguente condanna di alla ripetizione di quanto ricevuto;
c) quella di condanna della stessa banca al risarcimento del danno e d) quella di condanna della banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Il Tribunale ha considerato l'azione improcedibile per tardività dell'attivazione del procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010, avendo la a Pt_1 ciò provveduto oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 5, commi 1-2bis, di tale decreto nella versione ratione temporis applicabile. Sempre il Tribunale ha altresì ritenuto che la domanda fosse anche infondata nel merito considerato che la “si è limitata ad imputare genericamente Pt_1 all'istituto di credito l'applicazione: 1) di tassi di interesse superiori a quelli consentiti dalla legge;
2) di tassi di interesse anatocistici;
3) di illegittime commissioni di massimo scoperto”. Tale genericità risultava dal fatto che la stessa aveva sollevato Pt_1 dette contestazioni “senza che venissero in alcun modo indicate in concreto le violazioni contestate ed, in particolare, senza che venissero indicati il tasso concretamente applicato, l'ammontare della capitalizzazione non dovuta, le poste che sarebbero state indebitamente imputate dalla banca a parte opponente”. Avverso la suddetta ordinanza ha interposto appello affidato ai seguenti motivi di censura: Pt_1
4 - con il primo lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto considerare tempestiva la domanda di mediazione da essa introdotta all'Organismo di Conciliazione Forense e, per effetto, ritenere ammissibile la domanda attorea;
- con il secondo ripropone tutte le domande avanzate in primo grado ossia: a) la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità degli addebiti per interessi passivi, commissioni variamente denominate, valute, spese, anatocismo e dell'accredito di quelli attivi in misura minore di quella spettatiti;
b) quella di condanna al pagamento delle somme illegittimamente ON corrisposte;
c) quella di condanna di al risarcimento dei danni a seguito delle non corrette e/o difformi segnalazioni in Centrale Rischi Banca d'Italia; d) di condanna della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per il comportamento omissivo e/o negligente dalla medesima tenuto anche in ordine alla mediazione;
oltre interessi e rivalutazione monetari. Si è costituita ONroparte_1
concludendo per il rigetto dell'avversaria
[...] impugnazione e la conferma dell'impugnata ordinanza, con vittoria di spese e condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con sentenza non definitiva n. 2825/2022 di questa Corte è stato accolto il primo motivo d'appello, e in conseguenza la domanda è stata dichiarata ammissibile e procedibile. Inoltre è stato accolto il secondo motivo di appello, considerando che fosse “sufficientemente chiara la causa petendi della domanda (l'addebito di interessi ultra legali e di commissioni di massimo scoperto in difetto di necessaria pattuizione scritta, l'illegittima antergazione e postergazione di valute, l'illegittimo addebito di interessi anatocistici passivi in difetto di pari condizione di reciprocità”, che inoltre fosse stato
“formulato in maniera articolata il petitum” e, infine, che l'attore avesse “operato riferimento alle argomentazioni di natura tecnica contenute in allegata relazione di parte” producendo idonea documentazione contabile. Il Collegio, infine, ha considerato che la causa non fosse suscettibile di rinvio al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. e l'ha quindi rimessa in istruttoria per l'espletamento di c.t.u. contabile. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sono fondate, nei limiti di cui si dirà, le domande di accertamento della nullità delle clausole contrattuali concernenti gli interessi passivi e attivi in misura ultralegale, le commissioni, l'antergazione e
5 postergazione delle valute degli addebiti e degli accrediti, le spese e l'anatocismo.
1.1. Quanto alla doglianza diretta all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali del conto, occorre anzitutto rilevare che dalla documentazione in atti risulta che il contratto in esame – n. 14920 – è stato stipulato dal correntista con ONroparte_4 ON (oggi ) in data imprecisata ma certamente anteriore al 1.1.1984, in quanto l'esistenza del rapporto da tale data è dimostrata dal contenuto dell'estratto conto del primo trimestre del medesimo anno, il più risalente tra quelli prodotti in giudizio (allegato “G” alla c.t.p. di Pt_1 doc. 1 del suo fasc. di primo grado). Risulta inoltre che il conto è stato chiuso il 19.9.2013, con un saldo di euro +10.454,71, ossia a credito del correntista, pacificamente riscossi dal correntista.
Trattandosi di conto aperto precedentemente al 1984, al momento della stessa apertura nessuna disposizione prevedeva che il contratto dovesse essere redatto per iscritto, in quanto il requisito di forma è stato introdotto con l'art. 4 della legge n. 154 del 1992. Soltanto relativamente agli interessi, l'art. 1284, terzo comma, c.c., prevedeva che quelli “superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Inoltre, l'art. 1283 c.c., stabiliva che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Va quindi considerato che la giurisprudenza di legittimità “con specifico riferimento alle conseguenze dell'omessa produzione del contratto di conto corrente” ha “riaffermato che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente (e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide), la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo”, ed ha altresì rimarcato che, «nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa, può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto
6 come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico. Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem – così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale – operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo (cfr. Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001)». Dovendo qui solo aggiungersi che, quanto alla prospettata corresponsione di anatocistici, varrebbe comunque la disciplina di cui all'art. 1283 cod. civ., come interpretato, in ambito di conto corrente bancario, dall'ormai consolidatasi giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 11270 del 2024, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 4043 del 2024, Cass. n. 3310 del 2024, Cass. n. 9213 del 2023 e Cass. n. 12993 del 2023, tutte in motivazione).
Va poi considerato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, “il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo, con riguardo al periodo anteriore a quello in cui è stata vigente la delib. CICR 9 febbraio 2000: e ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate ― secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo ― dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095). Ove […] non vengano quindi in questione le ipotesi specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre
7 che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle relative disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla” (Cass. n. 35605 del 2023, in massima).
1.2. Tanto considerato, la doglianza diretta a contestare la validità della clausola anatocistica va accolta con riferimento a tutto il periodo di svolgimento del rapporto;
pertanto, anche nel periodo interessato dalla prescrizione del diritto di ripetizione delle rimesse, eccepita dalla banca, la cui fondatezza sarà nel prosieguo scrutinata. Invece, relativamente alle clausole attinenti agli interessi passivi, a quelli attivi, alle commissioni, alle spese e all'antergazione e postergazione delle valute il correntista ha provato il difetto di loro pattuizione soltanto con riferimento al periodo successivo al 19.09.2007, essendo rimasta, tale circostanza, indimostrata per il periodo precedente.
1.3. Quanto all'anatocismo, il correntista, sin dal ricorso ex art. 702 bis, ha lamentato la violazione dell'art. 1283 c.c. da parte della banca per aver applicato tale meccanismo di calcolo degli interessi e, questa, nella sua comparsa di costituzione, a pag. 7, si è limitata ad assumere che le rimesse effettuate precedentemente al 2009 fossero prescritte e ad asserire che la stessa capitalizzazione fosse legittima in quanto, successivamente alla delibera C.i.c.r. del 9.2.2000, sarebbe stato “regolarmente applicato il criterio di reciprocità” in essa previsto.
Va in primo luogo rammentato che ai sensi dell'art. 1283 c.c., “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 21095 del 2004, che ha escluso l'esistenza di usi normativi legittimanti detto anatocismo.
Va poi rilevato che, nel caso in esame, mai le parti hanno allegato che si sia trattato di interessi maturati dal giorno della domanda, o in forza di convenzione posteriore alla loro scadenza, circostanza che rende evidente il contrasto tra il criterio di calcolo degli
8 interessi adottato dalla banca e il divieto stabilito dal predetto art. 1283 c.c.
La nullità di tale clausola determina l'illegittimità anche degli addebiti successivi all'entrata in vigore della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 e fino alla conclusione del contratto. A differenza di quanto ON sostenuto da , la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della comunicazione di adeguamento delle condizioni contrattuali – peraltro non prodotta dalla banca – che avrebbe asseritamente introdotto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi passivi e attivi non sarebbe comunque idonea a validarne l'applicazione essendo necessaria un'espressa pattuizione in tal senso (Cass. n. 9140 del 2020, in massima;
nello stesso senso Cass. n. 28215 del 2024, in motivazione).
1.3.1. Occorre pertanto trattare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
A tal proposito va rammentato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, nel testo applicabile ratione temporis, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Pertanto, come
contro
-eccepito dal correntista nelle proprie note di trattazione d'appello del 4.4.2023, occorrerebbe fare riferimento alla predetta data del 3.7.2007, corrispondendo essa al decennio precedente al giorno in cui la prescrizione è stata interrotta con l'avvio del procedimento di mediazione – il 3.7.2017 – data indicata nella comunicazione effettuata dalla Camera di Commercio di Arezzo alle odierne parti (doc. 2 allegato al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. fasc. e Pt_1 ON doc.3 fasc. , entrambi di primo grado).
A tal proposito va in primo luogo rammentato che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il termine prescrizionale per la ripetizione dei versamenti in conto corrente decorre dalla data di chiusura del conto solo qualora, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia goduto di un'apertura di credito sul medesimo conto e gli stessi versamenti siano avvenuti entro i limiti del fido stesso: in tal caso le rimesse hanno natura ripristinatoria, avendo proprio lo scopo di ricostituire la provvista della quale il correntista poteva continuare a beneficiare. Il dies a quo del termine decorre invece dalla data dei singoli versamenti nel caso siano stati effettuati in un momento in cui il saldo eccedeva l'affidamento, consistendo in veri e propri pagamenti, aventi natura solutoria. Tale distinzione risulta invece superflua
9 qualora non sussista un'apertura di credito in conto corrente: in tal caso i versamenti devono reputarsi solutori e il dies a quo del decorso della prescrizione decennale va individuato nel momento in cui ognuno di essi è stato effettuato, essendo concettualmente insostenibile che le rimesse abbiano natura diversa da quella di pagamento, non sussistendo alcuna provvista da ripristinare (in tal senso, Cass., sez. un., n. 24418 del 2010; di recente, Cass. n. 20455 del 2023, Cass. n. 10262 del 2021, Cass. n. 29411 del 2020; Corte d'appello di Firenze n. 777 del 2024, n. 1674 del 2023, n. 874 del 2023 e n. 1880 del 2022).
Ebbene il conto in esame risulta scoperto dal 1° trimestre 1984 – che, come detto, è il primo rispetto al quale il correntista abbia dato dimostrazione dell'esistenza del rapporto producendo il relativo estratto – al 4° trimestre del 1988. Risulta parimenti scoperto per tutto il periodo successivo al 1° giugno 1992, compreso. Il diritto di ripetizione delle relative rimesse è quindi irrimediabilmente prescritto.
Invece, dagli elementi disponibili in atti emerge che il conto è stato affidato dall'inizio del 1° trimestre 1989 al 31 maggio 1992.
A tal proposito va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il correntista ha «la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass. n. 2338 del 2024, in massima;
analogamente, Cass. n. 5387 del 2024, Cass. n. 34997 del 2023 e Cass. n. 20455 del 2023, tutte in motivazione).
Ebbene, l'esistenza di affidamento è circostanza non contestata dalla banca – che anzi, nella propria comparsa di costituzione in primo grado, a pag. 7, ha asserito che soltanto “nel decennio 1999 – 2009, non sussistevano affidamenti sul conto corrente” – ed è comunque documentalmente provata, emergendo l'esistenza e il limite di tale affidamento dai report della
10 Centrale dei rischi (all. “A” alla c.t.p. doc. 3 Pt_1 fasc. di primo grado e dagli estratti conto Pt_1 prodotti in giudizio (all. “G” ibidem), come rilevato anche dal c.t.u. a pag. 20 della relazione, nella parte che di seguito si riproduce:
Misura Periodo dell'Apertura di Credito Dal Al
01/01/1989 31/01/1989 Lire 570.000.000
01/02/1989 31/05/1989 Lire 670.000.000
01/06/1989 30/06/1989 Lire 570.000.000
01/07/1989 31/12/1989 Lire 720.000.000
01/01/1989 31/01/1989 Lire 610.000.000
01/02/1990 31/12/1990 Lire 720.000.000
01/01/1991 31/01/1991 Lire 610.000.000
01/02/1991 31/08/1991 Lire 720.000.000
01/09/1991 31/05/1992 Lire 620.000.000
Il c.t.u. ha effettuato la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse operando il raffronto del passivo con “il cd. saldo rettificato”, ossia “utilizzando il saldo al netto delle rettifiche che sono state in precedenza operate”, come lo stesso c.t.u. ha dato atto a pag. 30 della relazione.
Egli ha rilevato la prescrizione del diritto di ripetizione di tutte le rimesse. Tuttavia, dall'esame del prospetto contenuto nell'allegato 6 alla c.t.u. e dai tassi di interesse riportati nei prodotti estratti conto, in considerazione dei non contestati affidamenti, vanno ritenuti ripianati mediante operazioni aventi natura ripristinatoria i seguenti addebiti per anatocismo:
Esposizione Interessi ID (CTU Rimesse Trimestre Tasso Anatocismo (All. 6) - in intrafido pag. 20-21) ripetibili lire Natura rimessa
31-mar-89 17.737.541 13,50 2.394.568 670.000.000 -697.561.433 Solut
- 30-giu-89 20.206.439 13,50 2.727.869 720.000.000 1.148.140.369 Solut
30-set-89 16.408.768 13,50 2.215.183 720.000.000 -579.342.601 Riprist 2.215.183
- 31-dic-89 16.408.768 13,50 2.215.183 610.000.000 1.129.242.266 Solut
31-mar-90 16.052.056 13,50 2.167.027 720.000.000 -907.527.138 Solut
30-giu-90 15.983.836 13,50 2.157.817 720.000.000 -818.253.889 Solut
30-set-90 15.479.043 13,50 2.089.670 720.000.000 -833.284.238 Solut
31-dic-90 21.991.782 13,50 2.968.890 610.000.000 -831.360.981 Solut
31-mar-91 7.428.085 14,50 1.077.072 720.000.000 -610.322.083 Riprist 1.077.072
11 30-giu-91 10.669.728 14,50 1.547.110 720.000.000 -779.726.705 Solut
Riprist per lire 30-set-91 6.301.371 13,50 850.685 620.000.000 -619.883.744 116.256 116.256
31-dic-91 18.705.396 13,50 2.525.228 620.000.000 -884.464.545 Solut
31-mar-92 17.846.752 10,00 1.784.675 620.000.000 -327.167.688 Riprist 1.784.675
30-giu-92 17.290.153 17,75 3.069.002 100.000.000 -696.010.395 Solut
5.193.186
Pertanto, risultano ripetibili, nel periodo soggetto a prescrizione lire 5.193.186, pari a euro 2.682,06.
1.4. Quanto agli addebiti per anatocismo nel periodo non soggetto a prescrizione, ossia successivamente al 3.7.2007, essi vanno individuati assieme a quelli relativi alle altre annotazioni illegittime.
Passando quindi alla domanda diretta all'accertamento delle clausole attinenti agli interessi passivi, a quelli attivi, alle commissioni, alle spese e all'antergazione e postergazione delle valute, come detto, il correntista ha provato il difetto di loro pattuizione soltanto con riferimento al periodo successivo al 19.09.2007, mentre la circostanza è rimasta indimostrata per il periodo precedente.
A tal proposito va infatti considerato che la , Pt_1 nel proprio ricorso ex art. 702-bis c.c., si è limitata ad affermare che “non risultano pattuite e/o concordate le rispettive misure, e/o l'ammontare degli interessi ultralegali, sia passivi che attivi” (pag. 2) e che
“risultano applicate spese e commissioni a vario titolo, denominate VALUTE (antergate e postergate), Commissioni di Massimo Scoperto e Commissioni di Affidamento non validamente pattuite e concordate cartolarmente tra le parti” (pag. 3).
Tuttavia, tale mancata pattuizione – che non risulta affatto pacifica tra le parti, essendo stata contestata dalla sin dalla comparsa di costituzione nel CP_1 giudizio di primo grado – non è stata supportata dall'indicazione di alcun elemento probatorio idoneo a supportarla, non essendo stata articolata alcuna prova testimoniale, né sussiste in atti alcuno di tali elementi dai quali sia altrimenti desumibile, in via presuntiva, la fondatezza di quanto assunto dal correntista.
Va poi considerato che non ha alcuna rilevanza il documento contenuto a pag. 1 del file telematico prodotto come doc. 5 fasc. MPS di primo grado, intitolato “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi
12 connessi”, privo di data, in quanto non contiene alcuna previsione inerente a condizioni economiche che sarebbero state applicate al conto ed è, peraltro, privo della sottoscrizione del correntista.
Parimenti va considerato inidoneo a dettare valide condizioni contrattuali il documento contenuto a pag. 2 del medesimo file, avente oggetto “comunicazione di affidamenti” e data del 6.10.1993, trattandosi appunto di mera comunicazione da parte della CP_4 dell'apertura di credito in conto corrente per importo di Lire “100.000.000 CENTOMILIONI valido fino A REVOCA”. Esso, essendo privo della sottoscrizione del correntista, non può rappresentare l'esistenza di un accordo sulle condizioni del conto corrente, peraltro in un momento successivo alla legge n. 154 del 1992, che aveva introdotto la forma scritta del contratto quale requisito di validità.
Non è idoneo a regolare il rapporto nemmeno il documento contenuto a pag. 3 del medesimo file, datato 3.4.2006, recante la dicitura “condizioni gruppo” cui segue l'elenco di voci di costo (tasso avere, spese di varia natura e cms), essendo anch'esso privo di sottoscrizione del correntista.
I più risalenti contratti, da questi sottoscritti, che attestino valide condizioni economiche attinenti al conto risultano essere quelli contenuti a pag. 4 del citato file telematico e quello a pag. 5 dello stesso, aventi entrambi data del 19.09.2007. Essi consistono in lettere-contratto di credito per la concessione di linee di credito, rispettivamente, di euro 800.000,00 per
“anticipi finexport/anticipi sbf/oro pagm differito al tasso nominale annuo del 4,95% oltre concessione promiscua max euro 400000,00 per prestito oro pag. differit” e di euro 258.000,00 “per negoziazione assegni bancari per cassa al tasso nominale annuo del 8,50%”. Non è condivisibile la tesi del correntista secondo cui tali pattuizioni sarebbero invalide per omessa indicazione del conto cui farebbero riferimento: , infatti, non ha Pt_1 negato che quella apposta sia la firma del legale rappresentante della società, né ha specificato a quale altro rapporto tale convenzione farebbe riferimento – rapporto del quale nemmeno è dedotta l'esistenza – per cui, pur in mancanza di indicazione degli estremi del conto, non vi sono concreti elementi che consentano di escludere che tali convenzioni fossero dirette a regolare il conto in esame.
Tali condizioni economiche sono state poi modificate il 26.1.2009, con la stipula del contratto contenuto a pag. 6, sempre del citato file telematico, contenente un
13 nuovo tasso avere (ossia attivo per il correntista) pari all'indice “EURIBOR 1/m/360-M1C” (ossia, evidentemente, Euribor a 1 mese con base 360) cui sommare una componente fissa di 0,60 punti percentuali, documento nel quale è indicato il conto corrente di riferimento – 14920 – e la sottoscrizione del correntista Pt_1
Non può invece essere riconosciuta alcuna rilevanza al documento recante data 11.2.2013, contenuto a pag. 6 sempre del citato file – diretto a diminuire a 0,30 punti percentuali la misura della componente fissa degli interessi attivi – non essendo stata accettata dal correntista, come dimostra l'assenza della sua sottoscrizione.
Alla luce di quanto considerato risulta che il correntista non ha dimostrato il fondamento della propria pretesa – non avendo provato l'assenza di una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale – per tutto il periodo precedente al 19.9.2007, data nella quale sono stati stipulati i predetti contratti di apertura di credito (rappresentati, come detto, a pag. 4 e 5 del citato file telematico prodotto come doc. 5 fasc. MPS).
Per il periodo successivo, le parti hanno pattuito, quale costo del finanziamento, unicamente l'interesse passivo nella misura indicata e, pertanto, risultano addebitati illegittimamente gli importi per commissione di massimo scoperto (c.m.s.), commissione sull'accordato (c.s.a.), commissione di istruttoria veloce (c.i.v.) e spese, non indicate nel contratto.
1.5. Gli importi da riaccreditare per tutte le citate clausole contrattuali emergono dalla c.t.u. espletata nel presente grado di appello.
Quanto agli interessi passivi e a quelli attivi va fatto riferimento alla quinta e settima ipotesi di ricalcolo (raggruppate come “secondo ricalcolo”, par. 5.2, pag. 36 della relazione peritale), avendo il consulente correttamente applicato i tassi di interesse che risultano pattuiti per iscritto, eliminando l'anatocismo, come ha dato atto a pag. 34 della medesima relazione), risultando tale voce di costo pattuita, come detto, nei due contratti del 19.09.2007.
Pertanto, vanno eliminati gli addebiti, comprensivi degli effetti anatocistici, relativi agli interessi passivi per euro 649,18 e va riconosciuta la spettanza di maggiori interessi attivi per euro 1.940,33 (pari a complessivi euro 2.589,51).
14 Quanto agli addebiti per commissioni, variamente denominate, e le spese, vanno parimenti eliminati gli addebiti annotati nel periodo successivo al 19.9.2007, essendo stato dimostrato il difetto di pattuizione. Tali voci di costo non sono state considerate nella predetta quinta e settima ipotesi di ricalcolo (raggruppate come
“secondo ricalcolo”) ma i relativi importi e periodo di riferimento emergono dal prospetto contenuto nell'allegato n. 4, il cui contenuto si riepiloga nell'elenco che segue:
Spese
C.m.s. C.s.a. C.i.v. Trimestrali Totale
4 trimestre 2007 7,30 514,68 521,98
1 trimestre 2008 0,01 164,57 164,58
2 trimestre 2008 48,76 226,84 275,60
3 trimestre 2008 17,41 189,24 206,65
4 trimestre 2008 3,45 167,77 171,22
1 trimestre 2009 34,02 179,24 213,26
2 trimestre 2009 0,01 209,62 209,63
3 trimestre 2009 31,59 189,24 220,83
4 trimestre 2009 226,74 226,74
1 trimestre 2010 79,99 93,86 173,85
2 trimestre 2010 100,01 107,77 207,78
3 trimestre 2010 100,01 72,87 172,88
4 trimestre 2010 100,00 64,43 164,43
1 trimestre 2011 99,99 53,79 153,78
2 trimestre 2011 100,00 56,17 156,17
3 trimestre 2011 100,01 67,29 167,30
4 trimestre 2011 50,00 57,43 107,43
1 trimestre 2012 106,62 106,62
2 trimestre 2012 108,99 108,99
3 trimestre 2012 98,79 98,79
4 trimestre 2012 500,00 57,77 557,77
1 trimestre 2013 500,00 59,26 559,26
2 trimestre 2013 376,50 62,63 439,13
3 trimestre 2013 49,39 49,39
Totale complessivo spese 5.434,06 €
ON
1.6. Riepilogando quanto fin qui detto, va condannata a pagare: a) euro 2.682,06 per anatocismo nel periodo soggetto a prescrizione, i cui versamenti sono tuttavia ripetibili avendo natura ripristinatoria;
b) euro 2.589,51 relativi ad addebiti per gli interessi passivi, compreso l'anatocismo, e a maggiori interessi attivi rispetto a quelli accreditati, nel periodo non soggetto a prescrizione;
c) euro 5.434,06 per commissioni
15 variamente denominate, sempre relativamente al periodo non soggetto a prescrizione. Somma complessivamente pari a euro 10.705,63, oltre interessi come da domanda.
Quanto alla condanna al pagamento degli interessi, va rilevato che l'art. 2033 c.c. prevede che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cass., sez un., n. 15895 del 2019, in massima, e Cass. n. 9757 del 2024, in massima).
La spettanza degli interessi va riconosciuta dal 3.7.2017. In tale data è stato infatti avviato il procedimento di mediazione che ha evidente valore di messa in mora in quanto la relativa domanda contiene l'indicazione sia delle ragioni della pretesa - la medesima poi fatta valere in giudizio, ossia di illegittimi addebiti per interessi, commissioni, spese, anatocismo e valute – sia la quantificazione della pretesa, euro 378.000,00.
2. Va invece respinta la domanda di risarcimento danni asseritamente subiti dal correntista a seguito delle “non corrette e/o difformi segnalazioni in Centrale Rischi Banca d'Italia” per difetto di allegazione prima ancora che di dimostrazione. , infatti, non ha Pt_1 nemmeno minimamente specificato in cosa sarebbero consistiti tali danni, non avendo nemmeno indicato quali conseguenze – si suppone in termini di difficoltà di ottenimento del credito – avrebbe patito per tali asserite segnalazioni.
3. Va parimenti respinta anche la domanda ex art. 96 c.p.c. non potendosi ravvisare una condotta di mala fede o colpa grave solo nella scelta della banca di non aderire al procedimento di mediazione. Va poi rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità “la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico
16 della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca” (Cass. n. 24158 del 2017). Soccombenza reciproca che sussiste nel caso in esame stante il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dalla . Pt_1
4. Quanto alle spese di lite, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio “ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021, in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
La ha proposto domanda di accertamento di Pt_1 ripetizione articolata in sei capi – ossia per l'illegittimo addebito di interessi passivi, anatocismo, commissioni, spese, valute e il minor accredito di interessi attivi, risultando vittoriosa rispetto a ognuno di essi – e domanda di risarcimento del danno, ON relativamente alla quale è risultata vittoriosa . Pertanto, questa va condannata a rifondere SALP di 6/7 delle spese di lite, compensando il restante 1/7.
Tali spese sono liquidate nel dispositivo in base ai parametri medi dello scaglione da euro 5.001,00 ad euro 26.000,00 – stante il valore del decisum di euro ON 10.705,63, al cui pagamento è stata condannata – per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese della c.t.u. contabile vanno poste integralmente a carico della banca – la solidarietà prevista nel provvedimento di liquidazione vale solo
17 limitatamente ai rapporti con l'ausiliario – essendo stata svolta per il calcolo delle somme relative a domande del correntista che sono risultate fondate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 l'ordinanza del Tribunale di Siena ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del 3.10.2019, pubblicata il 3.10.2019, pronunciata all'esito del giudizio n.r.g. 885/2019, e in riforma della stessa ordinanza:
1) Condanna ONroparte_1
a pagare a euro 10.705,63, oltre Parte_1 interessi come da domanda, decorrenti dal 3.7.2017;
2) liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 5.077,00 per compensi di avvocato ed euro 849,06 per spese, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
3) dichiara tenuta e condanna
[...] alla rifusione di 6/7 di ONroparte_1 dette spese in favore di Parte_1 compensato il restante 1/7;
4) liquida le spese del presente grado di giudizio in euro 5.809,00 per compensi avvocato ed euro 784,69 per spese, oltre spese generali, CAP e
IVA, come per legge;
5) dichiara tenuta e condanna
[...] alla rifusione di 6/7 di ONroparte_1 dette spese in favore di Parte_1 compensato il restante 1/7;
6) pone le spese della c.t.u. contabile integralmente a carico di ONroparte_1
[...]
Così deciso in Firenze, il 22.12.2025 Il Presidente rel. Ludovico Delle Vergini
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Ludovico Delle Vergini Presidente relatore
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 14.11.2019 al n. 2238 del Ruolo Affari Civili ONenziosi dell'anno 2019 avverso l'ordinanza del Tribunale di Siena ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del 3.10.2019, pubblicata il 3.10.2019, pronunciata all'esito del giudizio n.r.g. 885/2019 avente ad oggetto: ONratti bancari promossa da:
corrente in PE NO (AR) fraz. Parte_1 Laterina, rappresenta e difesa dall'avv. Tullio Zanchi del Foro di Siena, presso il quale è elettivamente domiciliata, e dall'avv. Giulia Barbanti, del Foro di Siena, come da mandato allegato alle note difensive del 13.2.2023 APPELLANTE contro
corrente in ONroparte_1 Siena, elettivamente domiciliata in Siena, presso e nello studio dell'avv. Paolo Panzieri, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, APPELLATA
All'esito dell'udienza dell'11.3.2025, la causa, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
13.03.2025, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica – sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI: per come da memoria conclusionale Parte_1 del 12.5. 2025,
“Voglia l'adita Corte di Appello, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione ex adverso reietta ed al
1 netto di quanto già deciso con sentenza non definitiva n. 2825/2022 pubblicata il 19/12/2022 che ha dichiarato ammissibile e procedibile la domanda proposta da Parte_1
in accoglimento delle conclusioni già formulate
[...] (“1): In accoglimento della spiegata impugnazione, riformare integralmente la sentenza appellata e per l'effetto: - Dichiarare la tempestività della Domanda di Mediazione introdotta dalla all'Organismo di CP_2 Conciliazione Forense di Siena e per effetto riformare in toto l'Ordinanza resa in data 03/10/2019 dal Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico d.ssa CLARA CIOFETTI nella causa civile N. 885/2019 R.G., pubblicata il 07/10/2019 e notificata in data 08/10/2019, asserendo pertanto l'Ammissibilità della domanda proposta da parte Appellante con Ricorso ex art. 702 bis cpc.- Con Vittoria di spese ed Onorari di entrambi i gradi di Giudizio.”), così provvedere: in via istruttoria a. sul tema della invalidità delle pattuizioni contrattuali sul conto ordinario e relativi conti tecnici e come meglio specificato nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate il 10.03.2025 da intendersi qui richiamate e trascritte, disporre la chiamata a chiarimenti del c.t.u., ordinando al medesimo ausiliario il ricalcolo del rapporto di conto corrente n. 14920 con applicazione dei tassi sostitutivi richiesti dal quesito assegnato dall'inizio alla fine del rapporto stante l'assenza di valide pattuizioni;
b. sul tema della illegittimità delle competenze per spese addebitate sul conto ordinario e come meglio specificato nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate il 10.03.2025 da intendersi qui richiamate e trascritte, disporre la chiamata a chiarimenti del c.t.u., ordinando al predetto ausiliario il ricalcolo del rapporto di conto corrente n. 14920 con espunzione degli illegittimi addebiti in assenza di valida pattuizione contrattuale;
c. sul tema della illegittimità delle competenze addebitate sul conto ordinario relative a conti tecnici e come meglio specificato nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate il 10.03.2025 da intendersi qui richiamate e trascritte, disporre la chiamata a chiarimenti del c.t.u., ordinando il ricalcolo del rapporto con espunzione dell'ulteriore importo di euro 292.739,12 (già individuato dal medesimo ctu a pagina 26 della sua relazione) senza mai ripristinare detto addebito, in quanto non fondato su valida pattuizione;
(2) Nel Merito: acquisita tutta la produzione documentale di cui al fascicolo di 1° grado ed il documento prodotto con la presente impugnativa (doc. 3)
2 ed accolta la richiesta di CTU già avanzata con il Ricorso ex art 702 bis cpc: a) IN TESI: nel caso di accoglimento della domanda avente per oggetto gli interessi, le spese e/o le commissioni, e/o le valute, non validamente pattuite e/o uso piazza in relazione al contratto di conto n 14920.45, condannare la in ONroparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della parte in favore della parte ricorrente della somma di € 1.116.760,81=, importo calcolato tra quanto indebitamente corrisposto all'Istituto Bancario a titolo interessi passivi e interessi attivi non ricevuti;
e/o di quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. b) Nella denegata Ipotesi che quanto al precedente punto 1) non trovi accoglimento, condannare tuttavia la in persona del ONroparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite per effetto di commissioni e spese a vario titolo denominate Valute e commissioni di Massimo scoperto/Commissioni di Affidamento, comunque non validamente pattuite per un importo pari ad € 529.275,13 e/o a quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. c) Nella ulteriore denegata ipotesi che quanto sopra richiesto non trovi accoglimento, condannare comunque la in persona del ONroparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di Anatocismo che ammontano a complessivi € 494.572,90= e/o di quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. d) In ogni caso, oltre a quanto sopra richiesto, condannare la in ONroparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di Giustizia, per i danni subiti da parte ricorrente, a seguito delle non corrette e/o difformi segnalazioni in Centrale Rischi Banca d'Italia, e) Condannare, infine, parte convenuta al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di Giustizia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c. per il comportamento omissivo e/o negligente dalla medesima tenuto anche in ordine alla mediazione, che di conseguenza costringeva parte ricorrente alla presente azione giudiziaria;
oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con Vittoria di spese ed Onorari di entrambi i gradi di Giudizio.”
3 Per , ONroparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis, per le motivazioni di cui in premessa, respingere l'appello presentato da in persona del legale CP_2 rappresentate pro-tempore avverso l'Ordinanza del Tribunale di Siena in data 3.10.19 nella causa n. 885/2019 R.G. perché inammissibile, improponibile, irricevibile, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa e condanna ex art. 96 ultimo comma cpc per la proposizione di lite temeraria”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(nel prosieguo ha impugnato Parte_1 Pt_1 l'ordinanza del Tribunale di Siena ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del 3.10.2019, pubblicata il 07.10.2019, che aveva respinto le domande da essa proposte nei confronti di nel prosieguo ONroparte_1 ON
, con riferimento al conto corrente nr. 14920 con essa intrattenuto, ossia: a) la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità degli addebiti per interessi passivi, commissioni variamente denominate, valute, spese, anatocismo e dell'accredito di quelli attivi in misura minore di quella spettanti;
b) quella di ON conseguente condanna di alla ripetizione di quanto ricevuto;
c) quella di condanna della stessa banca al risarcimento del danno e d) quella di condanna della banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Il Tribunale ha considerato l'azione improcedibile per tardività dell'attivazione del procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010, avendo la a Pt_1 ciò provveduto oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 5, commi 1-2bis, di tale decreto nella versione ratione temporis applicabile. Sempre il Tribunale ha altresì ritenuto che la domanda fosse anche infondata nel merito considerato che la “si è limitata ad imputare genericamente Pt_1 all'istituto di credito l'applicazione: 1) di tassi di interesse superiori a quelli consentiti dalla legge;
2) di tassi di interesse anatocistici;
3) di illegittime commissioni di massimo scoperto”. Tale genericità risultava dal fatto che la stessa aveva sollevato Pt_1 dette contestazioni “senza che venissero in alcun modo indicate in concreto le violazioni contestate ed, in particolare, senza che venissero indicati il tasso concretamente applicato, l'ammontare della capitalizzazione non dovuta, le poste che sarebbero state indebitamente imputate dalla banca a parte opponente”. Avverso la suddetta ordinanza ha interposto appello affidato ai seguenti motivi di censura: Pt_1
4 - con il primo lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto considerare tempestiva la domanda di mediazione da essa introdotta all'Organismo di Conciliazione Forense e, per effetto, ritenere ammissibile la domanda attorea;
- con il secondo ripropone tutte le domande avanzate in primo grado ossia: a) la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità degli addebiti per interessi passivi, commissioni variamente denominate, valute, spese, anatocismo e dell'accredito di quelli attivi in misura minore di quella spettatiti;
b) quella di condanna al pagamento delle somme illegittimamente ON corrisposte;
c) quella di condanna di al risarcimento dei danni a seguito delle non corrette e/o difformi segnalazioni in Centrale Rischi Banca d'Italia; d) di condanna della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per il comportamento omissivo e/o negligente dalla medesima tenuto anche in ordine alla mediazione;
oltre interessi e rivalutazione monetari. Si è costituita ONroparte_1
concludendo per il rigetto dell'avversaria
[...] impugnazione e la conferma dell'impugnata ordinanza, con vittoria di spese e condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con sentenza non definitiva n. 2825/2022 di questa Corte è stato accolto il primo motivo d'appello, e in conseguenza la domanda è stata dichiarata ammissibile e procedibile. Inoltre è stato accolto il secondo motivo di appello, considerando che fosse “sufficientemente chiara la causa petendi della domanda (l'addebito di interessi ultra legali e di commissioni di massimo scoperto in difetto di necessaria pattuizione scritta, l'illegittima antergazione e postergazione di valute, l'illegittimo addebito di interessi anatocistici passivi in difetto di pari condizione di reciprocità”, che inoltre fosse stato
“formulato in maniera articolata il petitum” e, infine, che l'attore avesse “operato riferimento alle argomentazioni di natura tecnica contenute in allegata relazione di parte” producendo idonea documentazione contabile. Il Collegio, infine, ha considerato che la causa non fosse suscettibile di rinvio al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. e l'ha quindi rimessa in istruttoria per l'espletamento di c.t.u. contabile. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sono fondate, nei limiti di cui si dirà, le domande di accertamento della nullità delle clausole contrattuali concernenti gli interessi passivi e attivi in misura ultralegale, le commissioni, l'antergazione e
5 postergazione delle valute degli addebiti e degli accrediti, le spese e l'anatocismo.
1.1. Quanto alla doglianza diretta all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali del conto, occorre anzitutto rilevare che dalla documentazione in atti risulta che il contratto in esame – n. 14920 – è stato stipulato dal correntista con ONroparte_4 ON (oggi ) in data imprecisata ma certamente anteriore al 1.1.1984, in quanto l'esistenza del rapporto da tale data è dimostrata dal contenuto dell'estratto conto del primo trimestre del medesimo anno, il più risalente tra quelli prodotti in giudizio (allegato “G” alla c.t.p. di Pt_1 doc. 1 del suo fasc. di primo grado). Risulta inoltre che il conto è stato chiuso il 19.9.2013, con un saldo di euro +10.454,71, ossia a credito del correntista, pacificamente riscossi dal correntista.
Trattandosi di conto aperto precedentemente al 1984, al momento della stessa apertura nessuna disposizione prevedeva che il contratto dovesse essere redatto per iscritto, in quanto il requisito di forma è stato introdotto con l'art. 4 della legge n. 154 del 1992. Soltanto relativamente agli interessi, l'art. 1284, terzo comma, c.c., prevedeva che quelli “superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Inoltre, l'art. 1283 c.c., stabiliva che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Va quindi considerato che la giurisprudenza di legittimità “con specifico riferimento alle conseguenze dell'omessa produzione del contratto di conto corrente” ha “riaffermato che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente (e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide), la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo”, ed ha altresì rimarcato che, «nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa, può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto
6 come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico. Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem – così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale – operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo (cfr. Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001)». Dovendo qui solo aggiungersi che, quanto alla prospettata corresponsione di anatocistici, varrebbe comunque la disciplina di cui all'art. 1283 cod. civ., come interpretato, in ambito di conto corrente bancario, dall'ormai consolidatasi giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 11270 del 2024, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 4043 del 2024, Cass. n. 3310 del 2024, Cass. n. 9213 del 2023 e Cass. n. 12993 del 2023, tutte in motivazione).
Va poi considerato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, “il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo, con riguardo al periodo anteriore a quello in cui è stata vigente la delib. CICR 9 febbraio 2000: e ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate ― secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo ― dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095). Ove […] non vengano quindi in questione le ipotesi specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre
7 che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle relative disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla” (Cass. n. 35605 del 2023, in massima).
1.2. Tanto considerato, la doglianza diretta a contestare la validità della clausola anatocistica va accolta con riferimento a tutto il periodo di svolgimento del rapporto;
pertanto, anche nel periodo interessato dalla prescrizione del diritto di ripetizione delle rimesse, eccepita dalla banca, la cui fondatezza sarà nel prosieguo scrutinata. Invece, relativamente alle clausole attinenti agli interessi passivi, a quelli attivi, alle commissioni, alle spese e all'antergazione e postergazione delle valute il correntista ha provato il difetto di loro pattuizione soltanto con riferimento al periodo successivo al 19.09.2007, essendo rimasta, tale circostanza, indimostrata per il periodo precedente.
1.3. Quanto all'anatocismo, il correntista, sin dal ricorso ex art. 702 bis, ha lamentato la violazione dell'art. 1283 c.c. da parte della banca per aver applicato tale meccanismo di calcolo degli interessi e, questa, nella sua comparsa di costituzione, a pag. 7, si è limitata ad assumere che le rimesse effettuate precedentemente al 2009 fossero prescritte e ad asserire che la stessa capitalizzazione fosse legittima in quanto, successivamente alla delibera C.i.c.r. del 9.2.2000, sarebbe stato “regolarmente applicato il criterio di reciprocità” in essa previsto.
Va in primo luogo rammentato che ai sensi dell'art. 1283 c.c., “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 21095 del 2004, che ha escluso l'esistenza di usi normativi legittimanti detto anatocismo.
Va poi rilevato che, nel caso in esame, mai le parti hanno allegato che si sia trattato di interessi maturati dal giorno della domanda, o in forza di convenzione posteriore alla loro scadenza, circostanza che rende evidente il contrasto tra il criterio di calcolo degli
8 interessi adottato dalla banca e il divieto stabilito dal predetto art. 1283 c.c.
La nullità di tale clausola determina l'illegittimità anche degli addebiti successivi all'entrata in vigore della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 e fino alla conclusione del contratto. A differenza di quanto ON sostenuto da , la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della comunicazione di adeguamento delle condizioni contrattuali – peraltro non prodotta dalla banca – che avrebbe asseritamente introdotto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi passivi e attivi non sarebbe comunque idonea a validarne l'applicazione essendo necessaria un'espressa pattuizione in tal senso (Cass. n. 9140 del 2020, in massima;
nello stesso senso Cass. n. 28215 del 2024, in motivazione).
1.3.1. Occorre pertanto trattare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
A tal proposito va rammentato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, nel testo applicabile ratione temporis, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Pertanto, come
contro
-eccepito dal correntista nelle proprie note di trattazione d'appello del 4.4.2023, occorrerebbe fare riferimento alla predetta data del 3.7.2007, corrispondendo essa al decennio precedente al giorno in cui la prescrizione è stata interrotta con l'avvio del procedimento di mediazione – il 3.7.2017 – data indicata nella comunicazione effettuata dalla Camera di Commercio di Arezzo alle odierne parti (doc. 2 allegato al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. fasc. e Pt_1 ON doc.3 fasc. , entrambi di primo grado).
A tal proposito va in primo luogo rammentato che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il termine prescrizionale per la ripetizione dei versamenti in conto corrente decorre dalla data di chiusura del conto solo qualora, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia goduto di un'apertura di credito sul medesimo conto e gli stessi versamenti siano avvenuti entro i limiti del fido stesso: in tal caso le rimesse hanno natura ripristinatoria, avendo proprio lo scopo di ricostituire la provvista della quale il correntista poteva continuare a beneficiare. Il dies a quo del termine decorre invece dalla data dei singoli versamenti nel caso siano stati effettuati in un momento in cui il saldo eccedeva l'affidamento, consistendo in veri e propri pagamenti, aventi natura solutoria. Tale distinzione risulta invece superflua
9 qualora non sussista un'apertura di credito in conto corrente: in tal caso i versamenti devono reputarsi solutori e il dies a quo del decorso della prescrizione decennale va individuato nel momento in cui ognuno di essi è stato effettuato, essendo concettualmente insostenibile che le rimesse abbiano natura diversa da quella di pagamento, non sussistendo alcuna provvista da ripristinare (in tal senso, Cass., sez. un., n. 24418 del 2010; di recente, Cass. n. 20455 del 2023, Cass. n. 10262 del 2021, Cass. n. 29411 del 2020; Corte d'appello di Firenze n. 777 del 2024, n. 1674 del 2023, n. 874 del 2023 e n. 1880 del 2022).
Ebbene il conto in esame risulta scoperto dal 1° trimestre 1984 – che, come detto, è il primo rispetto al quale il correntista abbia dato dimostrazione dell'esistenza del rapporto producendo il relativo estratto – al 4° trimestre del 1988. Risulta parimenti scoperto per tutto il periodo successivo al 1° giugno 1992, compreso. Il diritto di ripetizione delle relative rimesse è quindi irrimediabilmente prescritto.
Invece, dagli elementi disponibili in atti emerge che il conto è stato affidato dall'inizio del 1° trimestre 1989 al 31 maggio 1992.
A tal proposito va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il correntista ha «la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass. n. 2338 del 2024, in massima;
analogamente, Cass. n. 5387 del 2024, Cass. n. 34997 del 2023 e Cass. n. 20455 del 2023, tutte in motivazione).
Ebbene, l'esistenza di affidamento è circostanza non contestata dalla banca – che anzi, nella propria comparsa di costituzione in primo grado, a pag. 7, ha asserito che soltanto “nel decennio 1999 – 2009, non sussistevano affidamenti sul conto corrente” – ed è comunque documentalmente provata, emergendo l'esistenza e il limite di tale affidamento dai report della
10 Centrale dei rischi (all. “A” alla c.t.p. doc. 3 Pt_1 fasc. di primo grado e dagli estratti conto Pt_1 prodotti in giudizio (all. “G” ibidem), come rilevato anche dal c.t.u. a pag. 20 della relazione, nella parte che di seguito si riproduce:
Misura Periodo dell'Apertura di Credito Dal Al
01/01/1989 31/01/1989 Lire 570.000.000
01/02/1989 31/05/1989 Lire 670.000.000
01/06/1989 30/06/1989 Lire 570.000.000
01/07/1989 31/12/1989 Lire 720.000.000
01/01/1989 31/01/1989 Lire 610.000.000
01/02/1990 31/12/1990 Lire 720.000.000
01/01/1991 31/01/1991 Lire 610.000.000
01/02/1991 31/08/1991 Lire 720.000.000
01/09/1991 31/05/1992 Lire 620.000.000
Il c.t.u. ha effettuato la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse operando il raffronto del passivo con “il cd. saldo rettificato”, ossia “utilizzando il saldo al netto delle rettifiche che sono state in precedenza operate”, come lo stesso c.t.u. ha dato atto a pag. 30 della relazione.
Egli ha rilevato la prescrizione del diritto di ripetizione di tutte le rimesse. Tuttavia, dall'esame del prospetto contenuto nell'allegato 6 alla c.t.u. e dai tassi di interesse riportati nei prodotti estratti conto, in considerazione dei non contestati affidamenti, vanno ritenuti ripianati mediante operazioni aventi natura ripristinatoria i seguenti addebiti per anatocismo:
Esposizione Interessi ID (CTU Rimesse Trimestre Tasso Anatocismo (All. 6) - in intrafido pag. 20-21) ripetibili lire Natura rimessa
31-mar-89 17.737.541 13,50 2.394.568 670.000.000 -697.561.433 Solut
- 30-giu-89 20.206.439 13,50 2.727.869 720.000.000 1.148.140.369 Solut
30-set-89 16.408.768 13,50 2.215.183 720.000.000 -579.342.601 Riprist 2.215.183
- 31-dic-89 16.408.768 13,50 2.215.183 610.000.000 1.129.242.266 Solut
31-mar-90 16.052.056 13,50 2.167.027 720.000.000 -907.527.138 Solut
30-giu-90 15.983.836 13,50 2.157.817 720.000.000 -818.253.889 Solut
30-set-90 15.479.043 13,50 2.089.670 720.000.000 -833.284.238 Solut
31-dic-90 21.991.782 13,50 2.968.890 610.000.000 -831.360.981 Solut
31-mar-91 7.428.085 14,50 1.077.072 720.000.000 -610.322.083 Riprist 1.077.072
11 30-giu-91 10.669.728 14,50 1.547.110 720.000.000 -779.726.705 Solut
Riprist per lire 30-set-91 6.301.371 13,50 850.685 620.000.000 -619.883.744 116.256 116.256
31-dic-91 18.705.396 13,50 2.525.228 620.000.000 -884.464.545 Solut
31-mar-92 17.846.752 10,00 1.784.675 620.000.000 -327.167.688 Riprist 1.784.675
30-giu-92 17.290.153 17,75 3.069.002 100.000.000 -696.010.395 Solut
5.193.186
Pertanto, risultano ripetibili, nel periodo soggetto a prescrizione lire 5.193.186, pari a euro 2.682,06.
1.4. Quanto agli addebiti per anatocismo nel periodo non soggetto a prescrizione, ossia successivamente al 3.7.2007, essi vanno individuati assieme a quelli relativi alle altre annotazioni illegittime.
Passando quindi alla domanda diretta all'accertamento delle clausole attinenti agli interessi passivi, a quelli attivi, alle commissioni, alle spese e all'antergazione e postergazione delle valute, come detto, il correntista ha provato il difetto di loro pattuizione soltanto con riferimento al periodo successivo al 19.09.2007, mentre la circostanza è rimasta indimostrata per il periodo precedente.
A tal proposito va infatti considerato che la , Pt_1 nel proprio ricorso ex art. 702-bis c.c., si è limitata ad affermare che “non risultano pattuite e/o concordate le rispettive misure, e/o l'ammontare degli interessi ultralegali, sia passivi che attivi” (pag. 2) e che
“risultano applicate spese e commissioni a vario titolo, denominate VALUTE (antergate e postergate), Commissioni di Massimo Scoperto e Commissioni di Affidamento non validamente pattuite e concordate cartolarmente tra le parti” (pag. 3).
Tuttavia, tale mancata pattuizione – che non risulta affatto pacifica tra le parti, essendo stata contestata dalla sin dalla comparsa di costituzione nel CP_1 giudizio di primo grado – non è stata supportata dall'indicazione di alcun elemento probatorio idoneo a supportarla, non essendo stata articolata alcuna prova testimoniale, né sussiste in atti alcuno di tali elementi dai quali sia altrimenti desumibile, in via presuntiva, la fondatezza di quanto assunto dal correntista.
Va poi considerato che non ha alcuna rilevanza il documento contenuto a pag. 1 del file telematico prodotto come doc. 5 fasc. MPS di primo grado, intitolato “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi
12 connessi”, privo di data, in quanto non contiene alcuna previsione inerente a condizioni economiche che sarebbero state applicate al conto ed è, peraltro, privo della sottoscrizione del correntista.
Parimenti va considerato inidoneo a dettare valide condizioni contrattuali il documento contenuto a pag. 2 del medesimo file, avente oggetto “comunicazione di affidamenti” e data del 6.10.1993, trattandosi appunto di mera comunicazione da parte della CP_4 dell'apertura di credito in conto corrente per importo di Lire “100.000.000 CENTOMILIONI valido fino A REVOCA”. Esso, essendo privo della sottoscrizione del correntista, non può rappresentare l'esistenza di un accordo sulle condizioni del conto corrente, peraltro in un momento successivo alla legge n. 154 del 1992, che aveva introdotto la forma scritta del contratto quale requisito di validità.
Non è idoneo a regolare il rapporto nemmeno il documento contenuto a pag. 3 del medesimo file, datato 3.4.2006, recante la dicitura “condizioni gruppo” cui segue l'elenco di voci di costo (tasso avere, spese di varia natura e cms), essendo anch'esso privo di sottoscrizione del correntista.
I più risalenti contratti, da questi sottoscritti, che attestino valide condizioni economiche attinenti al conto risultano essere quelli contenuti a pag. 4 del citato file telematico e quello a pag. 5 dello stesso, aventi entrambi data del 19.09.2007. Essi consistono in lettere-contratto di credito per la concessione di linee di credito, rispettivamente, di euro 800.000,00 per
“anticipi finexport/anticipi sbf/oro pagm differito al tasso nominale annuo del 4,95% oltre concessione promiscua max euro 400000,00 per prestito oro pag. differit” e di euro 258.000,00 “per negoziazione assegni bancari per cassa al tasso nominale annuo del 8,50%”. Non è condivisibile la tesi del correntista secondo cui tali pattuizioni sarebbero invalide per omessa indicazione del conto cui farebbero riferimento: , infatti, non ha Pt_1 negato che quella apposta sia la firma del legale rappresentante della società, né ha specificato a quale altro rapporto tale convenzione farebbe riferimento – rapporto del quale nemmeno è dedotta l'esistenza – per cui, pur in mancanza di indicazione degli estremi del conto, non vi sono concreti elementi che consentano di escludere che tali convenzioni fossero dirette a regolare il conto in esame.
Tali condizioni economiche sono state poi modificate il 26.1.2009, con la stipula del contratto contenuto a pag. 6, sempre del citato file telematico, contenente un
13 nuovo tasso avere (ossia attivo per il correntista) pari all'indice “EURIBOR 1/m/360-M1C” (ossia, evidentemente, Euribor a 1 mese con base 360) cui sommare una componente fissa di 0,60 punti percentuali, documento nel quale è indicato il conto corrente di riferimento – 14920 – e la sottoscrizione del correntista Pt_1
Non può invece essere riconosciuta alcuna rilevanza al documento recante data 11.2.2013, contenuto a pag. 6 sempre del citato file – diretto a diminuire a 0,30 punti percentuali la misura della componente fissa degli interessi attivi – non essendo stata accettata dal correntista, come dimostra l'assenza della sua sottoscrizione.
Alla luce di quanto considerato risulta che il correntista non ha dimostrato il fondamento della propria pretesa – non avendo provato l'assenza di una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale – per tutto il periodo precedente al 19.9.2007, data nella quale sono stati stipulati i predetti contratti di apertura di credito (rappresentati, come detto, a pag. 4 e 5 del citato file telematico prodotto come doc. 5 fasc. MPS).
Per il periodo successivo, le parti hanno pattuito, quale costo del finanziamento, unicamente l'interesse passivo nella misura indicata e, pertanto, risultano addebitati illegittimamente gli importi per commissione di massimo scoperto (c.m.s.), commissione sull'accordato (c.s.a.), commissione di istruttoria veloce (c.i.v.) e spese, non indicate nel contratto.
1.5. Gli importi da riaccreditare per tutte le citate clausole contrattuali emergono dalla c.t.u. espletata nel presente grado di appello.
Quanto agli interessi passivi e a quelli attivi va fatto riferimento alla quinta e settima ipotesi di ricalcolo (raggruppate come “secondo ricalcolo”, par. 5.2, pag. 36 della relazione peritale), avendo il consulente correttamente applicato i tassi di interesse che risultano pattuiti per iscritto, eliminando l'anatocismo, come ha dato atto a pag. 34 della medesima relazione), risultando tale voce di costo pattuita, come detto, nei due contratti del 19.09.2007.
Pertanto, vanno eliminati gli addebiti, comprensivi degli effetti anatocistici, relativi agli interessi passivi per euro 649,18 e va riconosciuta la spettanza di maggiori interessi attivi per euro 1.940,33 (pari a complessivi euro 2.589,51).
14 Quanto agli addebiti per commissioni, variamente denominate, e le spese, vanno parimenti eliminati gli addebiti annotati nel periodo successivo al 19.9.2007, essendo stato dimostrato il difetto di pattuizione. Tali voci di costo non sono state considerate nella predetta quinta e settima ipotesi di ricalcolo (raggruppate come
“secondo ricalcolo”) ma i relativi importi e periodo di riferimento emergono dal prospetto contenuto nell'allegato n. 4, il cui contenuto si riepiloga nell'elenco che segue:
Spese
C.m.s. C.s.a. C.i.v. Trimestrali Totale
4 trimestre 2007 7,30 514,68 521,98
1 trimestre 2008 0,01 164,57 164,58
2 trimestre 2008 48,76 226,84 275,60
3 trimestre 2008 17,41 189,24 206,65
4 trimestre 2008 3,45 167,77 171,22
1 trimestre 2009 34,02 179,24 213,26
2 trimestre 2009 0,01 209,62 209,63
3 trimestre 2009 31,59 189,24 220,83
4 trimestre 2009 226,74 226,74
1 trimestre 2010 79,99 93,86 173,85
2 trimestre 2010 100,01 107,77 207,78
3 trimestre 2010 100,01 72,87 172,88
4 trimestre 2010 100,00 64,43 164,43
1 trimestre 2011 99,99 53,79 153,78
2 trimestre 2011 100,00 56,17 156,17
3 trimestre 2011 100,01 67,29 167,30
4 trimestre 2011 50,00 57,43 107,43
1 trimestre 2012 106,62 106,62
2 trimestre 2012 108,99 108,99
3 trimestre 2012 98,79 98,79
4 trimestre 2012 500,00 57,77 557,77
1 trimestre 2013 500,00 59,26 559,26
2 trimestre 2013 376,50 62,63 439,13
3 trimestre 2013 49,39 49,39
Totale complessivo spese 5.434,06 €
ON
1.6. Riepilogando quanto fin qui detto, va condannata a pagare: a) euro 2.682,06 per anatocismo nel periodo soggetto a prescrizione, i cui versamenti sono tuttavia ripetibili avendo natura ripristinatoria;
b) euro 2.589,51 relativi ad addebiti per gli interessi passivi, compreso l'anatocismo, e a maggiori interessi attivi rispetto a quelli accreditati, nel periodo non soggetto a prescrizione;
c) euro 5.434,06 per commissioni
15 variamente denominate, sempre relativamente al periodo non soggetto a prescrizione. Somma complessivamente pari a euro 10.705,63, oltre interessi come da domanda.
Quanto alla condanna al pagamento degli interessi, va rilevato che l'art. 2033 c.c. prevede che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cass., sez un., n. 15895 del 2019, in massima, e Cass. n. 9757 del 2024, in massima).
La spettanza degli interessi va riconosciuta dal 3.7.2017. In tale data è stato infatti avviato il procedimento di mediazione che ha evidente valore di messa in mora in quanto la relativa domanda contiene l'indicazione sia delle ragioni della pretesa - la medesima poi fatta valere in giudizio, ossia di illegittimi addebiti per interessi, commissioni, spese, anatocismo e valute – sia la quantificazione della pretesa, euro 378.000,00.
2. Va invece respinta la domanda di risarcimento danni asseritamente subiti dal correntista a seguito delle “non corrette e/o difformi segnalazioni in Centrale Rischi Banca d'Italia” per difetto di allegazione prima ancora che di dimostrazione. , infatti, non ha Pt_1 nemmeno minimamente specificato in cosa sarebbero consistiti tali danni, non avendo nemmeno indicato quali conseguenze – si suppone in termini di difficoltà di ottenimento del credito – avrebbe patito per tali asserite segnalazioni.
3. Va parimenti respinta anche la domanda ex art. 96 c.p.c. non potendosi ravvisare una condotta di mala fede o colpa grave solo nella scelta della banca di non aderire al procedimento di mediazione. Va poi rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità “la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico
16 della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca” (Cass. n. 24158 del 2017). Soccombenza reciproca che sussiste nel caso in esame stante il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dalla . Pt_1
4. Quanto alle spese di lite, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio “ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021, in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
La ha proposto domanda di accertamento di Pt_1 ripetizione articolata in sei capi – ossia per l'illegittimo addebito di interessi passivi, anatocismo, commissioni, spese, valute e il minor accredito di interessi attivi, risultando vittoriosa rispetto a ognuno di essi – e domanda di risarcimento del danno, ON relativamente alla quale è risultata vittoriosa . Pertanto, questa va condannata a rifondere SALP di 6/7 delle spese di lite, compensando il restante 1/7.
Tali spese sono liquidate nel dispositivo in base ai parametri medi dello scaglione da euro 5.001,00 ad euro 26.000,00 – stante il valore del decisum di euro ON 10.705,63, al cui pagamento è stata condannata – per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese della c.t.u. contabile vanno poste integralmente a carico della banca – la solidarietà prevista nel provvedimento di liquidazione vale solo
17 limitatamente ai rapporti con l'ausiliario – essendo stata svolta per il calcolo delle somme relative a domande del correntista che sono risultate fondate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 l'ordinanza del Tribunale di Siena ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del 3.10.2019, pubblicata il 3.10.2019, pronunciata all'esito del giudizio n.r.g. 885/2019, e in riforma della stessa ordinanza:
1) Condanna ONroparte_1
a pagare a euro 10.705,63, oltre Parte_1 interessi come da domanda, decorrenti dal 3.7.2017;
2) liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 5.077,00 per compensi di avvocato ed euro 849,06 per spese, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
3) dichiara tenuta e condanna
[...] alla rifusione di 6/7 di ONroparte_1 dette spese in favore di Parte_1 compensato il restante 1/7;
4) liquida le spese del presente grado di giudizio in euro 5.809,00 per compensi avvocato ed euro 784,69 per spese, oltre spese generali, CAP e
IVA, come per legge;
5) dichiara tenuta e condanna
[...] alla rifusione di 6/7 di ONroparte_1 dette spese in favore di Parte_1 compensato il restante 1/7;
6) pone le spese della c.t.u. contabile integralmente a carico di ONroparte_1
[...]
Così deciso in Firenze, il 22.12.2025 Il Presidente rel. Ludovico Delle Vergini
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